Famiglia – sottrazione internazionale minori dei genitori – Minori – Illecita sottrazione internazionale da parte di uno dei genitori – Convenzione dell’aja del 25 ottobre 1989 – Applicabilità – Presupposti – Violazione dei diritti di custodia spettanti in base alla legislazione dello stato di residenza abituale del minore – Effettivo esercizio di tali diritti – Genitori del minore regolarmente coniugati e conviventi – Diritto di custodia – Sussistenza in capo ad entrambi congiuntamente – Conseguenze – Conduzione del figlio da parte di uno di essi fuori dello stato di sua residenza abituale – Violazione del diritto di custodia dell’altro genitore – Configurabilità – Condizioni – Rimedi ripristinatori – Obbligatorietà – Deroghe – Comune cittadinanza dei genitori – Elemento ostativo al rientro del minore – Configurabilità – Esclusione sottrazione internazionale minori
sottrazione internazionale minori tema di illecita sottrazione internazionale di minore da parte di uno dei genitori, ove sia invocata la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia con legge n. 64 del 1994 compito del giudice di merito è quello di accertare la sussistenza dei requisiti per ritenere illecito il trasferimento o il mancato rientro del minore alla stregua di quanto previsto dall’art. 3 di detta Convenzione, a tenore del quale, a tale scopo, occorre che questi siano avvenuti in violazione dei diritti di custodia spettanti in base alla legislazione dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale, ed inoltre che detti diritti siano effettivamente esercitati. Pertanto, nel caso di genitori regolarmente coniugati e conviventi, in cui il diritto di custodia sussiste in capo ad entrambi congiuntamente, esso viene conculcato allorché uno dei genitori, contro la volontà dell’altro, conduca il figlio, minore, fuori dello Stato di residenza dello stesso – intendendosi per tale il luogo in cui il minore normalmente grazie ad una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, trova e riconosce il centro dei suoi legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgimento della sua quotidiana vita di relazione – per un periodo di tempo significativo, e comunque idoneo a disvelare l’intento di sottrarre lo stesso all’affidamento dell’altro genitore. Tale presupposto legittima la misura della immediato rientro del minore, che viene esclusa solo in presenza della specifica circostanza ostativa a detto rientro, individuata dall’art. 13, primo comma, lettera b), della citata Convenzione, nella sussistenza di un rischio per il minore di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile. Deve, pertanto, escludersi che la cittadinanza comune dei genitori sia annoverabile tra gli elementi ostativi al rientro del minore illecitamente sottratto.
Famiglia – Potestà dei genitori – Minori – Illecita sottrazione internazionale da parte di uno dei genitori – Convenzione dell’aja del 25 ottobre 1989 – Applicabilità – Presupposti – Violazione dei diritti di custodia spettanti in base alla legislazione dello stato di residenza abituale del minore – Effettivo esercizio di tali diritti – Genitori del minore regolarmente coniugati e conviventi – Diritto di custodia – Sussistenza in capo ad entrambi congiuntamente – Conseguenze – Conduzione del figlio da parte di uno di essi fuori dello stato di sua residenza abituale – Violazione del diritto di custodia dell’altro genitore – Configurabilità – Condizioni – Rimedi ripristinatori – Obbligatorietà – Deroghe – Comune cittadinanza dei genitori – Elemento ostativo al rientro del minore – Configurabilità – Esclusione.
REPUBBLICA ITALIANA sottrazione internazionale minori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI – Presidente –
Dott. Mario Rosario MORELLI – Consigliere –
Dott. Massimo BONOMO – Consigliere –
Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO – Rel. Consigliere –
Dott. Alberto GIUSTI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Al.Sa., elettivamente domiciliato in Ro. vi.Ma.(…), presso l’avvocato Pe.Fr., che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale Consolato Generale d’Italia a Londra El.Ug. N. (…) del 05.07.05;
– ricorrente –
contro
St.De., elettivamente domiciliata in Ro. Via S.M.Pi.(…) presso l’avvocato Na.Bo., che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Procuratore Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Roma; Procuratore Generale presso La CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
e sul 2° ricorso n° 21244/05 proposto da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DEI MINORI di Roma;
– ricorrente –
contro
Al.Sa. e St.De.;
– intimati –
avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Roma, depositato il 18/05/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2006 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria San Giorgio;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mi., per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso 18830/05;
udito per il resistente St. l’Avvocato Bo., che ha chiesto il rigetto del ricorso 18830/05;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
