BOLOGNA Separazione giudiziale dei coniugi si risolve? Avvocato divorzista matrimonialista Bologna esperto –

SEPARAZIONE GIUDIZIALE BOLOGNA ARGELATO MOLINELLA ALTEDO

Ne discende che se deve ritenersi di norma preclusa alla parte ricorrente la facoltà di formulare istanza di addebito oltre il ricorso introduttivo, è riconosciuto il potere di proporla, con la memoria integrativa con la quale soltanto nel passaggio dalla fase processuale sommaria a quella di cognizione ordinaria si ristabilisce appieno la simmetria del contraddittorio e la conseguente pienezza dei diritti di difesa del resistente nel momento in cui si cristallizza il definitivo thema decidendum.

BOLOGNA Separazione giudiziale dei coniugi si risolve
BOLOGNA Separazione giudiziale dei coniugi si risolve

In tema di separazione giudiziale,

la domanda di addebito costituisce, ove fondata sulla pretesa violazione dei doveri coniugali, richiesta autonoma rispetto a quella di separazione sic et simpliciter, la cui causa petendi è invece costituita dall’intollerabilità della convivenza, tanto da averla qualificata sin da epoca risalente, allorquando fosse stata proposta dopo quella di separazione, come “domanda nuova” e non già come emendatio libelli. Ne discende che se deve ritenersi di norma preclusa alla parte ricorrente la facoltà di formulare istanza di addebito oltre il ricorso introduttivo, è riconosciuto il potere di proporla, con la memoria integrativa con la quale soltanto nel passaggio dalla fase processuale sommaria a quella di cognizione ordinaria si ristabilisce appieno la simmetria del contraddittorio e la conseguente pienezza dei diritti di difesa del resistente nel momento in cui si cristallizza il definitivo thema decidendum.

BOLOGNA Separazione giudiziale dei coniugi si risolve? Avvocato esperto – Separazionegiudiziale dei coniugi – Intollerabilità della convivenza – Causa della separazione – Relazione extraconiugale della moglie ed allontanamento dalla casa familiare – Causa di addebito

chiama per separazioni e divorzi, cause ereditarie tra fratelli, responsabiita' medica diritto penale l'avvocato Sergio Armaroli
chiama per separazioni e divorzi, cause ereditarie tra fratelli, responsabiita’ medica diritto penale l’avvocato Sergio Armaroli

Merita accoglimento

la domanda di separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla moglie laddove, dall’ampia ed articolata istruttoria compiuta e dalla documentazione acquisita, risulti provato che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile per la condotta contraria ai doveri coniugali serbata dalla stessa che abbia intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale con un altro uomo. Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l’obbligo di fedeltà coniugale costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la cui violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza del nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e complessivo del comportamento dei coniugi, da cui risulti una preesistente ed irrimediabile rottura tra gli stessi. 

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BOLOGNA Separazione giudiziale dei coniugi si risolve? Avvocato esperto – Separazionegiudiziale dei coniugi – Intollerabilità della convivenza – Causa della separazione – Relazione extraconiugale della moglie ed allontanamento dalla casa familiare – Causa di addebito

In tema di separazione giudiziale,

la domanda di addebito costituisce, ove fondata sulla pretesa violazione dei doveri coniugali, richiesta autonoma rispetto a quella di separazione sic et simpliciter, la cui causa petendi è invece costituita dall’intollerabilità della convivenza, tanto da averla qualificata sin da epoca risalente, allorquando fosse stata proposta dopo quella di separazione, come “domanda nuova” e non già come emendatio libelli.

Ne discende che se deve ritenersi di norma preclusa alla parte ricorrente la facoltà di formulare istanza di addebito oltre il ricorso introduttivo, è riconosciuto il potere di proporla, con la memoria integrativa con la quale soltanto nel passaggio dalla fase processuale sommaria a quella di cognizione ordinaria si ristabilisce appieno la simmetria del contraddittorio e la conseguente pienezza dei diritti di difesa del resistente nel momento in cui si cristallizza il definitivo thema decidendum.

In tema di separazione giudiziale,

la domanda di addebito costituisce, ove fondata sulla pretesa violazione dei doveri coniugali, richiesta autonoma rispetto a quella di separazione sic et simpliciter, la cui causa petendi è invece costituita dall’intollerabilità della convivenza, tanto da averla qualificata sin da epoca risalente, allorquando fosse stata proposta dopo quella di separazione, come “domanda nuova” e non già come emendatio libelli. Ne discende che se deve ritenersi di norma preclusa alla parte ricorrente la facoltà di formulare istanza di addebito oltre il ricorso introduttivo, è riconosciuto il potere di proporla, con la memoria integrativa con la quale soltanto nel passaggio dalla fase processuale sommaria a quella di cognizione ordinaria si ristabilisce appieno la simmetria del contraddittorio e la conseguente pienezza dei diritti di difesa del resistente nel momento in cui si cristallizza il definitivo thema decidendum.

 

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