FALLIMENTO COOPERATIVA COSTRUZIONI IMPROCEDIBILITA’  ART 2932

FALLIMENTO COOPERATIVA

COSTRUZIONI IMPROCEDIBILITA’  ART 2932

FALLIMENTO COOPERATIVA COSTRUZIONI IMPROCEDIBILITA’  ART 2932
FALLIMENTO COOPERATIVA COSTRUZIONI IMPROCEDIBILITA’  ART 2932

Dispositivo dell’art. 2932 Codice civile

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione (1), l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo (2), può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso [250, 651, 849, 1032, 1351, 1679, 1706 2, 2597, 2643 n. 14, 2645bis, 2652 n. 2, 2690, 2775bis, 2825bis, 2908] (3).

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Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione [1208 ss.] o non ne fa offerta nei modi di legge (4), a meno che la prestazione non sia ancora esigibile (5).

R.G. 17168/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Candidi Tommasi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17168/2012 promossa da:

YY, con il patrocinio dell’avv. Lucia Caccavo, elettivamente domiciliato in via Marconi, 45 Bologna, presso il difensore avv. Lucia Caccavo 

ATTORE

contro

ALFA SOC. COOP, con il patrocinio dell’avv. Pierluigi Bertani, elettivamente domiciliato in via Don Bedetti, 22 Bologna, presso il difensore avv. Pierluigi Bertani 

CONSORZIO BETA BOLOGNA SOC. COOP, con il patrocinio dell’avv. Mario Zoppellari, elettivamente domiciliato in via Vascelli, 8 Bologna, presso il difensore avv. Mario Zoppellari 

CONVENUTO

Premesso che:

con atto di citazione notificato in data 5/11/2012 e trascritto in data 6/11/2012 per la prima udienza fissata in data 21/3/2013 l’attore citava in giudizio la cooperativa ‘Alfa’ e il consorzio ‘Beta’; allegava che si era iscritto alla società ‘Alfa’ al fine di ottenere l’assegnazione di una unità abitativa all’interno di un complesso residenziale in via (omissis) la cui costruzione era affidata al consorzio; sottoscriveva il verbale in data 24/7/2007 di prenotazione dell’alloggio obbligandosi ad acquistarlo al prezzo di €. 404.000 oltre Iva; in esecuzione di quanto pattuito l’attore corrispondeva la somma di €. 395.600 oltre Iva; al termine dei lavori di costruzione prendeva possesso della suddetta porzione immobiliare in data 21/9/2009; lamentava che la cooperativa ‘Alfa’, cui ‘Beta’ cedeva l’immobile nel 2010 dopo il pagamento da parte dell’attore dell’importo di cui sopra, si rifiutava di stipulare il contratto di compravendita; segnalava inoltre che in sede di preliminare il costruttore non aveva rilasciato polizza fideiussoria ai sensi del decreto legislativo 122/2005; chiedeva pertanto sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., la condanna alla cancellazione dell’ipoteca indivisa iscritta sul complesso immobiliare di cui faceva parte l’alloggio di cui sopra a garanzia di un mutuo bancario pari a €. 10.000.000, la condanna di entrambe le parti convenute al risarcimento dei danni

Dopo la trascrizione della domanda attorea in data 6/11/2012, intervenivano sia il fallimento del consorzio come da sentenza del 22/1/2013 del Tribunale Bologna, sia la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa come da provvedimento in data 5/3/2013. Il giudice dichiarava pertanto l’interruzione del processo alla prima udienza in data 21/3/2013; l’attore riassumeva il giudizio per l’udienza in data 31/10/2013.

Si costituiva la cooperativa ‘Alfa’ in LCA rilevando l’improcedibilità della domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c. in quanto, nel caso del fallimento, spetta al curatore, ovvero al commissario liquidatore, decidere se subentrare nel contratto in base all’art. 72 legge fallimentare e nel caso di specie il commissario liquidatore della cooperativa ‘Alfa’ non intendeva dare attuazione al preliminare oggetto di causa; inoltre la cooperativa convenuta chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’attore al rilascio dell’immobile e al versamento di una indennità di occupazione, fondando tali domande sull’intervenuto scioglimento del contratto preliminare ad opera del commissario liquidatore.

Il fallimento ‘Beta’ veniva invece dichiarato contumace alla suddetta udienza del 31/10/2013; la causa veniva rinviata all’udienza del 20/3/2014 (poi 27/3/2014 a seguito dello sciopero degli avvocati) rilevando (già allora) che, prima di trattenere la causa in decisione sulla questione preliminare di improcedibilità della domanda attorea, appariva opportuno convocare le parti costituite, in particolare il commissario liquidatore della cooperativa, per comprendere in concreto gli sviluppi della situazione in considerazione della posizione incolpevole di parte attrice.

Alla citata udienza del 27/3/2014 si costituiva anche il consorzio, chiedendo il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. in quanto non era più proprietario dell’immobile oggetto di causa e l’improcedibilità nei confronti del fallimento della richiesta risarcitoria; a tale udienza su istanza di tutte le parti e rilevato che sussistevano giustificati motivi, consistenti nella trattativa in corso nell’ambito delle procedure fallimentare e di liquidazione coatta amministrativa, il giudice sospendeva ai sensi dell’art. 296 c.p.c. il processo per la durata di tre mesi rinviando all’udienza dell’11/12/2014, nella quale emergeva che nel frattempo il consorzio aveva proposto domanda di simulazione con riguardo ai contratti di trasferimento immobiliare dal medesimo alle varie cooperative facenti parte del suo gruppo; pertanto questo giudice disponeva la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale di cui sopra (R.G. 3847/14 sempre Tribunale Bologna).

A seguito della definizione transattiva del suddetto giudizio R.G. 3847/14 il presente giudizio riprendeva all’udienza del 15/10/2015 in cui tutte le parti chiedevano un rinvio per trattative in corso “..il cui esito risulta subordinato alla definizione avanti all’agenzia delle entrate del proposto interpello concernente pregressi pagamenti Iva effettuati dal prenotatario..”; alla successiva udienza del 25/2/16 la cooperativa riferiva “..di essere ancora in attesa del parere della competente agenzia delle entrate per quanto concerne l’eventuale necessità di ulteriore versamento Iva per quanto concerne gli acconti versati dal YY anteriormente all’inizio della procedura di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa.”.

Alla successiva udienza del 22/9/2016 la cooperativa ‘Alfa’ depositava istanza inviata dal suo commissario liquidatore al ministero dello sviluppo economico in cui veniva richiesta “..la correzione dell’errata dicitura inserita nella Autorizzazione Protocollo 19199 del 2015 che riferisce di aver recepito il parere del creditore ipotecario..”, chiedendo quindi un differimento dell’udienza “..al fine di ottenere la corretta autorizzazione e procedere al trasferimento definitivo dell’immobile..”; le altre parti non si opponevano e il giudice rinviava all’udienza del 2/3/2017 segnalando al commissario liquidatore della cooperativa l’opportunità di non restare in passiva attesa della decisione del ministero di cui alla sua citata istanza.

Alla successiva udienza del 2/3/2017 il giudice rilevava che la soluzione transattiva risultava bloccata dalla inerzia del ministero dello sviluppo economico nella risposta alla richiesta di correzione materiale della già intervenuta autorizzazione protocollo 19199 del 2015; rinviava quindi all’udienza del 13/7/2017 invitando il commissario liquidatore della cooperativa ‘Alfa’ di sollecitare nuovamente il suddetto ministero a rispondere alla sua istanza. 

Alla successiva udienza del 13/7/2017 la cooperativa ‘Alfa’ chiedeva ancora una volta un rinvio in considerazione della necessità di attendere l’autorizzazione ministeriale per procedere alla assegnazione del bene; il giudice rinviava al 21/12/2017 evidenziando che si trattava dell’ultimo rinvio che veniva concesso.

All’udienza del 21/12/2017 la cooperativa ‘Alfa’ rilevava che allo stato la definizione transattiva della vertenza, con conseguente trasferimento dell’immobile oggetto di causa, risultava impedita dall’indisponibilità manifestata dalla banca creditrice ipotecaria Carisbo S.p.A. ad acconsentire al suddetto trasferimento alle originarie condizioni contrattuali; il giudice provvedeva come segue:

Premesso che:

l’atto di citazione risulta notificato in data 5/11/2012, mentre la L.C.A. della Cooperativa convenuta risulta intervenuta con D.M. 5/3/2013 (non risultando la data della G.U. su cui il D.M. è stato pubblicato);

non risulta però prova della data in cui la domanda attorea sia stata eventualmente trascritta;

inoltre, per l’ipotesi in cui la trascrizione fosse antecedente alla L.C.A., il frazionamento dell’ipoteca richiesto dalla parte attrice non è possibile in questa sede, in cui non è parte in causa la banca mutuataria; con la conseguenza che si profila l’inammissibilità della domanda attorea, formulata ex art. 2932 c.c., ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 122/2005;

Ritenuto che:

l’esito dell’eccezione di improcedibilità sollevata dalla cooperativa convenuta dipende dalla data di cui sopra (cfr. Cass. S.U. 18131/2015);

l’esito della domanda attorea risulta pregiudicato dalla impossibilità di procedere al frazionamento dell’ipoteca nell’ambito del presente giudizio, in considerazione della indisponibilità della Carisbo di procedere al frazionamento volontario, quale emerge dall’odierno verbale di udienza; circostanza che rende ormai inutile disporre un ulteriore rinvio per trattative, in quanto la suddetta indisponibilità della Carisbo emerge anche nelle ormai poche residue cause non conciliate e in cui è sempre la banca mutuataria;

P.Q.M.

rinvia per la precisazione delle conclusioni all’udienza in data 8/3/2018 ore 9,15 assegnando alle parti ex art. 101 Co.2 c.p.c. termine di giorni quaranta per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulle questioni di cui alla motivazione.

Alla successiva udienza in data 8/3/2018 le parti non comparivano con conseguente rinvio ex art. 309 c.p.c. all’udienza del 17/5/2018; a tale udienza parte attrice riferiva di aver depositato offerta formale presso la Carisbo e di essere in attesa della relativa delibera che la banca aveva garantito intervenire a breve termine; chiedeva quindi un breve rinvio che il giudice concedeva fissando l’udienza del 27/9/2018 ed onerando parte attrice, qualora la delibera Carisbo e il conseguente rogito non fossero ancora intervenuti a quella data, di richiedere a Carisbo medesima quale potesse essere la sua tempistica.

Successivamente all’udienza del 27/9/2018 il giudice, rilevato che prima di trattenere la causa in decisione visto l’esito negativo dell’ennesimo tentativo di trasferire il bene, era necessario acquisire la prova documentale relativa all’iscrizione di ipoteca indivisa come allegata in atti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza in data 8/11/2018 onerando la difesa della cooperativa di produrre tale documentazione.

Successivamente all’udienza in data 8/11/2018 veniva disposto un rinvio al 13/12/2018 visto che la cooperativa non aveva provveduto alla produzione richiesta.

All’udienza del 13/12/2018 il giudice provvedeva come segue:

-premesso che va valutata la necessità di disporre una c.t.u. al fine di verificare, in relazione alla domanda ex art. 2932 c.c. in esame, se sussistano le relative condizioni di conformità catastale ed urbanistica, nonché se il bene immobile sia libero da vincoli, in particolare accertando la sussistenza di eventuale iscrizione ipotecaria indivisa, anche ai fine del giudizio di ammissibilità ex art. 8 D. Lgs. 122/2005; 

-rilevato che dall’atto di citazione (cfr. in particolare le relative conclusioni) l’appartamento oggetto della domanda è identificato al Foglio 191 Mappale 764 (senza sub.) Categoria A/3 via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 15, mentre la verosimile pertinenza è identificata al Foglio 191 Mappale 764 sub. 33 Categoria C/6 via Luigina Fasoli; per quanto poi riguarda l’ipoteca di cui è richiesto il frazionamento, è individuata come iscritta a ministero notaio dott. Andrea Rizzi del 13/10/2008 (Reg. gen. 58107 – Reg part. 11856);

-rilevato che, invece, nella nota di iscrizione depositata dall’attore in data 26/1/2018 l’appartamento di via Zaccherini Alvisi n. 15 risulta identificato al Foglio 191 Particella 680 sub. 30 (mentre la pertinenza presenta i dati di cui all’atto di citazione);

-rilevato che dalla relazione del notaio Viapiana depositata dalla cooperativa convenuta in data 27/11/18 emerge la iscrizione di ipoteca volontaria a favore di Cassa di Risparmio di Bologna sul Foglio 191 particella 680, ad eccezione del solo sub. 51 di tale particella, mentre nulla si evince sulla particella/mappale 764; inoltre diversi sono la data e il numero di repertorio dell’atto del notaio Rizzi;

-ritenuta la necessità di onerare parte attrice di chiarire la incongruenza di cui sopra e di prendere posizione sulla estensibilità dell’ipoteca volontaria ancora presente sull’appartamento anche alla sua pertinenza, potendosi in tal caso trattenere la causa in decisione, senza la necessità della ipotizzata c.t.u.;

P.Q.M.

onera parte attrice come da motivazione; rinvia all’udienza del 10/1/2019 ore 12,30 con termine fino al 3/1/2019 a parte attrice per il deposito di memoria di cui è stata onerata.

All’udienza del 10/1/2019 il giudice provvedeva come segue:

Vista la memoria 7/1/2019 di parte attrice, si osserva che non prende posizione sulla estensibilità della ipoteca volontaria ancora presente sull’appartamento anche al garage ex art. 2810 n.1 c.c.; evidenzia peraltro al riguardo che un rapporto di carattere pertinenziale risulta allegato alla pg. 2 dell’atto di citazione; pertanto, rileva che la causa appare matura per la decisione e invita le parti alla precisazione delle conclusioni.

A questo punto l’avv. Caccavo insiste per l’ammissione, comunque, di c.t.u. ai fini della verifica sulla rogitabilità nella ipotesi di purgazione dell’ipoteca, avendo intenzione di provvedere ad un pagamento alla Banca, ovvero a chi per essa, qualora venisse confermata tale rogitabilità.

Il giudice, ritenuta l’ammissibilità della suddetta richiesta in considerazione della particolarità del caso in esame (ormai praticamente l’ultimo in cui non si è verificato il trasferimento volontario), nomina c.t.u. l’ing. Ildo Bergamini noto all’ufficio e fissa per il suo giuramento l’udienza del 17/1/19 ore 13.

Si comunichi al c.t.u.

All’udienza del 17/1/2019 il giudice formulava i seguenti quesiti:

Il c.t.u., esaminati gli atti ed esperito ogni altro accertamento del caso, risponda ai seguenti quesiti:

1) descriva il c.t.u. il bene immobile oggetto della domanda, comprensivo della pertinenza costituita dal garage, e provveda alla sua esatta individuazione sulla base dei dati catastali;

2) verifichi se sussistano le condizioni di conformità catastale, in particolare accertando la corrispondenza o meno delle certificazioni catastali alla reale situazione;

3) verifichi le condizioni di conformità urbanistica, in particolare accertando la conformità dei manufatti alle licenze e/o alle concessioni e/o alle autorizzazioni rilasciate, nonché verificando la sussistenza dei certificati di abitabilità e/o usabilità;

4) verifichi se il bene immobile sia libero da vincoli, in particolare accertando la sussistenza di diritti di comproprietà e di altri diritti reali parziali, dando atto che è già documentata la iscrizione di ipoteca indivisa (ai fini del giudizio di ammissibilità ex art. 8 D. Lgs. 122/2005);

5) verifichi se il bene immobile sia dotato di certificazione energetica idonea, provvedendo altrimenti alla sua predisposizione; 

6) qualora venissero eventualmente accertate parziali difformità catastali, urbanistiche o edilizie qualificabili come lievi, accerti il c.t.u. la possibilità della relativa regolarizzazione catastale, urbanistica ed edilizia dell’immobile al fine di valutare se sia o meno preclusa la formulata domanda ex art. 2932 c.c. (cfr. Cass. 20258/2009, 8081/2014, 24852/2015).

Rinviava quindi all’udienza del 2/5/2019 per l’esame della c.t.u. nel contraddittorio delle parti.

All’udienza del 2/5/2019 fissata per l’esame della c.t.u. il giudice dava atto dell’intervenuta proroga del termine per il suo deposito e rinviava al 18/7/2019 per la precisazione delle conclusioni.

Prima di tale udienza interveniva il deposito della c.t.u., la quale concludeva accertando l’iscrizione dell’ipoteca volontaria a favore della Cassa di Risparmio di Bologna e a carico del consorzio ‘Beta’ in data 13/10/2008 e che solo apparentemente l’ipoteca volontaria citava il solo appartamento senza l’autorimessa in quanto in realtà l’ipoteca volontaria indivisa gravava anche sulle autorimesse, compresa quella in oggetto; infine la c.t.u. dava atto che non erano presenti sul bene in oggetto difformità catastali, urbanistiche e edilizie.

Trattenuta la causa in decisione all’udienza del 18/7/2019, la stessa veniva rimesso in istruttoria come da ordinanza in data 18/10/2019 che segue:

all’esito della lettura delle memorie delle parti ex art. 190 c.p.c. osserva che l’ostacolo all’accoglimento della domanda attorea rappresentato dall’art. 8 D. Lgs. 122/2005 sembrerebbe contraddetto dalla possibile applicazione, nel caso in esame, dell’art. 5 Legge 400/1975; al riguardo la convenuta L.C.A. Cooperativa ‘Alfa’ si limita ad una considerazione di carattere processuale (cfr. pg. 3 secondo cpv. sua replica in data 2/9/2019) che non può considerarsi fondata, riguardando la questione non una domanda nuova, ma le modalità di attuazione di una eventuale sentenza nel caso di accoglimento della domanda attorea;

ciò premesso, diventa opportuno disporre la rimessione della presente causa in istruttoria, come richiesto alla pg.7 secondo cpv. della replica attorea in data 7/10/2019, in quanto risulta l’effettività della circostanza riportata nel precedente primo cpv. della medesima pg. 7, essendo notorio a questo giudicante, anche in considerazione della sua esperienza quale Presidente della seconda sezione di questo Tribunale competente per le cause ai sensi dell’art. 2932 c.c., che l’attore YY è uno dei pochissimi soci delle cooperative legate al fallimento ‘Beta’, tra le quali anche la Cooperativa ‘Alfa’, a non aver visto la positiva conclusione della sua vicenda;

pertanto va verificato, richiedendo informazioni al riguardo ai sensi dell’art. 213 c.p.c. all’Autorità di Vigilanza di cui all’art. 195 L. Fallimentare, se sussistano motivi ostativi all’applicazione del citato art. 5 Legge 400/1975; ciò anche nell’ottica della tutela della posizione del socio prenotatario di un alloggio da utilizzare come prima casa, quale è l’attore YY, tutela cui è finalizzata tale norma;

P.Q.M.

dispone la rimessione della causa in istruttoria al fine di richiedere alla suddetta Autorità di Vigilanza informazioni circa i motivi della mancata applicazione nei confronti di YY dell’art. 5 Legge 400/1975 e fissa all’uopo l’udienza in data 7/11/2019 ore 12,30.

All’udienza del 7/11/2019 il giudice onerava parte attrice di dare tempestiva attuazione all’ordinanza in data 18/10/2019 trasmettendo all’autorità di vigilanza la suddetta ordinanza unitamente all’atto di citazione e rinviando per verificare l’esito di tale richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. all’udienza del 23/1/2020.

Prima dell’udienza del 23/1/2020 perveniva la risposta dell’autorità di vigilanza del seguente tenore:

Nella fattispecie in esame, oltre a non essere pervenuta alla scrivente alcuna istanza di cancellazione di ipoteca, non risulta si siano verificati entrambi i presupposti sopra richiamati (versamento del prezzo da parte dell’acquirente e stipula dell’atto di vendita) in quanto, ed è proprio l’oggetto del contendere, il trasferimento della proprietà dell’immobile non è ancora avvenuto.”.

All’udienza del 23/1/2020 le parti chiedevano un breve rinvio per valutare tale risposta; alla successiva udienza del 30/1/2020 le parti confermavano le rispettive conclusioni difese già agli atti e chiedevano concordemente di trattenere la causa in decisione con rinuncia alle memorie ex articolo 190 c.p.c.

Ritenuto che:

il verbale di prenotazione dell’alloggio presenta data certa anteriore al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa del 5/3/2013 e alla sentenza di fallimento del 22/1/2013; di conseguenza deve qualificarsi come opponibile sia alla curatela che alla liquidatela; al riguardo si osserva che «..la domanda di esecuzione specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. può essere proposta anche nei confronti di una società cooperativa che abbia come oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare i soci, di fronte al rifiuto della società di prestarsi all’atto traslativo dell’immobile al socio assegnatario; il suo accoglimento è condizionato al compiersi della fattispecie complessa progressiva che prevede, oltre all’assunzione da parte della società dell’obbligo a prestare il proprio consenso al trasferimento, anche l’effettuazione della prenotazione dell’alloggio, che accerta la realizzazione dei presupposti concreti per tale assegnazione, individuandone il bene e il corrispettivo, così da rendere legittimo, e quindi dovuto, il successivo atto traslativo del diritto.» (Cass. 752/1997, 1089/2000).

Con riguardo poi ai rapporti tra i convenuti cooperativa e consorzio è sufficiente evidenziare che entrambi risultano inseriti nel verbale di prenotazione del 24/7/2007 e che i versamenti dell’attore sono stati effettuati legittimamente a ‘Beta’ quale proprietario della sua unità immobiliare fino al 22/12/2010, momento in cui la trasferiva alla cooperativa (atto di trasferimento oggetto della domanda giudiziale di simulazione proposta dal consorzio medesimo e poi rinunciata).

Nel caso in esame sussistono entrambi i presupposti di cui all’art. 72 Co.8 legge fallimentare per escludere la facoltà del commissario liquidatore della cooperativa in LCA di sciogliersi dal preliminare di vendita; infatti l’immobile destinato con il verbale di prenotazione all’attore costituisce la sua abitazione principale incontestatamente mentre la domanda giudiziale in esame è stata trascritta in data 6/11/2012; ne consegue la piena applicabilità della giurisprudenza a sezioni unite della suprema corte di cui alla sentenza 18131/2015.

L’accoglimento della domanda attorea è però impedito dall’esistenza di un’ipoteca volontaria indivisa che grava sia sull’appartamento sia sull’autorimessa oggetto del presente contenzioso, come accertato dalla c.t.u.; da tale circostanza deriva l’improcedibilità dell’azione ex art. 2932 c.c. ai sensi dell’art. 8 Decreto Legislativo 122/2005; tale declaratoria travolge la disamina delle altre domande di parte attrice.

Né al proposito è sostenibile quanto ipotizzato dalla parte attrice nella sua conclusionale del 17/9/2019 (cfr. pg. 17) e cioè che, essendo prevista nei poteri della liquidazione coatta amministrativa quello di cancellazione dei gravami ai sensi dell’art. 5 Legge 400/1975, in assenza dell’esercizio di questa potestà secondo il meccanismo ivi disciplinato (istanza del commissario liquidatore all’autorità di vigilanza che provvede all’emanazione dell’ordine di cancellazione) potrà provvedervi il Tribunale adito; infatti il vincolo delle improcedibilità non è superabile dal giudice essendo il citato art. 5 rivolto unicamente al commissario giudiziale; in questo contesto la risposta dell’autorità di vigilanza pervenuta per l’udienza del 23/1/2020 non può che essere qualificata un non liquet che si rifugia dietro la formulazione letterale della norma; è ovvio, infatti, che vendita e cancellazione non possono che operare contestualmente se si vuole dare un senso al citato art. 5, altrimenti la vendita non potrebbe esserci senza la cancellazione e la cancellazione senza la vendita; solo in sede di liquidazione coatta amministrativa ciò è possibile proprio per la necessarietà della collaborazione tra commissario liquidatore e autorità di vigilanza.

A conferma l’attore è uno degli ultimi prenotatari di alloggio di cooperative facenti capo al consorzio ‘Beta’ a non aver ancora ottenuto il trasferimento, a differenza di tanti altri soci della cooperativa ‘Alfa’ e di altre cooperative del gruppo che vi sono riusciti in forza di quella stessa autorizzazione ministeriale, negata con la comunicazione di cui sopra. 

Come già evidenziato nell’ordinanza di rimessione in istruttoria, non va dimenticata la funzione sociale delle cooperative edilizie per la costruzione ed assegnazione ai soci di alloggi di tipo popolare, cui si ricollega la protezione che la legge citata accorda ai soci prenotatari nell’ambito della liquidazione del patrimonio immobiliare acquisito alla LCA, protezione alla quale è riferibile la tutela di cui all’art. 5 citato a favore della parte più debole.

Infine non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di rilascio della cooperativa convenuta, e di conseguenza la sua domanda di risarcimento per occupazione senza titolo, in considerazione della natura meramente processuale della declaratoria di improcedibilità con cui la presente causa viene definita; inoltre tale domanda era fondata sullo scioglimento del contratto preliminare, rappresentato dal verbale di prenotazione, ex art. 72 Co. 8 legge fallimentare da parte del commissario liquidatore, della cui inefficacia si è già detto in conseguenza della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio in data 6/11/2012 e quindi prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della ‘Alfa’, intervenuto in data 5/3/2013.

A completamento si reputa equa la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, tenuto conto che la sua improcedibilità è soluzione che si è potuta evitare nella stragrande maggioranza delle altre cause identiche a quella in esame a fronte della collaborazione dei soggetti tenuti a tutelare il prenotatario di un alloggio di una cooperativa nella sua qualità di contraente debole; a conferma sono anche i molteplici rinvii richiesti proprio dalla cooperativa convenuta al fine di provvedere in tal senso anche in questo procedimento, inspiegabilmente non risoltosi poi così; le spese di c.t.u. restano invece a carico delle parti in solido (cfr. Cass. 23586/08).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede:

1) dichiara l’improcedibilità della domanda attorea principale ex art. 2932 c.c. con conseguente rigetto delle altre domande di parte attrice;

2) rigetta le domande riconvenzionali della cooperativa convenuta;

3) compensa tra le parti le spese di lite;

4) pone definitivamente a carico delle parti in solido quanto liquidato al c.t.u.

Bologna, 5/2/2020

Il Presidente

della Seconda Sezione Civile

dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi

Depositata in Cancelleria il Pubblicazione del 17 Febbraio 2020

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