dovere di fedeltà e la richiesta di addebito della separazione giudiziale Bologna ,dai che non è facile

dovere di fedeltà e la richiesta di addebito della separazione giudiziale Bologna ,dai che non è facile

https://www.avvocatoabologna.it/separazione-bologna-tradimento-sufficiente-per-addebito-separazione-bologna-tradimento-sufficiente-per-addebito-ritenersidi-regolacircostanza-sufficiente-a-determinare-lintollerabilita-della/
https://www.avvocatoabologna.it/separazione-bologna-tradimento-sufficiente-per-addebito-separazione-bologna-tradimento-sufficiente-per-addebito-ritenersidi-regolacircostanza-sufficiente-a-determinare-lintollerabilita-della/

In merito alla legittimità dell’addebito, pronunziato con la declaratoria di separazione personale dei coniugi, è irrilevante la carenza di prova della sussistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio quando sia stato accertato l’abbandono della casa coniugale, elemento di per sé autonomo ed esaustivo nel porre il presupposto necessario e determinante ai fini del giudizio di responsabilità esclusiva del coniuge volontariamente allontanatosi dal domicilio familiare riguardo alla intollerabilità nella prosecuzione della convivenza e dell’unione coniugale.

CENTO FERRARA SEPARAZIONI

CENTO FERRARA SEPARAZIONI CONSENSUALI 

CENTO FERRARA SEPARAZIONI

 

CENTO FERRARA SEPARAZIONI

 

CENTO FERRARA SEPARAZIONI

 

CENTO FERRARA SEPARAZIONI dovere di fedeltà e la richiesta di addebito della separazione giudiziale Bologna ,dai che non è facile

https://www.avvocatoabologna.it/separazione-bologna-tradimento-sufficiente-per-addebito-separazione-bologna-tradimento-sufficiente-per-addebito-ritenersidi-regolacircostanza-sufficiente-a-determinare-lintollerabilita-della/
https://www.avvocatoabologna.it/separazione-bologna-tradimento-sufficiente-per-addebito-separazione-bologna-tradimento-sufficiente-per-addebito-ritenersidi-regolacircostanza-sufficiente-a-determinare-lintollerabilita-della/

In tema di separazione personale dei coniugi, l’abbandono della casa familiare costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio; ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione: salvo che si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.

SEPARAZIONE dovere di fedeltà e la richiesta di addebito della separazione giudiziale Bologna ,dai che non è facile
SEPARAZIONE CONDIZIONI

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 13/04/2021) 06/09/2021, n. 24050

SEPARAZIONI BOLOGNA, SEPARAZIONI BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO, PER SEPARAZONE BOLOGNA, SEPARAZIONE BOLOGNA CHIAMA 

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838 

SEPARAZIONI BOLOGNA, SEPARAZIONI BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO, PER SEPARAZONE BOLOGNA, SEPARAZIONE BOLOGNA CHIAMA 

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838 

SEPARAZIONI BOLOGNA, SEPARAZIONI BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO, PER SEPARAZONE BOLOGNA, SEPARAZIONE BOLOGNA CHIAMA 

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838 

SEPARAZIONI BOLOGNA, SEPARAZIONI BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO, PER SEPARAZONE BOLOGNA, SEPARAZIONE BOLOGNA CHIAMA 

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838 

REPUBBLICA ITALIANA DOVERE FEFELTA’

Chi pronuncia la separazione con addebito ? La stessa  può essere pronunciata dal giudice, in presenza dei comportamenti tenuti da uno o entrambi i coniugi che denotano la palese violazione dei doveri che nascono per effetto del matrimonio. L'art. 143 cod. civ. prevede che, col matrimonio, i coniugi sono tenuti all'obbligo reciproco della fedeltà, all'assistenza morale e materiale, a collaborare per l'interesse della famiglia ed infine all'obbligo della coabitazione.
Chi pronuncia la separazione con addebito ?
La stessa  può essere pronunciata dal giudice, in presenza dei comportamenti tenuti da uno o entrambi i coniugi che denotano la palese violazione dei doveri che nascono per effetto del matrimonio.
L’art. 143 cod. civ. prevede che, col matrimonio, i coniugi sono tenuti all’obbligo reciproco della fedeltà, all’assistenza morale e materiale, a collaborare per l’interesse della famiglia ed infine all’obbligo della coabitazione.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24896/2017 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 196, presso lo studio dell’avvocato Tilli Letizia, rappresentato e difeso dall’avvocato Teti Laura, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ch.Ri., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Di Benedetto Federica, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 829/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il 13/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

Svolgimento del processo

  1. – Il Tribunale di Pescara pronunciava, in data (OMISSIS), la separazione tra i coniugi C.S. e Ch.Ri., addebitando al primo la detta separazione e condannando il medesimo a versare alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di Euro 2.000,00; lo stesso Tribunale rigettava, poi, la domanda di addebito proposta da C., sul presupposto che l’istruttoria non avesse dato la prova dell’esistenza di una relazione extraconiugale che assurgesse a causa della crisi matrimoniale; rilevava come, piuttosto, fosse risultato accertato che il detto C. avesse abbandonato nel (OMISSIS) il domicilio domestico.
  2. – C. interponeva appello; Ch.Ri. resisteva al gravame proponendo impugnazione incidentale con riguardo alla misura dell’assegno di mantenimento, che chiedeva fosse determinato in Euro 3.000,00 mensili: e ciò in considerazione della disparità reddituale dei coniugi e del rilevante contributo dato dalla stessa alla vita familiare, essendosi occupata in via esclusiva delle figlie, siccome abbandonate in tenera età dal padre.

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata il 13 maggio 2017, respingeva l’appello principale e accoglieva quello incidentale, rideterminando l’assegno di mantenimento nella misura indicata da Ch.Ri..

In sintesi, il giudice distrettuale conferiva rilievo al fatto storico dell’allontanamento del marito dalla casa coniugale in data (OMISSIS); rilevava che gravava su C. l’onere della prova circa il fatto che l’abbandono del tetto coniugale fosse stato determinato dalla condotta della moglie; dalla testimonianza della figlia dei contendenti – osservava la Corte di appello – era emerso che la crisi matrimoniale avesse subito una “svolta decisiva” a causa di una relazione extraconiugale di C., il cui allontanamento doveva, pertanto, essere “considerato come volontario e consequenziale”. La Corte di appello aggiungeva che non erano state acquisite prove convincenti circa l’inosservanza degli obblighi di fedeltà matrimoniale da parte di Ch.Ri. in epoca anteriore alla separazione di fatto e che non risultavano ammissibili le censure dell’appellante principale quanto alla limitazione del numero dei testimoni da escutere e quanto alla mancata ammissione di alcuni capitoli di prova: rilevava, in proposito, che le doglianze sollevate sul punto risultavano essere generiche; negava, poi, che assumesse rilievo probatorio una conversazione registrata su supporto meccanico, il cui contenuto e la cui riferibilità alle persone indicate dall’appellante principale erano state tempestivamente contestate. Da ultimo, riteneva fondato l’appello incidentale, attribuendo rilievo aula circostanza per cui C., al momento della separazione di fatto, godeva di un reddito annuo di circa 50 milioni di Lire, poi incrementatosi negli anni successivi; osservava, al riguardo, che neghi anni della convivenza matrimoniale, durata quindici anni, in cui Ch.Ri. non aveva lavorato, e si era dedicata all’accudimento delle figlie, C. aveva potuto dedicare ogni sforzo allo sviluppo della propria attività professionale e al conseguimento di entrate economiche significative.

  1. – La sentenza è impugnata per cassazione da C.S.. Resiste con controricorso Ch.Ri.. Sono state depositate memorie.

Motivi della decisione

  1. – Il primo motivo oppone la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno e violazione degli artt. 112329346c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c.. Ricorda il ricorrente che, prendendo le mosse dalle dichiarazioni rese dalla figlia E. circa i rapporti tra i coniugi nel periodo immediatamente antecedente alla separazione, la Corte di merito aveva concluso nel senso che la motivazione del primo giudice potesse integrarsi nel senso che la relazione extraconiugale intrattenuta da esso istante fosse preesistente alla separazione e costituisse il motivo della crisi matrimoniale. Viene dedotto, in proposito, che la controricorrente odierna non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata “rigettata la specifica domanda di addebito per via della dedotta relazione extraconiugale”: ad avviso del ricorrente, poichè la domanda di addebito basata sulla infedeltà era stata respinta in modo espresso attraverso una precisa enunciazione del Tribunale, la riforma della sentenza di prime cure non sarebbe stata possibile in assenza di un gravame incidentale.
https://www.avvocatoabologna.it/separazione-bologna-tradimento-sufficiente-per-addebito-separazione-bologna-tradimento-sufficiente-per-addebito-ritenersidi-regolacircostanza-sufficiente-a-determinare-lintollerabilita-della/
https://www.avvocatoabologna.it/separazione-bologna-tradimento-sufficiente-per-addebito-separazione-bologna-tradimento-sufficiente-per-addebito-ritenersidi-regolacircostanza-sufficiente-a-determinare-lintollerabilita-della/

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha osservato (pagg. 4 s. della sentenza) come l’odierna controricorrente, vittoriosa in primo grado sul tema dell’addebito della separazione, avesse l’onere, da lei assolto, di riproporre le argomentazioni, le domande e le eccezioni che inerivano alle questioni concernenti le relazioni extraconiugali del marito: infatti – ha spiegato – l’addebito era stato riconosciuto dal Tribunale in relazione alla circostanza dell’abbandono della casa coniugale, mentre esso era stato richiesto dalla stessa Ch. anche in relazione all’esistenza delle suddette relazioni.

Il fatto che l’attuale controricorrente fosse vittoriosa in primo grado con riguardo alla domanda di addebito della separazione esclude, all’evidenza, che la medesima fosse tenuta a proporre appello incidentale per far accertare che la ragione dell’addebito al marito fosse diversa rispetto a quella individuata dal giudice di prime cure. In termini generali, la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre è la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, che ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (Cass. Sez. U. 24 maggio 2007, n. 12067Cass. 13 maggio 2016, n. 9889Cass. 14 marzo 2013, n. 6550). In conseguenza, la parte vittoriosa in primo grado, che abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi, ha l’onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda o le eccezioni rigettate, onde superare la presunzione di rinuncia, e quindi la decadenza, di cui all’art. 346 c.p.c. (Cass. 29 gennaio 2018, n. 2091Cass. 17 dicembre 1999, n. 14267, la quale richiama pure il principio affermato da Cass. 16 novembre 1985 n. 5626, secondo cui ove la parte vittoriosa in primo grado intenda che la sentenza a lei favorevole sia confermata con ulteriore motivazione, essa ha l’onere non di spiegare appello incidentale, bensì di riproporre la motivazione non accolta). E infatti, chi, vittorioso nel merito, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione delle questioni proposte nel precedente grado di giudizio, manca dell’interesse alla proposizione dell’impugnazione incidentale (per tutte: Cass. Sez. U. 27 gennaio 1993, n. 1005).

  1. – Il secondo mezzo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112c.p.c. e art. 132c.p.c., n. 4, e per violazione o falsa applicazione dell’art. 143 c.c., comma 2, art. 146 c.c., artt. 151 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., oltre che per l’omesso esame di un fatto decisivo. La censura investe l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui la causa della rottura matrimoniale era da addebitare al marito per via della relazione extraconiugale dello stesso. Viene dedotto che, come correttamente accertato dal giudice di prima istanza, il punto non era suffragato da riscontri probatori; si aggiunge che non era comunque emerso che la relazione extraconiugale avesse impresso una “svolta decisiva” alla crisi matrimoniale. Il ricorrente critica la pronuncia impugnata per aver essa valorizzato, a tale riguardo, la deposizione testimoniale resa da C.E.: deposizione definita “incerta e confusa”. La Corte di appello, inoltre, secondo l’istante, non avrebbe considerato ulteriori elementi, come le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da Ch.Ri. (la quale avrebbe affermato che già nel (OMISSIS) aveva depositato un primo ricorso per separazione) e le ulteriori risultanze desumibili dalle deposizioni di alcuni testimoni. Sostiene, inoltre, che la pronuncia della Corte di L’Aquila risulterebbe affetta da un’anomalia motivazionale tradottasi in violazione di legge costituzionalmente rilevante e che lo stesso giudice del gravame avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi, mancando di soffermarsi “sulla anteriorità della crisi alla pretesa relazione extraconiugale e sull’idoneità causale della stessa”, quale causa efficiente della cessazione della convivenza tra i coniugi.

Il motivo è inammissibile.

La censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 non può avere ingresso: l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745). Il motivo di ricorso in esame non contiene indicazioni nel senso indicato.

Il ricorrente non può, poi, denunciare l’anomalia motivazionale della sentenza facendo riferimento alle risultanze istruttorie. Infatti, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè: e il vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Non vale quindi opporre che la figlia dell’istante avrebbe reso una deposizione inattendibile o sottoporre alla Corte interi brani delle testimonianze assunte nel corso del giudizio di merito. E’ noto, del resto, che la prospettazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155Cass. 11 gennaio 2016, n. 195). In termini generali, infatti, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 31 luglio 2017, n. 19011Cass. 2 agosto 2016, n. 16056). Col ricorso per cassazione, dunque, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404Cass. 7 aprile 2017, n. 9097).

Pure inammissibile è la censura di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5. La deduzione di tale vizio impone a chi ricorre per cassazione di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 citt.). Ora, l’istante ha richiamato le deposizioni rese da alcuni testimoni (pagg. 15-18 del ricorso) senza chiarire quale sarebbe il fatto storico, nel senso sopra indicato, che la Corte avrebbe mancato di considerare (fatto che, come appena detto, non potrebbe comunque consistere nell’una o nell’altra delle risultanze istruttorie). Nè tale fatto può identificarsi nella “anteriorità della crisi alla pretesa relazione extraconiugale” e nell'”identità causale della stessa, nel senso che sia stata la causa efficiente della cessazione della tollerabilità della convivenza” (pag. 19 del ricorso): gli elementi indicati, infatti, non sono accadimenti ma dati di giudizio (peraltro sconfessati dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto che fu proprio la detta relazione a determinare l’irreversibile deterioramento della comunione familiare).

  1. – Col terzo motivo viene lamentata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112132, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111Cost.. Il ricorrente si duole di ciò: la Corte di appello avrebbe mancato di ammettere i mezzi istruttori circa l’addebito della crisi coniugale alla moglie ritenendo inammissibili le censure articolate contro la decisione del Tribunale quanto alla limitazione dei testi e alla mancata ammissione di tutti i capitoli di prova per assenza di specificità. Viene affermato che il giudice distrettuale, nel giudicare “assertive” le deduzioni svolte nell’atto di impugnazione, avrebbe reso una motivazione meramente apparente. E’ rilevato, inoltre, che i capitoli ammessi erano undici, sicchè la limitazione dei testi a cinque avrebbe concretato, ad avviso dell’istante, un vulnus al diritto di difesa. Deduce il ricorrente che il Tribunale avrebbe mancato di motivare circa la superfluità dell’ulteriore assunzione della prova e che il giudice di secondo grado avrebbe totalmente omesso di esaminare i capitoli di prova e la lista dei testimoni nonostante gli uni e gli altri fossero stati ritualmente indicati.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha nella sostanza dato atto della genericità del motivo di appello che investiva la riduzione dei capitoli di prova e della lista testimoniale.

Parte ricorrente avrebbe dovuto quindi censurare a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 l’error in procedendo in cui fosse incorso il giudice di appello nel ritenere non specifico il motivo di gravame in questione. Quando infatti, col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. Sez. U. 22 maggio 2012, n. 8077; per una puntuale applicazione del principio alla violazione dell’art. 342 c.p.c., in ordine alla specificità dei motivi di appello: Cass. 19 agosto 2020, n. 17268Cass. 28 novembre 2014, n. 25308).

Non è per la verità, preclusivo di un’indagine vertente su tale vizio processuale il fatto che il ricorrente abbia fatto valere il vizio motivazionale: la censura investe, pur sempre, la statuizione di inammissibilità, per genericità, del motivo di gravame che qui interessa ed, per questo, da ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.

L’istante non fornisce, tuttavia, precise indicazioni quanto al motivo di gravame che aveva ad oggetto le richiamate istanze istruttorie.

Ebbene, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di indicare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880Cass. 20 settembre 2006, n. 20405).

  1. – Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 132c.c., n. 4, nonchè la violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 115 e 116 c.p.c.; denuncia altresì la violazione dell’art. 2697c.c.. Il mezzo di censura concerne le statuizioni adottate con riguardo alla misura dell’assegno di mantenimento. Il motivo investe diverse questioni: la consistenza del reddito di esso ricorrente avendo riguardo ai valori monetari del (OMISSIS), ritenuta dal giudice distrettuale elevata; la possibilità di qualificare come hotel di lusso l’albergo in cui C. aveva soggiornato, subito dopo l’allontanamento dalla casa coniugale; il rilievo attribuito dalla Corte di appello alle regalie effettuate dall’istante alla moglie dopo la separazione di fatto; l’entità dei redditi dello stesso ricorrente nel periodo successivo all’introduzione del giudizio di separazione. Assume, poi, chi impugna, che, al fine di stabilire l’an e il quantum dell’assegno di mantenimento debba aversi riguardo alla situazione reddituale al momento della cessazione della convivenza. Viene inoltre osservato che la controricorrente, nel periodo successivo alla separazione di fatto, aveva svolto l’attività di insegnamento percependo un reddito mensile di Euro 1.400,00 e che la medesima Ch. risultava proprietaria di rilevanti proprietà immobiliari; è spiegato che la detta moglie non aveva contribuito in alcun modo all’affermazione professionale ed economica del marito, avendo inoltre beneficiato, nel periodo successivo alla cessazione della convivenza, del contributo versato dal coniuge per il mantenimento delle figlie e per la locazione dell’immobile da essa occupato.

Il motivo è nel complesso infondato.

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio (Cass. 24 giugno 2019, n. 16809Cass. 16 maggio 2017, n. 12196). Sotto tale profilo si rivelano non conferenti le diffuse considerazioni svolte dal ricorrente, nella memoria ex art. 380 bis.1, con riguardo all’assegno divorzile.

Come in precedenza ricordato, la Corte di appello ha valorizzato l’incremento delle entrate patrimoniali di C., nel periodo della convivenza, che si era potuto determinare anche grazie all’impegno domestico della moglie Ri., la quale si era dedicata, in quel periodo, alla cura delle figlie. La Corte di merito ha quindi conferito rilievo alla consistenza del reddito di cui godeva C. al momento della separazione di fatto: reddito che, per quanto inferiore a quello conseguito dal ricorrente allorquando fu proposta la domanda giudiziale, era da considerarsi “certamente elevato se rapportato al periodo in considerazione ((OMISSIS))” (sentenza impugnata, pag. 9). Il dato della ragguardevole consistenza del reddito del ricorrente risulta poi confermato, secondo il giudice del gravarne, da ulteriori elementi (le plurime elargizioni dell’istante alla moglie, cui erano state donate pellicce e gioielli e pagati viaggi; il fatto che lo stesso C., dopo la separazione, si fosse fatto carico spontaneamente del canone dell’immobile preso in locazione da Ch.Ri. e avesse corrisposto alla stessa un assegno mensile; la circostanza per cui, subito dopo l’allontanamento dalla casa coniugale, il ricorrente avesse potuto alloggiare per diciannove giorni in un albergo di lusso).

Deve in conclusione ritenersi che la sentenza, nell’affrontare il tema relativo alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, si sia conformata al principio sopra richiamato, valorizzando il tenore di vita goduto dalla controricorrente in costanza del matrimonio, per come desumibile dal reddito di cui poteva disporre il marito.

Ma non è privo di rilievo il dato, pure rimarcato dalla Corte di appello, della disparità reddituale dei coniugi negli anni successivi all’allontanamento di C. (pagg. 9 e 10 della sentenza, ove è parola del fatto che Ch.Ri. percepiva uno stipendio di Euro 1.400,00 mensili, mentre il marito, al momento della domanda di separazione, nel 2008, dichiarava fiscalmente un reddito annuo di Euro 615.159,00: reddito che, sebbene ridottosi negli anni successivi, è rimasto elevato). Infatti, poichè nella determinazione dell’assegno di mantenimento, il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente, rilevano anche gli incrementi reddituali del coniuge obbligato che si siano determinati nel periodo successivo a quello in cui è cessata la convivenza (sul rilievo che assume l’incremento dei redditi di uno dei coniugi verificatosi nelle more del giudizio di separazione, ai fini dell’imposizione dell’assegno di mantenimento: Cass. 19 settembre 2006, n. 20256Cass. 7 febbraio 2006, n. 2626Cass. 24 dicembre 2002, n. 18327Cass. 28 settembre 2001, n. 12136).

Sfuggono, del resto, al sindacato di legittimità, i profili che investono apprezzamenti di fatto, quanto all’attendibilità delle risultanze poste a fondamento della decisione e alle inferenze che da esse potessero trarsi. Ciò vale anche per i temi relativi allo stipendio percepito da Ch.Ri. (a partire dal (OMISSIS)) e alle spontanee contribuzioni mensili effettuate dal C. in favore della medesima nel periodo successivo alla separazione: temi che – contrariamente a quanto parrebbe supporre il ricorrente sono stati presi in considerazione dalla Corte di appello (il primo per sottolineare la sproporzione reddituale tra i due contendenti, il secondo per dar ragione, come si è visto, delle disponibilità economiche dello stesso istante). Nè possono avere ingresso, in questa sede, profili di doglianza – come quello relativo alle proprietà immobiliari della controricorrente – di cui la sentenza non si occupa e che l’istante non chiarisce se e come vennero fatti valere nella precorsa fase del giudizio (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694Cass. 13 giugno 2018, n. 15430Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

  1. – Il ricorso è dunque rigettato.
  2. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel stabilito per il ricorso, ove dovuto. Oscuramento dei dati personali in caso di utilizzazione del presente provvedimento.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

Cass. civ., Sez. VI – 1, Ord., (data ud. 05/10/2021) 28/10/2021, n. 30496

Inizio modulo

Fine modulo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19410/2020 proposto da:

B.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Adriano Galli;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 710/2020 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 30/3/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipa del 5/0/2021 del Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 710/2020, depositata in data 30/3/2020, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi C.M. ed B.A., su domanda di quest’ultima del gennaio 2016, respingendo le reciproche domande di addebito e ponendo a carico del C. un contributo al mantenimento del coniuge pari ad Euro 400,00.

In particolare, i giudici d’appello, respingendo i due contrapposti gravami proposti dai coniugi, hanno sostenuto, per quanto qui ancora interessa, che: a) in relazione alla domanda di addebito formulata dalla moglie, difettava una prova compiuta circa le minacce e i maltrattamenti denunciati dalla B. (e le prove testimoniali articolate al riguardo erano inammissibili, perchè de relato actoris e valutative) e doveva ritenersi, valutata la documentazione prodotta dalle parti e la richiesta del PM di archiviazione sia della denuncia, a carico del marito, per maltrattamenti della B., sia di quella per calunnia del C. a carico della moglie, che la crisi coniugale fosse sorta nell’immediatezza del matrimonio (contratto nel 2010) e fosse dovuta alla diversità caratteriale dei coniugi, unitisi in matrimonio allorchè ambedue erano non più giovani e con abitudini e caratteri ben radicati; b) tenuto conto del tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio (definito “parco”, avendo i coniugi vissuto, senza alcuna forma di spesa utile ed in modo assai riservato, in una località del Monte Argentario ed in una casa isolata), nonchè della situazione patrimoniale rispettiva dei coniugi (il C. era proprietario di una casa del valore di Euro 1.250.000,00, percepiva un reddito mensile netto di Euro 2.400,00 ma doveva contribuire al mantenimento di una figlia disabile ultraquarantenne; la B. percepiva una pensione di invalidità di circa Euro 400,00 mensili ed abitava in immobile condotto in locazione dall’ex coniuge, da cui aveva divorziato prima di sposare il C., non essendovi prova specifica però dell’effettiva dazione mensile del canone) era congruo l’importo di Euro 400,00 mensili già fissato in primo grado a carico del C., a titolo di contributo al mantenimento.

Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 15/5/2020, B.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 10/7/2020, affidato a tre motivi, nei confronti di C.M. (che non svolge difese).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Motivi della decisione

  1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156c.p.c., in relazione al rigetto della richiesta di aumento del contributo al mantenimento a carico del marito, malgrado l’enorme divario economico tra i coniugi; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697c.c., in relazione all’affermazione in sentenza in ordine alla mancanza di effettiva prova della dazione, da parte di essa B., del canone mensile pattuito con il contratto di locazione con l’ex coniuge divorziato, malgrado deposito del contratto di locazione, contemplante la previsione del canone mensile; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 151 c.c., comma 2, e art. 156 c.c., comma 1, e art. 2697 c.c., in relazione al rigetto della domanda di addebito, malgrado prove decisive già acquisite e non valutate, e alla declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale articolata a tal fine.
  2. La prima censura è inammissibile.

Quanto, invero, alle doglianze relative all’assegno di mantenimento del coniuge, il vizio di violazione di legge è inammissibile, avendo la Corte territoriale proceduto ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e traducendosi il motivo di ricorso – sub specie della violazione di legge – in una domanda di rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito.

Questa Corte (Cass. 9915/2007) ha già precisato che “in tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato”, cosicchè “il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; e, nell’esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l’entrata derivante dalla percezione dell’assegno di separazione”, accertamenti questi che “si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch’esso deve essere quantificato, tra l’altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro”. Sempre questa Corte (Cass.17199/2013) ha chiarito che “l’art. 156 c.c., comma 2, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno non solo valutando i redditi dell’obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, nè determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. 605/2017).

In sostanza, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli “necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio” (Cass. 12196/2017).

La sentenza ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, rilevando che, in rapporto al tenore di vita goduto dai coniugi durante i cinque anni di durata dell’unione coniugale, il contributo fissato di Euro 400,00 mensili doveva ritenersi congruo, in rapporto ai reciproci redditi dichiarati dai due coniugi e considerato che il C., pur essendo proprietario di casa di un certo valore economico, doveva provvedere al mantenimento di una figlia disabile e percepiva un reddito mensile di Euro 2.500,00.

  1. Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha semplicemente rilevato che, a fronte della specifica contestazione mossa dal C. e considerato che il contratto di locazione era stato stipulato dalla B. non con un terzo ma con il proprio ex coniuge divorziato, alcuna prova era stata offerta dalla prima in ordine all’effettivo versamento all’ex coniuge del canone pattuito in contratto.

Non ricorre violazione dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., in quanto, poichè si verte in tema di comparazione dei rispettivi redditi dei coniugi ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l’assegno di mantenimento richiesto dalla moglie, la prova della spesa effettiva sostenuta da quest’ultima, quale conduttrice di immobile locato dall’ex coniuge doveva essere assolta dalla B..

Invero, questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 1691/1987) che “il diritto al mantenimento, in seguito a separazione personale, sorge non solo quando il coniuge beneficiario incolpevole versa in stato di bisogno, ma anche quando i redditi dello stesso non sono adeguati a sostenere il tenore di vita tenuto in precedenza; la prova della ricorrenza di tali estremi, che incombe su chi chiede il mantenimento, non deve essere necessariamente specifica e diretta, essendo sufficiente che venga dedotta anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell’altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito e sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l’infondatezza della domanda. In ogni caso, il coniuge tenuto alla prestazione non può ritenersene esonerato per il fatto che altro familiare la esegua nella sua inerzia”.

  1. La terza censura è inammissibile.

Questa Corte ha chiarito che “in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. 16859/2015; Cass. 16270/2013).

Ora, la Corte d’appello ha fondato la propria decisione in punto di addebito (confermando la pronuncia di primo grado) anche sul rilievo della mancata prova di una riconducibilità della crisi coniugale ad un comportamento del marito, valutata la documentazione in atti e ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata dalla B..

In questa sede, la ricorrente non ha provveduto a ritrascrivere nella sua formulazione la prova testimoniale, non ammessa, come invece era suo onere (Cass. 17915/2010: “Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative”; conf. Cass.19985/2017).

Inoltre, in difetto di violazione di legge, la valutazione delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 11511/2014). Le censure poste a fondamento del ricorso si risolvono nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 7972/2007; Cass.25332/2014).

  1. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 08/05/2013, n. 10719 (rv. 626445)

Inizio modulo

Fine modulo

FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Giudiziale – Con addebito – Abbandono volontario del domicilio coniugale – Rilevanza ai fini della dichiarazione di addebito – Limiti – Allontanamento del coniuge insieme ai figli – Conseguenze sull’onere della prova

Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell’ipotesi in cui l’allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d’intollerabilità. (Rigetta, App. Catania, 15/07/2008)

Fonti:

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/08/2020, n. 16691- dovere fedeltà

La discrasia temporale tra i fatti costituenti violazione del dovere di fedeltà e la richiesta di addebito della separazione giudiziale, fanno venir meno la sussistenza del nesso eziologico tra le infedeltà medesime e l’intollerabilità nella prosecuzione della convivenza. Ne discende che, la continuazione della convivenza, da parte del coniuge che subisce i tradimenti, col partner fedigrafo, ostacola la prova della circostanza che l’infedeltà abbia determinato l’intolleranza della convivenza.

l volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, quale violazione di un obbligo matrimoniale che comporta l’impossibilità della convivenza, fatta salva la prova, a carico di chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero che il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto. (Fattispecie avente ad oggetto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la cassazione avverso la sentenza del Giudice di appello, risolvendosi nella reiterazione degli argomenti addotti nei gradi di merito e nell’allegazione di fatti non provati, senza infirmare la ratio decidendi della sentenza impugnata avente fondamento sul principio innanzi esposto).

 DOVERE FEDELTA’ Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 16/12/2015, n. 25337

La corte del merito ha ritenuto provata la violazione da parte della moglie del dovere di fedeltà coniugale, rilevando come la sua confessione, avvenuta dopo che il marito l’aveva sorpresa in bagno a conversare di nascosto ai cellulare e le aveva chiesto spiegazioni, costituisse conferma inequivocabile dell’esistenza della relazione extraconiugale da lei intrattenuta, ulteriormente dimostrata dal comportamento successivo della signora, che solo in sede di giudizio di separazione aveva sostenuto di aver confessato il falso. A maggior conforto della decisione, la corte del merito si è poi fatta carico di chiarire perché, pur nel caso in cui si fosse voluto dar spazio alla tesi difensiva della moglie il fatto che prima dell’instaurazione del giudizio ella non avesse mal smentito la confessione, ed anzi avesse perseverato nel far credere al marito di averlo tradito, aveva comunque umiliato e gettato nello sconforto il marito, producendo lo stesso effetto pratico che si sarebbe prodotto se il tradimento fosse stato reale, ed aveva irrimediabilmente minato il rapporto coniugale. (Nel caso di specie la corte territoriale ha compiutamente esaminato la maggior parte delle circostanze di fatto cui fa cenno il motivo, rilevando: che le frequentazioni del B. con altre, ignote, signore era stata allegata tardivamente dalla moglie. In sede d’appello; che l’infezione virale da cui l’uomo era affetto si era manifestata nel 2001 e non aveva impedito la prosecuzione della convivenza; che la signora aveva ritirato la querela sporta a carico del marito per percosse e minacce, rispetto alle quali difettava ogni altro elemento di prova; che altrettanto carente era la prova che le proposte sessuali “indecenti” asseritamente provenienti dal B. si fossero tradotte in atti oltraggiosi, prevaricatori o degradanti).

dovere Fedeltà incide?

dovere fedeltà causa addebito?