AVVOCATO ESPERTO SEPARAZIONI BOLOGNA Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Assegno di mantenimento – In genere determinazione – Criteri – Riferimento al reddito lordo – Esclusione – Riferimento al reddito netto – Necessità – Fondamento – Fattispecie. Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Assegno di mantenimento – In genere separazione personale dei coniugi – Genitore non collocatario – Contributo per il mantenimentodel figlio minore.
A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d’appello per non aver effettuato un’adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente trascurato la maggiore capacità patrimoniale del padre, comunque accertata nel caso concreto).
In materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d’appello, la quale aveva ritenuto che il reddito di un agente di commercio potesse essere desunto dall’importo delle fatture emesse per il pagamento delle provvigioni, detratte le sole ritenute d’acconto, senza prendere in considerazione la dichiarazione dei redditi dell’onerato, e le spese sostenute per l’esercizio dell’attività professionale).
Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Assegno di mantenimento – In genere famiglia – Matrimonio – Separazione – In genere assegno di mantenimento verso il coniuge o i figli – Raggiunta indipendenza economica di uno dei figli – Revoca – Conseguente aumento delle residue contribuzioni a favore degli altri beneficiari – Esclusione – FattispecieAVVOCATO ESPERTO SEPARAZIONI BOLOGNA Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Assegno di mantenimento
In tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, la revoca dell’assegno dimantenimento in favore del coniuge o dei figli non comporta, di per sé, l’accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle altre contribuzioni ancora dovute. (Nella specie, la S.C., con riferimento all’assegno dimantenimento in favore del coniuge a seguito della raggiunta indipendenza economica di uno dei figli, ha affermato che, in difetto di prova contraria a cura del coniuge richiedente, deve presumersi che la misura dell’assegno in suo favore corrisponda alle sole necessità di cui all’art. 156 c.c. e non sia stata stabilita considerando anche il concorrente onere del richiedente di contribuire al mantenimento dei figli).
Presupposto per la modifica delle condizioni della separazione e’ il sopravvenire di circostanze nuove rispetto a quelle esistenti al momento della pronuncia o della omologa della separazione e in ordine alle quali sussiste a carico della parte ricorrente l’onere di dedurle e provarle (cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 4905 del 20 maggio 1999 secondo cui, ai fini della modifica dell’assegno di mantenimento, stabilito o concordato in sede di separazione personale dei coniugi, si rende presupposto necessario la sopravvenienza di giustificati motivi la cui sussistenza deve essere provata dal coniuge che detta modifica richieda). La Corte di appello di Bologna ha riscontrato la generica deduzione di un miglioramento delle condizioni economiche dell’obbligato al versamento dell’assegno e l’assenza di qualsiasi prova sul punto. Quanto invece al dedotto miglioramento delle disponibilita’ economiche del (OMISSIS) derivante dalla riduzione quantitativa dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli connesso al raggiungimento della loro totale o parziale indipendenza economica la Corte di appello ha rilevato che “le obbligazioni verso i figli e quelle verso la moglie operano su piani differenti e non puo’ la caduta o la riduzione delle prime andare automaticamente a favore delle altre”. Il rilievo della Corte di appello e’ corretto e deve essere condiviso affermando che, in tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, e per il caso che uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell’altro coniuge e dei figli, qualora uno di questi ultimi beneficiari raggiunga l’indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell’assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per se’ l’accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico. In particolare, per cio’ che concerne l’assegno di mantenimento in favore del coniuge piu’ debole economicamente, deve aversi riguardo alla circostanza per cui la misura dell’assegno, precedentemente stabilita o concordata, fosse o meno condizionata dal concorrente onere economico nei confronti dei figli e quindi se risultasse o meno sufficiente a integrare di per se’ la previsione normativa che impone la corresponsione dell’assegno per il mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri. Circostanze che spetta a quest’ultimo dedurre e provare perche’ altrimenti deve presumersi che la misura dell’assegno corrispondesse alla prescritta necessita’ di cui all’articolo 156 c.c. e non risultasse compressa dal concorrente onere di contribuire al mantenimento dei figli.
circa l’accertamento dei presupposti dell’obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne cui il Collegio ritiene di aderire. Vero e’ che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimita’, l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli articoli 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore eta’ da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finche’ essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento, e’ tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un’attivita’ produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. Tuttavia, l’onere della prova ben puo’ essere assolto mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l’estinzione dell’obbligazione dedotta, tenendo presente che l’avanzare dell’eta’ e’ un elemento che necessariamente concorre a conformare l’onus probandi, giacche’ “con il raggiungimento di un’eta’ nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalita’ dei casi, e’ ampiamente concluso e la persona e’ da tempo inserita nella societa’, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficolta’ di reperimento o di conservazione di un’occupazione) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole” (Cass. 12952/2016). Invero, il diritto del figlio si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacita’, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento e’ nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella societa’.