DIRETTORE DEI LAVORI EDILI RESPONSABILITA’ COME QUANDO? QUANDO VI E’ UNA RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI?

DIRETTORE DEI LAVORI EDILI RESPONSABILITA’ COME QUANDO?

QUANDO VI E’ UNA RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI?

DIRETTORE DEI LAVORI EDILI RESPONSABILITA’ COME QUANDO? QUANDO VI E’ UNA RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI?
DIRETTORE DEI LAVORI EDILI RESPONSABILITA’ COME QUANDO? QUANDO VI E’ UNA RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI?

Il direttore dei lavori per conto del committente, viceversa,

DIRETTORE DEI LAVORI EDILI RESPONSABILITA’ COME QUANDO? QUANDO VI E’ UNA RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI?

sebbene presti un’opera professionale in esecuzione d’un’obbligazione di mezzi e non di risultato, tuttavia, poiché è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di specifiche peculiari cognizioni tecniche acquisite per studi ed esperienze, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative in guisa da assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, quei risultati che il committente – preponente si è ripromesso di conseguire, in vista di tale realizzazione, dall’esatto e corretto adempimento dell’incarico affidato al professionista, onde il comportamento di questi dev’essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, rapportando la condotta effettivamente tenuta alla natura ed alla specie dell’ incarico professionale assunto nonché alle concrete circostanze nelle quali la prestazione è stata svolta.

Costituisce, pertanto, obbligazione del direttore dei lavori preposto dal committente l’accertamento della conformità così della progressiva realizzazione dell’opera al progetto come delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, onde, contrariamente a quanto presume il ricorrente, non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e d’impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

La Suprema corte afferma  che il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche,

deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire. Il suo comportamento, pertanto, deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”.

DIRETTORE DEI LAVORI OBBLIGAZIONI

Rientrano allora nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici

volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae a responsabilità –

prosegue il Collegio – il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare, l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (confronta anche la recente Cass. n. 8014 del 2012).

L’appaltatore ed il progettista rispondono dunque verso il committente sulla base di un diverso titolo; da ciò si fa derivare il principio che le due responsabilità non debbono ritenersi solidali (Cass. 27 marzo 1965, n. 1520).

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 Esse e le relative azioni stanno quindi in concorso non cumulativo, nè graduale, ma alternativo; il committente può rivolgersi per l’intero danno contro il solo appaltatore o contro il solo progettista, a sua scelta; una volta soddisfatto per l’intero da uno dei due, nulla può pretendere dall’altro; soddisfatto da uno solo in parte, può agire contro l’altro per la differenza. A sua volta, chi abbia soddisfatto il committente non ha regresso verso l’altro debitore, perchè nei rapporti fra i due debitori non si possono estendere analogicamente le regole proprie delle obbligazioni solidali (Cass. 6 settembre 1968, n. 2887). 

DIRETTORE DEI LAVORI INCARICATO DAL CONDOMINIO

Secondo la Suprema Corte tra le obbligazioni assunte dal direttore dei lavori incaricato dal condominio vi è anche l’accertamento che l’opera commissionata sia conforme al capitolato, al progetto e alle regole di buona tecnica costruttiva. Per cui il direttore dei lavori pur non essendo l’esecutore materiale dell’opera, deve fare tutto affinché la stessa sia correttamente eseguita.

Ciò detto, l’attività del professionista si concreta nella sorveglianza dell’esecuzione delle opere in conformità con il capitolato ed il progetto e non richiede una presenza continua e giornaliera sul cantiere. Il professionista ha, dunque, l’obbligo di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

OBBLIGHI DI VIGILANZA DIRETTORE DEI LAVORI

PRECISA LA CASSAZIONE:

 

‘in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della ‘diligentia quam’ in concreto.’

Rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera ai progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera; Rientra nei compiti anche la segnalazione all’appaltatore di tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera.

 

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