MILANO LODI MONZA BERGAMO BRESCIA Bancarotta fraudolenta – In genere – Emissione di fatture per operazioni inesistenti AVVOCATO PENALISTA CASSAZIONISTA ESPERTO DIFENDE MILANO BOLOGNA VENEZIA BANCAROTTA FRAUDOLENTA
MILANO LODI MONZA BERGAMO BRESCIA Bancarotta fraudolenta – In genere – Emissione di fatture per operazioni inesistenti AVVOCATO PENALISTA CASSAZIONISTA ESPERTO DIFENDE MILANO BOLOGNA VENEZIA BANCAROTTA FRAUDOLENTA
Qualora vi sia stato il passaggio in default del punto di riconsegna del cliente, in quanto moroso, al fine di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna, non occorre verificare che la morosità sia superiore alla cauzione versata dal cliente. In tale ipotesi, come accaduto nella fattispecie, infatti, i presupposti per la cessazione del servizio sono in re ipsa nello stesso passaggio di default, tenuto conto che la società proprietaria dei contatori di gas metano e gestore del servizio di distribuzione, in caso di impossibilità di effettuare il distacco, ha diritto a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di gas metano. Ciò perchè già si è verificata la cessazione amministrativa per morosità dell’utenza ad opera della società di vendita, con conseguente venir meno del contratto tra venditrice e cliente finale e l’assenza di un qualunque rapporto contrattuale tra utente finale e società di distribuzione.
In tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la condotta di finanziamento di ingenti somme in favore di societa’ dello stesso gruppo, effettuato dalla societa’ fallita quando gia’ si trovava in situazione di difficolta’ finanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo complesso che per la stessa societa’ fallita
Integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la concessione di pegno, in favore di società infragruppo, effettuata dalla società fallita per un importo notevolmente superiore al proprio debito, in situazione di difficoltà finanziaria e senza vantaggi compensativi. È logicamente e giuridicamente non configurabile la fattispecie di bancarotta per dissipazione nella misura in cui l’attività distrattiva abbia per oggetto rapporti economicamente valutabili che costituiscano una passività per l’azienda (quali lo sviamento dei fornitori e del personale), se non nella misura in cui si configuri un depauperamento dell’attività attraverso l’aumento dell’esposizione debitoria per finalità estranee all’azienda. (Nel caso di specie, il Tribunale del riesame confondendo il concetto di fornitori con quello di clientela aveva ravvisato la dissipazione dell’avviamento della società fallita attraverso lo sviamento dei fornitori e l’impiego del suo personale nella s.r.l., oltre che nella distrazione di un certo numero di barattoli di vernice).
In relazione al reato di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali. Tale consapevolezza non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; qualora tuttavia si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore solo allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale. (Nella fattispecie, pertanto, tenuto conto che anche il semplice prestanome poteva ritenersi responsabile, a maggior ragione, si riteneva responsabile l’imputato che aveva rivestito la carica di amministratore per oltre 6 anni ed aveva anche rivestito il ruolo di socio, unitamente al proprio padre).
MILANO LODI MONZA BERGAMO BRESCIA Bancarotta fraudolenta – In genere – Emissione di fatture per operazioni inesistenti AVVOCATO PENALISTA CASSAZIONISTA ESPERTO DIFENDE MILANO BOLOGNA VENEZIA BANCAROTTA FRAUDOLENTA
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Il socio amministratore di una società di capitali che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato
nell’interesse della società, senza l’indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti, commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale. Motivo per cui l’obbligo di tenuta delle scritture contabili è normativamente stabilito non solo a tutela dei terzi, ma anche a tutela degli amministratori e soci, proprio in quanto, attraverso la prova documentale anteriormente esistente rispetto alla condotta contestata, è possibile documentare i movimenti di denaro. (Nella fattispecie nulla era stato rinvenuto a proposito del presunto finanziamento della socia in favore della società, con conseguente natura distrattiva del prelievo arbitrariamente effettuato). Niente imputazione del reato di bancarotta patrimoniale per l’amministratore formale che prende il comando dell’azienda ma che di fatto non abbia la consapevolezza di sottrarre beni ai creditori. Il tutto – precisa la Cassazione con la sentenza n. 9951/18 – in funzione del principio di diritto secondo cui nelle ipotesi di distrazione di cespiti aziendali, non può, nei confronti del soggetto investito solo formalmente di una carica gestoria della società, trovare automatica applicazione la massima di orientamento secondo cui, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione a essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto.
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© 2022 – Avvocato Sergio Armaroli
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