DIVORZIO TRIBUNALE FORLI ASSEGNO DIVORZIO

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Sentenza assai importante del Tribunale di Forli numero 476/2019

La quale richiamando i seguenti principi

DIVORZIO TRIBUNALE FORLI ASSEGNO DIVORZIO
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Accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 3, n. 2, lett. b), legge 898/1970 e succ. modifiche, va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Dipignano (anno1981, parte II, serie A, n 82.), con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all’annotazione della presente sentenza a margine dell’atto di matrimonio.

Quanto ai rapporti economici tra le parti, in relazione al contributo di mantenimento della moglie, si osserva che, con la sentenza del 10.04.2018, n. 18287, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la natura composita dell’assegno divorzile, al quale deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà.

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che: “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull’attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”.( cfr. Cass., sentenza n.18287 del 11/07/2018).

Ha richiamato il principio cardine espresso dalla cassazione :

A tal proposito, si osserva quanto precisato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 7239 resa in data 22.03.2018, laddove ha avuto modo di chiarire che “l’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970 – nella parte in cui stabilisce, in favore del coniuge titolare dell’assegno divorzile, il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, “anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”, deve essere interpretato nel senso che tale diritto può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo “status” e con la possibilità, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda”. 

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