come quella somma di denaro o quantità di cose fungibili che una parte consegna all’altra, al momento della conclusione del contratto, per garantire l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
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Il diritto di recedere dal contratto e di trattenere la caparra ricevuta (ovvero di pretendere il doppio della caparra versata) in caso di inadempimento della controparte costituisce pertanto l’effetto proprio della clausola con cui le parti hanno convenuto, nel concludere il contratto, la dazione di una somma di denaro quale caparra confirmatoria, esprimendo per tale via la volontà di applicare al negozio la disciplina propria di tale istituto, cui va riconosciuta la funzione di una preventiva e convenzionale liquidazione del danno per inadempimento, e di derogare, nel contempo, sia pure in forma non definitiva, essendo sempre salva la facoltà per la parte non inadempiente di avvalersi del diverso rimedio della risoluzione, la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale.
COME E’ DEFINITA LA CAPARRA CONFIRMATORIA? AVVOCATO DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNACOME E’ DEFINITA LA CAPARRA CONFIRMATORIA? AVVOCATO DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA
La parte non inadempiente, sia che si tratti di quella che ha versato la caparra sia di chi l’ha ricevuta, può decidere di non esercitare il diritto di recesso facendo la richiesta per il risarcimento del danno.
Anziché mantenere la caparra, quindi, questo dovrà dimostrare il pregiudizio subito nell’an e nel quantum, così che il Giudice possa decidere di un eventuale risarcimento.
La caparra in questo caso assume la funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria, quindi la parte che fa ricorso al Giudice può comunque trattenerla come “garanzia della pretesa risarcitoria” o come “acconto” sul risarcimento danni che verrà deciso in sede di giudizio.
L’art. 1385 c.c. statuisce, inoltre, che la caparra va restituita nel caso di corretto adempimento della parte contraente che la versata oppure Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra parte contraente che ha ricevuto la caparra ha la facoltà di recedere dal contratto, ritenendo la caparra
Le somme ricevute in sede di stipula di contratti preliminari rimasti inadempiuti vanno qualificate come caparra confirmatoria avente funzione risarcitoria e non quali acconti di prezzo e per tale motivo non costituiscono presupposto per l’applicazione dell’IVA come previsto dall’art. 6, commi 1 e 4, D.P.R. n. 633/1972.
Cass. civ., Sez. V, 08/03/2017, n. 5943
Le somme anticipatamente incassate a qualunque titolo dalla società contribuente per la vendita di immobili, e dunque sia a titolo di acconto che di caparra confirmatoria, a condizione che siano ricomprese nel prezzo della compravendita indicato nell’atto di acquisto definitivo, vanno sottoposte a tassazione agevolata purché al momento della stipula del contratto definitivo sussistano, in capo all’acquirente, i requisiti per fruirne e lo stesso ne abbia fatto espressa dichiarazione nell’atto.
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 20/04/2021, n. 10318
Qualora dalle clausole pattizie del contratto preliminare di compravendita immobiliare emerga che gli importi sono stati corrisposti a titolo di caparra confirmatoria, gli stessi non sono assoggettabili all’IVA, in quanto corrisposti solo in funzione di garanzia del corretto adempimento dell’obbligazione, ponendosi il versamento al di fuori della previsione di imponibilità di cui all’art. 6, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 633/1972, che attiene, invece, al diverso caso di versamento anticipato del corrispettivo. Non è peraltro rilevante che l’importo versato all’atto della stipula del contratto preliminare sia elevato, trattandosi di scelta negoziale tra le parti.
mCass. civ., Sez. V, Ordinanza, 21/07/2021, n. 20813 (rv. 661949-01)
PROVA CIVILE – Documentale (prova) – Scrittura privata – Data – Certa – In genere – Prova della data della scrittura privata – Fatti idonei diversi dalla registrazione – Elencazione non tassativa – Fattispecie
L’assenza, nella previsione dell’art. 2704, comma 1, c.c., di un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l’anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la certezza della data di scritture private non registrate, riportanti la stipula di contratti preliminari, fosse stata correttamente desunta dal giudice di merito dai dati oggettivi consistenti nel contenuto del verbale del contraddittorio attraverso il quale l’Agenzia delle entrate aveva preso atto del contenuto delle scritture, e nella produzione documentale operata della società contribuente – libro giornale, estratto bancario e atto di fideiussione – riguardante la data di versamento della caparra confirmatoria relativa a tali contratti). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/06/2014)
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