coppia di fatto e famiglia di fatto o unione di fatto Bologna

 

 

coppia di fatto e famiglia di fatto o unione di

fatto Bologna

  • La Cassazione civile sentenza n.2392/2020, uniformandosi ad un consolidato orientamento, torna a pronunciarsi sulla dibattuta questione della ripetibilità delle dazioni in denaro effettuate durante la convivenza, L’azione generale di arricchimento ingiustificato costituisce un’azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale ed ha natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito”) alla quale si intende in questa sede dare seguito, che sussiste il requisito della sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., non risultando configurabile, nel complesso rapporto economico intercorso tra la B. e lo S., un’associazione in partecipazione ai sensi degli artt. 2549 c.c. e segg..

ribadendo che qualora le somme elargite da un convivente a favore dell’altro vadano oltre i limiti di proporzionalità e di adeguatezza riferiti alla singola relazione, non possono ritenersi mero adempimento di un dovere morale e sociale insito nel rapporto di convivenza e come tali irripetibili ai sensi dell’art.2034 c.c., ma configurano un indebito arricchimento con la conseguente possibilità di esperire il relativo rimedio giudiziale.

  • Afferma la suprema corte:
  • La sentenza impugnata ha affermato, coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2350 del 31/01/2017 Rv. 642718-01: “La proponibilità dell’azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell’ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell’azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento” e Cass. n. 17317 del 11/10/2012 Rv. 623829-01:[wpforms id=”21592″]
  • “L’azione generale di arricchimento ingiustificato costituisce un’azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale ed ha natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito”) alla quale si intende in questa sede dare seguito, che sussiste il requisito della sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., non risultando configurabile, nel complesso rapporto economico intercorso tra la B. e lo S., un’associazione in partecipazione ai sensi degli artt. 2549 c.c. e segg..

    diritto di famiglia
  • l primo motivo di ricorso non incide adeguatamente detta motivazione, che, come tratteggiato, ha escluso, sulla base di adeguata ricostruzione in fatto delle articolate vicende patrimoniali intercorse nell’arco di un ventennio tra la B. e lo S., che fosse sussistente tra i due predetti conviventi un accordo qualificabile in termini di associazione in partecipazione e non si è, pertanto, limitata a ritenere che l’associazione in partecipazione non fosse provata.

 

  • Il secondo mezzo è proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2034 e 2041 c.c., per non avere la sentenza impugnata ritenuto di ricondurre le dazioni e comunque i versamenti di denaro effettuati dallo S. al paradigma normativo dell’obbligazione naturale, di cui all’art. 2041, ritenendo, viceversa che esse fosse assoggettabili all’azione di indebito arricchimento in danno della B..
  • Il motivo non coglie nel segno.
  • La sentenza in scrutinio ha affermato, con accertamento di fatto, non adeguatamente censurato, che l’importo delle operazioni effettuate, del valore superiore alle centinaia di milioni delle vecchie lire (nel vigore del precedente corso legale) e comunque superiore a centinaia di migliaia di Euro (anche per importi di Euro cinquecentomila) non potevano essere ricondotte all’adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all’art. 2034 c.c., in quanto esorbitanti “dalle esigenze familiari e che non rispettano i minimi di proporzionalità ed adeguatezza” di cui all’art. 2034 c.c..
  • La conclusione della sentenza impugnata è, peraltro, coerente con l’affermazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale (Cass. n. 3713 del 13/03/2003 Rv. 561116-01): “Un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente “more uxorio” configura l’adempimento di un’obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”. Sul punto, ed in via conclusiva, sul secondo mezzo, si ribadisce che (Cass. n. 11330 del 15/05/2009 Rv. 608287-01):
  • “L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale. E’, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”).

 

2) la convivenza more uxorio rileva ai fini della

suddivisione della pensione di reversibilità

è principio di diritto che “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì in distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale”;

3)in tema di favoreggiamento personale, la

causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p

 

Secondo un primo orientamento prevalente, non può essere applicata al convivente ‘more uxorio’, resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell’altro convivente, la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto dell’art. 384 c.p., comma 1, e art. 307 c.p., comma 4, i quali non includono nella nozione di prossimi congiunti il convivente ‘more uxorio’ (cfr. Corte Cost. 121 del 2004 e 140 del 2009)(Sez. 5, n. 41139 del 22/10/2010, Migliaccio, Rv. 248903). La decisione, nel solco di Sez. 6 n. 35967 del 28/09/2006, Cantale, Rv. 234862, ha osservato che l’esclusione del convivente more uxorio ‘manifestamente non si pone in contrasto con i principi di cui all’art. 3 Cost., avuto anche riguardo a quanto già affermato dalla stessa Corte costituzionale con pronunce nn. 124 del 1980, 39 del 1981, 352 del 19 89, 8 del 1996, 121 del 2004. In particolare, come ribadito dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 121 del 2004 (ud. 10/12/2003); gli artt. 307 e 384 c.p. non includono nella nozione di prossimi congiunti anche il convivente ‘more uxorio’, oltre il coniuge, finanche separato di fatto o legalmente. Tale assetto normativo non è neppure contrario alla Carta costituzionale (in special modo, con riferimento all’art. 3 Cost.) in quanto esistono, nell’ordinamento, ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell’art. 29 Cost., mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall’art. 2 Cost. ai diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto a rendere una identità di disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore. Ancora più di recente, con sentenza n. 140 del 2009, del resto, il giudice delle leggi ha affermato, riprendendo i principi già espressi, che la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale in ragione della diversità delle norme di copertura e tale diversità giustifica che la legge possa riservare trattamenti giuridici non omogenei. Infatti, se è vero che, in relazione ad ipotesi particolari, si possono riscontrare tra i due istituti caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria un’identità di disciplina, che la Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza, nella specie, l’estensione di cause di non punibilità comporta un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti che appartiene primariamente al legislatore. Si tratterebbe, insomma, di mettere a confronto l’esigenza della repressione di delitti contro l’amministrazione della giustizia, da un lato, e la tutela di beni afferenti la vita familiare, dall’altro, ma non è detto che i beni di quest’ultima natura debbano avere necessariamente lo stesso peso, a seconda che si tratti della famiglia di fatto o della famiglia legittima, per la quale sola esiste un’esigenza di tutela non solo delle relazioni affettive, ma anche dell’istituzione familiare come tale, di cui elemento essenziale e caratterizzante è la stabilità. Ciò legittima nel settore dell’ordinamento penale soluzioni legislative differenziate. Per tale essenziale ragione, il contrario orientamento espresso in materia dalla sent. n. 22398 del 22/01/2004, Rv. 229676, citata nel ricorso e rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale, appare non condivisibile.

Due più recenti decisioni hanno espresso un opposto orientamento.

Secondo Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino e altri, Rv. 264630, in tema di favoreggiamento personale, la causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p., comma 1, in favore del coniuge opera anche in favore del convivente ‘more uxorio’ confutando l’attualità dell’opinione espressa dal Giudice delle leggi in ordine alla concezione di famiglia cui fare riferimento e richiamando la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la quale considera la famiglia in senso dinamico, come una formazione sociale in perenne divenire, e non come un istituto statico ed immutabile, essendo irrilevante che il rapporto familiare sia sanzionato dall’accordo matrimoniale; nello stesso solco si è posta Sez. 6 n. 11476 del 19/09/2018, Cavassa Samuel, Rv. 275206 che ha affermato che la causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p.p. è applicabile anche nei confronti dei componenti di una famiglia di fatto e dei loro prossimi congiunti, dovendosi recepire un’interpretazione ‘in bonam partem’ che consenta la parificazione, sul piano penale, della convivenza ‘more uxorio’ alla famiglia fondata sul matrimonio, argomentandosi che l’equiparazione ai coniugi dei soli componenti di un’unione civile, prevista dal D.Lgs. n. 19 gennaio 2017, n. 6, non esclude l’estensione della causa di non punibilità ai conviventi ‘more uxorio’, trattandosi di soluzione già consentita dal preesistente quadro normativo, oltre che dalla nozione di famiglia desumibile dall’art. 8 CEDU, ricomprendente anche i rapporti di fatto.

  1. Le due decisioni innovative sono state criticate dalla dottrina secondo la quale il discostamento dal precedente consolidato orientamento, innanzitutto, si pone in tensione con le regole generali dell’interpretazione estendendo oltre il dato letterale una norma eccezionale e tassativa quanto ai soggetti che la possono invocare, tanto da far prospettare – all’epoca della prima delle due decisioni – un necessario interpello della Giudice delle leggi o un più auspicabile intervento del legislatore. Con riferimento alla ultima decisione del 2019 è stato osservato che la riscrittura giurisprudenziale dell’esimente in parola involge poteri dei quali è istituzionalmente affidataria la Corte Costituzionale per superare i limiti che il giudice comune incontra nella ‘correzione’ delle norme.
  2. Le critiche della dottrina, peraltro, appaiono in linea con lo specifico orientamento di legittimità – riguardante il tema della c.d. inesigibilità della condotta, ambito nel quale la prevalente dottrina situa la disposizione in parola – secondo il quale il principio della non esigibilità di una condotta diversa – sia che lo si voglia ricollegare alla ‘ratio’ della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l’agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui ‘umanamente’ pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla ‘ratio’ dell’antigiuridicità riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell’agente di uniformare la condotta al precetto penale – non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità attraverso l’’analogia juris’ (Sez. 3, n. 38593 del 23/01/2018, Del Stabile, Rv. 273833).
  3. Ove si dovessero, in qualche modo, ritenere superabili il limite letterale e la natura eccezionale della norma in parola, la interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dichiaratamente posta a base dell’orientamento innovativo e l’obiettivo dell’ermeneusi, vanno confrontati – da un lato, come ricordato dalla sentenza Migliaccio – con i ripetuti interventi della Corte Costituzionale che ha ritenuto costituzionalmente non illegittima l’esclusione dal novero dei soggetti indicati dall’art. 384 c.p., comma 1, con riferimento all’art. 307 c.p., comma 4, del convivente di fatto giustificando il diverso trattamento delle diverse situazioni e non costituendo l’estensione una soluzione costituzionalmente necessaria; dall’altro, con la decisione espressa dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo nel caso Van der Heijden v. Netherlands del 3 aprile 2012 che ha escluso la violazione dell’art. 8 CEDU laddove la legislazione interna costringa una persona a testimoniare nell’ambito di procedimenti penali a carico del convivente senza conferirle la facoltà di astensione riconosciuta invece al coniuge e al convivente registrato. Con tale ultima decisione, si è annotato, la Corte di Strasburgo, seguendo la dottrina del margine di apprezzamento riservato agli Stati, ha in qualche misura fornito argomenti per sostenere la non irragionevolezza di trattamenti differenziati fra coniugi e conviventi, quantomeno nel settore processuale.
  4. La dichiarata interpretazione valoriale a sostegno della innovazione deve, inoltre, confrontarsi con quanto emerge dal più recente intervento legislativo del D.Lgs. n. 6 del 2017, conseguente alla c.d. legge Cirinnà del 2016 (‘Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze’), con il quale si è ampliata la cerchia dei ‘prossimi congiunti’ per ricomprendervi i soggetti uniti civilmente e non anche i conviventi di fatto. A tal proposito, la dottrina ha osservato che quella compiuta dal legislatore delegato del 2017 nell’ammodernare il concetto di prossimità con il riferimento alla sola parte dell’unione civile, è stata una scelta ben precisa – e non una svista involontaria – derivante dal limitato oggetto della delega legislativa, che non lasciava all’esecutivo alcun margine per includere anche i conviventi more uxorio nell’art. 307 c.p., comma 4.
  5. Ritiene, pertanto, il Collegio che il rilevato contrasto giurisprudenziale – che esplicita l’emersione di questioni che coinvolgono lo stesso esercizio della funzione nomofilattica in rapporto ai suoi presupposti, contenuti e limiti – impone di sottoporre alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: ‘se l’ipotesi di cui all’art. 384 c.p., comma 1, sia applicabile al convivente more uxorio’.

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