Eredità senza testamento? COSA FARE? COME FARLO? SOLUZIONI

Eredità senza testamento

Successione legittima: avviene fra fratelli, nipoti, zii, cugini?

Eredità senza testamento? COSA FARE? COME FARLO? SOLUZIONI

AVVOCATO BOLOGNA PER SUCCESSIONE DIVISIONE EREDITARIA VICENZA TREVISO PADOVA RAVENNA 051 6447838

È possibile devolvere l’eredità senza testamento? AVVOCATO BOLOGNA

Assolutamente sì. La successione, infatti, indica il fenomeno per cui un soggetto subentra nell’intero universo dei rapporti giuridici (di solito sia attivi che passivi. È possibile escludere le passività se si accetta l’eredità con beneficio di inventario) di un altro dopo la sua morte. Lo scopo delle previsioni è quello di evitare che situazioni giuridiche restino senza un effettivo titolare. La successione, come indicato dall’art. 457 c.c., può avvenire in due modi:

  1. per legge quando il defunto nulla ha disposto;
  2. per testamento ove sia stato redatto l’atto contenente le disposizioni di ultima volontà.

Ben è possibile, dunque, un’eredità in assenza di testamento intervenendo a colmare le lacune dell’autonomia la legge.

Come è devoluta l’eredità in assenza di testamento?

L’eredità in assenza di testamento è devoluta con l’osservanza delle regole previste per la successione legittima. Essa rientra nel primo gruppo di ipotesi di successioni summenzionate avvenendo per legge. Tale forma, infatti, è utilizzata proprio quando il de cuius non ha provveduto, in tutto o in parte, a disporre delle sostanze di cui risulta essere titolare. Rientrano in questa particolare forma di successione anche quelle anomale ossia in deroga al disposto dell’art. 565 c.c. che prevede le categorie dei successibili (coniuge, discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi, collaterali, altri parenti e lo Stato secondo l’ordine e le regole previste da legge).

Oltre alla successione legittima ci sono altre forme di successione che avvengono per legge?

No, la successione legittima è l’unica prevista dalla legge. Vi è poi la successione dei legittimari che, però, indica un fenomeno diverso e distinto che opera al cospetto di presupposti diversi. La successione legittima, infatti, come già detto, devolve l’eredità a una particolare categoria di soggetti, indicata dalla legge, in assenza di un atto dispositivo di ultima volontà. Nella successione dei legittimari, invece, si identifica un ambito di eredi cui è attribuita una posizione privilegiata che funge da limite alla libertà di testare. Soltanto la prima, dunque, attua una vera e propria successione. La seconda, al contrario, pone soltanto dei limiti alla libertà del testatore riservendo alle categorie previste dalla legge una quota di eredità che è intangibile e, se lesa, può essere reintegrata attraverso apposita tutela giurisdizionale.

Quali sono le fasi della successione legittima?

Diverse sono le fasi della successione legittima: quiescenza, vocazione e delazione. La vocazione indica la chiamata ereditaria con individuazione del soggetto chiamato a succedere; la delazione riguarda il complesso di situazioni che vengono offerte al chiamato. Di solito queste due fasi coincidono, ma non sempre e, in particolare, in relazione alla successione testamentaria. Si pensi, ad esempio, all’istituzione dell’erede che può avvenire o sotto condizione sospensiva oppure a favore di un nascituro (soggetto non ancora nato, ma concepito).

Cosa accade all’eredità in assenza di testamento?

La domanda è particolarmente delicata e riguarda la fase di quiescenza dell’eredità. Dal momento in cui si apre la successione essa, infatti, entra in una fase di quiescenza e rientra negli ambiti del patrimonio destinato. All’eredità, in tale fase, è attribuito anche un amministratore. Anche il chiamato, in questa fase, non è privo di poteri. In assenza di un curatore, infatti, l’art. 460 c.c. gli attribuisce diverse facoltà di gestione della massa (possibilità di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, richiesta di autorizzazioni per vendere i beni non conservabili o conservabili in modo assai dispendioso). Si discute se l’art. 460 c.c. attribuisce obblighi o facoltà. La discussione prende le mosse dall’utilizzo del verbo “potere” contenuto nella disposizione. Argomentando proprio dal tenore letterale della norma una tesi esegetica attribuisce alla un potere che si converte in obbligo di terminate la gestione una volta iniziata analogamente alla situazione descritta dall’art. 2028 c.c. (gestione di affari altrui). In tal senso l’art. 460 c.c. andrebbe ad integrare un’ipotesi specifica di negotiorum gestio. Altro e diverso filone afferma che il chiamato è onerato da un vero e proprio obbligo di curare l’eredità assumendo la qualifica di amministratore ex lege.

Lo stato di giacenza dell’eredità cessa con il testamento?

Assolutamente no. La giacenza dell’eredità cessa con l’accettazione.

In questa fase, ovvero nella fase di quiescenza, è ammissibile la divisione per quote dell’eredità?

Sulla questione non ci sono unanimità di vedute. Differenti sono le tesi che si sono sviluppate ad opera della migliore dottrina e della giurisprudenza maggiormente avveduta. Una prima tesi ne afferma l’inammissibilità tenuto conto della circostanza per cui i il chiamato, una colta ottenuto il possesso, ha a disposizione l’intero patrimonio. Altra e diversa impostazione ritiene possibile la giacenza pro quota solo in caso di chiamata solidale in quanto, esclusivamente in tale eventualità, opererebbe l’accrescimento. Una terza e ultima teoria ritiene senza dubbio ammissibile la giacenza pro quota, in quanto il chiamato può trovarsi in conflitto di interessi con altri e curare solo la sua parte.

In assenza di testamento come si diviene titolari della qualità di erede?

Se manca il testamento e opera la successione legittima si diviene eredi tramite l’accettazione. Si passa, in tal modo, alla seconda fase della successione. Anche in assenza di testamento, infatti, la semplice chiamata per legge, non comporta l’immediato acquisto dei beni ereditari in quanto l’eredità, a differenza del legato, ha bisogno dell’accettazione. L’accettazione non è atto personalissimo e, pertanto, può essere effettuata anche da un rappresentante con apposita procura costituendo un atto di straordinaria amministrazione.

In assenza di testamento come avviene l’accettazione dell’eredità?

L’accettazione può assumere varie forme. Essa, infatti, può avvenire per forma espressa oppure in maniera tacita per atti concludenti o, ancora, con beneficio d’inventario (si accettano soltanto le attività della massa senza le passività). In rarissime ipotesi l’acquisto dell’eredità avviene senza accettazione come, ad esempio, nel caso si scelga l’accettazione con beneficio di inventario e trascorre inutilmente il termine per redigerlo.

In assenza di testamento è possibile esperire l’azione ereditaria per ottenere il riconoscimento della qualità di erede e il possesso dei beni ereditari?

Assolutamente sì, una volta. Questa azione, dunque, può essere esperita avverso due categorie di soggetti:

1- possiedono asserendo di essere eredi nel qual caso non rileva la buona o la mala fede del possessore se non in ordine ai frutti;

2- si sono appropriati dei beni ereditari senza alcun titolo che necessariamente sono in mala fede.

Il chiamato all’eredità in assenza di testamento deve necessariamente accettarla oppure può anche rinunciare?

È sempre possibile la rinuncia all’eredità. La rinuncia costituisce atto unilaterale (manifesta la volontà di un solo soggetto) non recettizio (produce effetti indipendentemente dalla conoscenza dell’altra parte, quindi, al momento dell’emissione). L’erede, in tal caso, è considerato come se non fosse mai stato chiamato. La rinuncia ha, pertanto, effetto retroattivo anche se diviene definitiva quando la medesima massa ereditaria è accettata da altro e diverso soggetto oppure se si prescrive il diritto di accettare. È sempre revocabile, come disposto dall’art. 525 c.c., fino al termine ultimo di accettazione se non sono intervenuti altri chiamati e senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sui beni ereditari.

Quali sono i soggetti chiamati all’eredità in assenza di testamento?

L’art. 565 c.c. nomina tra i successibili il coniuge, i discendenti naturali e legittimi, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato.

In assenza di testamento possono succedere anche i figli non ancora nati, ma concepiti?

I nascituri possono succedere per legge se concepiti o per testamento se non ancora concepiti, ma figli di un soggetto vivente.

I figli non ancora nati, ma concepiti nella successione senza testamento sono equiparato agli adottati?

Si tratta di ipotesi molto discussa. Un’impostazione opta in senso negativo per violazione del disposto dell’art. 631 c.c. (disposizioni rimesse all’arbitrio di un terzo) secondo cui il testatore non può domandare a terzi la determinazione dell’erede.

Nella successione senza testamento possono essere chiamati ad accettare l’eredità anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti?

Certo. Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti possono succedere però con obbligo di accettazione con beneficio di inventario. L’onere è previsto per tutelare il patrimonio delle persone giuridiche e degli enti obbligati a accettare escludendo i debiti, le passività dalla massa.

In assenza di testamento ogni chiamato all’eredità può succedere?

Assolutamente no. Ci sono, infatti, dei casi individuati dall’art 463 c.c. in cui il soggetto chiamato all’eredità è considerato “indegno” alla successione, pertanto, non può trattenere l’eredità (secondo il brocardo potest capere sed non potest retinere). Si tratta di ipotesi molto gravi e indicate tassativamente nel codice civile:

  1. omicidio volontario o tentato omicidio della persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima in assenza di cause di esclusione della punibilità;
  2. fatti a danno dei medesimi soggetti per cui si applicano le norme sull’omicidio;
  3. calunnia o falsa testimonianza in giudizio penale avverso le persone indicate;
  4. decadenza dalla potestà genitoriale senza reintegrazione;
  5. induzione con dolo o violenza del de cuius a fare, revocare, mutare il testamento o impedimento alle medesime condotte;
  6. soppressione, alterazione, soppressione del testamento;
  7. formazione e uso di testamento falso.

In assenza di testamento è possibile riabilitare l’indegno?

Sì, l’indegno può anche essere riabilitato. La riabilitazione può essere totale (disposizione di carattere non patrimoniale fondata sul perdono) o parziale (il testatore chiama l’indegno a succedere conoscendo la causa di indegnità).

In assenza di testamento opera l’istituto della rappresentazione?

Se l’istituito non vuole o non può accettare l’eredità opera la rappresentazione a favore dei soggetti indicati dalla norma. Si tratta di un caso di delazione diretta in quanto il rappresentante succede in modo diretto al de cuius. L’oggetto, in questa eventualità, è determinato per relazione e in base alla posizione del rappresentato in cui subentra il rappresentante.

In assenza di testamento opera l’istituto dell’accrescimento?

Sì, l’istituto dell’accrescimento opera se viene meno la quota di uno dei partecipanti. L’effetto consiste nell’ espandersi della degli altri. In questo caso l’acquisto opera di diritto in modo retroattivo ed è irrinunciabile. L’accrescimento, invece, non esplica i suoi effetti in presenza di una volontà contraria del testatore che ha previsto una sostituzione ordinaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 688 e ss. c.c. e neanche in caso di rappresentazione prevalendo di su esso.

È possibile in assenza di testamento l’accrescimento volontario?

La questione è assai discussa. In dottrina e in giurisprudenza si discetta sulla possibilità di un accrescimento volontario che, però, riguarderebbe il testamento e l’autonomia testamentaria. In assenza di testamento, pertanto, non sarebbe comunque possibile. Al cospetto di un atto di ultima volontà secondo una prima impostazione il de cuius potrebbe solo impedire l’accrescimento, ma non derogare ai presupposti previsti per lo stesso. Tale tesi riscostruisce il fenomeno come un’ipotesi di sostituzione reciproca. Altri studiosi individuano nell’accrescimento un momento volontaristico con possibilità per il testatore di rendere operante l’istituto anche al di fuori dei casi previsti dalla legge.

In assenza di testamento sono possibili le sostituzioni?

No in quanto l’istituto è disciplinano proprio per evitare l’apertura della successione legittima nei casi in cui il chiamato all’eredità tramite testamento non vuole o non può accettarla. Con le sostituzioni il testatore prevede il subingresso di diversa persona nel caso in cui il primo istituito non acquista l’eredità cui è chiamato. Presupposto per l’operatività è, proprio, il mancato acquisto dell’eredità per impossibilità di accettazione o per assenza di volontà in tal senso.

In assenza di testamento è possibile la sostituzione fedecommissaria?

Assolutamente no in quanto rientra nell’ambito delle sostituzioni che, come detto, servono proprio per evitare l’apertura della successione legittima. Il testatore si premura di individuare altri chiamati nel caso in cui quelli principali non possono o non vogliono accettare. Essa rientra tra le ipotesi particolari di sostituzione. Attraverso una disposizione testamentaria si istituisce erede o legatario un soggetto gravato dall’obbligo di conservare i beni ricevuti che, dopo la sua morte, andranno a altra persona. Si distingue da quella compendiosa nulla perché disposta al di fuori dei casi di cui all’art. 692 c.c., ma passibile di conversione in sostituzione ordinaria valida. È ammesso anche il fedecommesso de residuo quando l’istituito deve restituire ciò che resta senza alcun obbligo di conservazione.

 

 

 

 

 

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