designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita

designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita

In tema di successione legittima spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all’art. 540, comma 2 c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall’asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall’art. 553 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del “de cuius”.Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 09/04/2021, n. 9487

La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell’art. 1920, comma 2, c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo. Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.

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In mancanza di una manifestazione contraria all’apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege. La quota dell’istituito ex re è determinata, perciò, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento. Nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell’asse, succede l’erede legittimo; nella stessa proporzione, in forza della virtù espansiva che costituito connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno fra erede testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione della scheda.

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Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 30/04/2021, n. 11421 (rv. 661129-03)

ASSICURAZIONE – Assicurazione sulla vita – A favore di un terzo – Designazione del beneficiario – Assicurazione sulla vita – Clausola di attribuzione dell’indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) – Premorienza di uno degli eredi del contraente – Conseguenze – Trasmissibilità agli eredi del beneficiario premorto

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO CATANIA, 18/05/2018)

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rCass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/06/2021, n. 18561 (rv. 661688-01)

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Diritti riservati ai legittimari – In genere – Legato in sostituzione di legittima – Computo nella porzione indisponibile – Conseguenze – Inclusione del beneficiario nel numero complessivo dei legittimari – SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Diritti riservati ai legittimari – Legati e donazioni in conto di legittima – In genere

Il legato in sostituzione di legittima, come espressamente previsto dall’art. 551 c.c., deve gravare sulla porzione indisponibile; ne consegue che, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva, il legittimario che sia beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari. (Rigetta, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 08/10/2015)

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