nuova relazione dopo separazione ,separazione dei beni divorzio casa coniugale fine di un matrimonio con figli comunione beni separazione coniugi  

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Non può essere accolta la domanda volta ad ottenere che il giudice adito inibisca i contatti tra i propri figli, il nuovo compagno dell’ex coniuge ed i figli di questi, allorché, al momento dell’introduzione della causa di separazione ed alla data dell’udienza presidenziale,

la relazione sentimentale in questione si era già consolidata, con accettazione da parte dei figli comuni.

Nella fattispecie si rigettava la predetta richiesta, tenuto conto che dalla relazione della ricorrente con il suo nuovo compagno era nato un bimbo,

cui i figli comuni delle parti in causa, si erano molto legati e che, dato il tempo trascorso e l’evoluzione della situazione familiare,

i minori avevano presumibilmente metabolizzato la presenza del nuovo compagno nella vita della madre.

L’obbligo di fedeltà coniugale costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la cui violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale,

determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale,

addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. Civ. sezione 1^ n. 13592 del 12 giugno 2006).

L’abbandono della casa familiare, che di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente,

causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi

– e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge,

ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. civ. sezione 1^ n. 10719 dell’8 maggio 2013 e n. 12373 del 10 giugno 2005).

il criterio dell’indipendenza od autosufficienza economica non trova alcun riscontro nel testo della norma che detta i criteri per l’attribuzione e determinazione dell’assegno di divorzio. Inoltre, non risulta chiaro quali siano i parametri al quale ancorarlo tra le diverse alternative proponibili, ovvero l’indice medio delle retribuzioni degli operai ed impiegati; la pensione sociale; un reddito medio rapportato alla classe economico sociale di appartenenza dei coniugi e alle possibilità dell’obbligato. Nell’ultima ipotesi, peraltro, il tenore di vita verrebbe ripreso in considerazione perché i mezzi adeguati non potrebbero che essere rapportati alla condizione sociale ed economica delle parti in causa e ai loro redditi;

5.2 la lettura logico sistematica dell’art. 5, c.6 L.n. 898 del 1970 e successive modificazioni conduce al ripristino del criterio del tenore di vita, tenuto conto che il c.9 dell’art. 5, prevede espressamente la possibilità per il Tribunale, in caso di contestazioni, di disporre indagini sull’effettivo tenore di vita. La stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 11 del 2015 ha ritenuto del tutto legittimo tale criterio, allora costantemente seguito dalla giurisprudenza;

5.3 l’applicazione del criterio dell’autosufficienza economica è foriero di gravi ingiustizie sostanziali, in particolare per i matrimoni di lunga durata ove il coniuge più debole che abbia rinunciato alle proprie aspettative professionali per assolvere agli impegni familiari improvvisamente deve mutare radicalmente la propria conduzione di vita;

5.4 il richiamo, contenuto nella sentenza n. 11504 del 2017, all’art.337 septies cod. civ. che fissa il criterio dell’indipendenza economica ai fini del riconoscimento del diritto ad un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti non risulta condivisibile in quanto le condizioni soggettive rispettivamente dell’ex coniuge e del figlio maggiorenne non autosufficiente non sono comparabili: il figlio maggiorenne ha il compito sociale, prima che giuridico, di mettersi nelle condizioni di essere economicamente indipendente e l’obbligo di mantenimento è definito temporalmente in funzione del raggiungimento dell’obiettivo; il coniuge, specie se non più giovane, che abbia rinunciato, per scelta condivisa anche dall’altro, ad essere economicamente indipendente o abbia ridotto le proprie aspettative professionali per l’impegno familiare si può trovare, in virtù dell’applicazione del criterio dell’indipendenza economica, in una situazione di irreversibile grave disparità. Infine, l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente perdura fino a quando non sia raggiunto un livello di indipendenza adeguato al percorso di studi e professionale seguito, mentre all’esito del divorzio per il coniuge che abbia le caratteristiche soggettive sopra delineate, la condizione deteriore in cui versa non ha alcuna possibilità di essere emendata, essendo fondata su una sperequazione reddituale e patrimoniale non più colmabile

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  • Dopo la separazione i coniugi possono rifarsi una vita e iniziare una nuova relazione. Al dire il vero possono farlo anche prima sebbene questo possa dare scandalo e addebito della separazione.

  • separazione dei beni divorzio casa coniugale

  • Se non vi sono figli conviventi il Giudice nel valutare a quale dei coniugi assegnare la casa coniugale, deve comunque necessariamente valutare l’esistenza di diritti e titoli sull’immobile in capo ai coniugi.

  • Se  uno dei coniugi ha l’esclusiva proprieta’ della casa , la scelta del giudice sarà presumibilmente orientata verso l’assegnazione della casa al coniuge proprietario o che vanta sull’immobile un diritto reale di godimento esclusivo.

  • fine di un matrimonio con figli

  •  Il problema sorge quando le lamentele si trasformano in vere e proprie denunce, critiche. In pratica quando sorge un problema uno dei due partner decide di affrontare il discorso con l’altro incolpandolo dello stato delle cose.

Il denaro liquido dei coniugi dopo lo scioglimento della comunione

Il denaro liquido, sia che provenga dal lavoro di uno dei coniugi che dalle singole attività di entrambi, sebbene in misura diversa per ciascuno di essi, va comunque diviso in parti uguali.

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Vi possono essere due situazioni magari concorrenti

Vi possono essere due situazioni magari concorrenti

  • una attiva (costituita, per esempio, dal denaro liquido presente in casa, dalle azioni o investimenti dai conti correnti, ecc.)

  • una passiva debiti, mutui sulla casa eccecc
  • Quali sono le differenzetra comunione e separazione dei beni? Vediamolo di seguito:
  1. comunione dei beni: tutti i beni acquistati dopo le nozze – con particolari eccezioni – sono di proprietà di entrambi i coniugi. Lo stesso vale per i debiti;
  2. separazione dei beni: ciascuno dei coniugi dispone della proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio.
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