
art. 643 c.p PENALE PROCESSO REATO, AVVOCATO PENALISTA

art. 643 c.p PENALE PROCESSO REATO, AVVOCATO PENALISTA
il delitto previsto dall’art. 643 c.p. può essere commesso in danno – oltre che di minori – di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell’infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall’altrui opera di suggestione. (Sez. 2, n. 36424 del 26/05/2015 – dep. 09/09/2015, P.0 in proc. Damascelli, Rv..
In tanto il reato di circonvenzione di incapace può essere configurato in quanto si dimostri l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l’agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trova, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che, chiunque possa abusarne per raggiungere il suoi fini illeciti (Cass. 15/10/1987, Rv 175682).
Di contro per la configurabilità del reato di truffa rileva solo la condotta dell’agente, essendo indifferente lo stato di vulnerabilità della vittima; l’inquadramento di condotte manipolative, anche grossolane, nel reato di truffa trova il solo limite della incapacità della vittima, condizione patologica che impone il diverso inquadramento della condotta nella fattispecie della circonvenzione di incapace. (Sez. 2, n. 30952 del 15/06/2016 – dep. 20/07/2016, Beltrami e altro, Rv. 26738001).
