eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.

ART 473 CC: eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

Il giudicato bene può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando esso contenga una affermazione obiettiva di verità, che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.

Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora sia stato accertato con sentenza passata in giudicato che l’ente beneficiario di una devoluzione ereditaria è decaduto dal diritto di accettare l’eredità (decadenza che non ammette la possibilità di un diverso accertamento) tale giudicato è opponibile all’erede legittimo (non parte in quel giudizio), specie atteso che lo stesso non si risolve in un pregiudizio giuridico, ma addirittura in un beneficio per il terzo estraneo.

(Nella specie la Corte di appello, nel contraddittorio di soli due degli eredi legittimi, aveva dichiarato che un ente benefico, nominato erede, era decaduto dal diritto di accettare l’eredità, e che l’eredità si era devoluta secondo le regole della successione legittima.

Presentata, da uno dei coeredi, denuncia di successione anche in favore dell’erede legittimo che non aveva partecipato al giudizio, nelle more del giudizio di cassazione, avverso la sentenza ricordata, le parti avevano concluso una transazione con la quale tutti gli eredi legittimi si impegnavano a rinunciare agli effetti della sentenza della Corte di appello, a fronte della attribuzione in proprietà di un certo numero di immobili facenti parte dell’asse ereditario.

Intimato il pagamento dell’imposta principale di successione anche nei confronti dell’erede non parte del giudizio come sopra definito, quest’ultimo aveva opposto e che la denuncia di successione, presentata da altro coerede non era a lui opponibile e che la sentenza della Corte di appello non aveva efficacia nei suoi confronti, e che, ancora, nella transazione non era ravvisabile una accettazione dell’eredità. Avendo i giudici di merito accolto tali difese sul rilievo che nella specie era insussistente il requisito fondamentale di un’estensione della portata soggettiva del giudicato, atteso che l’azione concernente l’intervenuta perdita del diritto di accettare l’eredità era volta a far valere una decadenza e, pertanto, atteneva a materia rientrante nella disponibilità delle parti, in applicazione del principio di cui sopra, la Suprema Corte ha cassato tale pronuncia).

Art 473 cc

L’obbligo di accettare l’eredità con beneficio d’inventario non si estende alle fondazioni costituite per testamento con contestuale nomina dell’ente in qualità di erede universale

Perché il patrimonio della fondazione, destinato a formarsi solo con la disposizione testamentaria, ovvero in modo inscindibile e contestuale rispetto all’istituzione dell’ente, non può confondersi con quello del de cuius. Trovano, invece, applicazione, come per tutti gli atti a titolo gratuito, le disposizioni lesive della legittima e l’azione di separazione prevista dall’art. 512 c.c. a tutela dei creditori del de cuius.

Secondo la Suprema corte le persone giuridiche diverse dalle società, ai sensi dell’art. 473 c.c., non possono accettare le eredità loro devolute Cassazione civile sez. II  29 settembre 2004 n. 19598 se non con il beneficio d’inventario (e per le eredità devolute prima dell’entrata in vigore dell’art. 13 della l. n. 127 del 1997, se non ottenendo, altresì, l’autorizzazione governativa prescritta dall’art. 17 c.c.). Di conseguenza, qualora l’accettazione, nell’unica forma consentita dalla legge, sia divenuta inefficace, si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il beneficiario è da considerare erede puro e semplice, si deve escludere che sussista alcuna accettazione.

In tema di accettazione dell’eredità, poiché le persone giuridiche diverse dalle società non possono, ai sensi dell’art. 473 c.c., accettare le eredità loro devolute se non con il beneficio d’inventario (e, per le eredità devolute prima dell’entrata in vigore dell’art. 13 l. 15 maggio 1997 n. 127, se non munendosi altresì dell’autorizzazione governativa di cui all’art. 17 c.c.), qualora l’accettazione, nell’unica forma consentita dalla legge, sia divenuta inefficace (nella specie, per mancata redazione dell’inventario entro tre mesi dall’accettazione, in assenza di richiesta di proroga del termine), si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il chiamato è da considerare erede puro e semplice, va esclusa l’esistenza stessa dell’accettazione.

Codice civile

LIBRO SECONDO

TITOLO I DISPOSIZIONI

 CAPO V DELL’ACCETTAZIONE

  Sezione I

Art. 470. Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario.
Art. 471. Eredita’ devolute a minori o interdetti.
Art. 472. Eredita’ devolute a minori emancipati o a inabilitati.
Art. 473. Eredita’ devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.
Art. 474. Modi di accettazione.
Art. 475. Accettazione espressa.
Art. 476. Accettazione tacita.
Art. 477. Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.
Art. 478. Rinunzia che importa accettazione.
Art. 479. Trasmissione del diritto di accettazione.
Art. 480. Prescrizione.
Art. 481. Fissazione di un termine per l’accettazione.
Art. 482. Impugnazione per violenza o dolo.
Art. 483. Impugnazione per errore.

 ^   Art. 470. Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario.

Art. 470. 

(Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario).

L’eredita’ puo’ essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario.

L’accettazione col beneficio d’inventario puo’ farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

 ^   Art. 471. Eredita’ devolute a minori o interdetti.

Art. 471. 

(Eredita’ devolute a minori o interdetti).

Non si possono accettare le eredita’ devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

 ^   Art. 472. Eredita’ devolute a minori emancipati o a inabilitati.

Art. 472. 

(Eredita’ devolute a minori emancipati o a inabilitati).

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita’, se non col beneficio d’inventario; osservate le disposizioni dell’art. 394.

 ^   Art. 473. Eredita’ devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.

Art. 473. 

(( (Eredita’ devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). ))

((L’accettazione delle eredita’ devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo’ farsi che col beneficio d’inventario.

Il presente articolo non si applica alle societa’)).

 ^   Art. 474. Modi di accettazione.

Art. 474. 

(Modi di accettazione).

L’accettazione puo’ essere espressa o tacita.

 ^   Art. 475. Accettazione espressa.

Art. 475. 

(Accettazione espressa).

L’accettazione e’ espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamata all’eredita’ ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

E’ nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

Parimenti e’ nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredita’.

 ^   Art. 476. Accettazione tacita.

Art. 476. 

(Accettazione tacita).

L’accettazione e’ tacita quando il chiamato all’eredita’ compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta’ di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita’ di erede.

 ^   Art. 477. Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.

Art. 477. 

(Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione).

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredita’ faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredita’.

 ^   Art. 478. Rinunzia che importa accettazione.

Art. 478. 

(Rinunzia che importa accettazione).

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

 ^   Art. 479. Trasmissione del diritto di accettazione.

Art. 479. 

(Trasmissione del diritto di accettazione).

Se il chiamato all’eredita’ muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredita’ acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

La rinunzia all’eredita’ propria del trasmittente include rinunzia all’eredita’ che al medesimo e’ devoluta.

 ^   Art. 480. Prescrizione.

Art. 480. 

(Prescrizione).

Il diritto di accettare l’eredita’ si prescrive in dieci anni.

Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.((In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.))

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi e’ stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e’ venuto meno.

 ^   Art. 481. Fissazione di un termine per l’accettazione.

Art. 481. 

(Fissazione di un termine per l’accettazione).

Chiunque vi ha interesse puo’ chiedere che l’autorita’ giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all’eredita’. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

 ^   Art. 482. Impugnazione per violenza o dolo.

Art. 482. 

(Impugnazione per violenza o dolo).

L’accettazione dell’eredita’ si puo’ impugnare quando e’ effetto di violenza o di dolo.

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e’ cessata la violenza o e’ stato scoperto il dolo.

 ^   Art. 483. Impugnazione per errore.

Art. 483. 

(Impugnazione per errore).

L’accettazione dell’eredita’ non si puo’ impugnare se e’ viziata da errore.

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non e’ tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredita’, o con pregiudizio della porzione legittima che gli e’ dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati gia’ soddisfatti per intero, contro di loro e’ data azione di regresso.

L’onere di provare il valore dell’eredita’ incombe all’erede.

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