AVVOCATO CONVIVENZA DI FATTO BOLOGNA: CONTRATTO DI CONVIVENZA, CASA, PATRIMONIO E SEPARAZIONE DEI CONVIVENTI

AVVOCATO CONVIVENZA DI FATTO BOLOGNA: CONTRATTO DI CONVIVENZA, CASA, PATRIMONIO E SEPARAZIONE DEI CONVIVENTI

Vivere insieme senza essere sposati è ormai una scelta estremamente diffusa. Ma quando la relazione entra in crisi, quando vengono acquistati immobili, quando uno dei conviventi sostiene spese molto superiori all’altro oppure quando occorre stabilire chi possa continuare ad abitare nella casa familiare, la situazione può diventare giuridicamente complessa.

La convivenza non significa infatti assenza di regole.

La Legge 20 maggio 2016 n. 76, conosciuta anche come Legge Cirinnà, ha introdotto una disciplina specifica delle convivenze di fatto e ha riconosciuto ai conviventi una serie di diritti, oltre alla possibilità di disciplinare alcuni aspetti patrimoniali della vita comune mediante un vero e proprio contratto di convivenza.

Per questo rivolgersi a un avvocato per convivenza di fatto a Bologna può essere importante non soltanto quando la coppia si separa, ma anche prima che sorgano conflitti, soprattutto quando esistono immobili, investimenti, attività economiche, rilevanti differenze patrimoniali oppure figli.

L’Avvocato Sergio Armaroli a Bologna presta assistenza nelle controversie familiari e patrimoniali connesse alla cessazione delle convivenze e nella predisposizione degli strumenti destinati a regolamentare i rapporti economici tra conviventi.

COS’È UNA CONVIVENZA DI FATTO?

La Legge n. 76/2016 definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni:

  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia;
  • legate da reciproca assistenza morale e materiale;
  • non unite da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • non vincolate tra loro o con altre persone da matrimonio o unione civile.

Non bisogna quindi confondere la semplice coabitazione con la convivenza di fatto disciplinata dalla legge.

Due studenti che dividono un appartamento, per esempio, non costituiscono per questo una coppia di fatto.

L’elemento caratterizzante è l’esistenza di uno stabile rapporto affettivo di coppia, accompagnato dalla reciproca assistenza morale e materiale.

Per l’accertamento della stabile convivenza la Legge n. 76/2016 fa riferimento alla dichiarazione anagrafica.

Quando sorgono contestazioni sull’esistenza, sulla durata o sulle caratteristiche della convivenza, può diventare necessario valutare attentamente anche la documentazione disponibile e le circostanze concrete del rapporto.

AVVOCATO CONVIVENZA DI FATTO BOLOGNA: QUANDO PUÒ SERVIRE?

L’assistenza di un avvocato esperto in convivenze di fatto a Bologna può diventare particolarmente importante quando occorre affrontare questioni quali:

  • proprietà della casa;
  • casa acquistata da uno solo dei conviventi;
  • immobile acquistato insieme;
  • mutuo pagato da entrambi;
  • somme investite nell’immobile dell’altro convivente;
  • spese sostenute durante la convivenza;
  • conti correnti;
  • beni acquistati durante il rapporto;
  • contratto di locazione;
  • rapporti economici dopo la separazione;
  • contratto di convivenza;
  • recesso dal contratto di convivenza;
  • figli della coppia;
  • cessazione improvvisa della relazione;
  • morte di uno dei conviventi;
  • rapporti successori;
  • attività lavorativa prestata nell’impresa del partner.

La soluzione non è necessariamente identica a quella prevista per marito e moglie.

Ed è proprio questo uno degli errori più frequenti: ritenere che dopo molti anni di convivenza si acquisiscano automaticamente tutti i diritti derivanti dal matrimonio.

Non è così.

CONTRATTO DI CONVIVENZA: COME PROTEGGERE IL PATRIMONIO DELLA COPPIA

Uno degli strumenti più importanti introdotti dalla Legge n. 76/2016 è il contratto di convivenza.

I conviventi possono utilizzarlo per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita comune.

La scelta può essere particolarmente utile quando esistono patrimoni importanti o quando la coppia desidera stabilire preventivamente regole economiche chiare.

Il contratto può diventare quindi uno strumento di prevenzione del contenzioso.

Molte controversie nascono infatti soltanto alla fine della relazione, quando ciascuno ricostruisce in maniera differente ciò che è avvenuto durante dieci, quindici o vent’anni di vita comune.

Chi ha pagato il mutuo?

Chi ha finanziato la ristrutturazione?

A chi appartengono determinati beni?

Come venivano ripartite le spese?

Quale regime patrimoniale era stato scelto?

Regolare preventivamente alcuni di questi aspetti può ridurre considerevolmente le aree di conflitto.

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA PUÒ ESSERE REDATTO DA UN AVVOCATO?

Sì.

La legge stabilisce che il contratto di convivenza, così come le sue modifiche e la sua risoluzione, debba essere redatto in forma scritta a pena di nullità:

con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.

L’avvocato che autentica la sottoscrizione deve attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Il professionista deve inoltre provvedere agli adempimenti previsti dalla legge per rendere il contratto opponibile ai terzi.

Pertanto chi cerca un avvocato per contratto di convivenza a Bologna può rivolgersi al professionista non semplicemente per ricevere una consulenza, ma anche per costruire una disciplina patrimoniale coerente con le caratteristiche concrete della coppia.

COSA PUÒ PREVEDERE IL CONTRATTO DI CONVIVENZA?

La Legge n. 76/2016 individua alcuni contenuti specifici.

Il contratto può contenere:

1. Indicazione della residenza

Le parti possono regolamentare l’aspetto relativo alla residenza.

2. Modalità di contribuzione alla vita comune

È possibile disciplinare come ciascun convivente contribuisca alle necessità della coppia tenendo conto:

  • delle rispettive sostanze;
  • del reddito;
  • della capacità di lavoro professionale;
  • della capacità di lavoro casalingo.

Questo elemento può essere molto importante nelle coppie caratterizzate da una significativa disparità reddituale.

3. Regime patrimoniale della comunione dei beni

I conviventi possono scegliere nel contratto il regime patrimoniale della comunione dei beni secondo quanto previsto dalla disciplina richiamata dalla legge.

La scelta può essere successivamente modificata nelle forme prescritte.

CASA ACQUISTATA DURANTE LA CONVIVENZA: A CHI APPARTIENE?

È una delle questioni che più frequentemente generano controversie.

Occorre evitare un’equazione pericolosa:

convivenza lunga = comproprietà automatica della casa.

La situazione deve essere verificata sulla base del titolo di proprietà, degli accordi intercorsi, della provenienza del denaro e delle altre circostanze giuridicamente rilevanti.

Se l’immobile è stato acquistato da entrambi, bisognerà verificare le rispettive quote.

Se invece la casa è intestata esclusivamente a uno dei conviventi, il fatto che l’altro vi abbia abitato per molti anni non comporta, da solo, l’acquisizione automatica della proprietà.

La situazione può tuttavia complicarsi quando il convivente non proprietario abbia sostenuto importanti esborsi.

HO PAGATO LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DEL MIO EX CONVIVENTE: POSSO RECUPERARE I SOLDI?

Questa domanda richiede una valutazione specifica.

Durante una convivenza possono verificarsi trasferimenti economici di natura molto diversa.

Un convivente può avere:

  • pagato lavori di ristrutturazione;
  • contribuito al mutuo;
  • acquistato mobili;
  • sostenuto spese straordinarie;
  • finanziato interventi sull’immobile;
  • versato somme sul conto dell’altro;
  • contribuito all’attività economica del partner.

Non ogni pagamento genera automaticamente un diritto alla restituzione.

Occorre ricostruire la causa concreta dell’attribuzione patrimoniale, la sua entità, il contesto nel quale è stata effettuata e la relativa documentazione.

Per questa ragione, quando termina una relazione economicamente complessa, è utile procedere prima di tutto alla ricostruzione dei movimenti patrimoniali.

CONVIVENZA FINITA: CHI DEVE LASCIARE LA CASA?

Anche questa domanda non ammette una risposta unica.

Occorre verificare almeno:

  • chi sia proprietario dell’immobile;
  • chi sia intestatario del contratto di locazione;
  • se esistano figli;
  • se vi sia un contratto di convivenza;
  • quale disciplina sia stata pattuita;
  • quale sia la situazione concreta dell’abitazione.

Particolarmente interessante è la disciplina prevista dalla legge in caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza.

Quando la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del convivente che recede, la dichiarazione di recesso deve prevedere, a pena di nullità, un termine non inferiore a novanta giorni concesso all’altro convivente per lasciare l’abitazione.

COME SI SCIOGLIE UN CONTRATTO DI CONVIVENZA?

La Legge n. 76/2016 individua espressamente quattro ipotesi.

Il contratto si risolve per:

  1. accordo delle parti;
  2. recesso unilaterale;
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi oppure tra un convivente e un’altra persona;
  4. morte di uno dei contraenti.

Accordo e recesso unilaterale devono rispettare le forme previste dalla legge.

Quando nel contratto sia stata scelta la comunione dei beni, la sua risoluzione determina anche lo scioglimento della comunione.

Restano riservati al notaio gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari che dovessero derivarne.

POSSO RECEDERE DA SOLO DAL CONTRATTO DI CONVIVENZA?

Sì.

La legge ammette espressamente il recesso unilaterale.

Questo significa che non è indispensabile ottenere il consenso dell’altro convivente per determinare la cessazione del contratto.

Devono tuttavia essere rispettati gli adempimenti formali previsti dalla normativa.

Il professionista che riceve o autentica l’atto deve provvedere anche alla notificazione all’altro contraente secondo le modalità previste.

È quindi opportuno evitare dichiarazioni informali o soluzioni improvvisate.

SEPARAZIONE TRA CONVIVENTI A BOLOGNA: NON ESISTE IL “DIVORZIO DEI CONVIVENTI”

Un’altra distinzione fondamentale riguarda la cessazione della relazione.

I conviventi non devono ottenere una sentenza di separazione o di divorzio semplicemente per porre fine alla relazione affettiva.

Ciò non significa, però, che la cessazione della convivenza sia sempre semplice.

Al contrario, il contenzioso può concentrarsi sulle conseguenze economiche della rottura:

  • casa;
  • denaro;
  • proprietà;
  • investimenti;
  • mutui;
  • conti;
  • beni;
  • figli;
  • obblighi economici;
  • restituzioni;
  • contratto di convivenza.

Quando il patrimonio è significativo, la fine di una convivenza può generare controversie economicamente importanti quanto quelle derivanti dalla separazione matrimoniale.

EX CONVIVENTE: ESISTE UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO?

Occorre distinguere attentamente il mantenimento dagli alimenti.

La Legge n. 76/2016 stabilisce che, in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice possa riconoscere al convivente il diritto di ricevere alimenti dall’altro qualora:

  • versi in stato di bisogno;
  • non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Gli alimenti vengono riconosciuti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata secondo i criteri richiamati dalla legge.

Non deve quindi essere automaticamente trasferito alla convivenza il sistema previsto per la separazione dei coniugi.

La verifica deve essere effettuata sulla specifica disciplina applicabile.

CONVIVENTI CON FIGLI: COSA SUCCEDE QUANDO LA COPPIA SI SEPARA?

La circostanza che i genitori non siano sposati non elimina la tutela dei figli.

Quando la convivenza termina occorre eventualmente regolamentare:

  • responsabilità genitoriale;
  • collocamento;
  • tempi di permanenza con ciascun genitore;
  • mantenimento;
  • spese straordinarie;
  • decisioni scolastiche;
  • decisioni sanitarie;
  • residenza;
  • casa familiare.

L’obiettivo centrale rimane la tutela dell’interesse del minore.

Per questo una separazione tra conviventi con figli a Bologna può richiedere un’assistenza legale articolata, anche se non esiste un matrimonio da sciogliere.

CONVIVENTE E CASA IN AFFITTO

La Legge n. 76/2016 attribuisce specifiche tutele anche in relazione all’abitazione condotta in locazione.

In caso di morte del conduttore oppure di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto può succedergli nel contratto.

Si tratta di una tutela molto importante, perché impedisce che la morte o il recesso del partner determini automaticamente la perdita dell’abitazione nei casi contemplati dalla legge.

MORTE DEL CONVIVENTE PROPRIETARIO DELLA CASA

La legge disciplina espressamente anche questa situazione.

In caso di morte del proprietario della casa destinata a comune residenza, il convivente superstite può continuare ad abitare nell’immobile:

  • per due anni;
  • oppure per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni;
  • comunque non oltre cinque anni.

Se nella casa coabitano figli minori oppure figli disabili del convivente superstite, la legge prevede una tutela temporale specifica e comunque non inferiore a tre anni.

Il diritto viene meno nelle ipotesi indicate dalla legge, tra cui la cessazione dell’abitazione stabile nell’immobile oppure l’instaurazione di determinate nuove relazioni familiari.

IL CONVIVENTE È EREDE AUTOMATICAMENTE?

Questo è uno degli aspetti sui quali occorre prestare maggiore attenzione.

Non bisogna confondere la disciplina delle unioni civili con quella delle convivenze di fatto.

La Legge n. 76/2016 attribuisce ai conviventi specifiche tutele, ma non trasforma automaticamente il convivente in coniuge sotto ogni profilo.

Quando una coppia non sposata possiede un patrimonio rilevante, immobili, partecipazioni societarie o disponibilità finanziarie, è quindi particolarmente importante pianificare preventivamente anche gli aspetti successori con gli strumenti consentiti dall’ordinamento.

CONVIVENTE E IMPRESA FAMILIARE

La normativa riconosce una specifica tutela anche al convivente che presti stabilmente la propria attività nell’impresa dell’altro.

Al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, può spettargli una partecipazione:

  • agli utili;
  • ai beni acquistati con gli utili;
  • agli incrementi dell’azienda;
  • all’avviamento,

in misura commisurata al lavoro prestato.

La tutela non opera qualora tra i conviventi esista già un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Questo può assumere grande rilevanza nelle controversie che nascono dopo anni di collaborazione nell’attività commerciale o professionale del partner.

MALATTIA E RICOVERO: QUALI DIRITTI HA IL CONVIVENTE?

La legge riconosce ai conviventi di fatto reciproci diritti:

  • di visita;
  • di assistenza;
  • di accesso alle informazioni personali,

secondo le regole organizzative delle strutture sanitarie e assistenziali previste per coniugi e familiari.

Ciascun convivente può inoltre designare l’altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, nelle situazioni previste dalla normativa.

MORTE DEL CONVIVENTE PER FATTO ILLECITO: È POSSIBILE CHIEDERE IL RISARCIMENTO?

Sì, nei termini previsti dalla legge.

La Legge n. 76/2016 stabilisce espressamente che, quando il convivente muore a causa del fatto illecito di un terzo, per individuare il danno risarcibile al convivente superstite devono essere applicati i medesimi criteri previsti per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

La disposizione assume particolare importanza nei casi di:

  • incidente stradale mortale;
  • responsabilità sanitaria;
  • infortunio;
  • altri fatti illeciti che abbiano provocato la morte del convivente.

CONTRATTO DI CONVIVENZA BOLOGNA: PERCHÉ FARLO PRIMA CHE NASCANO PROBLEMI?

Il momento migliore per disciplinare i rapporti patrimoniali non è necessariamente quello in cui la relazione è già compromessa.

Quando i rapporti sono sereni è più semplice individuare regole equilibrate.

Un contratto può essere particolarmente opportuno quando:

  • uno dei conviventi possiede la casa;
  • entrambi pagano il mutuo;
  • uno investe nell’immobile dell’altro;
  • esiste una forte differenza reddituale;
  • uno dei due rinuncia o riduce l’attività lavorativa;
  • vengono effettuati investimenti comuni;
  • vengono acquistati beni importanti;
  • uno lavora nell’impresa dell’altro;
  • esistono patrimoni familiari rilevanti;
  • uno o entrambi hanno figli da precedenti relazioni.

L’obiettivo non è creare conflitto.

È precisamente il contrario: definire prima le regole per ridurre il rischio di conflitto dopo.

AVVOCATO PER SEPARAZIONE CONVIVENTI BOLOGNA

Quando invece la crisi è già iniziata, è opportuno procedere metodicamente.

Prima di assumere iniziative è utile ricostruire:

La situazione personale

Durata della relazione, eventuali figli, residenza e organizzazione familiare.

La situazione immobiliare

Proprietà della casa, quote, mutui, finanziamenti e lavori eseguiti.

La situazione bancaria

Conti personali e cointestati, bonifici, investimenti e movimentazioni rilevanti.

I contributi economici

Chi ha sostenuto determinate spese e per quale ragione.

Gli accordi esistenti

Contratti di convivenza, scritture private e altri documenti.

Le prove

Bonifici, fatture, ricevute, contratti, estratti conto, messaggi e ogni altra documentazione potenzialmente rilevante.

Solo dopo questa ricostruzione è possibile individuare una strategia giuridica adeguata.

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI – CONVIVENZE DI FATTO A BOLOGNA

La cessazione di una convivenza può coinvolgere contemporaneamente diritto di famiglia, obbligazioni, proprietà, immobili, rapporti bancari e tutela dei figli.

Per questo è importante evitare soluzioni standardizzate.

L’Avvocato Sergio Armaroli, con studio a Bologna, assiste nelle problematiche relative alle convivenze di fatto e alla loro cessazione, con particolare attenzione alle controversie nelle quali siano presenti rilevanti questioni patrimoniali.

L’assistenza può riguardare:

  • consulenza preventiva;
  • contratto di convivenza;
  • modifica del contratto;
  • recesso dal contratto di convivenza;
  • cessazione della convivenza;
  • controversie sulla casa;
  • rapporti economici tra ex conviventi;
  • somme investite nell’immobile del partner;
  • proprietà e comproprietà;
  • tutela dei figli;
  • alimenti;
  • successione nel contratto di locazione;
  • tutela del convivente superstite;
  • controversie patrimoniali complesse.

20 DOMANDE FREQUENTI SULLE CONVIVENZE DI FATTO

1. Chi sono i conviventi di fatto?

Sono, secondo la Legge n. 76/2016, due persone maggiorenni stabilmente unite da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, in assenza degli impedimenti indicati dalla legge.

2. Due conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi?

Non automaticamente. La legge riconosce specifiche tutele ai conviventi, ma matrimonio e convivenza restano istituti differenti.

3. Serve un avvocato per cessare una convivenza?

Non occorre un divorzio per interrompere la relazione, ma l’avvocato può diventare necessario quando esistono questioni relative a figli, casa, denaro, proprietà o contratto di convivenza.

4. Cos’è il contratto di convivenza?

È lo strumento previsto dalla Legge n. 76/2016 attraverso il quale i conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali della vita comune.

5. Un avvocato può autenticare un contratto di convivenza?

Sì, nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla legge.

6. Possiamo scegliere la comunione dei beni?

La legge consente di prevedere nel contratto di convivenza il regime patrimoniale della comunione dei beni.

7. La scelta patrimoniale può essere modificata?

Sì, nel rispetto delle forme previste dalla legge.

8. Posso recedere unilateralmente dal contratto?

Sì. Il recesso unilaterale è una delle cause di risoluzione espressamente previste.

9. La casa dell’altro diventa mia dopo molti anni di convivenza?

Non automaticamente. La proprietà deve essere verificata sulla base del titolo e delle circostanze giuridicamente rilevanti.

10. Se ho pagato lavori sulla casa del partner posso chiedere la restituzione?

Dipende dalla natura, entità e causa dei pagamenti. Occorre analizzare concretamente la situazione e la documentazione.

11. Cosa succede al contratto di locazione se muore il convivente intestatario?

Nei casi previsti dalla legge il convivente può succedere nel contratto.

12. Ho diritto a rimanere nella casa del convivente morto?

La Legge n. 76/2016 riconosce, in presenza dei presupposti, un diritto temporaneo di abitazione nella casa di comune residenza.

13. Il convivente eredita automaticamente?

La convivenza non attribuisce automaticamente al partner tutti i diritti successori del coniuge.

14. Posso fare testamento a favore del convivente?

La pianificazione successoria deve essere valutata nel rispetto delle norme successorie e dei diritti degli eventuali legittimari.

15. Dopo la separazione ho diritto al mantenimento?

Non deve essere automaticamente applicata la disciplina prevista per i coniugi. La Legge n. 76/2016 contempla invece, al ricorrere di specifiche condizioni, il diritto agli alimenti.

16. Chi decide sulla casa se abbiamo figli?

La presenza di figli rende necessario coordinare la questione abitativa con le norme poste a tutela della prole.

17. I figli di genitori conviventi hanno meno diritti?

Lo status dei figli non dipende dal fatto che i genitori siano sposati.

18. Posso tutelarmi prima di comprare casa con il mio convivente?

Sì. Prima dell’acquisto è opportuno valutare quote, provenienza delle somme, finanziamento, mutuo e disciplina patrimoniale complessiva.

19. È utile conservare bonifici e documenti?

Sì. Nelle controversie patrimoniali la ricostruzione documentale dei flussi economici può assumere grande importanza.

20. Quando rivolgersi a un avvocato per convivenza di fatto a Bologna?

Preferibilmente prima di assumere decisioni patrimoniali importanti o immediatamente quando emergono contestazioni su casa, figli, denaro, contratto di convivenza o cessazione del rapporto.

CONVIVENZA FINITA? PRIMA DI LASCIARE CASA O FIRMARE ACCORDI, VALUTA LA TUA POSIZIONE

La fine di una relazione non dovrebbe trasformarsi automaticamente nella perdita di somme, beni o diritti.

Allo stesso modo, non bisogna formulare pretese sulla base dell’erronea convinzione che una lunga convivenza equivalga giuridicamente a un matrimonio.

Ogni situazione deve essere ricostruita attraverso titoli di proprietà, contratti, documentazione bancaria, durata e caratteristiche della convivenza, eventuale contratto di convivenza e presenza di figli.

Per una consulenza sulla convivenza di fatto a Bologna, sul contratto di convivenza, sulla separazione tra conviventi, sulla casa familiare o sulle controversie patrimoniali tra ex conviventi, è possibile rivolgersi all’Avvocato Sergio Armaroli – Bologna.

Una valutazione tempestiva della documentazione può consentire di individuare prima i problemi, verificare i diritti effettivamente esercitabili e scegliere la strategia più adeguata.