calcolo danno da morte tribunale milano  Risarcimento del danno per responsabilità medica – Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico – Inesatto adempimento della prestazione sanitaria – Prova a carico del danneggiato – Prova a carico della struttura sanitaria e del medico – Fattispecie – Risarcimento dei danni subiti a causa della morte di un proprio congiunto – Mancata prova della sussistenza del nesso causale tra l’omissione dei sanitari e la morte del loro congiunto – Concetto della causalità civile ordinaria – Regola del più probabile che non – Impossibilità di curare il tumore di cui era affetto il paziente – Asserita perdita delle chances di vita e di guarigione – Mancanza di prove adeguate – Rigetto della domanda risarcitoria

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calcolo danno da morte tribunale milano

 Risarcimento del danno per responsabilità medica

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il collegio peritale,

calcolo danno da morte tribunale milano  Risarcimento del danno per responsabilità medica - Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico - Inesatto adempimento della prestazione sanitaria - Prova a carico del danneggiato - Prova a carico della struttura sanitaria e del medico - Fattispecie - Risarcimento dei danni subiti a causa della morte di un proprio congiunto - Mancata prova della sussistenza del nesso causale tra l’omissione dei sanitari e la morte del loro congiunto - Concetto della causalità civile ordinaria - Regola del più probabile che non - Impossibilità di curare il tumore di cui era affetto il paziente - Asserita perdita delle chances di vita e di guarigione - Mancanza di prove adeguate - Rigetto della domanda risarcitoria
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accertato l’errore diagnostico e l’errore nel follow-up, ha affrontato il problema della sussistenza del nesso causale e lo ha escluso sulla base delle seguenti considerazioni: in primo luogo ha chiarito che, trattandosi di un tumore molto raro, la casistica presente in letteratura è scarsa e poco significativa; i dati da essa emergenti, a differenza di quanto accade in presenza di patologie tumorali diffusissime, quali i tumori alla mammella o al collo dell’utero, non possono essere considerati statisticamente probanti; dai dati a disposizione emerge che la mortalità, nelle varie casistiche in riferimento alle patologie di carcinoma sebaceo della palpebra, oscilla tra il 6% e il 30%, aumentando drasticamente quando compare la malattia metastatica, che presenta tassi di mortalità a 5 anni approssimativamente del 50-67%; si deve correlare una prognosi peggiore alla presenza di determinati fattori, alcuni dei quali riscontrati nel caso del sig. Gu. già nel marzo 2001 presso il nosocomio di Empoli, tra i quali la scarsa differenziazione e l’isotopo particolarmente aggressivo, la diffusione pagetoide, la crescita infiltrante, il diametro del tumore e una sintomatologia presente da diversi mesi; hanno quindi concluso nel senso che “si può sostenere che non vi è alcun elemento probatorio dal lato scientifico che deponga per una prospettiva diversa di prognosi in relazione alle possibilità di sopravvivenza del signor Gu., qualora la diagnosi istopatologica fosse stata corretta e il follow-up successivo adeguato”,

hanno inoltre accertato che, in occasione del ricovero del 2004. quando si è evidenziata la diffusione metastatica linfonodale, è stato adottato l’iter diagnostico – terapeutico adeguato, consistente nello svuotamento laterocervicale e sottomandibolare, risultato completo e in una radioterapia complementare, oltre ad una serie di controlli clinici e strumentali adeguati; nonostante l’adozione di queste terapie, l’evoluzione è stata ugualmente fatale, con la comparsa di metastasi cerebrali e polmonari ed il conseguente decesso avvenuto nel novembre del 2007,

la dott.ssa Pa., nella sua qualità di consulente di parte attrice, nelle osservazioni critiche alla ctu depositate, ha concordato con il collegio peritale in ordine all’errore diagnostico e di follow up, ma ha contestato le ulteriori conclusioni asserendo che la radioterapia adiuvante si è dimostrata essere un trattamento efficace anche per il carcinoma sebaceo, registrandosi un aumento della sopravvivenza in pazienti trattati con radioterapia; il follow-up del paziente è risultato di natura esclusivamente clinica, mentre un’ecografia dei linfonodi laterocervicali sarebbe stata sufficiente per diagnosticare la presenza di metastasi in fase iniziale e ciò avrebbe comportato una tempestiva asportazione chirurgica dei linfonodi interessati ed una successiva radioterapia locale che avrebbero impedito o reso altamente improbabile la diffusione ad altri linfonodi o ad organi distanti e comunque, seppure le metastasi fossero ineluttabili, quantomeno sarebbero sopraggiunte in tempi decisamente successivi posticipando l’exitus,

i ctu hanno adeguatamente risposto alle osservazioni critiche del et degli attori ribadendo, quanto alla radioterapia adiuvante, che la letteratura ha considerato il carcinoma della palpebra radio resistente a fronte di segnalazioni di aumento del tasso di recidiva e di mortalità dopo la radioterapia; se effettivamente alcuni autori, anche nella letteratura dell’epoca, hanno segnalato casi di carcinoma sebaceo della palpebra trattati con radioterapia locale, si tratta di pochissimi casi che hanno dato risultati positivi ma anche negativi, tanto che gli autori sono giunti a diverse conclusioni in merito alla effettiva utilità della radioterapia; inoltre stante la rarità del tumore, i casi esaminati non erano omogenei dal punto di vista clinico ed istologico e queste eterogeneità dei pochi casi trattati ha inficiato l’attendibilità statistica delle conclusioni; i ctu, inoltre, hanno dato conto di uno studio del 2005 e quindi successivo ai fatti di causa, che cerca di fare il punto sull’efficacia del trattamento radiante evidenziando che la maggior parte degli autori ritiene il trattamento chirurgico come il più appropriato, considerando la terapia radiante come una alternativa all’intervento (e quindi non una terapia adiuvante) solo in caso di pazienti anziani e in casi particolari di recidiva, mentre altri autori (specificatamente indicati nella ctu) ritengono il trattamento radiante una terapia palliativa perché questo tipo di carcinoma è relativamente radio resistente; hanno pertanto escluso che la terapia radiante avrebbe potuto modificare il corso della malattia; hanno anche ritenuto arbitrario sostenere che certamente o con grande probabilità in caso di corretto follow up e di precoce diagnosi delle metastasi linfonodali l’evoluzione della malattia sarebbe stata diversa da quella effettivamente verificatasi, atteso che la prognosi non dipende solo dalle dimensioni delle linfoadenopatie ma anche dalla istologia e dalla clinica del tumore che nel caso di specie erano già molto sfavorevoli al momento della diagnosi fatta ad Empoli,

sentiti i ctu a chiarimenti alla udienza del 27.5.2014, la dott.ssa Pa. ribadiva che l’errore diagnostico aveva comportato un decorso post – opratorio inadeguato, in quanto il paziente avrebbe dovuto essere controllato con frequenza di almeno 3 mesi e sottoposto ad indagini strumentali e che, se fosse stato controllato, sarebbe stato possibile verificare se qualche linfonodo fosse stato aggredito dal tumore e in caso affermativo asportarlo chirurgicamente, se non altro ritardando il decorso della malattia, in quanto, se si tolgono le prime metastasi precocemente e si fa la radioterapia, si da al paziente la possibilità di allontanare nel tempo il più possibile l’eventuale passaggio ad organi vitali delle cellule metastatiche,

i ctu hanno ribadito le loro conclusioni concordando che una corretta diagnosi avrebbe consentito un controllo più ravvicinato ed eseguito anche con indagini strumentali, ma confermando che non vi erano dati scientifici che potevano avvalorare la tesi che il paziente avrebbe potuto vivere più a lungo e comunque essendo impossibile quantificare un eventuale periodo di sopravvivenza,

giova ricordare che in tema di responsabilità professionale, anche per colpa medica, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, quanto all’onere della prova, è nel senso che: “In tema di responsabilità civile nell’attività medico – chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. 975/2009; .si vedano anche exmultis Cass. 15993/2011, 12274/2011, 17143/2012; 27855/2013),

nel caso di specie si ritiene che gli attori non abbiano fornito la prova della sussistenza del nesso causale tra l’omissione dei sanitari e la morte del Gu. o comunque che l’assenza della riscontrata colpa avrebbe consentito un prolungamento della vita del paziente, neppure in termine di perdita di chance,

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Dott.ssa Anna Cattaneo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione regolarmente notificato in data 14.9.2010, assunta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2014,

DA

PA.CH. (…)

GU.LU. (…),

GU.SE. nata il (…) (legalmente rappresentata dalla madre PA.CH.)

in proprio ed anche quali eredi di GU.GI.

elettivamente domiciliati in Milano in via (…), presso lo studio degli avv. Lu.Ma. e Gi.Gr. che li rappresentano e difendono unitamente all’avv. So.Ma. del foro di Catanzaro, come da procura a margine dell’atto di citazione,

ATTORI

CONTRO

FO.IR. (…) elettivamente domiciliato in Milano in Via (…), presso lo studio dell’avv. Ro.No. che io rappresenta e difende come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione,

CONVENUTO

Oggetto: risarcimento danno per colpa medica,

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato in fatto:

Pa.Ch., Lu.Gu. e Se.Gu. (rappresentata dalla madre in quanto minore) rispettivamente coniuge e figli del deceduto sig. Gi.Gu., anche nella qualità di eredi, hanno convenuto in giudizio la Fo.Ir. – Is.Na. perché, accertata la responsabilità del nosocomio per la morte del congiunto, venisse condannato al risarcimento dei danni iure hereditatis, pari ad Euro 787 mila per il danno biologico permanente al 100%, ad Euro 113 mila per danno da invalidità temporanea e Euro 12.500 per danno patrimoniale e iure proprio per perdita del rapporto parentale, quantificato in Euro 250.000 in favore della moglie, Euro 200.000 per il figlio Lu. e Euro 150.000 per la figlia Serena, o in quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, allegavano in fatto che: – dopo una serie di interventi di asportazione di piccole neoformazioni in regione del canto esterno dell’occhio sinistro, nei marzo 2001 il Gu. veniva operato pressò l’ospedale di Empoli per l’asportazione di una neoplasia maligna della palpebra inferiore sinistra corrispondente ad un “carcinoma sebaceo”, – nell’aprile dello stesso anno, affetto da recidiva del carcinoma, si rivolgeva all’Is.Na. (FO.IR.) dove venivano eseguiti due interventi mirati all’escissione della neoplasia e veniva formulata la diagnosi di “carcinoma basocellulare a scarsa aggressività”, – nel 2004 il sig. Gu., notando un linfonodo ingrossato sul collo, si rivolgeva all’ospedale di Lamezia Terme, presso il quale, a seguito di esame istologico del linfonodo asportato, si evidenziava una “metastasi sub – massiva linfoghiandolare di carcinoma solido scarsamente differenziato”, – nel marzo 2004 accedeva nuovamente all’FO.IR. di Milano e veniva operato con exeresi del tessuto, dei linfonodi e delle ghiandole malati, – solo allora l’Ospedale milanese chiedeva di riesaminare i vetrini preparati nel 2001 dal Nosocomio di Empoli e, a seguito di tale esame e dall’esame istologico effettuato sui frammenti operatori, veniva accertato che il Gu. era affetto da “carcinoma scarsamente differenziato compatibile con carcinoma sebaceo metastatico”, – dopo vari trattamenti radioterapici e chemioterapici, il Gu. decedeva in data 14.11.07,

deducevano che l’Ospedale convenuto aveva errato nella formulazione della diagnosi e nel trattamento terapeutico: i sanitari non solo avrebbero dovuto adottare maggiori cautele nell’analisi dei risultati dell’esame istologico da loro effettuato nel 2001, ma avrebbero dovuto anche vagliare gli altri dati di cui erano in possesso, in particolare le risultanze degli esami istologici effettuati presso il Nosocomio di Empoli, tenendo in considerazione le difformità diagnostiche rilevate; inoltre, con una corretta diagnosi, le terapie conseguenti sarebbero state differenti e dato che nel 2001 la neoplasia era ancora limitata alla sede locale e non interessava le strutture linfonodali, un più appropriato intervento terapeutico in questa fase avrebbe sicuramente modificato la prognosi quad vitam e comunque avrebbe offerto al paziente delle chances di vita e di guarigione che sarebbero state alla sua portata soprattutto per essersi rivolto ad un istituto di eccellenza come l’FO.IR. di Milano,

il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna al pagamento delle spese di lite,

evidenziava che, – in seguito all’intervento del maggio dal 2001, l’esame istopatologico effettuato segnalava non evidenza di neoplasia, – i controlli ambulatoriali a cui il paziente è stato sottoposto nel 2002 e nel 2003 rilevavano esito negativo per ripresa della malattia, ed ancora nel 2004, malgrado la neoplasia ai linfonodi, in sede palpebrale veniva constatata l’assenza di ripresa della malattia, – il Gu. aveva ricevuto tutte le cure e gli interventi necessari per la neoplasia alla palpebra dell’occhio sinistro, anche qualora fin dall’inizio fosse stato diagnosticato un carcinoma sebaceo, invero l’errore diagnostico non aveva influito sulla correttezza della terapia effettuata, consistente per entrambi i tumori in una “radicalizzazione” (ovvero nella asportazione totale del tumore e del tessuto circostante) e nei successivi controlli ambulatoriali, – nel 2001, presso l’Istituto dei Tumori, e per i successivi tre anni fino al 2004, non erano state rilevate evidenze metastatiche suscettibili di eventuale trattamento radioterapico,

contestava anche l’ammontare delle pretese risarcitorie di parte attrice rilevando che l’eventuale errore diagnostico avrebbe inciso solo in minima parte sulle conseguenze della neoplasia e sulla durata del già compromesso periodo di sopravvivenza,

concessi i termini di cui all’articolo 183 sesto comma c.p.c., rigettate le prove articolate dalle parti, disposta alla udienza del 29.1.2011 una consulenza medico legale, iniziate le operazioni peritali in data 14.05.2012, assegnata la causa a questo giudice con provvedimento del presidente della sezione dei 27.2.2013, depositato l’elaborato, dopo una lunga serie di proroghe solo in data 5.3.2014, sentiti i CTU a chiarimenti alla udienza del 27.5.2014, alla udienza del 26.11.2014, sulle conclusioni come precisate dalle parti su fogli che, datati e siglati dal giudice venivano inseriti nel fascicolo di ufficio, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e per le eventuali repliche,

Considerato in diritto:

la domanda è infondata e deve essere respinta,

la c.t.u. espletata dai consulenti di ufficio, Ma.Za. medico legale e Fe.Bi. dermatologo, con l’ausilio dello specialista in anatomia ed istologia patologica dr.ssa Ba.Ru. e dello specialista in oncologia dr. Cl.Ve., alla presenza dei c.t. di entrambe le parti, dottoressa Be.Pa. per parte attrice e Lo.Po. per il convenuto, è pienamente condivisibile per l’approfondimento, la completezza e la serietà della indagine espletata, la coerenza, la logicità e la conformità alle risultanze delle conclusioni raggiunte,

i consulenti hanno analizzato i preparati istologici provenienti dall’Azienda Usl di Empoli e dall’Istituto Nazionale dei Tumori (1NT) di Milano con l’ausilio della dott.ssa Rubino: quanto ai preparati provenienti da Empoli, tutti i consulenti si sono mostrati concordi nel diagnosticare un carcinoma sebaceo; quanto ai preparati provenienti da Milano, la dr. Rubino ha escluso che si potesse trattare di carcinoma basocellulare, riconoscendo invece una “neoplasia maligna epiteliale (carcinoma) che, pur essendo scarsamente differenziata, mostra aspetti focali di differenziazione sebacea che, unitamente alla sede assolutamente caratteristica, consentono di esprimere una diagnosi di carcinoma sebaceo”,

i ctu hanno, condivisibilmente, ritenuto che l’errore diagnostico dei sanitari dell’INT nella lettura dei preparati istologici è stato, senza dubbio, colposo, ciò in quanto nel caso specifico – nonostante la frequenza con la quale il carcinoma sebaceo, secondo la letteratura, può essere confuso con altra neoplasia, basalioma compreso – gli aspetti descritti nella rilettura dei preparati istologici non erano tali da giustificare l’errore degli anatomo – patologi, sussistendo “numerose atipie miotiche, necrosi e un aspetto pagetoide” che consentivano di escludere la diagnosi di carcinoma basocellulare; inoltre i sanitari di Milano avevano a disposizione una diagnosi istologica di ingresso ben precisa, contrastante ed assai più grave, pertanto le comuni regole di prudenza avrebbero imposto l’acquisizione del preparato di Empoli e la sua rilettura,

i ctu, coadiuvati dall’esperto oncologo dr. Ve., hanno descritto di due tipi di neoplasia della pelle: il carcinoma basocellulare o basalioma ha una aggressività e invasività locale variabile con rarissima potenzialità metastatica a distanza e un’altissima probabilità di guarigione, l’approccio terapeutico consiste in una asportazione chirurgica radicale locale con margini liberi di alcuni millimetri (4 o più) e in un follow up a cadenza semestrale, senza necessità di indagini strumentali; il carcinoma sebaceo, invece, è un tumore maligno che origina dalla ghiandola sebacea e interessa prevalentemente la regione oculare generalmente localizzato nella palpebra, e fra tutti i tumori della cute ha una incidenza molto modesta presentandosi solo nel 5% dei casi (il basalioma nel 90%, nel restante 4% il carcinoma spinocellulare e nell’1% dei casi il melanoma), ha un comportamento localmente aggressivo e può metastatizzare ai linfonodi loco – regionali nel 30% dei casi e agli organi distanti nell’8/25% dei casi, il trattamento di elezione anche del carcinoma sebaceo, nel 2001, era quello chirurgico che doveva essere radicale localmente con margini di sicurezza tra i 4 e i 5 mm,

i ctu hanno accertato che l’intervento chirurgico del 2001 di radicalizzazione è stato effettuato correttamente, in modo tempestivo, ampio e radicale, e quindi l’errore diagnostico non si è tradotto in un errore nell’intervento praticato che sarebbe stato lo stesso anche a seguito dell’esatta diagnosi e la riprova è che successivamente non si sono mai verificate recidive o diffusioni a livello locale,

hanno inoltre segnalato che in letteratura non risultano indicazioni a trattamenti adiuvanti di provata efficacia, risultando il carcinoma sebaceo una malattia radio e chemio resistente.

hanno spiegato che un follow up corretto, desunto da una consolidata esperienza oncologica del trattamento più in generale delle neoplasie maligne ad alto rischio metastatico, non esistendo protocolli standardizzati per il carcinoma sebaceo, né oggi né nel 2001, stante la sua rarità, avrebbe comportato ?visite specialistiche con frequenza trimestrale ed eventuali esami strumentali quali ad esempio l’ecografia del collo, la TAC, la radiografia convenzionale con cadenza stabilita di volta in volta dagli oncologi a seconda dell’esigenza specifica. Se i sanitari dell’INT avessero adottato il follow-up idoneo, avrebbero avuto la possibilità di evidenziare metastasi linfonodali in fase più precoce, rispetto a quanto effettivamente avvenuto, nel marzo 2004,

il collegio peritale, accertato l’errore diagnostico e l’errore nel follow-up, ha affrontato il problema della sussistenza del nesso causale e lo ha escluso sulla base delle seguenti considerazioni: in primo luogo ha chiarito che, trattandosi di un tumore molto raro, la casistica presente in letteratura è scarsa e poco significativa; i dati da essa emergenti, a differenza di quanto accade in presenza di patologie tumorali diffusissime, quali i tumori alla mammella o al collo dell’utero, non possono essere considerati statisticamente probanti; dai dati a disposizione emerge che la mortalità, nelle varie casistiche in riferimento alle patologie di carcinoma sebaceo della palpebra, oscilla tra il 6% e il 30%, aumentando drasticamente quando compare la malattia metastatica, che presenta tassi di mortalità a 5 anni approssimativamente del 50-67%; si deve correlare una prognosi peggiore alla presenza di determinati fattori, alcuni dei quali riscontrati nel caso del sig. Gu. già nel marzo 2001 presso il nosocomio di Empoli, tra i quali la scarsa differenziazione e l’isotopo particolarmente aggressivo, la diffusione pagetoide, la crescita infiltrante, il diametro del tumore e una sintomatologia presente da diversi mesi; hanno quindi concluso nel senso che “si può sostenere che non vi è alcun elemento probatorio dal lato scientifico che deponga per una prospettiva diversa di prognosi in relazione alle possibilità di sopravvivenza del signor Gu., qualora la diagnosi istopatologica fosse stata corretta e il follow-up successivo adeguato”,

hanno inoltre accertato che, in occasione del ricovero del 2004. quando si è evidenziata la diffusione metastatica linfonodale, è stato adottato l’iter diagnostico – terapeutico adeguato, consistente nello svuotamento laterocervicale e sottomandibolare, risultato completo e in una radioterapia complementare, oltre ad una serie di controlli clinici e strumentali adeguati; nonostante l’adozione di queste terapie, l’evoluzione è stata ugualmente fatale, con la comparsa di metastasi cerebrali e polmonari ed il conseguente decesso avvenuto nel novembre del 2007,

la dott.ssa Pa., nella sua qualità di consulente di parte attrice, nelle osservazioni critiche alla ctu depositate, ha concordato con il collegio peritale in ordine all’errore diagnostico e di follow up, ma ha contestato le ulteriori conclusioni asserendo che la radioterapia adiuvante si è dimostrata essere un trattamento efficace anche per il carcinoma sebaceo, registrandosi un aumento della sopravvivenza in pazienti trattati con radioterapia; il follow-up del paziente è risultato di natura esclusivamente clinica, mentre un’ecografia dei linfonodi laterocervicali sarebbe stata sufficiente per diagnosticare la presenza di metastasi in fase iniziale e ciò avrebbe comportato una tempestiva asportazione chirurgica dei linfonodi interessati ed una successiva radioterapia locale che avrebbero impedito o reso altamente improbabile la diffusione ad altri linfonodi o ad organi distanti e comunque, seppure le metastasi fossero ineluttabili, quantomeno sarebbero sopraggiunte in tempi decisamente successivi posticipando l’exitus,

i ctu hanno adeguatamente risposto alle osservazioni critiche del et degli attori ribadendo, quanto alla radioterapia adiuvante, che la letteratura ha considerato il carcinoma della palpebra radio resistente a fronte di segnalazioni di aumento del tasso di recidiva e di mortalità dopo la radioterapia; se effettivamente alcuni autori, anche nella letteratura dell’epoca, hanno segnalato casi di carcinoma sebaceo della palpebra trattati con radioterapia locale, si tratta di pochissimi casi che hanno dato risultati positivi ma anche negativi, tanto che gli autori sono giunti a diverse conclusioni in merito alla effettiva utilità della radioterapia; inoltre stante la rarità del tumore, i casi esaminati non erano omogenei dal punto di vista clinico ed istologico e queste eterogeneità dei pochi casi trattati ha inficiato l’attendibilità statistica delle conclusioni; i ctu, inoltre, hanno dato conto di uno studio del 2005 e quindi successivo ai fatti di causa, che cerca di fare il punto sull’efficacia del trattamento radiante evidenziando che la maggior parte degli autori ritiene il trattamento chirurgico come il più appropriato, considerando la terapia radiante come una alternativa all’intervento (e quindi non una terapia adiuvante) solo in caso di pazienti anziani e in casi particolari di recidiva, mentre altri autori (specificatamente indicati nella ctu) ritengono il trattamento radiante una terapia palliativa perché questo tipo di carcinoma è relativamente radio resistente; hanno pertanto escluso che la terapia radiante avrebbe potuto modificare il corso della malattia; hanno anche ritenuto arbitrario sostenere che certamente o con grande probabilità in caso di corretto follow up e di precoce diagnosi delle metastasi linfonodali l’evoluzione della malattia sarebbe stata diversa da quella effettivamente verificatasi, atteso che la prognosi non dipende solo dalle dimensioni delle linfoadenopatie ma anche dalla istologia e dalla clinica del tumore che nel caso di specie erano già molto sfavorevoli al momento della diagnosi fatta ad Empoli,

sentiti i ctu a chiarimenti alla udienza del 27.5.2014, la dott.ssa Pa. ribadiva che l’errore diagnostico aveva comportato un decorso post – opratorio inadeguato, in quanto il paziente avrebbe dovuto essere controllato con frequenza di almeno 3 mesi e sottoposto ad indagini strumentali e che, se fosse stato controllato, sarebbe stato possibile verificare se qualche linfonodo fosse stato aggredito dal tumore e in caso affermativo asportarlo chirurgicamente, se non altro ritardando il decorso della malattia, in quanto, se si tolgono le prime metastasi precocemente e si fa la radioterapia, si da al paziente la possibilità di allontanare nel tempo il più possibile l’eventuale passaggio ad organi vitali delle cellule metastatiche,

i ctu hanno ribadito le loro conclusioni concordando che una corretta diagnosi avrebbe consentito un controllo più ravvicinato ed eseguito anche con indagini strumentali, ma confermando che non vi erano dati scientifici che potevano avvalorare la tesi che il paziente avrebbe potuto vivere più a lungo e comunque essendo impossibile quantificare un eventuale periodo di sopravvivenza,

giova ricordare che in tema di responsabilità professionale, anche per colpa medica, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, quanto all’onere della prova, è nel senso che: “In tema di responsabilità civile nell’attività medico – chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. 975/2009; .si vedano anche exmultis Cass. 15993/2011, 12274/2011, 17143/2012; 27855/2013),

nel caso di specie si ritiene che gli attori non abbiano fornito la prova della sussistenza del nesso causale tra l’omissione dei sanitari e la morte del Gu. o comunque che l’assenza della riscontrata colpa avrebbe consentito un prolungamento della vita del paziente, neppure in termine di perdita di chance,

come chiarito dalla Suprema Corte, la causalità civile ordinaria è attestata sul versante della probabilità relativa, caratterizzata dall’accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di perizia medico – legale, possono assumere molteplici forme espressive (serie ed apprezzabili possibilità, ragionevole probabilità) senza che questo debba vincolare il giudice ad una formula peritale e senza trasformare il processo civile in una in una questione di verifica solo scientifica demandabile tout court al consulente tecnico: la causalità civile, in definitiva, obbedisce alla regola del “più probabile che non” (Cass. 21619/07),

i ctu hanno escluso, non solo in termini di probabilità, ma con sicurezza che il tumore che ha portato a morte il Gu. avrebbe potuto essere curato e guarito. Questa conclusione, che si ritiene del tutto condivisibile alla luce delle evidenze scientifiche descritte nell’elaborato peritale, appare essere sostanzialmente condivisa anche dalla parte attrice nei cui atti e documenti più volte ha richiamato l’estrema malignità del tumore e, soprattutto, dal et di parte attrice sia nelle osservazioni critiche alla ctu (cfr. pag. 17 punto 4 e pag. 18 punto 6), sia alla udienza di chiarimenti laddove si è espresso nei seguenti termini: “se fosse stato controllato sarebbe stato possibile verificare se qualche linfonodo fosse stato aggredito dal tumore e in caso affermativo asportarlo chirurgicamente e quindi, se non altro,

ritardare il decorso della malattia. Se si tolgono le prime metastasi precocemente e si fa radioterapia si dà al paziente la possibilità di allontanare nel tempo il più possibile l’eventuale passaggio agli organi vitali di cellule metastiche”,

pertanto, il punto nodale della presente valutazione, deve individuarsi nella possibilità o meno di individuare un collegamento non tra condotta omissiva ed evento morte, certamente escluso, ma tra condotta omissiva e possibilità di prolungamento della vita, quantomeno in termini della diversa dimensione, rispetto ai principi della causalità ordinaria, della perdita di chance che si attesta sul versante della mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato terapeutico,

si evidenzia, preliminarmente, che la contestazione dell’Istituto convenuto circa la novità della domanda è certamente infondata atteso che già nell’atto introduttivo gli attori hanno chiesto il risarcimento in relazione alla perdita delle chances di vita e di guarigione del Gu. che sarebbero state alla sua portata soprattutto per essersi rivolto ad un istituto di eccellenza come l’FO.IR. di Milano,

la giurisprudenza ha più volte affrontato il relativamente nuovo e complesso argomento della perdita di chance come domanda autonoma che consente il risarcimento di un danno collegato ad una mera possibilità di ottenimento di un risultato utile evidenziando che “In tema di risarcimento del danno da lesioni, il danno derivante da perdita di chance costituisce una voce del danno patrimoniale risarcibile, in quanto diretta conseguenza delle lesioni riportate, qualora il danneggiato riesca a provare, pur solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. n. 10840 del 2007); “L’attore ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. n. 1752 del 2005; in senso conforme Cass. n. 17176 del 2007; in precedenza, Case. n. 18945 del 2003). La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso alle presunzioni ed al calcolo di probabilità non attiene alla idoneità della chance una volta individuata a determinare l’effetto sperato, nel senso che la chance non diventa risarcibile soltanto se, una volta che la si è individuata, appare di tale consistenza che si può presumere che la sua concreta utilizzazione avrebbe realizzato la consecuzione del risultato oppure se appare probabile che la sua utilizzazione avrebbe determinato quella consecuzione. Il ragionamento presuntivo o probabilistico è effettuato in funzione della stessa individuazione della chance, nel senso cioè che la situazione fattuale che si vuole determinativa della chance dev’essere tale che si possa presumere che essa l’avrebbe determinata o che appaia probabile che l’avrebbe determinata. In altri termini il ragionamento presuntivo non riguarda l’attitudine della chance a provocare l’effetto favorevole che il danneggiato non ha conseguito, bensì l’attitudine della situazione di fatto in senso lato in presenza della quale la chance può essere riconosciuta esistente. Il modo di essere della chance in termini di probabilità di determinare un certo evento sarà semmai incidente soltanto sulla liquidazione del danno, ben potendo questo essere addirittura inesistente qualora, pur ritenuta sussistente la chance, si debba ritenere che si trattava di chance con scarse o nulle possibilità di provocare l’effetto favorevole (Cass. 23846/2008),

nel caso di specie gli attori non hanno provato, pur solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la sussistenza della chance; si evidenzia che la chance è una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene e quindi un’entità patrimoniale a sè stante, un bene della vita, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, onde la sua perdita, cioè la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all’integrità del patrimonio la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d’un danno concreto ed attuale (Cass. 15759/2001, 852/2006, 13241/2006, 14820/2007, 2581/2009); si sottolinea che gli attori hanno descritto e rappresentato la chance asseritamente negata al Gu. solo come possibilità di maggiore sopravvivenza, pertanto non può che essere valutata sotto questo profilo, non potendo il giudice, per il principio di cui all’art. 112 c.p.c. dare alla domanda ed al bene della vita richiesto una consistenza diversa ed ulteriore rispetto a quanto chiesto ed allegato dalla parte,

all’esito delle conclusioni

cui è pervenuto il collegio peritale, integrato dallo specialista oncologo: grave malignità del tumore, presenza di indici precisi che fin dal 2001 deponevano per un suo inesorabile procedere, elevata percentuale di morte riconosciuta allorché si presenta la metastasi.

evidenze della letteratura scientifica che nel 2001, ma anche successivamente, ha escluso una favorevole risposta del carcinoma sebaceo alla radioterapia, parte attrice, negli atti finali del giudizio, si è limitata a riproporre le stesse considerazioni contenute nell’atto introduttivo e nel parere medico allegato alla citazione (doc. 18 dr.ssa Ma. specialista, peraltro, in medicina legale) ed a proporre il rilievo che una precoce diagnosi favorisce una migliore prognosi; tale argomentazione, atecnica e generica, che sembra espressione di sapere comune piuttosto che suffragata da studi scientifici, si scontra non solo con i rilievi approfonditi e documentati del collegio peritale ma anche con la considerazione di analogo generico tenore, ma anch’essa di conoscenza comune, che molti tumori sono maligni e incurabili; parte attrice non ha controreplicato alle conclusioni del collegio peritale con osservazioni puntuali, basate su rilievi scientifici, studi, statistiche, non ha fornito diverse e documentate argomentazioni sulla efficacia della radioterapia, sulla possibilità di fermare la neoplasia, non ha offerto un quadro di possibilità di sopravvivenza in termini temporali, seppur possibilistici, non ha fornito alcun elemento che possa essere utilizzato per contrastare motivatamente le lucide conclusioni del collegio peritale; né parte attrice ha costruito la asserita perdita di chance come perdita della possibilità di alleviare le sofferenze, di godere di una qualità della vita migliore, tanto che questo profilo non è stato, correttamente, approfondito dal collegio peritale, né arato negli scritti difensivi delle parti, neppure è stato sottolineato dal et di parte attrice e ciò si evidenzia per maggiore completezza motivazionale, ed anche al fine di farsi carico dell’accenno alle c.d. cure palliative cui ha fatto un veloce riferimento il et dermatologo in sede di chiarimenti allorché, dopo aver ribadito che il trattamento radioterapico che si fa dopo l’asportazione delle metastasi di questo particolare tumore non è ancora codificato perché il tumore è relativamente radioresistente, ha evidenziato che la radioterapia può avere effetti palliativi nel senso che migliora le condizioni di salute ed i sintomi del paziente senza guarire né far retrocedere il tumore,

in conclusione,

dalla istruttoria condotta è emersa l’assenza di prove scientifiche che consentono di ritenere sussistente un collegamento causale, neppure in termini di possibilità, tra l’errore diagnostico e terapeutico dell’Istituto convenuto e il decesso del Gu. dovendosi escludere, altresì, che un comportamento corretto avrebbe consentito una maggiore sopravvivenza, essendosi trattato di un tumore che non poteva essere fermato o rallentato con alcuna cura, specificatamente con la radioterapia,

quanto alle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi motivi per procedere ad una integrale compensazione, alla luce della comunque accertata colpa medica dell’Istituto convenuto sul quale si ritiene di far ricadere anche l’onere delle spese della espletata ctu.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, reietta o assorbita ogni altra domanda, eccezione o conclusione,

  1. Rigetta la domanda svolta dagli attori,
  2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite,
  3. Pone le spese di ctu, come già liquidate nel corso del giudizio, a carico dell’Is.Na.
  4. Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Milano il 12 aprile 2015.

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2015.

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