Bancarotta, le circostanze previste dalla Legge, AVVOCATO PER REATO BANCAROTTA

Bancarotta, le circostanze previste dalla Legge

AVVOCATO PER PROCESSO BANCAROTTA BOLOGNA AVVOCATO PER PROCESSO BANCAROTTA RAVENNA AVVOCATO PER PROCESSO PER BANCAROTTA VICENZA
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Le circostanze aggravanti e attenuanti contenute nell’art. 219 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (d’ora in poi Legge Fallimentare) si applicano anche ai fatti di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 223?

La bancarotta indica il fatto dell’imprenditore o di soggetti ad esso legati da una relazione qualificata che determina pregiudizio alle pretese creditorie in relazione a una procedura concorsuale.

Quale l’interesse tutelato dalla norma?

Oggetto giuridico del reato in esame, bene tutelato dal legislatore è quello patrimoniale dei creditori in uno al corretto andamento delle relazioni economiche e al regolare svolgimento delle procedure concorsuali.

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Quante tipologie di bancarotta esistono?

Esistono diverse tipologie di bancarotta:

  1. bancarotta propria: è commessa dal soggetto fallito e è reato proprio
  2. bancarotta impropria: nota anche come bancarotta societaria. È commessa da soggetto diverso dal fallito
  3. La bancarotta impropria da reato societario è un reato di “evento” costituito dal dissesto. La condotta, costituita da uno dei reati societari descritti dalla norma, deve cagionare o concorrere a cagionare tale dissesto: si tratta di stabilire cosa debba intendersi per nesso eziologico e quando esso sussista E la bancarotta commessa da amministratore, un direttore generale o anche un sindaco o un liquidatore di una società commerciale2. La normaArt. 223 L.F. – Fatti di bancarotta fraudolenta
    1. Omissis.
    2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se:

    1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

  4. bancarotta patrimoniale: l’oggetto materiale è proprio il patrimonio dell’impresa
  5. bancarotta documentale: ha ad oggetto i libri e le diverse scritture contabili
  6. bancarotta fraudolenta: si caratterizza per la presenza del dolo
  7. bancarotta fraudolenta documentale: ha ad oggetto le scritture sia obbligatorie che facoltative

Quali sono le circostanze contenute nell’art. 219 legge fallimentare?

L’art. 219 contiene circostanze aggravanti per fatti di particolare gravità se il colpevole commette più fatti o non poteva esercitare un’impresa commerciale e attenuanti se il danno patrimoniale è particolarmente tenue.

Le circostanze di cui all’art. 219 Legge Fallimentare si applicano anche alla bancarotta societaria?

Una prima impostazione opta per la soluzione negativa. Secondo la tesi in esame l’art. 2019 non si riferisce anche alla bancarotta societaria perché indica espressamente le fattispecie al suo interno senza annoverare l’art. 223. Diversamente opinando si avrebbe analogia in malam partem vietata nell’ordinamento penale.

La corrente esegetica consolidata opina in senso opposto affermando che le circostanze di cui all’art. 219 si riferisco anche ai fatti di bancarotta di cui all’art. 223.

Non si tratta di analogia vietata, ma di interpretazione sistematica. L’art. 223, infatti, si divide in due commi. Il primo non fa altro che prevedere nuovamente le condotte già ricomprese nell’art. 216 richiamato espressamente dall’art. 219. Il comma 2 prevede condotte nuove e diverse.

L’ipotesi in commento ricade nel comma 1 dell’art. 223. Non c’è analogia perché le condotte dell’art. 223 sono le stesse di quelle descritte dell’art. 216 con la conseguenza che l’art. 223, 1° comma disciplina solo l’estensione soggettiva dell’art. 216.

Per tale motivo non occorre il richiamo dell’art. 219 all’art. 223 essendo sufficiente quello all’art. 216 che prevede identiche condotte. Resta impregiudicata l’impossibilità di applicazione dell’aggravante alle condotte di cui al comma 2 che opera la creazione di nuovi reati.

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Nella Bancarotta  il fallimento costituisce l’elemento costitutivo della bancarotta fraudolenta.

Ulteriore elemento della bancarotta fraudolenta è rappresentato dallo stato di insolvenza che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori che  dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.

BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Artt. 216 ss. R.D. 267/42 (L.fall.)

La Bancarotta tendenzialmente consiste in un’attività di dissimulazione delle disponibilità economiche reali dell’impresa, oppure in attività di destabilizzazione del patrimonio, in danno dei creditori (o di parte di essi) e dell’impresa stessa.

Le diverse fattispecie sono attualmente contemplate agli artt. 216 e segg. del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, meglio conosciuto come Legge Fallimentare:

agli artt. 216 e 217 sono rispettivamente disciplinate le ipotesi criminose di bancarotta fraudolenta e semplice commesse dall’imprenditore dichiarato fallito (c.d. propria);

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Bancarotta, le circostanze previste dalla Legge, AVVOCATO PER REATO BANCAROTTA

mentre agli artt. 223 e 224 sono previste le fattispecie fraudolente e semplici perpetrate da soggetto qualificato diverso dall’imprenditore dichiarato fallito, come l’amministratore, il direttore generale, il sindaco o il liquidatore della società fallita (c.d. impropria).

 FORME BANCAROTTA :

bancarotta fraudolenta: tale concetto viene applicato in relazione alla condotta dell’imprenditore, il quale viene dichiarato fallito per aver dissipato, occultato, falsificato, distrutto i suoi beni (in questo caso si parla di bancarotta fraudolenta patrimoniale), o libri contabili e documenti (bancarotta  fraudolenta documentale) o per aver eseguito pagamenti e simulato titoli di prelazione allo scopo di favorire creditori a danno di altri (bancarotta preferenziale);

bancarotta semplice: questo tipo di reato colpisce gli imprenditori che hanno dissipato il loro patrimonio sociale per spese personali esorbitanti rispetto alla propria condizione economica (bancarotta semplice patrimoniale) o pe incompleta e irregolare tenuta dei libri contabili rispetto a quanto prescritto dalla legge (bancarotta semplice documentale).

In casi particolari, il reato può essere contestato in regime di concorso anche a soggetti diversi come l’amministratore di fatto e a concorrenti esterni, come consulenti commerciali, legali, contabili, fiscali ecc.

L’oggetto materiale della bancarotta è il patrimonio dell’impresa, il quale costituisce garanzia per i creditori.

La bancarotta è disciplinata dalla Legge Fallimentare (R. D. n. 267 del 1942), modificata dalla L. 119 del 2016, che agli artt. 216 e 217 contempla rispettivamente il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta semplice.

La bancarotta fraudolenta si caratterizza per la frode commessa dall’imprenditore o dalla società diretta ad aggravare il proprio stato d’insolvenza a suo esclusivo vantaggio e in danno delle legittime pretese avanzate dai creditori.

La bancarotta fraudolenta patrimoniale consiste nella distrazione, distruzione o occultamento dei beni d’impresa assistita dal dolo generico ovvero nella esposizione di passività inesistenti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (art. 216 c. 1, n. 1, L.fall.).

La bancarotta fraudolenta documentale, invece, si concretizza nella sottrazione, distruzione, falsificazione dei libri contabili, con lo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (art. 216 c. 1, n. 2, L.fall).

Vi è poi la bancarotta fraudolenta preferenziale che consiste nel pagamento di creditori in modo preferenziale rispetto agli altri, allo scopo specifico di favorirli (art. 216 c. 3, l.fall.).

 

 

Cassazione penale sez. V, 08/02/2012, n.11633

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo e non è dunque necessario, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 219 l. fall.

Cassazione penale sez. V, 02/10/2009, n.49642

In tema di reati fallimentari, l’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo.

Cassazione penale sez. I, 10/10/2000, n.12087

In tema di reati fallimentari ed ai fini dell’applicazione delle circostanze di cui all’art. 219 l. fall., la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all’entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità – o gravità – del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso nè a singole operazioni commerciali o speculative dell’imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non vi si fossero verificati gli illeciti. (Nell’affermare tale principio con riguardo alla circostanza attenuante di cui al comma 3 del citato articolo, la S.C. ha precisato che l’entità dell’attivo e delle distrazioni operate non va interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente dimostrare, per escluderla, la distrazione di beni di rilevante entità e l’incidenza di questa, in misura consistente, sul riparto).

 

 

Cassazione penale sez. III, 20/10/2020, n.6164

Concorre, in qualità di concorso dell’extraneus, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il consulente che – consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore di una società in dissesto – fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso.

 

Cassazione penale sez. fer., 13/08/2020, n.27132

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell’amministratore di una società che si appropri di somme della società a titolo di pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore di quest’ultima, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore. (Fattispecie in cui l’amministratore aveva prelevato somme ingenti e sproporzionate rispetto allo stato patrimoniale della società, pur avendo piena consapevolezza dello stato di dissesto della società).

 

Cassazione penale sez. V, 01/07/2020, n.27930

In caso di contestazione alternativa, la decisione che prescelga una delle qualificazioni giuridiche del medesimo fatto proposte, definisce un solo capo della sentenza e non dà luogo alla formazione del giudicato sull’ipotesi di reato esclusa, né ad alcuna preclusione, con la conseguenza che, in caso di impugnazione, la formulazione alternativa viene devoluta al giudice del gravame. (Fattispecie relativa alla contestazione in via alternativa del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta impropria da operazioni dolose causative del dissesto).

 

 

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