Nullità di patto successorio testamenti successioni

Studio legale avvocato Sergio Armaroli in materia di testamenti e successioni

in tale ambito riguardano specialmente:

Successione

  1. Nullità di patto successorio
  2. Autorizzazione alla vendita dei beni
  3. Impugnazione dell’accettazione dell’eredità
  4. Domanda di separazione dei beni del de cuius dal patrimonio dell’erede
  5. Azione di petizione ereditaria
  6. Domanda giudiziale di commutazione
  7. Azione di riduzione
  8. Assistenza alla redazione del testamento
  9. Nullità ed annullamento del testamento
  10. Nullità di legato di cose altrui
  11. Divisione
  12. Assistenza alla redazione di scrittura privata di divisioni
  13. Istanza di divisione giudiziale
  14. Assistenza alla redazione di divisione amichevole con collazione
  15. Nullità della divisione fatta nel testamento
  16. Annullamento della divisione per violenza e dolo
  17. Azione di recissione di divisione ereditaria
  18. Donazione
  19. Nullità ed annullamento di donazione
  20. Ricorso per autorizzazione ad accettare donazione in favore di un minore o di un nascituro
  21. Azione per l’inadempimento della donazione
  22. Risoluzione di donazione modale
  23. Revocazione della donazione per ingratitudine e sopravvenienza di figli
  • Nullità di patto successorio

1) se il vincolo giuridico con esso creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;

2) se la cosa o i diritti formanti oggetto del negozio siano stati considerati dalle parti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;

3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi;

4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;

5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, avrebbe dovuto aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato.

  1. negozi fiduciari e trust

Storicamente la fiducia ha sempre svolto un ruolo importante nella trasmissione della ricchezza familiare. Nel sistema attuale, stante il divieto di sostituzione fedecommissaria, il ricorso a trasferimenti fiduciari in funzione successoria è lasciato alla creatività dell’autonomia privata ma, da quello che è dato trarre dalla casistica nota, la giurisprudenza non sembra gradire l’interposizione personale del fiduciario e fa così applicazione del divieto dei patti successori.

Il settore è destinato ad essere fortemente innovato dal riconoscimento del trust in Italia, realizzato con la Convenzione dell’Aja del 1. luglio 1985, resa esecutiva con la l. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1. gennaio 1992. Dal punto di vista funzionale, il trust è in grado di realizzare tutte le finalità in vista delle quali i privati ricorrono di norma ad un negozio alternativo al testamento.

  • Impugnazione dell’accettazione dell’eredità
  1. accettazione tacita eredità dopo 10 anni
  2. accettazione eredità costi
  3. accettazione eredità termine
  4. accettazione tacita eredità obbligatoria
  5. accettazione tacita eredità casistica
  6. mancata accettazione eredità
  7. accettazione eredità modello
  8. trascrizione accettazione eredità

 

divisione giudiziale

 

  1. divisione giudiziale tempi e costi
  2. divisione giudiziale procedura
  3. divisione giudiziale immobile in comproprietà
  4. divisione giudiziale immobile
  5. divisione giudiziale costi
  6. citazione divisione giudiziale
  7. divisione ereditaria
  8. divisione giudiziale casa coniugale

 

  • Nullità di legato di cose altrui
  • Ai sensi dell’651 c.c.il legato di cosa non appartenente al testatore è di regola nullo.
  • La legge ritiene tuttavia valido il legato di cosa altrui a condizione che dal testamento o da altro scritto risulti che il testatore fosse a conoscenza che la cosa legata apparteneva all’onerato o ad un terzo. In questo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà pagarne al legatario il giusto prezzo.
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