BOLOGNA Reato di omicidio colposo aggravato

BOLOGNA Reato di omicidio colposo aggravato – BOLOGNA Circolazione stradale – Sinistro – Omissione di soccorso – Guida di autovettura in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti – Assimilazione della pesona offesa ad un pedone – BOLOGNAArt. 190, comma 9, C.d.S. – Interpretazione operata dal ricorrente – Condivisibilità – Esclusione OMICIDIO STRADALE

OMICIDIO STRADALE NORMATIVA: Dopo l’articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 589-bis. (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e’ punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e’ punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresi’: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta’ dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena e’ diminuita fino alla meta’. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di piu’ persone, ovvero la morte di una o piu’ persone e lesioni a una o piu’ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo’ superare gli anni diciotto. Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). – Nel caso di cui all’articolo 589-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la pena e’ aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo’ essere inferiore a cinque anni». 2. L’articolo 590-bis del codice penale e’ sostituito dai seguenti: «Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e’ punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e’ punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi’ al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi’: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta’ dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena e’ diminuita fino alla meta’. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a piu’ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo’ superare gli anni sette. Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). – Nel caso di cui all’articolo 590-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la pena e’ aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo’ essere inferiore a tre anni. Art. 590-quater. (Computo delle circostanze). – Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita’ di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. Art. 590-quinquies. (Definizione di strade urbane e extraurbane). – Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2». 3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»; b) all’articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»; c) all’articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse; d) all’articolo 589, il terzo comma e’ abrogato; e) all’articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse; f) all’articolo 590, terzo comma, il secondo periodo e’ soppresso. 4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»; b) all’articolo 359-bis, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi e’ fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il piu’ vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi e’ data tempestivamente notizia al difensore dell’interessato, che ha facolta’ di assistervi, senza che cio’ possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al piu’ presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 224-bis». 5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) e’ aggiunta la seguente: «m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale»; b) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) e’ aggiunta la seguente: «m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»; c) all’articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis»; d) all’articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»; e) all’articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»; f) all’articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) e’ inserita la seguente: «e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell’articolo 590-bis del codice penale»; g) all’articolo 552: 1) al comma 1-bis, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice»; 2) al comma 1-ter, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice». 6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 189, il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non e’ soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato»; b) all’articolo 222: 1) al comma 2, il quarto periodo e’ sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui e’ stata pronunciata la sentenza»; 2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all’articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all’articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine e’ elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine e’ ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga. 3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine e’ raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine e’ ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga. 3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale e’ annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»; c) all’articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222»; d) all’articolo 223, comma 2: 1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonche’ nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale»; 2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilita’, la sospensione provvisoria della validita’ della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validita’ della patente di guida puo’ essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»; e) all’articolo 223, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale e’ annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495». 7. All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «nonche’ ad esclusione delle fattispecie di cui all’articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 23 marzo 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all’art. 1: – Si riporta il testo degli articoli 157, 582, 589, 590 del codice penale, come modificati dalla presente legge: “Art. 157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorche’ puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere e’ determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.


REPUBBLICA ITALIANA OMICIDIO STRADALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto? Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020
Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto? Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/07/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO ROBERTO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PATTI, che deposita nomina a difensore di fiducia con procura speciale per le parti civili: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS), con annessa la revoca dei precedenti difensori.

L’avvocato (OMISSIS) chiede la conferma della sentenza di secondo grado, come da conclusioni scritte depositate in udienza, unitamente alla nota spese.incidente-mortale-5

E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di PISA in difesa di (OMISSIS), che insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e’ stato condannato dal Tribunale di Livorno, in assenza, con sentenza emessa il 21/9/2016 all’esito di rito abbreviato, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato, e ancora alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per i reati di omissione di soccorso e di simulazione di reato, ed a quella di un anno di arresto ed Euro 3000 di ammenda per essersi posto alla guida della sua autovettura in stato di alterazione dovuto all’assunzione di stupefacenti.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 10/7/2017, sull’appello proposto dall’imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena complessiva a 7 anni di reclusione, confermando nel resto la condanna, intervenuta, nello specifico, con riguardo alle seguenti imputazioni:

a. delitto p. e p. dall’articolo 61 c.p., n. 3, articolo 589 c.p., comma 2 e comma 3, n. 2 perche’, alla guida della propria autovettura Opel tg. (OMISSIS) sulla SP (OMISSIS) direzione (OMISSIS) km. (OMISSIS) in stato di intossicazione da assunzione di cannabinoidi, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inoltre in violazione delle norme regolatrici disciplinate dal C.d.S. (velocita’ eccessiva in termini assoluti – 75 km/h circa a fronte del limite imposto di 50 km/h – e relativi, soprattutto in rapporto alla scarsa visibilita’ dovuta al sorgere del sole) urtava (OMISSIS) che sulla stessa corsia in direzione opposta stava facendo jogging in banchina, cagionandone il decesso.

b. del delitto p. e p. dall’articolo 61 c.p., n. 2, articolo 81 cpv. c.p., articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7 perche’ a seguito del sinistro descritto al capo che precede e per conseguirne l’impunita’ ometteva di fermarsi e di prestare soccorso alla parte offesa;

c. del delitto p. e p. dall’articolo 61 c.p., n. 2 e articolo 367 c.p. perche’, al fine di conseguire l’impunita’ per i delitti sopra indicati, con denuncia alle forze di polizia dichiarava di avere subito il furto della propria autovettura;AVVOCATO-RECUPERO-CREDITI-BOLOGNA-AZIENDE-BELLA

d. della contravvenzione p. e p. dall’articolo 187 C.d.S., commi 1 e 1 bis perche’ si poneva alla guida della propria – autovettura Opel tg (OMISSIS) in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, nella specie cannabinoidi (prelievo presso ospedale di Livorno (OMISSIS) h. 9,12).

In (OMISSIS).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il (OMISSIS), deducendo i sette motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1:

a. Erronea interpretazione della legge penale in ordine alla applicazione dell’articolo 190 C.d.S. ai fini della valutazione della responsabilita’ colposa del reato ex articolo 589 cod. pen..

Si osserva in ricorso che la Corte territoriale, analizzando il motivo primo dell’atto di appello relativo al concorso di colpa derivante dalla condotta tenuta dalla vittima (che effettuava jogging sul bordo asfaltato della carreggiata nel senso contrario alla marcia), si e’ limitata a ritenere non condivisibile la tesi prospettata dalla difesa, sul rilievo che lo jogging non integra un “allenamento” e non sarebbe pertanto applicabile la richiamata norma di cui all’articolo 190 C.d.S., comma 9 che, ricorda il ricorrente, fa divieto di “effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate” e, sugli spazi riservati ai pedoni, “di usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti”.

Nell’interpretare il comma sopra citato la Corte territoriale – ci si duole – ha osservato, a pag. 6 della sentenza impugnata: “…non puo’ condividersi la tesi del difensore appellante, che ella non si possa qualificare propriamente pedone, poiche’ svolgeva l’attivita’ di jogging, vietata ai sensi dell’articolo 190 C.d.S., comma 9, se non autorizzata. Invero, il disposto di tale norma… appare riferirsi ad attivita’ che ingombrino la strada – quali sono quelle appunto che vengono autorizzate, come le maratone – coinvolgendo solitamente una pluralita’ di persone. E l’allenamento e’ l’esercizio di preparazione compiuta dall’atleta in vista di una competizione. Non si puo’ pertanto ritenere che l’attivita’ individuale di jogging o corsa integri propriamente un allenamento, piuttosto che un’attivita’ salutare, priva di rilievi cronometrici e di regole tecniche”.

Ebbene, per il ricorrente la lettura della norma operata dalla Corte territoriale, in adesione alle conclusioni del C.T. del P.M., si paleserebbe incoerente ed illogica, in quanto di certo la vittima stava effettuando jogging senza alcuna autorizzazione; e, del pari, jogging e allenamento sarebbero evidentemente la stessa cosa.

La tutela del pedone, come utente debole della strada – si osserva – viene attuata dal legislatore anche e soprattutto attraverso la previsione di divieti e limitazioni all’utilizzo della sede stradale, al fine di evitare l’esposizione a prevedibili pericoli. Anch’essi sono obbligati al rispetto di norme relative alla disciplina della circolazione stradale al pari di tutti i soggetti impegnati nella fase della “circolazione” ed a garanzia di tutti gli utenti della strada.

Per tale ragione, si osserva in ricorso che l’articolo 175 C.d.S., che riguarda la circolazione su autostrade e strade extraurbane pone un divieto assoluto di circolazione per i pedoni, previsione completata dalle dettagliate norme di comportamento del successivo articolo 190 C.d.S..

In ogni caso, per il ricorrente apparirebbe evidente, sulla scorta di una mera interpretazione letterale, che il divieto di effettuare allenamenti sia collegato al periodo successivo, che riguarda manifestazione sportive non autorizzate, dalla congiunzione “e”, che ha evidentemente valenza alternativa. Per di piu’, dalla semplice osservazione che non esistono allenamenti autorizzati su strada, possiamo trarre conferma del fatto che il riferimento alla “autorizzazione” riguarda solo ed esclusivamente le manifestazioni sportive (come appunto le maratone a cui ha fa cenno la Corte). Del resto, si evidenzia che il termine “allenamento”, in ambito sportivo, e’ riferito allo svolgimento di attivita’ fisica che puo’ essere preparatoria, o meno, ad una gara.

Di certo, per il ricorrente, la lettura dell’articolo 190 C.d.S., comma 9 data dalla Corte territoriale non sarebbe condivisibile, in quanto fugherebbe qualsiasi dubbio la inequivocabile interpretazione del comma 1 della medesima norma secondo cui “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione”. Tale comma, infatti, e’ riferito esplicitamente ai soli “pedoni”, i quali, al di la’ di qualsivoglia dubbio interpretativo, sono solamente coloro che camminano a piedi.

Pertanto, in alcun modo, la condotta tenuta dalla povera vittima potrebbe essere riportata alla previsione normativa del comma 1 sopra citato come effettuato dal giudice di merito con una frettolosa motivazione.

Il ricorrente evidenzia che il c.d. runner, ovvero chi svolge jogging o corsa come dir si voglia, si trova in una situazione completamente diversa da quella del semplice pedone, in quanto quest’ultimo, camminando, resta sempre in piena attenzione ed in pieno controllo. Al contrario, per chi corre subentrano diversi fattori: la velocita’ della corsa (mediamente tra i 9 ed i 12 km/h ma, fino ai 22 km/h in caso di professionisti che, in caso d’impatto, viene a sommarsi a quella dell’investitore), la stanchezza e l’affaticamento muscolare; tutti fattori che provocano, senza dubbio, una notevole dilatazione dei tempi di reazione, i quali tenderanno ad incrementarsi per quanto meno allenata sara’ la persona. E, di certo, l’appannamento dei riflessi e le diminuite capacita’ di reazione nella fase di impegno di una carreggiata, che rendono probabile la commissione di imprudenze e/o la violazione di qualsiasi norma di comportamento del codice della strada, sono fattori che devono essere applicati e valutati a tutti i soggetti che impegnano una carreggiata e non solo a chi si trova alla guida di un’autovettura.

Quanto sopra, troverebbe conferma per il ricorrente nel caso de quo; infatti, la vittima ha percepito la situazione di pericolo e/o attuato una manovra evasiva in modo tardivo ed inefficace (probabilmente proprio perche’ stava correndo ed era stanca trovandosi sulla via del ritorno); cio’, nonostante si trovasse con il sole basso alle spalle e, pertanto, in una situazione di avvistabilita’ di gran lunga piu’ favorevole rispetto a quella dell’imputato che, non appena impegnata la curva verso sinistra (a circa 200 metri dall’impatto), venne repentinamente accecato dall’abbagliamento solare.

Il difensore ricorrente ricorda di avere sottolineato nei motivi d’appello la circostanza (riscontrabile dalla visione diretta delle fotografie accluse agli atti) che la strada, nel punto d’impatto, non permetteva a un pedone di procedere all’esterno della carreggiata sul lato ove procedeva la vittima; al contrario, sul lato opposto vi erano piu’ di due metri di manto erboso esterno alla carreggiata che gli avrebbero permesso di camminare o di correre in assoluta sicurezza.

La Corte D’appello – ci si duole – non ha neppure valutato la circostanza limitandosi ad affermare, con argomentazioni non condivisibili, che la condotta della vittima rientrava nella previsione normativa dell’articolo 190 C.d.S., comma 1 e, pertanto, risultava ininfluente sulle modalita’ del sinistro e nella produzione dell’evento.

Ad avviso del ricorrente, cosi’ facendo, in buona sostanza, il giudice del gravame del merito ha finito per attribuire all’imputato una responsabilita’ colposa esclusiva, omettendo di svolgere l’esame comparativo necessario di fronte a due distinte condotte commissive. Al contrario, avrebbe dovuto analizzare tanto il comportamento dell’imputato quanto quello della vittima secondo il consueto processo di eliminazione mentale imposto dalla ricorrenza di una forma di causalita’ additiva. Per farlo avrebbe dovuto valutare, per entrambe le posizioni, tutte le possibili condotte alternative.

Proprio in quest’ottica – prosegue il ricorso – era stata sollecitata una diversa valutazione della dinamica del sinistro che tenesse conto dei contributo causale imputabile alla vittima.

In atti, dunque, vi sarebbe la prova che la responsabilita’ colposa attribuita al (OMISSIS) avrebbe dovuto essere attenuata dal concorso colposo della vittima che correva sulla carreggiata in violazione dell’articolo 190 C.d.S., comma 9.

b. Erronea applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 3.

Il ricorrente evidenzia che il presupposto di partenza per la configurazione dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 3 (la cd. colpa con previsione dell’evento o colpa cosciente), e’ quello della realizzazione di una condotta cd. sconsiderata.

In caso di sinistri mortali, occorrerebbe ab origine che la condotta del reo si discosti in modo significativo da quella ideale; cosicche’ lo stesso, pur assumendosi un significativo profilo di rischio, agirebbe confidando nella sua capacita’ di mantenere il controllo. Ma, si sottolinea in ricorso, non ogni violazione di normativa cautelare aziona l’aggravante altrimenti la stessa diverrebbe una costante in tutti gli incidenti stradali. L’ipotesi della colpa cosciente si realizza, quando l’agente, pur ponendo in essere una condotta assolutamente spericolata e totalmente incurante delle regole, e pur avendo consapevolezza di tale pericolosita’ astratta, confida superficialmente nella propria abilita’ alla guida. La volonta’ dell’agente non e’ diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

Ebbene, nel motivare sul punto il ricorrente lamenta che la Corte D’appello abbia affermato (il richiamo e’ sempre a pag. 6 della sentenza impugnata): “…la presenza di pedoni lungo la strada era assolutamente prevedibile, anche per la prossimita’ di abitazioni, come appare dalle fotografie dei luoghi. E il (OMISSIS) doveva essere conscio di poter causare incidenti, per l’assunzione di stupefacenti, per il superamento del limite di velocita’ imposto, per le condizioni del suo veicolo, seppur non volesse l’evento che si e’ verificato, confidando con spavalderia nelle proprie capacita’”.

In ricorso si contesta tale assunto, evidenziando che la colpa con previsione ricorre quando l’agente prevede, in concreto che la sua condotta possa cagionare l’evento (il richiamo e’ alla pronuncia di questa Sez. 4, n. 24612/2014, Izzo, Rv. 259239). Il giudice che valuta la responsabilita’, pertanto, deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui desume non la prevedibilita’ in astratto, bensi’ la previsione in concreto da parte dell’imputato del decesso della vittima, non evincibile dalla gravita’ della violazione in se’ considerata. Non basta, come nel caso, un generico riferimento alla prossimita’ di abitazioni risultante dalle fotografie allegate. Peraltro, il ricorrente lamenta che non sarebbe dato comprendere a quali fotografie faccia riferimento la Corte D’appello in quanto, da tutte le foto allegate alla consulenza dinamica del C.T. (OMISSIS), sarebbe agevole constatare che nessuna abitazione, casa, casolare od altro risulta individuabile lunga la strada interessata dal sinistro (cfr. carte 4, 5, 7, C.T. (OMISSIS) cit.).

L’applicazione dell’aggravante de qua, risulterebbe motivata dal giudicante sulla scorta di condotte che configurano ex se autonomi reati contestati all’imputato (articolo 187 C.d.S.), o da elementi in ogni caso privi ab origine di quel gradiente di spericolatezza su cui si fonda la fattispecie circostanziale in trattazione (superamento del limite di velocita’ e condizione del veicolo).

La Corte D’appello – ci si duole – ha posto l’accento sull’esistenza di una colpa particolarmente intensa nella condotta tenuta dall’imputato, ricavata dal contenuto della rappresentazione e, successivamente, ha ritenuto accertata la rappresentazione dell’evento dalla gravita’ della colpa allo stesso attribuibile, operando una sorta di ragionamento tautologico.

Si evidenzia in ricorso che tanto la prevedibilita’ quanto la previsione sul versante soggettivo devono essere accertate non attraverso il riferimento ad un modello astratto, ma avuto riguardo al soggetto concreto autore del reato.

Sul punto, il ricorrente lamenta che, tanto il giudice del primo grado quanto quello d’appello, abbiano operato un generico riferimento allo stato di ebbrezza, omettendo di indicare pero’ gli elementi dai quali avrebbero desunto una definita condizione di alterazione dell’agente. E, a parte il contenuto della consulenza tossicologica svolta dal CT del PM, risulterebbe evidente l’assenza di circostanze utili a valutare l’effettivo stato di alterazione del (OMISSIS). Infatti, a ben vedere: a) l’imputato non ha mai perso il controllo del mezzo effettuando un leggero spostamento (di appena 40 cm.) verso il lato destro della carreggiata di marcia inreazione all’abbagliamento solare; b) al momento dell’impatto l’autovettura procedeva perfettamente parallela al senso di marcia; c) il valore di thc rilevato nel sangue (2.6 ng/ml) e’ di poco superiore al valore medio e pertanto non certo un indice di sicuro riferimento. Quanto alla velocita’ dell’automezzo, evidenzia il ricorso che dalla CT dinamica del PM la stessa doveva essere prossima ai 75/80 km/h al momento dell’urto, a fronte di un limite di 50 km/h. E viene rilevato in proposito che un tale eccesso di velocita’ oggi non attiverebbe neppure la normativa sopravvenuta di cui all’articolo 589 bis c.p., comma 5, n. 1, che, appunto, in caso di incidente su strada extraurbana prevede come aggravante della condotta il superamento del limite di velocita’ di almeno 50 km/h.

Ad avviso del ricorrente una tale velocita’ avrebbe potuto essere considerata spericolata solo in diverse circostanze di tempo e di luogo, come, ad esempio, in un centro abitato, in presenza di intersezioni, con attraversamenti pedonali e regolazione semaforica o in ora serale. Ma l’incidente de quo e’ avvenuto su strada extraurbana ad unica carreggiata con doppio senso di marcia, caratterizzata da un lunghissimo rettilineo pianeggiante con una leggera curva verso sinistra, in condizione diurna e senza incroci, semafori o strisce pedonali in prossimita’.

Ed allora, il ricorrente dubita che, in simili condizioni e con una tale motivazione, si possa considerare il superamento di 25 km/h del limite di velocita’ una condotta “spericolata”. Le stesse considerazioni – si osserva in ricorso – valgono per una circostanza come quella del vetro sporco anch’essa utilizzata per l’attivazione di un’aggravante di tal peso.

Peraltro la carreggiata nella direzione di marcia dell’imputato era larga 3 mt., non molto, considerando che l’ingombro dell’autovettura era superiore ai 2 mt. con un residuo di spazio, a destra ed a sinistra del mezzo, di appena 40/50 cm.

Il (OMISSIS), a ben vedere, secondo la tesi proposta dal difensore ricorrente, ha sempre mantenuto un corretto controllo dell’automezzo nella direzione di marcia, ed ha operato solamente una istintiva correzione di marcia dopo l’abbagliamento, spostandosi leggermente verso destra ed utilizzando tutta la carreggiata sulla quale stava viaggiando. Purtroppo, sul bordo estremo della stessa stava procedendo, controsenso e di corsa, la vittima in una situazione nella quale l’avvistabilita’ era per lei ottimale ma, al contrario, per l’imputato compromessa dall’abbagliamento e dalle condizioni del parabrezza.

Lo stesso CT del PM, trattando la materia dell’evitabilita’ del sinistro, ha affermato che l’unica possibilita’ del (OMISSIS) sarebbe stata quella di prevedere l’abbagliamento e ridurre la velocita’; ma anche cosi’ facendo, a parere del ricorrente, non vi sarebbe stata la certezza di evitare l’impatto.

In conclusione la motivazione non indicherebbe gli elementi sintomatici che consentono di ritenere prevedibile e previsto l’evento non essendo sufficiente, in proposito, il generico riferimento alla gravita’ della colpa ed alla prevedibilita’ in astratto; del pari risultano inappropriati ed infondati i riferimenti atti a giustificare l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 3.

c. Erronea applicazione dell’articolo 367 c.p. per omessa applicazione dell’articolo 49 c.p. ed omessa motivazione in ordine all’esclusione dell’attenuante di cui all’articolo 62, n. 6.

Dato conto di essere consapevole del fatto che la ritrattazione della falsa denuncia, per aver efficacia al fine di escludere la sussistenza del reato, deve essere immediata e spontanea (il richiamo e’ alla sentenza n. 28695/2011 di questa Corte) e che, di fatto, quindi, una tale condotta, nel caso di simulazione diretta, per integrare il “ravvedimento operoso” deve escludere anche la sola possibilita’ di investigazioni ed accertamenti preliminari. In tale caso, la condotta di denuncia rappresenta un reato impossibile per inidoneita’ dell’azione ex articolo 49 (sentenza n. 4506712014). L’effetto utile di ritrattazione e’ invece escluso quando lo stesso non arrechi alcun efficace contributo alle indagini, avendo gia’ l’autorita’ investigativa ricostruito autonomamente la consistenza dei fatti (il richiamo e’ alla sentenza n. 38111/2009).

Il difensore ricorrente ricorda di avere impugnato la sentenza di primo grado con il secondo motivo d’appello proprio a tal fine, ma la Corte D’appello, ha respinto il motivo dedotto, affermando: “Quanto alla simulazione di reato, si osserva che il (OMISSIS) fini’ per ammettere la verita’ solo dopo che i Carabinieri, ricevute le sue due telefonate, si portarono da lui, presso il luogo dell’asserto rinvenimento dell’automobile, e raccolsero le sue dichiarazioni. La sua condotta, pertanto, determino’ investigazioni ed accertamenti preliminari. E le ammissioni non furono spontanee, ma provocate dalla contestazione dell’inverosimiglianza nella sua versione”.

Ci si duole, tuttavia, che tale motivazione appaia generica e priva di quei necessari riferimenti che avrebbero potuto darle corpo. Infatti, a ben vedere, recarsi dal (OMISSIS) ad assumere una dichiarazione scritta fu ovviamente il primo accertamento effettuato dai Carabinieri, preliminare a qualsivoglia ulteriore indagine. Pertanto, al primo contatto diretto, avvenuto a pochissima distanza di tempo dalla denuncia, il (OMISSIS) ebbe immediatamente a ritrattare correggendo prontamente la propria versione dei fatti, come risulta dal verbale di spontanee dichiarazioni allegato in atti.

Il ricorrente si chiede, allora, a quali investigazioni e/o accertamenti preliminari faccia riferimento la Corte.

La prova sarebbe travisata perche’ l’odierno ricorrente, al primo contatto avuto con gli agenti intervenuti ritratto’ immediatamente la sua falsa denuncia operata telefonicamente e sottoscrisse un verbale di spontanee dichiarazioni pienamente confessorio (viene richiamata la seconda telefonata fatta ai Carabinieri e’ delle 7:34 e poco dopo le 9:00 il (OMISSIS) era gia’ in Ospedale ad effettuare le analisi, mentre il verbale di spontanee dichiarazioni venne redatto in data (OMISSIS) ore 10:15).

Nel caso, la carenza di motivazione appare evidente dal testo sopra riportato.

Il (OMISSIS) non ha mai sottoscritto alcuna denuncia ed anzi, come detto, al primo contatto diretto con la stessa autorita’ a cui aveva esposto telefonicamente denuncia verbale, a distanza di pochissimo tempo dal quest’ultima, ha immediatamente ritrattato.

Inoltre, ci si duole, che la Corte non solo ha ritenuto tardiva la ritrattazione, ma poi ha completamente omesso di valutare tale condotta al fine dell’applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6 seconda ipotesi, ossia quale condotta spontanea ed efficace, diretta ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato (sentenza n. 11284/1984).

d. Erronea applicazione dell’articolo 187 C.d.S., commi 1 e 1 bis.

Secondo il ricorrente le affermazioni della Corte D’appello in ordine alla sussistenza del reato di cui all’articolo 187 C.d.S. risulterebbero palesemente prive dei necessari presupposti normativi. Viene ricordato che la fattispecie criminosa in trattazione risulta integrata dalla concorrenza di due elementi: l’uno, obiettivamente rilevabile, lo stato di alterazione, per il quale possono valere indici sintomatici; l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantita’ delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze possono provocare in concreto nei singoli soggetti.

Ebbene, l’apparato motivazione della sentenza risulterebbe totalmente carente di elementi a supporto del primo dei suddetti elementi, e nello stesso, si puo’ individuare solo il seguente periodo (pag. 8 sent. cit.): “Quanto all’influenza degli stupefacenti assunti sulla condotta di guida, e’ sufficiente osservare che la consulenza in atti attesta l’assunzione di tali sostanze da 3 a 5 ore prima dell’analisi, avvenute poco meno di due ore dopo il sinistro, cosicche’ e’ da concludersi che furono assunte tempo prima – desumibile dalla consulenza in una o due ore prima del sinistro – di porsi alla guida dell’auto. Ed e’ da ritenersi che l’assenza di prudenza durante la guida, il procedere ad elevata velocita’ nonostante le condizioni del parabrezza e la prevedibile difficolta’ di avvistare ostacoli, siano state quanto meno influenzate dall’uso di stupefacenti”.

Rileva tuttavia il ricorrente che che proprio le conclusioni del C.T. del P.M., Dott. (OMISSIS), cui si riferisce la Corte, non permettono di esprimere una tale certezza. Infatti, a ben vedere, il consulente non parla di certezza ma dice espressamente, a pag. 9 della propria consulenza, che “…si puo’ quindi affermare che il valore riscontrato nel campione ematico analizzato sia inferiore rispetto a quello presente al momento del sinistro e che sia compatibile con uno stato di alterazione psico-fisica in seguito ad assunzione di cannabinoidi”.

Apparirebbe, pertanto, evidente che il giudizio di compatibilita’ a cui fa riferimento il CT sia privo di quei necessari riscontri per valutare l’effettivo o meno stato di alterazione, tenuto conto che il valore rilevato di THC nel sangue era di poco superiore al valore medio, e che dalla CT si ricava che non e’ stata effettuata alcuna visita medica all’imputato e neppure alcuna analisi di conferma.

Rileva ancora il ricorrente come il CT non sia stato in grado nemmeno di esprimere certezze in ordine ai tempi di assunzione dello stupefacente; infatti nell’elaborato considera (pag. 5 CT citata): “da un punto di vista temporale l’accertamento sulla matrice ematica e’ in grado di dare indicazioni relative ad assunzioni recenti, cioe’ avvenute al massimo entro 3-5 ore, sebbene questo intervallo temporale possa variare in funzione della sostanza e della dose utilizzata”.

In sostanza, secondo la tesi proposta in ricorso il dato temporale a cui fa riferimento la Corte D’appello nel periodo sopra riportato, non sarebbe basato su alcun elemento certo e non sarebbe riscontrato da alcun indice sintomatico esterno che possa confermarlo. Del resto, ai fini dell’integrazione del reato, non sono consentite valutazioni quantitative con valore presuntivo, infatti, la norma non vieta la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ma solo in caso di alterazione psico-fisica correlata con l’uso delle dette sostanze.

e. Erronea applicazione dell’articolo 187 C.d.S. in quanto assorbito dall’articolo 589 c.p., comma 3, n. 2.

Rileva il ricorrente che la Corte D’appello ha ritenuto il concorso di reati tra la fattispecie criminosa di cui all’articolo 589 c.p., comma 3, n. 2 e quella prevista dall’articolo 187 C.d.S. senza spendere sul punto, in motivazione, parola alcuna.

Al contrario, il giudice di prime cure aveva motivato sul punto, riferendosi pero’ ad una giurisprudenza elaborata intorno alla fattispecie criminosa dell’articolo 186 C.d.S. che, secondo il ricorrente, non sarebbe conferente con de quo.

Questa difesa aveva sostenuto l’esistenza di un concorso apparente con la conseguenza che il reato di cui all’articolo 187 C.d.S. risulterebbe assorbito nella fattispecie aggravata di cui all’articolo 589 c.p., comma 3, n. 2 (introdotta dal Decreto Legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125 del 2008).

Il ricorrente ricorda che questa Corte di legittimita’ ha ripetutamente preso in esame il concorso tra la fattispecie aggravata dell’articolo 589 cod. pen. ed il reato contravvenzionale di cui all’articolo 186 C.d.S. ritenendoli autonomamente configurabili. Tuttavia, nel caso in esame, la medesima condotta (guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti) integrerebbe, contemporaneamente, la contravvenzione prevista dal codice della strada e la specifica circostanza che aggrava il delitto di omicidio colposo e, pertanto, si potrebbe fondatamente sostenere che la contravvenzione venga assorbita nella fattispecie delittuosa. Cio’ in quanto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie generale (articolo 187 C.d.S.) sono contenuti in un’altra fattispecie speciale (l’omicidio colposo aggravato), che ne contiene a sua volta in piu’ almeno uno ulteriore, c.d. “specializzante”, in aggiunta o in specificazione, ossia la morte.

In questo caso – prosegue il ricorrente – il concorso apparente fra norme puo’ essere affermato anche seguendo la tesi che inserisce tra i presupposti di applicabilita’ dell’articolo 15 cod. pen. l’identita’ od omogeneita’ del bene giuridico protetto dalle norme concorrenti. Infatti, sia la norma incriminatrice di cui all’articolo 187 C.d.S. (specie nella forma aggravata dell’incidente stradale di cui al comma 1-bis, come nel caso), sia la norma incriminatrice di cui all’articolo 589 cod. pen. condividono il bene giuridico protetto, consistente, almeno in via principale, nella incolumita’ personale.

Accanto al principio di specialita’ (che opera sul piano dei rapporti tra fattispecie normative astratte), viene ancora ricordato, sono stati elaborati il principio di sussidiarieta’ e il principio di assorbimento. Il principio di sussidiarieta’ si applica per risolvere la relazione tra norme che prevedono gradi diversi di offesa del medesimo bene giuridico. E in applicazione di questo principio, l’offesa maggiore assorbe quella minore e, di conseguenza, l’applicazione di una determina la non applicazione dell’altra. Quando non sia lo stesso legislatore ad indicare questo rapporto tra norme attraverso l’utilizzo di una clausola di riserva (articolo 323 cod. pen.), l’interprete dovra’ procedere in via interpretativa attraverso una valutazione dello scopo che le norme perseguono. Orbene, nel nostro caso, secondo il ricorrente, anche applicando il principio di sussidiarieta’, sarebbe facile individuare come l’articolo 589 cod. pen. (soprattutto nella forma aggravata della previgente formulazione) prevedeva un’offesa maggiore all’incolumita’ della persona rispetto al reato di cui all’articolo 187 C.d.S., seppur nella forma aggravata dall’aver provocato un incidente stradale.

Ad identico risultato si perverrebbe utilizzando il principio di assorbimento, che trova applicazione in quei casi in cui la realizzazione di un reato comporta, secondo l’id quod plerumque accidit, la consumazione di un altro reato, il quale percio’, secondo una valutazione normativo-sociale, finisce con il risultare assorbito dal primo. In altre parole, la valutazione negativa del fatto concreto appare interamente gia’ compresa nella norma che prevede il reato piu’ grave. Di conseguenza, la contemporanea applicazione delle due norme penali produrrebbe, come nel caso, un’ingiusta duplicazione della pena.

Oltretutto, l’assorbimento non presuppone nemmeno l’identita’ dei beni giuridici protetti dalle norme apparentemente concorrenti, risultando sufficiente che gli scopi perseguiti dalle norme in concorso siano omogenei.

Apparirebbe allora evidente che anche il principio di assorbimento consente di ritenere applicabile solo la norma incriminatrice di cui all’articolo 589 c.p.. Infatti, quest’ultima, soprattutto nella forma aggravata di cui si tratta (di cui al Decreto Legge n. 92 del 2008), gia’ conterrebbe in se’ (risulta chiaramente dalla formulazione) la valutazione negativa espressa dal reato di cui all’articolo 187 C.d.S., comma 1-bis, aggravato dall’aver causato un incidente stradale.

La Corte del merito, pertanto, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto applicare il solo articolo 589 c.p., comma 3, n. 2, che tutela il bene giuridico di maggior rango (l’incolumita’ personale concretamente lesa, e non solo messa in pericolo).

f. Erronea e/o mancata applicazione dell’articolo 81 cpv. cod. pen. in relazione alle fattispecie criminose di cui all’articolo 589 c.p., comma 2 e comma 3, n. 2, articolo 61 c.p., n. 3 e articolo 187 C.d.S., commi 1 e 1 bis.

Per quanto concerne la tematica della continuazione tra reati colposi, tanto il giudice di prime cure quanto la Corte D’appello nella loro decisione si sono attenuti al principio secondo cui la “unicita’ del disegno criminoso”, tipica del reato continuato, non e’ configurabile nei reati colposi; in questi ultimi l’evento non e’ voluto dall’agente, cosi’ che la condotta, genericamente voluta, non puo’ considerarsi in alcun modo diretta a realizzare l’evento.

Ma nelle contestazioni mosse al (OMISSIS), il reato di omicidio colposo e’ stato ritenuto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 61 c.p., n. 3 (cd. colpa cosciente), e siamo pertanto di fronte ad un caso in cui l’agente realizza il reato colposo agendo nonostante la previsione dell’evento.

In una simile situazione sarebbe ben possibile configurare la continuazione con il reato contravvenzionale de quo con applicazione del cumulo giuridico delle pene (vengono richiamati gli arresti giurisprudenziali costituiti da Sez. 4, 2/2/2005, Procura generale Appello Venezia in procedimento Zullato; nonche’ Sez. 4, 29/11/2006, Procura generale App. Trieste in procedimento Galluzzo; Sez. 4 29/10/2009 – 28/1/2010 n. 3559). Infatti, la novella del 2008 (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125), ha elaborato una fattispecie criminosa particolarmente grave nell’ipotesi di cui al comma 3 vecchia versione riferita, in particolare, alla violazione di norme sulla disciplina stradale.

Se ne troverebbe riscontro nell’articolo 590 bis c.p. introdotto con la medesima novella, che ha disciplinato il computo delle circostanze in riferimento agli articoli 589 e 590 c.p., statuendo, che “quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 589, comma 3… le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 c.p., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita’ di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti”.

Si avrebbe pertanto la conferma che lo stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti assume la veste di un vero e proprio presupposto del reato aggravato e di elemento strutturale del rapporto causale produttivo dell’evento, caratterizzato, come detto, da un trattamento sanzionatorio peculiare e particolarmente rigoroso.

In tal caso, quindi, vista la struttura dei reati delineati, sarebbe possibile configurare l’ipotesi della continuazione tra il reato di omicidio colposa (con previsione dell’evento) e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza.

g. Erronea e/o mancata applicazione dell’attenuante di cui all’articolo articolo 62 bis cod. pen..

Il ricorrente rileva che, laddove il giudice di prime cure aveva totalmente omesso di motivare, la Corte territoriale ha escluso l’applicabilita’ delle circostanze attenuanti generiche affermando (pag. 8 della sentenza impugnata): “La gravita’ del fatto, e la condotta tenuta dopo l’omicidio, la quale evidenzia l’assenza di alcun sentimento di solidarieta’ umana, ma il concentrarsi per evitare conseguenze per se’ dannose, escludono il riconoscimento delle attenuanti generiche, non giustificabili per la sola incensuratezza e per la giovane eta’ del (OMISSIS)”.

Il ricorrente lamenta, tuttavia, che il generico rinvio alla gravita’ del fatto ed alla condotta tenuta dopo l’omicidio, tocchi due punti controversi della vicenda sui quali la difesa ha formulato autonomi motivi di ricorso per cassazione e che, ictu oculi, non appaiono cosi’ concludenti come sembra ritenere la Corte D’appello.

Invero, per cio’ che riguarda la gravita’ del fatto, la difesa ricorda di avere invocato una non corretta ponderazione della responsabilita’ colposa in conseguenza ad una errata applicazione dell’articolo 190 C.d.S. e, per cio’ che riguarda la condotta tenuta dopo l’omicidio, ha sottolineato a piu’ riprese l’esistenza di una pronta ritrattazione alla denuncia effettuata, manifestazione di una volonta’, seppur tardiva, di assumersi le proprie responsabilita’. Se a tutto cio’ si associa l’incensuratezza del (OMISSIS) e la sua giovane eta’ le conseguenze negative anche per lo stesso, non sarebbe dato comprendere come si possa categoricamente ed irrevocabilmente negare la concessione delle attenuanti generiche con un apparato motivazionale cosi’ insufficiente ed incongruo nello sviluppo logico.

Chiede, pertanto a questa Corte, in accoglimento del primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo motivo di ricorso, annullare l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Firenze e, per l’effetto, rinviare ad altra sezione della medesima Corte; ovvero, in accoglimento del quinto motivo, cassare con o senza rinvio la sentenza impugnata con ogni provvedimento conseguente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Risulta fondato il solo secondo motivo di ricorso sopra illustrato, per cui la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 3, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto, dovendosi rigettare il ricorso nel resto.

2. Quanto al motivo sub a., con il quale il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, sotto il profilo della violazione di legge, per avere a suo avviso erroneamente assimilato la persona offesa, che pacificamente stava effettuando attivita’ di jogging ad un pedone, lo stesso si palesa infondato.

In primo luogo va rilevato, infatti, che il ricorrente da’ per scontato un accadimento di fatto che non pare acclarato con certezza, e cioe’ la circostanza che (OMISSIS) corresse lungo la carreggiata di marcia dei veicoli, in senso opposto alla sopravveniente autovettura del (OMISSIS), e non all’esterno della carreggiata. Il giudice di primo grado, sul punto, rileva, infatti, a pag. 4 della propria pronuncia, che: “La (OMISSIS) – per quanto ricavabile dalle tracce rilevate sul manto stradale e dalle dichiarazioni testimoniali (…) si manteneva sul margine sinistro (relativamente al suo senso di marcia) della carreggiata – onde avere una visione frontale dei veicoli che sopraggiungevano lungo la corsia (…) e stava procedendo sulla banchina ossia all’esterno della carreggiata, in prossimita’ del ciglio erboso al di la’ della striscia bianca continua di delimitazione esterna della carreggiata”. E, a fronte della specifica doglianza, la Corte territoriale risponde che la stessa “procedeva lungo il margine della carreggiata” (cosi’ sub 1. dei motivi della decisione), fornendo una risposta non chiarificatrice sul punto.

In ogni caso ritiene il Collegio che non possa condividersi l’interpretazione che il ricorrente opera dell’articolo 190 C.d.S., norma rubricata “comportamento dei pedoni” che prevede, ai commi 1 e 9:” 1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, e’ fatto obbligo di marciare su unica fila. 9. E’ vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni e’ vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti”.

La ratio del divieto di cui al comma 9, infatti, ad avviso del Collegio, e’ quella di vietare quelle attivita’ (giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate) che comportino un ingombro apprezzabile della carreggiata, con il conseguente pericolo per la circolazione.

L’allenamento vietato dalla norma in questione e’ quello propedeutico ad una competizione sportiva, evidentemente con le stesse caratteristiche di quella (si pensi a dei corridori professionisti che si allenino con, al seguito, le auto di chi ne cronometra i tempi oppure li allena) e non puo’ certamente riferirsi al singolo che effettua una pratica sportiva amatoriale, magari per tenersi in buona salute.

Non sarebbe ragionevole, secondo quanto ritiene il ricorrente, che si differenzi la posizione del pedone a seconda che egli cammini oppure corra sulla strada. E’ agevole rilevare che difficile sarebbe addirittura discriminare le due situazioni. Quando si smette di camminare e si comincia a correre- E se si marcia- E se si cammina velocemente-

La persona offesa, pertanto, anche a voler ritenere che percorresse la carreggiata lungo il margine ed all’interno della stessa, si trovava nella corretta posizione che la norma sopra richiamata le assegna, ovvero procedeva in senso contrario a quello dell’auto del (OMISSIS).

Peraltro il motivo sul punto si palesa generico, in quanto non indica quale sarebbe stata l’efficienza causale della corsa rispetto al sinistro, accennando congetturalmente a non meglio precisate stanchezza, distrazione, velocita’ del pedone, senza un minimo appiglio circostanziale per individuare una concausa nella condotta della persona offesa.

3. Fondato, come si diceva, e’ invece, il secondo motivo di ricorso (in premessa illustrato sub b.).

Nel motivare in punto di ritenuta sussistenza dell’aggravante della c.d. colpa cosciente o con previsione di cui all’articolo 61 c.p., n. 3 la Corte territoriale afferma a pag. 6 della sentenza impugnata): “…la presenza di pedoni lungo la strada era assolutamente prevedibile, anche per la prossimita’ di abitazioni, come appare dalle fotografie dei luoghi. E il (OMISSIS) doveva essere conscio di poter causare incidenti, per l’assunzione di stupefacenti, per il superamento del limite di velocita’ imposto, per le condizioni del suo veicolo, seppur non volesse l’evento che si e’ verificato, confidando con spavalderia nelle proprie capacita’”.

La motivazione, in punto di diritto, e’ errata, perche’ appare congetturale e non supportata da un’adeguata analisi del caso concreto.

Tra le fattispecie connesse ad attivita’ che, seppur intrinsecamente pericolose, sono autorizzate dall’ordinamento se svolte nel rispetto di specifiche regole cautelari e che hanno assunto negli ultimi anni particolare rilievo ai fini della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, si deve segnalare proprio la circolazione stradale. I casi di omicidio e lesioni personali connessi alla violazione delle norme del Codice della strada rappresentano, infatti, il settore in cui sono stati maggiormente posti in rilievo i punti critici e le difficolta’ applicative delle tradizionali teorie sul tema.

I concetti di dolo eventuale e colpa cosciente, in quasi tutte le fattispecie giunte all’esame di questa Corte di legittimita’, sono stati ricostruiti sempre nell’ottica del tradizionale orientamento secondo il quale il dolo eventuale e la colpa cosciente hanno in comune l’elemento rappresentativo, costituito dalla previsione dell’evento, distinguendosi nell’elemento volitivo poiche’, mentre nel caso del dolo eventuale l’agente opera accettando il rischio di cagionare un evento accessorio rispetto alla propria condotta, per cui l’evento stesso finisce con l’essere attratto nell’orbita della sua volonta’, nel caso della colpa cosciente il soggetto esclude che l’evento astrattamente previsto si verifichera’ nella situazione concreta, confidando nella presenza di specifiche circostanze impeditive quali la propria abilita’, l’adozione di contromisure, ovvero l’intervento di fattori esterni, anche dipendenti dalla condotta altrui, che egli ritiene ragionevolmente idonee ad impedire il verificarsi dell’evento.

La colpa con previsione, in altri termini, ricorre quando l’agente prevede, in concreto che la sua condotta possa cagionare l’evento, ma si rappresenta di essere in grado di evitarlo (vedasi ex multis questa Sez. 4, n. 24612/2014, Izzo, Rv. 259239 in un caso in cui la Corte, in relazione all’evento mortale causato da un incidente stradale, ha censurato la decisione del giudice di merito nella parte in cui riconosceva la ricorrenza della circostanza aggravante della colpa cosciente o con previsione, di cui all’articolo 61 c.p., n. 3, per omessa indicazione degli elementi sintomatici da cui andava desunta non la prevedibilita’ in astratto bensi’ la previsione in concreto da parte dell’imputato del decesso della vittima, non evincibile dalla gravita’ della violazione in se’ considerata).

Il giudice che valuta la responsabilita’, pertanto, deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui desume non la prevedibilita’ in astratto, bensi’ la previsione dell’evento, in concreto, da parte dell’imputato, non evincibile ex se dalla gravita’ della violazione in se’ considerata. Non basta, come nel caso, un generico riferimento alla prossimita’ di abitazioni risultante dalle fotografie allegate.

Ancora di recente si e’ affermato che, perche’ sussista l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 3, occorre, in altri termini, che l’agente si rappresenti l’astratta possibilita’ della realizzazione del fatto costituente reato, ma agisca nella convinzione o nella sicura fiducia che l’evento, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, non si sarebbe verificato (cosi’ Sez. 4, n. 48081 del 11/7/2017, Baragliu, Rv. 271158 che ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto la colpa cosciente nella condotta dell’automobilista che aveva investito uno degli agenti presenti ad un posto di blocco, ritenendo che le condizioni materiali ridotta distanza di presumibile avvistamento, velocita’ sostenuta, inserimento di anabbaglianti in orario notturno e movimento della vittima – fossero incompatibili con la definizione del momento rappresentativo nella mente dell’imputato, si’ da consentirgli di adeguare o modificare il proprio agire).

Si e’ il (OMISSIS) rappresentato l’evento come possibile risultato della propria condotta ed ha previsto che lo stesso non si sarebbe verificato in ragione delle sue capacita’ della guida-

A tale interrogativo dovra’ fornire una risposta il giudice del rinvio, ancorandone la soluzione ad elementi che non suonino, come nel provvedimento impugnato, come affermazioni apodittiche, valutando, con giudizio ex ante, se l’odierno ricorrente possa essersi rappresentato, in tempo utile per poter diversamente determinarsi, l’evento lesivo come concretamente realizzabile e se, e in ragione di quali valutazioni, possa essere stato animato dalla ragionevole convinzione di poterlo scongiurare (cfr. per un caso molto simile Sez. 1 n. 10411 del 1/2/2011, Ignatiuc, Rv. 258021).

Proprio nella citata sentenza 10411/2011 la Corte ha condivisibilmente evidenziato che un corretto giudizio di accertamento dell’elemento soggettivo del reato, in fattispecie simili a quella oggetto della sentenza – che, si ribadisce, e’ molto simile a quella in esame – non puo’ ovviamente prescindere dall’analisi delle specificita’ del caso concreto. In particolare, l’esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell’imputazione soggettiva, connessa alla specificita’ del caso concreto, impone al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell’accertamento e di effettuare con approccio critico un’acuta e penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilita’ di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilita’, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica.

Si tratta di un’indagine di particolare complessita’, che manca nel provvedimento oggi impugnato, dovendosi inferire atteggiamenti interni, processi psicologici attraverso un procedimento di verifica dell’id quod plerumque accidit alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l’espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici.

4. Infondato e’ il motivo di ricorso sub c.

Come aveva gia’ ricordato il giudice di prime cure, il (OMISSIS) non solo omise di fermarsi pur essendosi reso immediatamente conto della natura e della gravita’ delle conseguenze dell’urto, ma, dimostrando notevole spregiudicatezza, rapidamente imbasti’ una falsa rappresentazione dei fatti alle forze di polizia per sottrarsi alle proprie responsabilita’. Negli atti – ricorda ancora la sentenza di primo grado – troviamo la trascrizione delle conversazioni intercorse tra l’odierno ricorrente e l’operatore del servizio 112 della centrale operativa dei Carabinieri di Livorno chiamato subito dopo il tragico sinistro. Alle ore 7,29 il (OMISSIS) esordi’ dicendo: “…Sono a (OMISSIS), mi hanno rubato la macchina un quarto d’ora fa, venti minuti fa. -. ora con la mia ragazza la sto cercando in giro per (OMISSIS).”

Appena cinque minuti dopo il (OMISSIS) telefono’ nuovamente al 112 per comunicare “…l’ho trovata, e’ tutta sfatta, io non so cosa cazzo e’ successo…”.

Logicamente il giudice livornese rilevava come apparisse chiaro che la messa in scena, l’ideazione della stessa e le astute modalita’ esecutive, non fossero espressione di uno stato di animo come quello che aveva tentato di accreditare l’odierno ricorrente al GIP in sede di convalida di arresto, ossia di chi in preda al panico aveva agito impulsivamente. Piuttosto si palesava da rimarcare la lucida e astuta costruzione di una falsa rappresentazione della realta’ ideata dal (OMISSIS), che si era accorto della presenza degli altri automobilisti sulla scena del sinistro che avrebbero potuto dare indicazioni utili a che si risalisse a lui – per rendere plausibile agli occhi degli inquirenti l’ipotesi che l’ignoto ladro, essendosi dato alla fuga ad elevata velocita’ subito dopo avere commesso il furto della sua auto, durante tale fase avesse provocato il gravissimo incidente per poi abbandonare l’auto incidentata che egli asseri’ di avere ritrovato poco dopo grazie alle proprie ricerche con l’aiuto della fidanzata.

Ebbene, egli continuo’ a sostenere la parte della vittima del furto anche quando i carabinieri, poco dopo, lo raggiunsero sul luogo del preteso rinvenimento dell’auto e solo dopo essere stato messo di fronte alle incongruenze nel proprio racconto da parte dei dubitanti militari operanti, ammise di essere stato alla guida del proprio mezzo al momento del sinistro e di avere inscenato la storia del furto per allontanare da se’ possibili sospetti sul suo coinvolgimento nel sinistro che sarebbe stato di li’ a poco riscontrato.

Per tale ragione gia’ il giudice di primo grado aveva ritenuto che non potesse ragionevolmente parlarsi di una ritrattazione successiva all’avvio delle investigazioni integrante ipotesi di ravvedimento operoso nel delitto di simulazione di reato, giacche’ costituisce ritrattazione (eventualmente valutabile ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6) solo quella che elide o attenua efficacemente le conseguenze del fatto e non quando avviene con modalita’ tali da non arrecare alcun efficace contributo alle indagini, avendo gia’ l’autorita’ investigativa ricostruito la reale consistenza dei fatti.

Non e’ dunque sufficiente al riguardo l’ammissione dei fatti, come avvenuto nel caso in esame, a indagini ormai avviate, quando e’ gia’ avvenuta la scoperta della simulazione. E tanto meno potrebbe sostenersi che la confessione del (OMISSIS) abbia fatto venir meno il reato eliminando la possibilita’ dell’inutile avvio delle indagini.

Nella specie, come aveva gia’ correttamente rilevato il giudice di primo grado, le indagini erano state gia’ avviate con il sopralluogo dei Carabinieri sul posto del presunto furto e con la raccolta le dichiarazioni testimoniali del denunciante, salvo poi riflettere criticamente sulle stesse cosi’ da nutrire sospetti sulla loro genuinita’, sospetti che il (OMISSIS) non riusci’ a superare cosi’ determinandosi ad ammettere le proprie responsabilita’.

La Corte territoriale, dal suo canto, ha argomentatamente confutato la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, che peraltro non si confrontava criticamente con la sopra ricordata motivazione di primo grado, rilevando come “…Quanto alla simulazione di reato, si osserva che il (OMISSIS) fini’ per ammettere la verita’ solo dopo che i Carabinieri, ricevute le sue due telefonate, si portarono da lui, presso il luogo dell’asserto rinvenimento dell’automobile, e raccolsero le sue dichiarazioni. La sua condotta, pertanto, determino’ investigazioni ed accertamenti preliminari. E le ammissioni non furono spontanee, ma provocate dalla contestazione dell’inverosimiglianza nella sua versione”.

Tale motivazione appare, oltre che esauriente, anche corretta in punto di diritto.

Al riguardo e’ sufficiente osservare che il reato previsto e punito dall’articolo 367 cod. pen. e’ un reato istantaneo e di pericolo che si perfeziona con la semplice denuncia idonea a provocare anche soltanto investigazioni di polizia giudiziaria.

Del resto, lo stesso ricorrente ha dato atto in ricorso di essere consapevole del fatto che costituisce ius receptum il principio che la ritrattazione della falsa denuncia, per aver efficacia al fine di escludere la sussistenza del reato, deve essere immediata e spontanea. Ha precisato questa Corte che la ritrattazione successiva all’avvio delle investigazioni da’ luogo al ravvedimento operoso nel delitto di simulazione di reato solo se elida o attenui efficacemente le conseguenze del fatto e non quando avvenga a tale distanza dalla falsa denuncia da non arrecare alcun efficace contributo alle indagini, avendo gia’ l’autorita’ investigativa ricostruito autonomamente la consistenza dei fatti (cosi’ Sez. 6, n. 38111 del 18/6/2009, La Mura ed altro, Rv. 244555 in un caso in cui, come in quello per cui si procede, era stata esclusa la riconoscibilita’ dell’attenuante in quanto la ritrattazione era intervenuta dopo che all’esito delle indagini svolte la simulazione era stata scoperta).

5. Infondato e’ anche il motivo di doglianza sub d.

Gia’ nella immediatezza dei fatti i carabinieri decisero di invitare il (OMISSIS) a sottoporsi all’esame tossicologico e dietro suo consenso l’odierno ricorrente fu accompagnato presso il locale nosocomio ove furono effettuati gli esami specifici a cio’ dedicati con apposito test di laboratorio su campione urinario che evidenzio’ la presenza di metaboliti di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e cannabinoidi.

I liquidi biologici (il campione urinario e anche campioni di sangue) prelevati sull’indagato poco meno di due ore dopo il sinistro – e debitamente conservati in stato di sequestro, sono stati poi successivamente sottoposti ad approfondita perizia tecnica disposta dal P.M. che ha confermato la positivita’ per i metaboliti dei cannabinoidi, non anche della cocaina (pur rilevati nel campione urinario cio’ significando una probabile assunzione recente di tale sostanza ma risalente a 2/3. giorni prima e dunque non piu’ correlabile a uno stato attuale di alterazione psicofisica).

Ebbene, quanto all’influenza degli stupefacenti assunti sulla condotta di guida, il giudice del gravame del merito rileva come sia sufficiente osservare che la consulenza in atti attesta l’assunzione di tali sostanze da tre a cinque ore prima dell’analisi, cosicche’ e’ da concludersi che furono assunte pochissimo tempo prima – desumibile dalla consulenza in una o due ore prima del sinistro – di porsi alla guida dell’auto. Ed e’ da ritenersi, secondo la logica conclusione cui perviene la Corte territoriale che l’assenza di prudenza durante la guida, il procedere ad elevata velocita’ nonostante le condizioni del parabrezza e la prevedibile difficolta’ di avvistare ostacoli, siano state quantomeno influenzate dall’uso di stupefacenti.

Peraltro, come si legge a pag. 5 sub 6. della sentenza impugnata, nei motivi di gravame nel merito, la difesa del (OMISSIS) aveva solo genericamente contestato che l’imputato non aveva mai perso il controllo dell’auto, facendone derivare che le sue facolta’ di guida non fossero compromesse dall’assunzione di stupefacenti, concentrando la richiesta sul punto in quella di un affievolimento dl trattamento sanzionatorio.

Anche sul punto, in ogni caso, la motivazione del provvedimento impugnato appare esente dai denunciati vizi di legittimita’ ed opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui, a fronte di un accertamento positivo sui liquidi biologici, lo stato attuale di alterazione puo’ essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni ritenuti utili per neutralizzare quella valenza dimostrativa equivoca propria dell’esame sulle urine.

In particolare, va ricordato, si e’ ritenuto che lo stato di alterazione del conducente non debba essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si e’ verificato (in questo senso cfr., ad es. Sez. 4, n. 48004 del 4/11/2009, Confortola, Rv. 245798; Sez. 4, n. 11848 del 2/3/2010, Tavano, Rv. 246540, Sez. 4 n. 49350 dell’8/11/2012, Camizzi, non mass.; Sez. 4, n. 39160 del 15/5/2013, Braccini, Rv. 256830; Sez. F. n. 35783 del 27/8/2013, Alecci, non mass.; Sez. 4, n. 43180 del 5/7/2013, EI Katani, non mass.).

Questo orientamento e’ stato e continua ad essere ribadito, in numerose altre pronunce, che hanno statuito che ai fini della configurabilita’ del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente puo’ essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di altri liquidi fisiologici (cosi’ Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013, Notarianni, Rv. 254402 secondo cui “deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell’accertamento della colpevolezza dell’imputato, l’avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica, costituito dall’accertamento compiuto sulle sole urine, in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza alcuna indispensabilita’ del compimento di un’analisi su due diversi liquidi biologici dell’imputato”; in senso conforme Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv. 263890; Sez. 4 n. 3623 del 14/1/2016, Porcelli, non massimata).

6. Anche il profilo di doglianza sub e. e’, ad avviso di questa Corte, infondato.

Ritiene il Collegio che, in relazione al sistema previgente, precedente all’introduzione L. n. 41 del 2016, ex articolo 1, commi 1 e 2, delle innovative fattispecie autonome dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi e gravissime (e diversamente che per quelle, cfr. la recente Sez. 4, n. 26857 del 29/5/2018, Vercesi, non ancora mass.), vada data continuita’ al consolidato dictum secondo cui, anche dopo la nuova formulazione dell’articolo 589 cod. pen. per effetto del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125, sussiste il concorso materiale tra l’omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per se’ luogo ad un illecito contravvenzionale, e la contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (cosi’ Sez. 4, n. 46441 del 3/10/2012, Cioni, Rv. 253839; conf. Sez. 4, Sentenza n. 1880 del 19/11/2015 dep. il 2016, Greco, Rv. 265430, che ha precisato anche che, in caso di concorso tra i reati di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti da cui sia derivato un incidente stradale e l’omicidio colposo, trovano simultanea applicazione le fattispecie sanzionatorie previste dall’articolo 187 C.d.S., comma 1 bis e articolo 222 C.d.S. che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, attesa la clausola di salvezza che chiude l’articolo 187 C.d.S., comma 1 bis).

A tale conclusione si deve pervenire per ragioni di ordine letterale e sistematico, in quanto nel sistema previgente, novellato in ultimo nel 2008, il legislatore era intervenuto sulle norme che disciplinavano l’omicidio colposo e le lesioni colpose, prevedendo circostanze aggravanti nel caso in cui il fatto fosse stato commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Quelle norme, diversamente da quelle oggi vigenti per cui si rimanda all’articolata motivazione della citata sentenza 26857/2018, facevano riferimento non solo a chi si trovava alla guida di un veicolo, ma a chiunque, anche pedone, ciclista, etc. si rendesse responsabile di omicidio colposo o di lesioni personali colpose trovandosi in grave stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Proprio in ragione di cio’ non poteva parlarsi di reato complesso, mancandone i presupposti, laddove lo stato di ebbrezza, pur nella piu’ grave delle tre ipotesi previste nell’articolo 186 C.d.S., comma 2 o di alterazione riconducibile ad assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ex articolo 187 C.d.S., e’ un fatto che, se non direttamente collegato alla “guida” di un veicolo, non costituisce per se stesso reato.

La novella del 2008 non aveva dato luogo ad una diversa fattispecie astratta unitaria ed autonoma, ne’ aveva comportato una riconsiderazione della fattispecie originaria: lo stato di ebbrezza ex articolo 186 C.d.S. o di alterazione riconducibile all’uso di sostanze stupefacenti ex articolo 187 C.d.S., in tutto si inseriva in quella originariamente delineata, incidendo solo quoad poenam, per la particolare riprovevolezza della colpa, ravvisata in quelle specifiche ipotesi e pur sempre riferibile a violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale.

La guida di un veicolo, nelle condizioni descritte nel terzo comma dell’articolo 589 cod. pen. e nell’articolo 590 cod. pen., comma 3, ultimo periodo, rappresentava quindi un quid pluris che, destando maggior allarme e mettendo fortemente a rischio la pubblica incolumita’, ragionevolmente riceveva specifica risposta sanzionatoria, quale (ulteriore) reato concorrente, trattandosi di un’azione autonoma e non direttamente connessa con la condotta tipica della fattispecie delittuosa nella forma aggravata della violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Quanto al motivo sub f., lo stesso si palesa inammissibile in quanto motivo nuovo, trattandosi di un vizio di violazione di legge non dedotto in appello.

7. Infondati sono, in ultimo, i profili di doglianza sub g. in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale ne ha escluso l’applicabilita’ affermando (pag. 8 della sentenza impugnata): “La gravita’ del fatto, e la condotta tenuta dopo l’omicidio, la quale evidenzia l’assenza di alcun sentimento di solidarieta’ umana, ma il concentrarsi per evitare conseguenze per se’ dannose, escludono il riconoscimento delle attenuanti generiche, non giustificabili per la sola incensuratezza e per la giovane eta’ del (OMISSIS)”.

Ebbene, il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con tale motivazione, che, anche sul punto, appare logica e congrua, nonche’ corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimita’.

Come si e’ piu’ volte chiarito, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cosi’ Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonche’ al suo negativo comportamento processuale).

Va ricordato che questa Corte di legittimita’ ha anche precisato che, con un indirizzo assolutamente prevalente, nel cui solco si colloca il provvedimento impugnato, che e’ legittima in tali casi la doppia valutazione dello stesso elemento (ad esempio la gravita’ della condotta) purche’ operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entita’, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell’11/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351)

In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’articolo 62 bis c.p. operata con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non piu’ idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che sarebbe stato assolutamente sufficiente che il giudice si fosse limitato a dar conto, di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.

E in ogni caso e’ pacifico il dictum di questa Corte secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice puo’ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicche’ anche un solo elemento attinente alla personalita’ del colpevole o all’entita’ del reato ed alle modalita’ di esecuzione di esso puo’ essere sufficiente in tal senso (cosi’ Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone ed altri, Rv. 249163; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 7707 del 4/12/2003 dep. il 2004, Anaclerio ed altri, Rv. 229768). In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa e’ quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso piu’ favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si e’ reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non puo’ mai essere data per scontata o per presunta, si’ da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, e’ la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che cio’ comporti tuttavia la stretta necessita’ della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (cosi’, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882).

8. Al rigetto del ricorso in punto di responsabilita’ consegue la declaratoria di irrevocabilita’ della sentenza quanto a quest’ultima e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 3 e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’.

Rigetta il ricorso nel resto.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro cinquemilacinquecento oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.

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