AVVOCATO ESPERTO AZIONE RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI SPA

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI SPA

l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori :

sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima in quanto l’autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall’art. 2476, comma 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un’azione sociale di responsabilità, rifluendo l’eventuale condanna dell’amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all’azione e transigerla.La legittimazione individuale straordinaria, di cui all’art. 2476, comma 3, c.c., che consente al socio di proporre l’azione sociale di responsabilità, essendo riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., permane anche in sede di gravame, quand’anche la società abbia omesso di impugnare la sentenza reiettiva della domanda risarcitoria, salva la sola ipotesi in cui l’azione sia stata fatta oggetto di rinuncia o transazione da parte dell’ente, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 2476 c.c., in materia di maggioranza deliberativa e potere di veto.

sulla natura del contratto di mandato sussistente tra la società e l’amministratore secondo una sentenza della Cassazione[4] l’amministratore di una società, il quale, al momento e per effetto dell’assunzione delle funzioni, acquisti la disponibilità di fondi «occulti» costituiti dal precedente amministratore, e poi li impieghi o spenda, avvalendosi di quelle funzioni, all’insaputa della società, risponde verso la società medesima non quale terzo ed a titolo di illecito aquiliano, ma, ai sensi dell’art. 2392 cod. civ., per inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dal mandato ad amministrare, senza che rilevi distinguere, a questo fine, fra atti compiuti nell’interesse e nell’ambito della gestione dell’impresa sociale ed atti indirizzati a scopi personali, o comunque non coincidenti con quelli societari. Peraltro, mentre, in entrambi i casi, la responsabilità di cui alla citata norma è ravvisabile per l’inosservanza del dovere di tenere la società al corrente dell’esistenza di beni sociali e degli atti di utilizzazione di essi, con conseguente risarcibilità del pregiudizio discendente alla società stessa dall’ignoranza della propria effettiva situazione patrimoniale e gestionale, nella seconda ipotesi, a tale responsabilità per occultamento, si aggiunge quella per l’obiettiva sottrazione o dissipazione dei cespiti, la quale impone il risarcimento anche del corrispondente nocumento verificatosi sulla consistenza economica dell’ente.

AVVOCATO ESPERTO AZIONE RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI SPA
l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori : sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima in quanto l’autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall’art. 2476, comma 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un’azione sociale di responsabilità, rifluendo l’eventuale condanna dell’amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all’azione e transigerla.La legittimazione individuale straordinaria, di cui all’art. 2476, comma 3, c.c., che consente al socio di proporre l’azione sociale di responsabilità, essendo riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., permane anche in sede di gravame, quand’anche la società abbia omesso di impugnare la sentenza reiettiva della domanda risarcitoria, salva la sola ipotesi in cui l’azione sia stata fatta oggetto di rinuncia o transazione da parte dell’ente, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 2476 c.c., in materia di maggioranza deliberativa e potere di veto. sulla natura del contratto di mandato sussistente tra la società e l’amministratore secondo una sentenza della Cassazione[4] l’amministratore di una società, il quale, al momento e per effetto dell’assunzione delle funzioni, acquisti la disponibilità di fondi «occulti» costituiti dal precedente amministratore, e poi li impieghi o spenda, avvalendosi di quelle funzioni, all’insaputa della società, risponde verso la società medesima non quale terzo ed a titolo di illecito aquiliano, ma, ai sensi dell’art. 2392 cod. civ., per inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dal mandato ad amministrare, senza che rilevi distinguere, a questo fine, fra atti compiuti nell’interesse e nell’ambito della gestione dell’impresa sociale ed atti indirizzati a scopi personali, o comunque non coincidenti con quelli societari. Peraltro, mentre, in entrambi i casi, la responsabilità di cui alla citata norma è ravvisabile per l’inosservanza del dovere di tenere la società al corrente dell’esistenza di beni sociali e degli atti di utilizzazione di essi, con conseguente risarcibilità del pregiudizio discendente alla società stessa dall’ignoranza della propria effettiva situazione patrimoniale e gestionale, nella seconda ipotesi, a tale responsabilità per occultamento, si aggiunge quella per l’obiettiva sottrazione o dissipazione dei cespiti, la quale impone il risarcimento anche del corrispondente nocumento verificatosi sulla consistenza economica dell’ente. La responsabilità[5] degli amministratori ha assunto una diversa  configurazione dopo la riforma societaria del 2003, a  secondo se si tratti di una S.r.l. dove si fa riferimento  alla diligenza dell’uomo medio ovvero di una S.p.a. dove il parametro di valutazione è la competenza  professionale richiesta dall’incarico. La responsabilità solidale degli amministratori della s.r.l. per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società non costituisce una forma di responsabilità oggettiva posto che l’esonero da responsabilità previsto dall’art. 2476 c.c. non è ancorato al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in occasione del consiglio di amministrazione deliberante, ma all’effettiva mancanza di qualsiasi profilo di colpa. – Compete anche al socio amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato. In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata per i danni ad essa cagionati da operazioni illegittime, il giudice ben può tenere conto, al fine di ricostruire nei limiti del possibile l’andamento degli affari sociali, e di valutare gli effetti concreti dell’operato degli amministratori medesimi, delle risultanze di scritture contabili informali, ossia non conformi alle prescrizioni di legge. Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l’art. 2476, comma 3, c.c., ad esercitare, come sostituto processuale, l’azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio, quale litisconsorte necessaria. La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la società e i soci nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza di affari sociali o dell’interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell’amministratore, non rilevando che quest’ultimo sia anche socio della società. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità va deliberato, anche nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2487 in relazione art. 2393, primo comma, c.c. nel testo antecedente l’entrata in vigore del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 3 , dall’assemblea dei soci: la mancanza di tale presupposto, incidente sulla legittimazione processuale del rappresentante della società, può anche essere rilevato d’ufficio dal giudice. Nelle società a responsabilità limitata in cui non esiste il collegio sindacale, il diritto dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione, (art. 2489, primo comma, ult. parte, c.c.) è inderogabile (ult. comma, art. cit.) perché posto a tutela di interessi insopprimibili nella vita e nella gestione della società, mancante dell’organo di controllo. Pertanto, nel caso in cui lo statuto deroghi alla legge in senso più favorevole alla minoranza, abbassando il suddetto quorum, tale vantaggio non può essere eliminato se non con il consenso di tutti i soci, a prescindere dall’entità del valore della quota di ciascuno di essi.

La responsabilità[5] degli amministratori ha assunto una diversa  configurazione dopo la riforma societaria del 2003, a  secondo se si tratti di una S.r.l. dove si fa riferimento  alla diligenza dell’uomo medio ovvero di una S.p.a. dove il parametro di valutazione è la competenza  professionale richiesta dall’incarico.

La responsabilità solidale degli amministratori della s.r.l. per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società non costituisce una forma di responsabilità oggettiva posto che l’esonero da responsabilità previsto dall’art. 2476 c.c. non è ancorato al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in occasione del consiglio di amministrazione deliberante, ma all’effettiva mancanza di qualsiasi profilo di colpa.

Compete anche al socio amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato.

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In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata per i danni ad essa cagionati da operazioni illegittime, il giudice ben può tenere conto, al fine di ricostruire nei limiti del possibile l’andamento degli affari sociali, e di valutare gli effetti concreti dell’operato degli amministratori medesimi, delle risultanze di scritture contabili informali, ossia non conformi alle prescrizioni di legge.

Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l’art. 2476, comma 3, c.c., ad esercitare, come sostituto processuale, l’azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio, quale litisconsorte necessaria.

La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la società e i soci nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza di affari sociali o dell’interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell’amministratore, non rilevando che quest’ultimo sia anche socio della società.

L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità va deliberato, anche nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2487 in relazione art. 2393, primo comma, c.c. nel testo antecedente l’entrata in vigore del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 3 , dall’assemblea dei soci: la mancanza di tale presupposto, incidente sulla legittimazione processuale del rappresentante della società, può anche essere rilevato d’ufficio dal giudice.

Nelle società a responsabilità limitata in cui non esiste il collegio sindacale, il diritto dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione, (art. 2489, primo comma, ult. parte, c.c.) è inderogabile (ult. comma, art. cit.) perché posto a tutela di interessi insopprimibili nella vita e nella gestione della società, mancante dell’organo di controllo. Pertanto, nel caso in cui lo statuto deroghi alla legge in senso più favorevole alla minoranza, abbassando il suddetto quorum, tale vantaggio non può essere eliminato se non con il consenso di tutti i soci, a prescindere dall’entità del valore della quota di ciascuno di essi.

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AVVOCATO ESPERTO AZIONE RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI SPA Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Organi sociali – Amministrazione – Azione di responsabilità esercitata dal socio – Litisconsorzio necessario con la società – Sussistenza – Fondamento Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|4 luglio 2018| n. 17493

 la circostanza che l’articolo 2476 c.c., riconosca a ciascun socio, senza alcun vincolo di quorum, il potere di esercitare l’azione sociale di responsabilita’ contro gli amministratori e’ la conseguenza della nuova struttura con cui il legislatore della Riforma societaria del 2003 ha disegnato la s.r.l..

Una societa’ che, pur restando di capitali, si e’ staccata dal paradigma della s.p.a., cui precedentemente era legata da espressi e numerosi rinvii normativi codicistici, per assumere una connotazione tipica, caratterizzata dalla marcata rilevanza della persona dei soci rispetto alla mera loro rappresentanza rispetto al capitale posseduto.

E certamente l’autonoma iniziativa di ciascun socio in tema di azione di responsabilita’ contro gli amministratori, slegata da alcuna connessione con la quota di capitale posseduto, testimonia l’avvicinamento del modello a quello delle societa’ di persone, e fonda anche la correlativa eliminazione di alcuni preesistenti presidi a garanzia di un controllo diffuso sulla gestione, come quello del controllo giudiziario ex articolo 2409 c.c..

Tuttavia non puo’ ritenersi che l’azione di responsabilita’ esercitata dal socio in luogo della societa’ possa legittimarlo in via esclusiva a partecipare al relativo giudizio.

In tema di azione individuale del socio di società a responsabilità limitata avente per oggetto l’esercizio dell’azionesociale di responsabilità, sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima. Ed invero, la circostanza che l’art. 2476 cod. civ., riconosca a ciascun socio, senza alcun vincolo di quorum, il potere di esercitare l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è la conseguenza della nuova struttura con cui il legislatore della Riforma societaria del 2003 ha disegnato la s.r.l., una società che, pur restando di capitali, si è staccata dal paradigma della s.p.a., cui precedentemente era legata da espressi e numerosi rinvii normativi codicistici, perassumere una connotazione tipica, caratterizzata dalla marcata rilevanza della persona dei soci rispetto alla mera loro rappresentanza rispetto al capitale posseduto. E certamente l’autonoma iniziativa di ciascun socio in tema di azione di responsabilità contro gli amministratori, slegata da alcuna connessione con la quota di capitale posseduto, testimonia l’avvicinamento del modello a quello delle società di persone, e fonda anche la correlativa eliminazione di alcuni preesistenti presidi a garanzia di un controllo diffuso sulla gestione, come quello del controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ. Tuttavia, non può ritenersi che l’azione di responsabilità esercitata dal socio in luogo della società possa legittimarlo in via esclusiva a partecipare al relativo giudizio. Invero si tratta pur sempre di un’azionesociale di responsabilità; l’eventuale condanna dell’amministratore responsabile rifluisce nel patrimonio sociale e non già in quello del singolo socio; la società (e non il socio) può rinunciare e transigere l’azione. A livello sistematico, può dunque dirsi che, fermo restando l’importanza del valore innovativo in tema di legittimazione, l’art. 2476 cod. civ., continui a pretendere che nel relativo giudizio di responsabilità la società sia presente, o perché soggetto attore, o perché comunque evocata in giudizio da parte del socio che ha preso l’iniziativa

Persona giuridica – Società – Reati societari – Illecita influenza sull’assemblea – Atto di donazione – Rilevanza ai fini della configurabilità del reato – Condizioni – Fattispecie.

Integrano il delitto di illecita influenza sull’assemblea le operazioni aventi l’effetto di creare una situazione artificiosa o fraudolenta funzionalmente strumentale al conseguimento di risultati che, costituendo violazioni di previsioni legali o statutarie, siano connotate dal crisma della illiceità e, di riflesso, si presentino come il frutto di indebite interferenze sulla regolare formazione delle delibere assembleari. Ne deriva che ai fini della illiceità di un atto di donazione, non è sufficiente limitarsi a valutare se sia prospettata una realtà giuridica diversa da quella effettiva ma è necessario – alla stregua di quanto richiesto dall’art. 2636 cod. civ. che considera rilevanti non solo gli atti simulati ma anche quelli fraudolenti, in via alternativa e non necessariamente cumulativa – verificarne anche la finalità perseguita, a prescindere dal significato strettamente economico della disposizione patrimoniale. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato, in conferma della sentenza di primo grado, la responsabilità, ex art. 2636 cod. civ., nei confronti dell’amministratore ed azionista di controllo di una spa che aveva, nelle more della convocazione dell’assemblea richiesta dagli azionisti di minoranza per deliberare su un’eventuale azione di responsabilità a carico degli amministratori – disposto di buona parte delle proprie quote donandole alla moglie ed a una delle figlie, aggirando così l’esclusione dal voto dei soci amministratori e consentendo a queste ultime di votare sulla proposta azione di responsabilità).

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