Divisione ereditaria e lesione di legittima

Divisione ereditaria e lesione di legittima

Divisione ereditaria e lesione di legittima
Divisione ereditaria e lesione di legittima

Perché si parla di divisione ereditaria?

Si parla di divisione ereditaria in quanto l’eredità costituisce una tipologia di comunione incidentale poiché non espressamente voluta dagli eredi né pattuita dagli stessi (i beni ereditari, infatti, costituiscono una massa di cui più soggetti risultano contestualmente proprietari senza aver espresso una precisa volontà in tal senso).Esaminiamo Divisione ereditaria e lesione di legittima

Essa si differenzia dalla comunione ordinaria, perché questa è presidiata dal principio di libera disposizione delle quote risolvendosi in un fenomeno provvisorio dato il favore legislativo verso tutte le ipotesi di scioglimento tenuto conto dell’antico brocardo “communio mater est rixarum ” (la comunione genera frequentemente controversie). Per la divisione della comunione ereditaria, però, il legislatore detta regole peculiari tenuto conto delle caratteristiche proprie dell’ambito successorio e dell’oggetto ovvero l’intero asse ereditario con aggiunta dei beni conferiti in collazione ad eccezione dei debiti che vengono ripartiti pro quota e proporzionalmente.

Divisione ereditaria e lesione di legittima
Divisione ereditaria e lesione di legittima

AVVOCATO ESPERTO TESTAMENTI E SUCCESSIONI DIVISIONI EREDITARIE BOLOGNA  MONZA MILANO COMO VICENZA TREVISO RAVENNA PADOVA ROVIGO FORLI CESENA  SEDE  UNICA BOLOGNA  051 6447838 PER UN APPUNTAMENTO

Divisione ereditaria e lesione di legittima, chi  può domandare la divisione?

L’art. 713 c.c. dispone che i coeredi possono sempre domandare la divisione dell’eredità. Se sono presenti soggetti minori di età il testatore può decidere che non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato. Il testatore può anche fissare un limite alla divisione disponendo che non abbia luogo prima che sia trascorso un termine dalla sua morte, ma non oltre i cinque anni. Se ci sono gravi circostanze, però, l’autorità giudiziaria su istanza dei coeredi, può stabilire la divisione in un termine minore rispetto a quanto stabilito dal testatore.

Divisione ereditaria e lesione di legittima Come si ripartiscono i crediti?

I crediti entrano a far parte della comunione e non si ripartiscono pro quota in virtù degli artt. 757 e 760 c.c. Ne consegue che ognuno può agire per far valere l’intero credito comune senza necessità di integrazione del contraddittorio. La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che la comunione è unica anche se esistono eredi legittimi e legittimari insieme agli eredi testamentari in presenza di una massa unitaria. Al cospetto di due masse differenti, al contrario, anche se esse sono in evidente correlazione, la divisione non può avvenire in maniera unitaria.

La divisione ereditaria ha natura costitutiva o dichiarativa?

La questione appare oggetto di discussione tra la migliore dottrina e la giurisprudenza maggiormente avveduta. Non si tratta di disputa meramente teorica in quanto coinvolge importanti aspetti pratici. Dalla natura giuridica discendono, infatti, importanti conseguenze in ambito processuale e in relazione al momento di acquisto della titolarità del diritto del coerede sulla quota. Affermare che la divisione ereditaria ha natura dichiarativa significa, infatti, dire che ogni condividente è considerato titolare ex tunc (da allora ovvero dal momento in cui ha accettato l’eredità, quindi, con effetto retroattivo). Si è osservato in tal senso che la divisione non comporta un effettivo trasferimento, dunque, non è presente alcun tipo di effetto traslativo. Per altra diversa e contrapposta teoria, al contrario, la divisione ereditaria ha natura costitutiva. In tale ottica la retroattività altro non indica che il limite temporale del verificarsi degli effetti nei confronti dei terzi.  Una dottrina di origine tedesca assimila la divisione ereditaria alla permuta anche se con scopi diversi (la permuta, infatti, ha quale scopo il reciproco trasferimento di cose o di altri diritti).

La divisione ereditaria comprende tutti i beni presenti nella massa?

Alla divisione ereditaria è attribuito il carattere dell’universalità oggettiva in quanto involge ogni situazione presente nella comunione e soggettiva poiché alla stessa devono partecipare tutti i comunisti coeredi.

Il diritto di chiedere la divisione della comunione ereditaria è soggetto a termine di prescrizione?

No, si tratta di diritto imprescrittibile in quanto è sempre possibile richiedere la divisione ereditaria proprio in virtù del favore legislativo verso lo scioglimento della stessa per l’atavica convinzione delle possibili liti tra coeredi circa i beni in comune.

Divisione ereditaria e lesione di legittima, quali  sono le forme di divisione ereditaria?

Le forme di divisione ereditaria sono tre e precisamente:

  1. contrattuale: attraverso atto dispositivo contenete la precisa volontà di procedere alla divisione dell’eredità;

  2. giudiziale: per atto dell’autorità giudiziaria su istanza presentata da uno o più coeredi;

  3. testamentaria: per disposizione del testatore con l’atto di ultima volontà.

Quando è possibile la divisione testamentaria?

La divisione testamentaria opera previa ricostruzione dell’asse ereditario mediante collazione ossia con conferimento di tutto ciò che è stato donato.

Cosa è il retratto successorio?

Il retratto successorio è disciplinato dall’art. 732 c.c. e indica una prelazione tipica dell’ambito delle successioni. Il coerede, infatti, se non è ha potuto esercitare il diritto di prelazione può riscattare la quota dall’acquirente e da qualsiasi avente causa per tutto il tempo in cui perdura lo stato di comunione della massa ereditaria.

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È possibile la divisione della comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile abusivo?

La questione è stata di recente oggetto di pronuncia da parte della Suprema Corte di Cassazione. Il problema si pone a causa del disposto dell’art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (noto come Testo Unico Edilizia) che prevede la nullità degli atti tra vivi che hanno ad oggetto beni immobili di cui non risultano le relative menzioni edilizie. Bisogna, pertanto, indagare la natura della divisione ereditaria ovvero se si tratta di atto tra vivi o a causa di morte. Sul punto due le tesi che si sono formate. Una prima impostazione afferma la natura di atto a causa di morte della divisione ereditaria in quanto evento terminale della vicenda successoria con effetti retroattivi al momento dell’apertura della successione. In tale ipotesi non si applicherebbe il disposto dell’art. 46 T.U. E. che, tra l’altro, ha finalità protettiva dell’affidamento sulla regolarità urbanistica dell’immobile che, nell’ipotesi in esame, non ha ragione di esistere perché ogni condividente è già proprietario del bene. Ciascun erede, dunque, già conosce la reale situazione dell’immobile. Altra e diversa impostazione, cui aderiscono anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, afferma la natura inter vivos del contratto di divisione. Diversamente opinando si creerebbe un’insanabile differenziazione rispetto allo scioglimento della comunione ordinaria sebbene trattasi di fenomeni unitari. Un atto, inoltre, è a causa di morte quando attraverso di esso si dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui si è cessato di vivere (testamento, patti successori, divisione per volontà del testatore). Rientrano nella successione mortis causa tutti gli atti compiuti dall’apertura fino all’accettazione con esclusione di quest’ultima. Lo scioglimento è successivo all’accettazione, dunque, primo atto tra vivi.

Se vi è un terreno oggetto di divisione ereditaria bisogna allegare il certificato di destinazione urbanistica come disposto dall’art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380?

No, l’art. 30 T.U.E. non si applica quando il terreno è oggetto di divisione ereditaria. Vi è questa grande discrasia tra i terreni e gli immobili. Ciò si spiega in quanto nell’ipotesi dei terreni vi è solo il pericolo di abusivismo edilizio. L’illecito, pertanto, è esclusivamente di pericolo. Nella divisione ereditaria tale rischio non c’è poiché prevale l’interesse allo scioglimento. Nel caso degli immobili, invece, l’illecito è di danno, pertanto, deve essere applicato il disposto dell’art. 46 T.U.E. perché l’immobile è già abusivo e il danno si è ormai verificato.

Cosa accade nel caso in cui attraverso la divisione ereditaria si lede la quota di legittima?

La quota di legittima rappresenta una porzione di ereditò sottratta alla libera disponibilità del testatore in quanto riservata dalla legge a determinati soggetti (coniuge, figli, ascendenti). In caso di lesione la prima operazione da compiere è la riunione fittizia che consiste in una mera operazione contabile.

Quali sono le fasi in cui si articola la riunione fittizia?

Le fasi che costituiscono la riunione fittizia sono tre e precisamente:

1- computo del valore netto del relictum ovvero la somma del valore dei beni appartenenti al de cuius al tempo dell’apertura della successione detratti i debiti ereditari;

2- alla massa calcolata in tal modo si aggiunge il donatum, ossia dei beni di cui il de cuius in vita ha disposto a titolo di donazione;

3- si calcola in tal modo il valore della quota disponibile e della riserva computata sul numero dei soggetti aventi diritto a quest’ultimo e delle quote fissate dal legislatore.

In che modo i successori necessari lesi o pretermessi possono essere reintegrati nei rispettivi diritti?

Essi hanno a disposizione l’azione di riduzione delle ultime volontà lesive dei loro diritti e delle donazioni effettuate dal defunto della cui eredità si tratta.

Quali sono i presupposti necessari per l’esercizio dell’azione di riduzione?

Per esperire vittoriosamente l’azione di riduzione due sono le condizioni che devono necessariamente sussistere:

1- l’imputazione ex se, che consiste nell’imputazione alla quota di colui che propone domanda sia delle donazioni che dei legati ricevuti dal defunto, salva espressa deroga da parte del testatore. Il fondamento logico giuridico della previsione consiste nel fatto per cui le donazioni ed i legati ricevuti non rappresentano altro che mere anticipazioni della legittima.  Se, dunque, il legittimario le ha già ha avute in anticipo non può pretendere alcuna lesione se quelle donazioni e legati risultano essere già sufficienti.

2- l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario per conoscere l’effettiva esistenza del patrimonio ereditario. Tale circostanza non è necessaria se i convenuti sono anche loro coeredi, in quanto in questa ipotesi si presume la conoscenza dell’entità del patrimonio ereditario senza bisogno dell’inventario.

Divisione ereditaria e lesione di legittima, come  avviene la riduzione?

La riduzione avviene prima riferita alle disposizioni testamentarie lesive e, in un secondo momento, alle donazioni che hanno danneggiato la quota riservata agli eredi necessari.

Divisione ereditaria e lesione di legittimacome  si riducono le disposizioni testamentarie che hanno creato danno alla quota riservata?

Le disposizioni testamentarie sono ridotte proporzionalmente e non si distingue tra eredi e legatari sempre che il testatore stesso non abbia indicato un preciso ordine di riduzione con dichiarazione espressa di preferenza di una disposizione rispetto all’altra.

Come avviene la riduzione per le donazioni che hanno cagionato danno ai diritti degli eredi necessari?

Le donazioni si riducono secondo il loro ordine cronologico a partire dall’ultima fino a quelle meno recenti. Il presupposto intrinseco della previsione si basa sull’idea per cui le donazioni più datate hanno gravato sulla quota disponibile e hanno leso le aspettative dei legittimari.

Quale l’effetto dell’azione di riduzione?

L’azione di riduzione non mira a far dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive, ma serve per ottenere la dichiarazione di inefficacia delle stesse. Ne consegue che i beni che ne formano oggetto vengono valutati come se non fossero mai usciti dal patrimonio del defunto. L’azione in commento ha, pertanto, carattere personale e non reale. Essa può essere esperita solo verso i beneficiari della disposizione o della donazione lesiva anche in assenza dell’attuale disponibilità del bene.

Divisione ereditaria e lesione di legittima, come  avviene l’effettivo recupero dei beni?

Colui che esce vittorioso in riduzione ha a disposizione la successiva azione di restituzione per il recupero effettivo dei beni. Quest’ultima ha carattere reale e può essere esperita avverso chiunque è avente causa e si trova nella disponibilità del bene oggetto della disposizione o della donazione dichiarata inefficace nei confronti dell’erede necessario leso o pretermesso.

Quali sono i presupposti dell’azione di restituzione?

Per agire in restituzione occorre, però, la previa escussione del donatario e quando si tratta di immobili entro venti anni dalla trascrizione della donazione e quando si tratta di beni mobili entro venti anni dalla donazione. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’aver agito in buona fede.

Cosa accade se la donazione che si presume lesiva è dissimulata da una vendita di cui l’erede risulta beneficiario?

L’erede necessario, in questo caso, prima di esperire l’azione di riduzione deve, con l’azione di simulazione, dimostrare che quel determinato bene non è stato venduto, ma donato. Il problema che si pone è probatorio tenuto conto dei numerosi limiti in tale ambito dettati dal codice civile. La giurisprudenza ha, ormai, raggiunto unanimità di vedute sul punto affermando che l’erede, in generale, se deve provare la simulazione deve sottostare agli stessi limiti probatori previsti per il de cuius e, pertanto, non può utilizzare la testimonianza. Se egli, però, fa valere il diritto di legittima, quindi, di un diritto proprio e non di derivazione dal defunto, può avvalersi della prova per testi senza alcun limite. In tal caso egli, infatti, agisce in qualità di terzo, e non di parte come nella prima ipotesi, con l’obiettivo di veder reintegrata la propria quota di legittima.

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