MILANO BOLOGNA RAVENNA , AVVOCATO ESPERTO BANCAROTTA FRUDOLENTA BOLOGNA
AVVOCATO ESPERTO BANCAROTTA FRAUDOLENTA BOLOGNA :fraudolenta pena, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta per distrazione cui in tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in leasing, ai fini della configurabilità del reato in capo all’utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni siano nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell’avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata ‘appropriazione’, non rilevando la tipologia del contratto di ‘leasing’ (traslativo o di godimento) (Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015). Sull’aspetto specifico della volontà appropriativa, in relazione anche all’avvenuta restituzione del bene, la Corte d’appello non ha specificamente argomentato.
I reati fallimentari sono contenuti nel r.d. 16 marzo 1942 n. 267.- AVVOCATO ESPERTO BANCAROTTA FRAUDOLENTA BOLOGNA
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La bancarotta fraudolenta patrimoniale tutela la garanzia dei creditori costituita dal patrimonio dell’imprenditore individuale.-AVVOCATO ESPERTO BANCAROTTA FRAUDOLENTA BOLOGNA- AVVOCATO ESPERTO BANCAROTTA FRAUDOLENTA BOLOGNA
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L’oggetto materiale delle condotte è costituito dai beni dell’imprenditore dotati di valore economico, e dunque l’offesa si concretizza attraverso l’aggressione sul patrimonio del soggetto attivo, ivi ricompresi i diritti di proprietà, diritti reali, diritti sui beni immateriali, diritti di credito, diritti di godimento derivanti dai rapporti contrattuali, e così via.
AVVOCATO ESPERTO BANCAROTTA FRUDOLENTA BOLOGNA : non va taciuto, tuttavia, che in sé la motivazione per relationem non è illegittima, sempre che ricorrano determinate condizioni e segnatamente nel giudizio di appello, è consentita la motivazione ‘per relationem’ alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall’appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013).
In altri termini, ove l’appellante si limiti alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetti critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relationem; quando, invece, come nel caso di specie, vengono formulate censure o contestazioni introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte. Con precipuo riferimento, infatti, alle condotte oggetto di contestazione la Corte territoriale non fornisce chiarimenti su molte questioni rilevanti ai fini dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli.
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Fondato si presenta, il secondo motivo di ricorso relativamente alle due condotte di bancarotta distrattiva contestate all’imputato, aventi ad oggetto, la prima, la somma di Euro 100.000,00, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria all’atto della sottoscrizione del contratto preliminare di vendita concluso tra la fallita promittente venditrice e la HGV Holding s.r.l. e, la seconda, l’autovettura Audi 6 concessa in leasing dalla Società Santander Consumer Bank S.p.A..
2.1. Quanto alla prima, il ricorrente deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove essa, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado condivide l’affermazione secondo cui ‘nel corso della procedura fu acquisita una prova documentale dell’avvenuto versamento (il rogito notarile acquisito anche al fascicolo del dibattimento) e nessuna prova contraria è emersa nel corso del processo (neanche la prospettazione da parte dell’imputato di non aver ricevuto quell’importo)’. Sul punto, il M. in sostanza deduce un travisamento della prova, atteso che il primo giudice riferisce di un rogito notarile, facendo discendere da tale tipo di atto la prova dell’avvenuto versamento della somma- siccome risultante da un atto notarile – che fa prova legale dei fatti ed atti giuridici, che il notaio stesso attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Tuttavia il preliminare di vendita non è un rogito notarile e, quindi, non attesta l’effettiva dazione della somma versata a titolo di caparra, ma, come dichiarato dallo stesso curatore, il preliminare da lui visionato era ‘scrittura privata’ ‘fatta innanzi ad un notaio’. L’intervento del notaio finalizzato ad autenticare le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura non determina il mutamento della natura giuridica della scrittura in questione che era e resta ‘privata’, anche nel caso in cui il notaio abbia addirittura assistito alla redazione dell’intero scritto cooperandovi.
Sul punto questa Corte ha più volte rilevato che nella scrittura privata autenticata è contenuta la documentazione contestuale di due atti che sono, tuttavia, distinti essendo l’uno privato e l’altro (autentica notarile) atto pubblico (Sez. 5, n. 16267 del 11/03/2004).
2.1.1. Nel contesto descritto, pertanto, la sentenza impugnata, laddove ritiene raggiunta la prova del versamento della somma di 100.000,00 costituente la caparra versata alla società fallita dalla HGV in base all’’atto notarile’ e quindi la distrazione di essa, siccome non rinvenuta all’atto del fallimento nelle casse sociali, incorre in evidente vizio motivazionale, trattandosi appunto di una scrittura privata, con tutte le conseguenze in termini di prova della ricezione della somma e, quindi, della ricorrenza della distrazione che da ciò discendono. Giova in proposito richiamare il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui in tema di bancarotta per distrazione, il mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell’imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010).
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata sul punto con rinvio, dovendo la Corte territoriale specificamente considerare che il contratto preliminare predetto non è un rogito notarile e valutare le conseguenze che da tale natura dell’atto discendono in termini di prova della ricezione della somma e, quindi, della distrazione, considerando la rilevanza in proposito anche della circostanza riferita dal Curatore per cui la società HGV s.r.l. non si è insinuata al passivo del fallimento.
2.2. Quanto alla distrazione dell’autovettura Audi 6, concessa alla fallita in leasing dalla Società Santander Consumer Bank s.p.a., del pari risulta fondata la doglianza circa il vizio motivazionale da cui risulta affetta la sentenza impugnata, atteso che la sentenza impugnata, nel richiamare la motivazione del primo giudicante, secondo cui ‘anche a voler ammettere che l’autovettura sia stata consegnata dal M. , la mancata disponibilità della stessa da parte della società di leasing per un periodo di quasi un anno e mezzo configura la sottrazione alla procedura fallimentare che definisce il reato di bancarotta per distrazione’, tuttavia non si pronuncia sulla rilevanza o irrilevanza, ai fini dell’addebitabilità dei fatti di bancarotta, dell’affidamento dell’autovettura da parte dell’imputato ad un dipendente della società, né sull’incidenza dell’avvenuta restituzione del bene che ha determinato la ‘remissione di querela’ della società di leasing Santander del 31.05.2010 in termini di elemento psicologico. Peraltro, la stessa sentenza impugnata, nei pochi accenni di novità rispetto alla sentenza di primo grado, riporta proprio le predette dichiarazioni spontanee, con cui il M. riferiva di non avere la materiale disposizione del bene, avendolo a sua volta dato in consegna al rappresentante legale della M. & Partners s.r.l., legata alla fallita, affinché il medesimo la potesse usare nel controllare i cantieri edili di sua proprietà situati in (omissis) ed altre località sparse per il Sud Italia.
Giova sul punto richiamare i principi affermati da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in leasing, ai fini della configurabilità del reato in capo all’utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni siano nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell’avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata ‘appropriazione’, non rilevando la tipologia del contratto di ‘leasing’ (traslativo o di godimento) (Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015). Sull’aspetto specifico della volontà appropriativa, in relazione anche all’avvenuta restituzione del bene, la Corte d’appello non ha specificamente argomentato.
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Con riguardo, poi, al reato di bancarotta impropria per operazioni dolose poste in essere dall’imputato attraverso l’acquisto del complesso immobiliare dalla società CO.IM s.r.l., non risulta fornita adeguata risposta, in ciò ravvisandosi vizio motivazionale, alle censure sviluppate in appello ribadite in questa sede, secondo cui in merito all’operazione in questione- oltre a non essere stata accertata esattamente la ‘falsità’ dei titoli dati in pagamento alla venditrice-non risulta provato il nesso causale tra le operazioni dolose ed il dissesto della società, essendovi distanza temporale tra l’operazione immobiliare ed il fallimento e non avendo l’acquisto dell’immobile determinato una diminuzione dell’attivo, bensì un incremento patrimoniale.