COME LA BANCAROTTA distrazione sia riferita a rapporti economicamente valutabili

COME LA BANCAROTTA distrazione sia riferita a rapporti economicamente valutabili

ART 648 CP,ART 648 BIS CP , ART 648 TER CP , ART 648 TER 1 CP ,ART 648 QUARTER CP
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La corte territoriale, invero, ha fatto puntuale applicazione di principi da tempo affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili riferibili alla società fallita, con la conseguenza che non possono costituire oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai singoli soci, a prescindere dalla natura fittizia o meno della loro cessione (cfr. Sez. 5, n. 12949 del 05/03/2020, Rv. 279072, nonchè, nello stesso senso, Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Rv. 260689; Sez. 5, n, 9813 del 08/03/2006, Rv. 234242).

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA SERGIO ARMAROLI CASSAZIONISTA DIFENDE

TRIBUNALE DI PAVIA, TRIBUNALE DI BRESCIA, CORTE APPELLO BRESCIA, TRIBUNALE MILANO, CORTE APPELLO MILANO, TRIBUNALE VICENZA, TRIBUNALE TREVISO ,CORTE APPELLO VENEZIA, TRIBUNALE VENEZIA, TRIBUNALE BOLOGNA, CORTE APPELLO BOLOGNA, TRIBUNALE FORLI, TRIBUNALE RAVENNA,TRIBUNALE RIMINI, TRIBUNALE MONZA, TRIBUNALE BERGAMO

  1. La sentenza della corte territoriale, va, invero, annullata risultando sorretta da una motivazione carente sotto il profilo della ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in addebito, in tale vizio assorbita ogni ulteriore doglianza.
  1. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179). In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, inoltre, precisato, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale,
  1. l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa in seno alla L. Fall., art. 216, comma 1, lett. b), –

 

 

  1. rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838Per integrare tale forma di bancarotta (cd. bancarotta fraudolenta documentale specifica),

 

  1. non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto).

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 07/07/2023) 19/10/2023, n. 42856 BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO › Bancarotta fraudolenta Intestazione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente – Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere – Dott. PILLA Egle – Consigliere – Dott. BORRELLI Paola – Consigliere – Dott. CUOCO Michele – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO; nel procedimento a carico di: A.A., nato a (Omissis); nel procedimento a carico di quest’ultimo; B.B., nato a (Omissis); avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GUARDIANO ALFREDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DALL’OLIO MARCO; udito il difensore. Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Campobasso riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati A.A. e B.B. la sentenza resa dal tribunale di Campobasso in data 15.9.2021, con cui questi ultimi erano stati condannati alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione loro in rubrica rispettivamente ascritti in relazione al fallimento della società “(Omissis) Srl ” (già “(Omissis) Srl “), dichiarato dal tribunale di Campobasso in data 15.2.2011. In particolare, in grado di appello veniva esclusa l’ipotesi di bancarotta fraudolentapatrimoniale relativa alla vendita delle quote sociali della società fallita al prezzo di Euro 5,00, da parte del A.A. e della B.B., in favore di C.C., semplice prestanome, mutandone, al contempo, la sede legale, la denominazione e i patti sociali, sul presupposto che non possono costituire oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai singoli soci, prescindendo dalla natura fittizia della cessione, posto che solo i beni della società, e non i beni dei soci, possono essere oggetto di distrazione. Trovava, invece, conferma l’ipotesi di bancarotta documentale relativa alla “(Omissis) Srl ” (già ” (Omissis) Srl ) non avendo effettivamente il A.A. fornito alcuna prova in ordine ad una consegna da parte sua dei libri contabili societari, in uno con il loro mancato rinvenimento. Alla parziale assoluzione, e alla condanna, conseguiva l’esclusione della circostanza aggravante L. Fall., ex art. 219, e la rideterminazione in senso favorevole per entrambi gli imputati delle pene loro irrogate. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il A.A., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sotto i seguenti profili. Difetta, in particolare, ad avviso del ricorrente, la prova dell’occultamento, della distrazione o della sottrazione delle scritture contabili, nè sarebbe stata fornita alcuna prova del dolo, non essendo stato provato lo scopo di procurare profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori, senza tacere che l’imputato aveva consegnato le scritture contabili al C.C.. In subordine il ricorrente chiede che il reato sia derubricato in quello di bancarotta documentale semplice e, infine, il venir meno della pena accessoria dell’inabilitazione e l’improcedibilità per avvenuta prescrizione del reato. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione anche il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Campobasso, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la pronuncia di appello non ha tenuto in alcun conto delle risultanze del dibattimento di primo grado, imponendosene la riforma anche riguardo al trattamento sanzionatorio. 4. Con requisitoria scritta del 20.6.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, Dott. Dall’Olio Marco, chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio nei confronti di A.A., riqualificato il fatto quale bancarotta documentale semplice L. Fall., ex art. 217, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, e che sia dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. 5. Ritiene il Collegio che le conclusioni del sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione debbano parzialmente condividersi. 6. La sentenza della corte territoriale, va, invero, annullata risultando sorretta da una motivazione carente sotto il profilo della ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in addebito, in tale vizio assorbita ogni ulteriore doglianza. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, Rv. 279179). In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, inoltre, precisato, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa in seno alla L. Fall., art. 216, comma 1, lett. b), – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838Per integrare tale forma di bancarotta (cd. bancarotta fraudolenta documentale specifica), non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto). Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto, consistere incircostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa (cfr., in questo senso, Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Rv. 283983; Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Tale profilo risulta del tutto trascurato nella motivazione della sentenza di secondo grado. La corte territoriale, infatti, ha correttamente dato atto della mancata consegna e del mancato rinvenimento delle scritture contabili della “(Omissis) Srl ” relative al periodo in cui il ricorrente svolgeva le funzioni di amministratore della società, come riferito dal curatore fallimentare, senza che il A.A. abbia fornito alcuna valida giustificazione sull’assenza di tale documentazione, facendo buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell’amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l’incarico, dimostrare l’avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (cfr. Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Rv. 271839). Il giudice di secondo grado, tuttavia, ha dedotto la configurabilità del dolo specifico in capo a quest’ultimo unicamente sulla base dell’oggettiva mancanza delle scritture contabili, senza svolgere alcuna ulteriore indagine che consenta di ricondurre tale dato oggettivo a una specifica scelta dolosa dell’amministratore. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va sì annullata, ma con rinvio alla corte di appello di Salerno, affinchè provveda a colmare l’evidenziata lacuna motivazionale. 7. Inammissibile appare il ricorso del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Campobasso, in quanto generico, versato in fatto, con riferimento alle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, e manifestamente infondato. La corte territoriale, invero, ha fatto puntuale applicazione di principi da tempo affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili riferibili alla società fallita, con la conseguenza che non possono costituire oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai singoli soci, a prescindere dalla natura fittizia o meno della loro cessione (cfr. Sez. 5, n. 12949 del 05/03/2020, Rv. 279072, nonchè, nello stesso senso, Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Rv. 260689; Sez. 5, n, 9813 del 08/03/2006, Rv. 234242). Nè va taciuta la genericità del motivo di ricorso, con cui il pubblico ministero si limita a contrapporre alla decisione della corte territoriale quanto statuito dal giudice di primo grado sul punto. Motivata del tutto correttamente appare anche la concessione da parte del giudice di appello delle circostanze attenuanti generiche, “stante la lontananza nel tempo del commesso reato e l’assenza di rilievi penali significativi dopo tale periodo (vi è solo una condanna per il reato di cui all’art. 388 c.p.), mentre l’intervenuta assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale implica il venir meno della circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta ritenuta dal giudice di primo grado. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di A.A. limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale e rinvia per nuovo esame sul punto alla corte d’appello di Salerno. Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.. Conclusione Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2023

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