art. 643 c.p PENALE PROCESSO REATO, AVVOCATO PENALISTA

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art. 643 c.p PENALE PROCESSO REATO, AVVOCATO PENALISTA

il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione' (Sez. 2, n. 3209 del 20/12/2013 - dep. 23/01/2014, P.O. in proc. De Mauro Luigi e altro, Rv. 25853701).
il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione’ (Sez. 2, n. 3209 del 20/12/2013 – dep. 23/01/2014, P.O. in proc. De Mauro Luigi e altro, Rv. 25853701).

art. 643 c.p PENALE PROCESSO REATO, AVVOCATO PENALISTA

il delitto previsto dall’art. 643 c.p. può essere commesso in danno – oltre che di minori – di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell’infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall’altrui opera di suggestione. (Sez. 2, n. 36424 del 26/05/2015 – dep. 09/09/2015, P.0 in proc. Damascelli, Rv..

In tanto il reato di circonvenzione di incapace può essere configurato in quanto si dimostri l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l’agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trova, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che, chiunque possa abusarne per raggiungere il suoi fini illeciti (Cass. 15/10/1987, Rv 175682).

 

 

Di contro per la configurabilità del reato di truffa rileva solo la condotta dell’agente, essendo indifferente lo stato di vulnerabilità della vittima; l’inquadramento di condotte manipolative, anche grossolane, nel reato di truffa trova il solo limite della incapacità della vittima, condizione patologica che impone il diverso inquadramento della condotta nella fattispecie della circonvenzione di incapace. (Sez. 2, n. 30952 del 15/06/2016 – dep. 20/07/2016, Beltrami e altro, Rv. 26738001).

Rientra pertanto nella nozione di 'deficienza psichica' ex art. 643 cod. pen. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione,
Rientra pertanto nella nozione di ‘deficienza psichica’ ex art. 643 cod. pen. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione,

In punto di configurabilità del reato di cui all’art. 643 cod. pen. occorre richiamare i seguenti principi che l’odierno collegio condivide integralmente: ‘Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l’induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un’apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto; (c) l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l’agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto (Cass. Sez. 2, sent. n. 39144 del 20/06/2013, dep. 23/09/2013, Rv. 257068).

Pacifico è, poi, in punto di diritto che ‘il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione’ (Sez. 2, n. 3209 del 20/12/2013 – dep. 23/01/2014, P.O. in proc. De Mauro Luigi e altro, Rv. 25853701).

Rientra pertanto nella nozione di ‘deficienza psichica’ ex art. 643 cod. pen. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, perché è ‘deficienza psichica’ qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie (Cass. Sez. 2, sent. n. 24192 del 05/03/2010, dep. 23/06/2010, Rv. 247463).

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