Divisione eredità moglie e figli

Divisione eredità moglie e figli

 

Successione legittima: avviene fra fratelli, nipoti, zii, cugini?

Parlando  dei singoli eredi legittimari si completa con la nutrita serie delle possibili combinazioni tra principali soggetti successibili e rinvenibili in un’articolazione familiare. In altri termini e tanto per cominciare, come si stabiliscono le quote, quando concorrono alla successione legittima coniuge e uno o più figli? 

L’ intera eredità spettante al coniuge in mancanza di altri eredi legittimi (art. 583 c.c.); concorrendo con un figlio, spettano ad entrambi (coniuge e unico figlio) parti uguali, ciascuna delle quali è chiaramente pari ad ½ dell’intero, mentre il concorso con due o più figli attribuisce al coniuge 1/3 dell’eredità e i restanti 2/3 da dividersi equamente tra tutti i figli (art. 581 c.c.).

In mancanza del coniuge, come già detto, si attribuisce l’intera eredità all’unico figlio, ripartita in parti uguali tra due o più figli.

In quale categoria successoria rientrano moglie e figli?

Il coniuge e i figli rientrano sia nella categoria dei legittimari, coloro cui la legge riserva una quota

necessaria dell’eredità, che nell’ambito della successione legittima. Coniuge e figli, infatti, sono menzionati

sia dall’art. 536 c.c. che dall’art. 565 c.c. Ad essi, pertanto, spetta una quota di riserva di cui il testatore, in

nessun caso, può liberamente disporre, sia la chiamata in assenza del testamento nell’eventualità in cui si

apre la successione legittima.

 

Nella successione dei legittimari quale la riserva a favore dei figli?

Prima di procedere nell’analisi del tema oggetto di trattazione è necessario da subito puntualizzare che i

figli naturali sono equiparati a quelli legittimi e agli adottivi. Si tratta di una grande rivoluzione giuridica e

sociale posta in essere nell’ambito di una modifica che riguarda l’intero capitolo della filiazione laddove il

legislatore ha optato per l’equiparazione dello stato di filiazione. Premesso ciò bisogna focalizzare

l’attenzione sull’art. 537 c.c. dedicato interamente alla riserva a favore dei figli compresi, come già

precisato, sia quelli legittimi che naturali. Se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del

patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i

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Quale quota di eredità è riservata al coniuge?

La norma da prendere in considerazione è l’art. 540 c.c. che attribuisce a favore del coniuge la metà del

patrimonio dell'altro coniuge, salve le ulteriori disposizione, che si analizzeranno di seguito, per il caso di

concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di

abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se il defunto risulta

titolare del relativo diritto di proprietà o se l’immobile è in comunione. Tali diritti gravano sulla porzione

disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed

eventualmente sulla quota riservata ai figli.

 

I diritti di uso e di abitazione sulla casa coniugale a favore del coniuge superstite trovano applicazione

anche nella successione legittima?

sì, i diritti di uso e di abitazione della casa coniugale trovano applicazione anche nella successione legittima

per il fondamento logico- giuridico sotteso agli stessi e in quanto l’art. 540, 2° comma c.c. prevede tali

diritti anche in casi di concorso con altri chiamati quindi sia in presenza di testamento che in ipotesi di

concorso di successione ab intestato nonostante gli artt. 581 e 582 c.c. non li menzionino (la Corte

Costituzionale non li ha ritenuti costituzionalmente illegittimi volendo il legislatore solo evitare il cumulo tra

la quota riservata e i diritti de quibus). Essi si aggiungono alla quota spettante al coniuge superstite perché

prelegati ex lege. Sono riconosciuti anche al coniuge separato se non ha abbandonato la casa. Alcuni li

configurano come legato ex lege anche se ciò comporterebbe pregiudizio ai creditori in quanto il coniuge

risponderebbe solo entro i limiti della cosa legata. Il loro valore capitale è stralciato dall’asse ereditario per

poi procedere alla divisione tra tutti i coeredi.

 

Con l’attribuzione al coniuge dei diritti di uso e di abitazione si introduce una vocazione anomala?

 

Sì, l’attribuzione al coniuge dei diritti di uso e di abitazione costituisce una vocazione anomala in quanto

introduce un’eccezione al principio di unità della successione e all’uguaglianza delle quote tra coeredi. Si

tratta di legato ex lege perché il bene è singolo. Per altra e differente tesi è prelegato se il coniuge non

concorre con altri. Un’impostazione esegetica parla genericamente di ampliamento della quota ereditaria.

Sono sempre espropriabili e non pongono alcun problema di trascrizione e opponibilità poiché non ci sono

conflitti da risolvere prevalendo il diritto di abitazione.

Cosa accade nella successione dei legittimari in caso di concorso tra coniuge e figli?

Il concorso nella successione dei legittimari tra coniuge e figli è disciplinato dall’art. 542 c.c. La norma

espressamente prevede che se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato

un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli, sono più di uno, ad essi è

complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del

defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

Cosa accade se chi muore non lascia i figli, ma solo ascendenti e coniuge?

Al coniuge è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto come dispone l’art. 544 c.c. In

caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita è ripartita tra i medesimi secondo i

criteri previsti per la successione degli ascendenti.

Il coniuge separato ha diritto a una quota di riserva?

Sì, egli gode degli stessi diritti del coniuge non separato se la separazione non gli è stata addebitata. In

caso contrario, se la separazione è avvenuta con addebito, al cospetto di sentenza passata in giudicato, ha

diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti

a carico del coniuge deceduto. Quest’ultimo è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al

numero degli eredi legittimi, e non può essere superiore a quella della prestazione alimentare goduta. Le

stesse regole si applicano nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

Nella successione legittima cosa accade in caso di concorso tra coniuge e figli?

La norma di riferimento è l’art. 581 c.c. In tal caso il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla

successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

Cosa accade nella successione legittima se è presente solo il coniuge?

Il tale ipotesi, come previsto dall’art. 583 c.c., l’intera eredità si devolve al coniuge superstite.

Il coniuge ha diritto all’eredità se il matrimonio dopo la morte del de cuius è dichiarato nullo?

La disposizione che disciplina tale caso è l’art. 584 c.c. rubricato “successione del coniuge putativo”. Il

legislatore ha espressamente disposto che nell’eventualità in esame ovvero se il matrimonio è dichiarato

nullo dopo la morte di uno dei coniugi, a quello superstite di buona fede spetta la quota attribuita al

coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica anche la disposizione del secondo comma dell'articolo

540 relativa ai diritti di uso e di abitazione. Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui

eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte. Solo in caso di nuovo matrimonio

valido e esistente al momento della morte il coniuge putativo è escluso dalla successione.

 

 

Il coniuge separato rientra anche nella successione legittima oppure è solo titolare di una parte di quota

riservata in quanto legittimario?

Alla strega delle previsioni dettate per i legittimari, il coniuge separato in assenza di addebito ha gli stessi

diritti di quello coniugato ancora al momento della morte. Tale disposizione si giustifica in quanto la

separazione, a differenza del divorzio, attenua, ma non scioglie il vincolo matrimoniale.

Il defunto può disporre con testamento a favore dei figli e del coniuge?

Certo. Il defunto può anche attraverso il testamento dividere l’eredità tra figli e coniugi sebbene

rispettando le previsioni di legge in relazione alle singole quote.

Se coniuge e figli risultano essere coeredi di beni in comunione possono optare per la divisione?

Assolutamente sì. La divisione dell’eredità è sempre ammessa. Quella ereditaria costituisce una tipologia di

comunione incidentale in quanto non voluta dagli eredi né dagli stessi concordata. A differenza della

comunione ordinaria essa è improntata al principio della libera disposizione delle quote e si risolve in un

fenomeno provvisorio di cui il legislatore facilita lo scioglimento tenuto conto delle numerose controversie

che genera la gestione di beni comuni. L’oggetto della comunione ereditaria è costituito dall’intero asse cui

si aggiungono i beni provenienti dalla collazione con l’unica eccezione costituita dai debiti che vengono

ripartiti pro quota e proporzionalmente. I crediti, invece, entrano a far parte della comunione e non sono

divisi in quote, pertanto, per far valere l’intero credito comune senza alcuna necessità di integrare il

contraddittorio. La comunione ereditaria si forma anche se sono presenti eredi legittimi o legittimari e

testamentari se la massa è unitaria. La divisione non avviene in modo unitario se le masse ereditarie sono

diverse sebbene correlate.

Come può il coniuge dividere la sua eredità da quella del figlio?

Tre sono le forme previste per la divisione ereditaria: contrattuale, giudiziale e testamentaria. La prima

avviene attraverso un contratto che presuppone l’accordo tra le parti e il contenuto necessariamente

patrimoniale di modifica dell’assetto. La divisione giudiziale avviene con apposita domanda al giudice che

provvede circa la richiesta delle parti. Le tempistiche della procedura possono variare a seconda della

complessità della questione e anche dell’entità della massa ereditaria da dividere. Infine vi è la divisione

testamentaria disposta dallo stesso testatore. In tale ipotesi si tratta di atto a causa di morte in quanto

utilizzato dal de cuius per disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Differenti le tesi circa la natura di tale divisione che oscillano tra costitutiva e dichiarativa. La questione non

appare soltanto teorica in quanto la natura dichiarativa presuppone effetti retroattivi. Ciò comporta che

ogni condividente è considerato titolare della quota dal momento dell’apertura della successione. Non voi

è, inoltre, un effettivo trasferimento in quanto è esclusa la natura traslativa. Diversamente se si opina per

gli effetti costitutivi laddove la retroattività funge esclusivamente da limite temporale del verificarsi degli

effetti verso i terzi. Unanime il carattere dell’universalità oggettiva e soggettiva attribuito alla divisione

involgendo tutte le situazioni riferite alla comunione e dovendo partecipare tutti i comunisti.

Può il coniuge superstite rinunciare a parte della propria eredità a favore del figlio?

Certamente la rinuncia è sempre possibile. Essa costituisce atto unilaterale (proviene da una sola persona)

e non recettizio (ha effetti anche senza l’effettiva conoscenza del destinatario). È sempre revocabile se

l’eredità non viene accettata da altro soggetto oppure si prescrive il diritto all’accettazione. Se il coniuge

rinuncia alla quota di eredità a favore del figlio è come se non fosse mai stato chiamato. in caso di rinuncia

esplicitata per errore, violenza o dolo essa è revocabile come disposto dall’art. 525 c.c. Il coniuge deve

redigere l’atto di rinuncia in forma solenne non essendo considerate valide forme equipollenti. È possibile

anche l’accettazione successiva in quanto la rinuncia non osta alla delazione. Essa può avvenire anche in

forma tacita se il coniuge pone in essere comportamenti ritenuti incompatibili con la volontà di rinunciare.

In caso di divisione dell’eredità tra figlio e coniuge opera l’accrescimento?

L’accrescimento designa il fenomeno per cui se viene meno la titolarità della quota di uno dei partecipanti

alla comunione si espande quella degli altri. In tal caso l’acquisto opera di diritto, è retroattivo e non è

possibile la rinuncia. L’unico limite è rappresentato dalla volontà contraria del testatore espressa attraverso

la previsione di una sostituzione ordinaria.

 

L’eredità può essere divisa tra coniuge e figli non ancora nati?

Sì, in quanto il nascituro è soggetto ritenuto capace di succedere. Se la devoluzione avviene per legge,

come nel caso della successione legittima, possono succedere solo i soggetti già concepiti. Al cospetto di un

valido testamento anche i figli non ancora concepiti possono essere destinatari di eredità. Ad essi

un’impostazione esegetica equipara gli adottati anche se sulla questione non vi unanimità di vedute per il

divieto di demandare a terzi la determinazione dell’erede.

Il figlio può agire contro il coniuge per violazione della quota di eredità a lui riservata dalla legge?

Sì. In primo luogo è necessario il computo della quota riservata attraverso un’operazione complicata che

vede sottratti alla massa ereditaria i debiti e aggiunge le donazioni effettuate nell’ultimo ventennio.

Successivamente è possibile esperire l’azione di riduzione che spetta al legittimario che ha subito una

lesione alla quota riservata (nel nostro caso il figlio). Si tratta di diritto potestativo il cui esercizio passa

attraverso l’autorità giudiziaria, è azione a carattere personale che comprende anche quella di restituzione

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