AVVOCATO CIVILISTA CONTRATTI BOLOGNA NULLITA’ PER CONTRARIETA’ A NORME IMPERATIVE
La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative è una sanzione giuridica che colpisce un contratto quando il suo contenuto, la sua causa, il suo oggetto o anche solo una clausola, violano una norma imperativa prevista dall’ordinamento. Le norme imperative sono quelle disposizioni di legge che non possono essere derogate dalla volontà delle parti, in quanto tutelano interessi generali o principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.
Caratteristiche della nullità:
- Effetto retroattivo: Il contratto nullo non produce effetti giuridici sin dall’origine, come se non fosse mai stato concluso.
- Inviolabilità della nullità: La nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse (anche da terzi) e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
- Irrilevanza del consenso: La nullità non dipende dalla volontà delle parti; anche se esse fossero d’accordo sul contenuto del contratto, questo verrebbe comunque dichiarato nullo se contrario alle norme imperative.
Esempi tipici:
- Contratti che violano norme penali o civili, come un contratto per la vendita di stupefacenti.
- Contratti che violano norme di diritto del lavoro, come clausole che prevedono una retribuzione inferiore ai minimi salariali stabiliti per legge.
- Contratti che si pongono in contrasto con norme di tutela del consumatore.
Rimedi:
Se il contratto è dichiarato nullo, le parti devono essere riportate nella situazione precedente alla stipula, restituendo quanto eventualmente ricevuto in esecuzione del contratto.
L’articolo 1343 del Codice Civile italiano disciplina la causa illecita del contratto, che comporta la nullità dello stesso. La norma prevede che la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
Testo dell’art. 1343 Codice Civile:
“La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.”
Giurisprudenza rilevante:
La giurisprudenza si è più volte pronunciata sull’applicazione dell’art. 1343, chiarendo vari aspetti legati alla nullità per causa illecita. Ecco alcune sentenze significative:
- Cassazione Civile, Sez. II, 10 gennaio 1997, n. 153: La Corte ha precisato che la causa illecita può derivare anche da uno scopo ulteriore perseguito da entrambe le parti (causa in concreto), se questo scopo è contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. Non è solo l’oggetto del contratto a dover essere considerato illecito, ma anche lo scopo che le parti intendono perseguire attraverso di esso.
- Cassazione Civile, Sez. II, 15 aprile 2010, n. 9051: In questa decisione, la Cassazione ha ribadito che per dichiarare nullo un contratto a causa illecita non è necessario che sia palese, ma è sufficiente che lo scopo illecito emerga in modo implicito dalle circostanze del caso. Ad esempio, un contratto apparentemente lecito, ma che abbia come scopo una violazione di norme tributarie, può essere dichiarato nullo.
- Cassazione Civile, Sez. II, 23 ottobre 2006, n. 22746: La Corte ha affermato che la violazione di norme imperative può riguardare non solo la fase di conclusione del contratto, ma anche il comportamento delle parti durante la sua esecuzione. In altre parole, un contratto lecito alla sua stipula può diventare nullo se l’esecuzione del contratto stesso si sviluppa in violazione di norme imperative.
- Cassazione Civile, Sez. I, 24 novembre 2014, n. 24953: La Corte ha confermato che la nullità derivante dalla contrarietà a norme imperative è assoluta, cioè può essere rilevata d’ufficio dal giudice, e l’azione può essere proposta da qualsiasi parte interessata, senza limiti di tempo.
Aspetti rilevanti della giurisprudenza:
- Causa in concreto: La giurisprudenza ha chiarito che la causa illecita può derivare non solo dalla natura stessa del contratto (causa in astratto), ma anche dalle finalità che le parti si propongono di raggiungere attraverso di esso (causa in concreto).
- Valutazione della liceità della causa: La valutazione della liceità deve essere compiuta tenendo conto delle circostanze del caso concreto, inclusi i motivi e gli scopi effettivamente perseguiti dalle parti.
- Ordine pubblico e buon costume: La contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume è una delle ipotesi in cui il contratto viene dichiarato nullo; si tratta di concetti interpretati in modo dinamico, con riferimento ai valori sociali e giuridici prevalenti nel momento storico in cui viene valutato il contratto.
L’art. 1343 CC è una norma di grande rilievo nel diritto contrattuale italiano, volta a garantire che i contratti siano conformi non solo alla legge, ma anche ai principi fondamentali della società.