ART 617 CP AVVOCATO PENALISTA LE NORME DEI VARI ARTICOLI 617 CP

ART 617 CP AVVOCATO PENALISTA

LE NORME DEI VARI ARTICOLI 617 CP

BOLOGNA MILANO ROMA FIRENZE TREVISO VICENZA

Art. 617.avvocato-erede-legittimo-8

Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-bis.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

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Art. 617-ter.

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36

Art. 617-quater.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies.

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Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.

Art. 617-sexies.

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36

Art. 617-septies.

Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente

Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, e’ punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilita’ e’ esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa. 

(1) Articolo inserito dal D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

Art. 617 septies Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente

 

Successivo 

Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Tribunale Torino, 16/01/2012

Integra i delitti di cui agli artt. 617-quater (intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici) e 617-quinquies c.p. (installazione di apparecchiature atte a intercettare comunicazioni relative ai sistemi predetti), uniti dal vincolo della continuazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 2, c.p., la condotta di chi, attraverso un congegno elettronico (del tipo ‘skimmer’) e una microtelecamera installata su uno sportello bancomat, carpisce fraudolentemente i codici P.I.N. digitati dai clienti dell’istituto di credito.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. – rel. Consigliere –

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.V., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA FRANCESCA LOI. Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.

Uditi i difensori:

l’avv. Gennaro Leone del Foro di Roma, sostituto processuale dell’avv. Gianclemente Benenti, per la parte civile, insiste per il rigetto del ricorso presentato; deposita conclusioni e nota spese;

l’avvocato Angelo Sansone, del Foro di Vallo della Lucania, per la ricorrente, insiste per l’accoglimento del ricorso presentato.

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza del 3/11/2015 il Tribunale di Milano aveva ritenuto P.V. responsabile del reato di falsificazione di comunicazioni telematiche di cui all’art. 617 sexiesc.p. e l’aveva condannata alla pena di mesi 9 di reclusione, con i doppi benefici nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile M.C..

In seguito all’appello dell’imputata la Corte di appello di Milano con sentenza del 12/5/2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, ha ridotto la pena irrogata a mesi 8 di reclusione.

A P.V., allora dipendente del Settore (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS), era stato imputato di aver formato falsamente e quindi inviato a M.C., facendone così uso, la notifica di avvenuta lettura della e-mail di convocazione, in realtà mai pervenuta all’interessata, per un colloquio previsto nell’ambito della procedura concorsuale di mobilità volontaria per un posto di agente di Polizia Municipale, indetto dal Comune di (OMISSIS), al fine di occultare la propria responsabilità relativamente all’invio di tale comunicazione all’indirizzo e-mail errato ((OMISSIS), anzichè (OMISSIS)), errore che aveva determinato l’esclusione della M. dalla graduatoria.

  1. Ha proposto ricorso nell’interesse dell’imputata il difensore di fiducia, avv.Angelo Sansone, svolgendo due articolati motivi.

2.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) – e), il ricorrente denuncia violazione della legge penale e vizi motivazionali nel rigetto da parte della Corte di appello del motivo di appello concernente la assoluta mancanza del corpo del reato e la insussistenza degli elementi costituivi del reato ascritto ex art. 617 sexies c.p..

2.1.1. L’affermazione della Corte territoriale, posta a sostegno del rigetto del motivo di appello circa la mancanza del corpo del reato, secondo la quale oggetto del reato sarebbe l’attestazione di avvenuta lettura della mali asseritamente inviata, era contra legem. Il reato contestato, attinente a condotte di formazione del testo di una comunicazione informatica o telematica, si sarebbe configurato solo se la ricevuta di conferma della e-mail di convocazione della P. alla M. fosse stata falsificata, in tutto o in parte.

La Corte aveva ritratto la prova, con evidente travisamento, da alcuni elementi non corrispondenti al vero (a) la mancata indicazione del destinatario; b) la pretesa incompatibilità di alcuni caratteri con quelli del resto della messaggistica; c) l’accertamento dell’assenza di traffico sul p.c. dell’imputata dalle ore 06.50 alle ore 11.07 mentre il messaggio sarebbe pervenuto alle ore 08,28).

Al contrario, relativamente a quanto considerato sub a), come riferito dal perito della difesa, il campo del destinatario nelle ricevute di conferma di lettura è quasi sempre in bianco; relativamente a quanto riferito sub b), l’assunto della Corte era immotivato nella sua base scientifica e non trovava riscontri nei contributi di tutti gli esperti informatici che si erano espressi; relativamente a quanto riferito sub c) l’orario 08,28 si riferiva al momento della lettura da parte della M. e non all’orario in cui il messaggio era pervenuto alla P..

2.1.2. Secondo il ricorrente, la Corte era incorsa poi in evidente errore allorchè attribuiva rilievo alla riproduzione cartacea allegata alla relazione della Polizia Giudiziaria, perchè in ordine alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 617 sexies c.p. era imprescindibile l’accertamento della falsificazione del documento informatico, come del resto aveva spiegato il Consulente del Pubblico Ministero, chiarendo le difformità fra la riproduzione cartacea e il documento informatico.

Di conseguenza, secondo il ricorrente, la P. era stata condannata senza che fosse stata versata in atti alcuna prova circa la commissione del reato di cui era imputata.

2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) -e), la ricorrente denuncia error in procedendo e vizi motivazionali con riferimento all’art. 192 c.p.p., comma 1, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), attribuendo alla Corte di appello un percorso argomentativo inosservante delle norme circa la valutazione della prova e del dovere di specifica indicazione dei motivi e dei criteri di valutazione adottati, nonchè contraddittorietà e illogicità della motivazione.

2.2.1.La Corte aveva attribuito rilievo alla deposizione della dott.ssa A. in tema di “mancato consenso immediato e senza reticenze” della P. all’esame del suo p.c., senza considerare le dichiarazioni dell’imputata che aveva invece sostenuto di aver messo immediatamente a disposizione il computer fornendo la password, cosa che non avrebbe avuto neppur ragione di non fare, visto che i dati non erano più presenti a causa della periodica cancellazione della posta elettronica per motivi di spazio.

La P. aveva semplicemente richiesto una richiesta scritta di accesso formale da parte della Direzione Sistemi Informatici per la verifica del contenuto del computer, in realtà mai arrivata.

2.2.2. Il mancato esame tecnico del computer della denunciante e della denunciata aveva impedito l’acquisizione giudiziale della prova della falsificazione, come stigmatizzato con specifico motivo di appello a cui la Corte non aveva risposto.

La certezza della falsificazione ritratta dalla Corte dalla riproduzione cartacea allegata alla relazione di P.G. era del tutto inconsistente, come censurato con il primo motivo di ricorso.

2.2.3. La ritenuta plausibilità e comprensibilità della dimenticanza della M. circa la data di creazione di uno dei due indirizzi e-mail da lei indicati nella sua domanda non aveva tenuto conto del dato assolutamente pacifico per cui la e-mail di cui la M. sosteneva di non ricordare neppure la password era stata da lei registrata solo 5 giorni dopo la pubblicazione dell’avviso di mobilità del 30/10/2012 e cioè a novembre del 2012.

2.2.4. La giustificazione addotta dalla Corte per il mancato esame tecnico del computer basata sulla presunta evidenza delle emergenze probatorie, non considerava, secondo il ricorrente, che lo stesso Consulente del P.M. aveva escluso che esistesse in atti la prova della falsificazione.

Motivi della decisione

  1. Il primo articolato motivo denuncia violazione della legge penale e vizi motivazionali quanto al rigetto da parte della Corte territoriale del motivo di appello concernente la assoluta mancanza del corpo del reato e la insussistenza degli elementi costituivi del reato ascritto ex art. 617 sexiesc.p..

1.1. In particolare il ricorrente critica, reputandola contra legem, l’affermazione della Corte territoriale, posta a sostegno del rigetto del motivo di appello circa la mancanza del corpo del reato, secondo la quale l’oggetto del reato sarebbe l’attestazione di avvenuta lettura della mali asseritamente inviata.

Il reato contestato, attinente a condotte di formazione del testo di una comunicazione informatica o telematica, si sarebbe configurato solo se la ricevuta di conferma della e-mail di convocazione da P.V. a M.C. (all’indirizzo corretto, ossia quello “puntato”: (OMISSIS)) fosse stata falsificata, in tutto o in parte.

La ricorrente attribuisce alla Corte di appello un evidente travisamento della prova, allorchè essa ha ritratto da tre elementi (a suo dire, non corrispondenti al vero) la prova della falsificazione della conferma di lettura.

Il primo elemento sub a) è la mancata indicazione del destinatario, ritenuta dalla Corte di appello “sempre e assolutamente necessaria”; a tale logica e puntuale affermazione, circa l’intrinseca necessità dell’emergenza del destinatario della comunicazione, la ricorrente contrappone, oltretutto in modo del tutto a-specifico (in difetto di precisa indicazione dell’atto processuale richiamato, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) quanto riferito apoditticamente dal consulente della difesa, secondo cui il campo del destinatario nelle ricevute di conferma di lettura sarebbe quasi sempre in bianco.

Il secondo elemento, sub b), è costituito dalla ravvisata incompatibilità di alcuni caratteri con quelli del resto della messaggistica, che era stata ritratta attraverso prove di simulazione dalla difformità dell’aspetto grafico della ricevuta oggetto di imputazione rispetto a quelle generabili dal sistema informatico utilizzato dalla P. ((OMISSIS)), quanto a corpo e caratteri. Anche a tal riguardo la ricorrente muove lagnanza del tutto generica, chiaramente inidonea a fondare motivo di censura in sede di legittimità circa la difforme ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito.

Il terzo elemento, sub c) riguarda l’accertamento dell’assenza di traffico sul personal computer dell’imputata dalle ore 06.50 alle ore 11.07 mentre il messaggio sarebbe pervenuto alle ore 08,28. Tale orario, secondo la ricorrente, sarebbe quello del momento della lettura da parte della M. e non quello del momento in cui il messaggio di conferma di lettura era pervenuto alla P..

Tale preteso equivoco è insussistente e comunque non provato dalla ricorrente chef incorrendo in vizio di aspecificità, non indica da quale evidenza probatoria la difforme conclusione in ipotesi sarebbe dimostrata. La Corte territoriale (pag.13) indica inequivocabilmente nelle ore 08.28 del 15/11/2012 l’orario in cui il messaggio di conferma di lettura sarebbe apparso sul computer dell’imputata.

Del resto, appare logico e coerente con il carattere istantaneo di tali messaggi, che l’orario possa coincidere per la lettura della mail da parte del destinatario, sia per l’arrivo della conferma di lettura al mittente che l’ha richiesta.

1.3. La ricorrente trascura di considerare inoltre l’ulteriore e potente elemento logico rappresentato (sentenza di appello pag.12-13; sentenza di primo grado, pagg.4-5) a dimostrazione della falsificazione effettuata dall’imputata del messaggio di conferma di lettura: e cioè il fatto che non poteva esistere la conferma di lettura di un messaggio mai inviato, posto che il 13/11/2012 alle ore 15.06.52 dal computer della P. era partito un gruppo di messaggi elettronici a tutti i partecipanti del concorso, incluso quello all’indirizzo errato di M.C. ((OMISSIS)) ma non all’indirizzo corretto per le comunicazioni, ossia (OMISSIS).

1.4. Secondo la ricorrente, la Corte era incorsa in evidente errore allorchè ha attribuito rilievo alla riproduzione cartacea allegata alla relazione della Polizia Giudiziaria, perchè in ordine alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 617 sexies c.p. era imprescindibile l’accertamento della falsificazione del documento informatico, come del resto aveva spiegato il Consulente del Pubblico Ministero, chiarendo le difformità fra la riproduzione cartacea e il documento informatico.

Di qui il corollario che la P. sarebbe stata condannata senza che fosse stata versata in atti alcuna prova circa l’effettiva commissione del reato di cui era imputata.

1.5. La L. 23 dicembre 1993, n. 547art. 6 ha introdotto l’art. 617 sexies c.p. in tema di “falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di informazioni informatiche o telematiche”, che recita: “Chiunque al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna della comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dall’art. 617 quater, comma 4”.

Tale reato è inserito nella sezione 5 (delitti contro l’inviolabilità dei segreti), del capo 3 (delitti contro la libertà individuale), del titolo 12 (delitti contro la persona) del libro secondo del codice penale. La condotta del delitto de quo consiste nel formare, falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione informatica o telematica, ovvero nell’alterare, sopprimere, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione informatica o telematica vera, anche se solo occasionalmente intercettata, allo scopo di procurarsi un vantaggio o di arrecare ad altri un danno.

Il reato, pur inserito nel corpo della sezione dedicata ai delitti contro l’inviolabilità dei segreti, delinea una particolare figura di falso, caratterizzata in ragione del suo oggetto.

Il dolo richiesto per l’ipotesi delittuosa in esame è specifico e consiste infatti nella coscienza e volontà di procurarsi direttamente o indirettamente un vantaggio, non necessariamente di carattere patrimoniale, o di recare ad altri un danno. Deve poi essere oggettivamente riscontrabile, in conseguenza dell’azione del soggetto agente, la materiale alterazione o soppressione dell’informazione attinta.

Occorre infine che dell’alterazione compiuta l’agente abbia fatto uso o abbia semplicemente tollerato un uso ad opera di altri; deve quindi esservi stata consapevolezza della diffusione esterna di una rappresentazione informativa non genuina o non corrispondente a verità.

1.6. La ricorrente insiste, a più riprese, sulla mancanza del “corpo del reato”(che avrebbe potuto essere solo un documento informatico) e sulla mancata ispezione tecnica e verifica peritale dei personal computer sia della denunciante M.C., sia della denunciata P.V., senza la quale non avrebbe potuto ritrarsi alcuna certezza circa la pretesa falsificazione informatica.

Segnatamente, la ricorrente critica l’affermazione di pag.10-11 della sentenza di secondo grado secondo la quale poichè la falsa attestazione dell’avvenuta lettura della mail era un documento elettronico e pertanto immateriale era evidente che la prova poteva essere desunta solo dal documento cartaceo (ossia la stampata), allegata e analizzata alle pagine 6 e 7 della relazione della Polizia Giudiziaria, Squadra reati informatici.

La censura coglie un’oggettiva improprietà della decisione impugnata, che non ne inficia tuttavia la sostanziale correttezza.

La prova della falsificazione del documento informatico, ovviamente, può essere ricavata da un esame tecnico diretto delle memorie dei due computer interessati e tuttavia può essere raggiunta, in modo convincente e oltre ogni ragionevole dubbio, anche sulla base di elementi probatori differenti da una perizia tecnica, che dimostrino in modo certo l’avvenuta alterazione.

Nella fattispecie gli elementi di prova raccolti e analizzati confortavano comunque, al di là del ragionevole dubbio, la ritenuta sussistenza della falsificazione: ossia la mancanza di registrazione sui server del Comune di (OMISSIS) su cui era allocato l’indirizzo di posta elettronica di P.V. di alcun messaggio, nè in entrata, nè in uscita verso l’indirizzo (OMISSIS), mentre risultava inviato un solo messaggio verso l’indirizzo (OMISSIS); le difformità grafiche e l’anomalia del campo di indirizzi del documento cartaceo acquisito; la mancanza di riscontro dell’arrivo della mail di conferma di lettura dalla M. alla P. nel giorno e nell’orario indicato; il tutto corroborato da ulteriori elementi desunti dal comportamento sospetto post factum della P., e in particolare la cancellazione delle mail e della cartelletta informatica circa la posizione concursuale, contro le direttive e le prassi gestionali consolidate (e contro ogni logica, in considerazione della contestazione insorta) e il contegno scarsamente collaborativo in occasione delle verifiche interne avviate dalla dott.ssa A..

Si può anche convenire sul fatto che il documento cartaceo allegato alla relazione della Polizia Giudiziaria non è il corpo del reato, ma solo la prova della sua esistenza, prova del resto che la ricorrente non pretende neppure di confutare, visto che non è mai stato contestato che tale documento corrisponda al tenore del documento informatico allegato alla mail inviata dalla P. alla M., dopo i colloqui telefonici del 29 e del 30/11/2012, per tacitare le sue doglianze circa il mancato recapito della mali di convocazione all’indirizzo (OMISSIS).

Del resto i Giudici del merito hanno basato la loro decisione anche su di un prepotente argomento di carattere logico, ossia sul fatto che non può esistere una mali di conferma di lettura di messaggio di posta elettronica trasmessa dal computer di B a quello di A, se il messaggio base asseritamente letto (quello da A a B) non esiste affatto.

Nè si può ipotizzare che il falso contestato sia riconducibile alle figure tradizionali del falso materiale documentale tradizionale da parte di pubblico ufficiale (artt. 476 o 478 c.p.), poichè il documento cartaceo allegato alla relazione di Polizia giudiziaria altro non è che la riproduzione attraverso la stampa di un documento informatico falso (la mail di conferma di lettura), trasmesso in via informatica tramite mail dalla P. alla M. il 30/11/2012.

E questa è proprio l’accusa mossa dai Giudici del merito alla P., ossia quella di aver provveduto ad un mero inoltro di una ricevuta con alterazione dei campi, mediante sovrascrittura, in modo da conformare una ricevuta apparentemente genuina quantomeno agli occhi del destinatario (cfr sentenza 1 grado, pag.6).

  1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia error in procedendo e vizi motivazionali con riferimento all’art. 192c.p.p., comma 1, e art. 546c.p.p., comma 1, lett. e) attribuendo alla Corte di appello un percorso argomentativo inosservante delle norme circa la valutazione della prova e del dovere di specifica indicazione dei motivi e dei criteri di valutazione adottati, nonchè contraddittorietà e illogicità della motivazione.

2.1. La ricorrente osserva che la Corte aveva attribuito rilievo alla deposizione della dott.ssa A. in tema di “mancato consenso immediato e senza reticenze” della P. all’esame del suo personal computer, senza considerare le dichiarazioni dell’imputata che aveva invece sostenuto di aver messo immediatamente a disposizione il computer fornendo la password, cosa alla quale non avrebbe avuto neppur ragione di opporsi, visto che i dati non erano più presenti a causa della periodica cancellazione della posta elettronica per motivi di spazio; la P. aveva semplicemente richiesto una richiesta scritta di accesso formale da parte della Direzione Sistemi Informatici per la verifica del contenuto del computer, in realtà mai arrivata.

Tali osservazioni critiche sono rivolte contro elementi probatori di carattere collaterale nella struttura dell’apparato accusatorio recepito dai giudici di merito, fondamentalmente basato sull’accertata assenza del messaggio principale di invio da P. a M. e sull’assenza del messaggio di conferma di lettura da M. a P. nelle date e orari indicati e sulla dismorfia grafica del messaggio della pretesa conferma di lettura inoltrato da P. a M..

La critica proposta non appare quindi idonea a scardinare l’impianto logico della sentenza impugnata; secondo la giurisprudenza della Corte, infatti il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207).

Per altro verso la censura proposta richiede alla Corte di ingerirsi nella valutazione del fatto, così come ricostruito dai giudici del merito sulla base della valutazione della deposizione della dott.ssa A., ritenuta teste imparziale, autorevole e attendibile, circa le forti anomalie del comportamento di P.V. quanto alla cancellazione contro la policy interna della corrispondenza informativa e della cartelletta di archiviazione dei dati relativi alla procedura concursuale.

Non ha pertanto rilievo determinante nell’economia della decisione impugnata il fatto che la dott.ssa P. non si fosse opposta alla verifica del contenuto del computer ma avesse solamente preteso una richiesta scritta di accesso formale da parte della Direzione Sistemi Informatici.

2.2. Quanto al mancato esame tecnico del computer della denunciante e della denunciata, che avrebbe impedito l’acquisizione giudiziale della prova della falsificazione, come stigmatizzato già con motivo di appello, e alla certezza della falsificazione ritratta in modo asseritamente inconsistente dalla Corte dalla riproduzione cartacea allegata alla relazione di polizia giudiziaria, appare sufficiente il richiamo di quanto approfonditamente argomentato nel corso del p. 1.6., poichè la censura riprende il tenore del motivo del primo motivo di ricorso ivi analizzato.

2.3. La ricorrente osserva poi che la Corte territoriale, nel ritenere la plausibilità e la comprensibilità della dimenticanza della M. circa la data di creazione di uno dei due indirizzi e-mail da lei indicati nella sua domanda, non aveva tenuto conto di un dato assolutamente pacifico, e cioè che la casella di posta elettronica di cui la M. sosteneva di non ricordare neppure la password era stata da lei registrata solo cinque giorni dopo la pubblicazione dell’avviso di mobilità del 30/10/2012 e cioè a novembre del 2012.

Innanzitutto anche tale argomento non riveste un ruolo fondante nella struttura logica della decisione impugnata, poichè la falsificazione o meno del documento informatico della mail di conferma di lettura prescinde totalmente dalla pretesa menzogna circa il ricordo da parte di M.C. circa l’altro indirizzo (non puntato) di posta elettronica e relativa password indicato, sia pure non come recapito valido per la comunicazione, nella sua domanda di partecipazione al concorso (ossia (OMISSIS)).

Il fatto che la M. abbia eventualmente minimizzato la sua conoscenza e frequentazione dell’altro suo indirizzo di posta elettronica indicato nella sua domanda di partecipazione al concorso (sia pure non come recapito valido per comunicazioni), a cui invece era stata mandata la missiva di convocazione, è circostanza non priva di potenziale rilievo ai fini civilistici sotto l’angolo visuale del concorso colposo del danneggiato (cfr sentenza di primo grado, pag.8); tuttavia tale elemento non ha il benchè minimo influsso sulla validazione o meno dell’ipotesi della falsificazione del messaggio di conferma di lettura da parte della P., unico punto rilevante ai fini dell’accertamento del reato contestato.

Si può quindi prescindere dal rilievo che la Corte di appello riferisce la difficoltà di ricordare da parte della M. all’intervallo temporale di oltre due anni fra la formazione dell’indirizzo di posta elettronica e relativa password e la data dell’escussione della M. come teste, e non già all’intervallo temporale fra la formazione dell’indirizzo di posta elettronica e relativa password e la presentazione della domanda di partecipazione al concorso o l’insorgenza della contestazione a fine novembre 2012.

2.4. La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia giustificato il mancato esame tecnico del computer con la presunta evidenza delle emergenze probatorie, senza considerare che lo stesso Consulente del P.M. aveva escluso che esistesse in atti la prova della falsificazione.

L’argomento è già stato affrontato sub p. 1.6.

Quanto all’opinione espressa dal Consulente dell’accusa all’udienza del 13/1/2015, secondo cui non vi sarebbe stata la prova certa della falsificazione della mail di notifica di avvenuta lettura della mail di convocazione, la stessa censura proposta riconosce che l’affermazione del Consulente D.F. è circoscritta alle valutazioni fondate sulle indagini da lui fatte. Al contrario, la decisione impugnata si basa anche e soprattutto sull’assenza di tracce nelle registrazioni dei log del server del Comune di (OMISSIS) sia della missiva di convocazione indirizzata al recapito (OMISSIS). (diversamente da quella inviata a (OMISSIS)), sia della conferma di lettura da parte di tale casella.

  1. Il ricorso va quindi respinto e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616c.p.p. nonchè alla refusione delle spese di parte civile che liquida in Euro 2.000,00=, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla refusione delle spese di parte civile che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALABRESE Renato Luigi – Presidente

Dott. ROTELLA Mario – Consigliere

Dott. SCALERA Vito – Consigliere

Dott. FUMO Maurizio – Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. di BOLOGNA;

nei confronti di:

1) V.M.C., N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 13/06/2006 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, di rigetto.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Procuratore della Repubblica di Bologna ricorre avverso ordinanza del Tribunale di riesame, che annulla l’ordinanza del GIP di applicazione della misura di custodia in carcere nei confronti di V.M.C., indagato ai sensi a) dell’art. 617 quinquies c.p. con aggravante di cui all’art. 617 quater c.p., comma 4, “per aver installato in concorso con ignoti apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi, posizionando nel Postamat di Ufficio Postale una fotocamera digitale (occultata all’interno di barra di plastica incollata con nastro adesivo nella zona sovrastante il tastierino di digitazione dei codici segreti di accesso, in corrispondenza di apposito foro per la ripresa) ed un secondo dispositivo elettronico in corrispondenza della feritoia di inserimento di carte, Postamat”) b) degli artt. 56 e 110 c.p., L. n. 197 del 1991, art. 12 (tentativo di falsificazione di carte di credito e/o pagamento; c) artt. 624 bis c.p., comma 2, per strappo della fotocamera suindicata dalle mani di chi l’aveva ritrovata.

Il Tribunale ha escluso la configurabilità del furto sub c), per insussistenza del requisito di altruità della cosa, potendosi al più ravvisare l’art. 610 c.p., e di poter provvedere a diversa qualificazione. Ha osservato che la pena massima per il reato sub b) è inferiore ai quattro anni di reclusione, e ritenuto la misura inapplicabile. E, per quanto interessa, ha rapportato astrattamente il fatto sub a) all’art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici).

Il ricorso denuncia violazione di legge, con particolare riferimento a quest’ultima qualificazione, e sottolinea che il fatto sub a) ha per fine ultimo la condotta sub b).

2 – Il ricorso è fondato.

Con il capo a) si imputa all’indagato l’installazione abusiva di una apparecchiatura nel luogo in cui gli utenti comunicano con il sistema Postamat, E innanzitutto la predisposizione di tale apparecchiatura, con lo scopo di procurarsi codici di accesso indeterminati, se e quando gli utenti li digiteranno, non integra estremo di condotta, men che evento (essersi procurato alcun codice personale) ai sensi dell’art. 615 quater c.p., seppure rileva sotto il profilo della connessione teleologia, ovvero sul piano circostanziale, e dunque esterno alla struttura del reato cui si rapporta il fatto dell’installazione.

Ciò posto, il Tribunale ha erroneamente escluso che il fatto configuri per sè il reato previsto dall’art. 617 quinquies c.p..

L’osservazione che l’articolo prevede un’ipotesi di sbarramento del reato di cui all’art. 617 quater c.p., (intercettazione, impedimento o interruzione delle comunicazioni telematiche o informatiche) è bensì corretta, ma confermativa.

Difatti, la lettera dell’art. 617 quinquies c.p., concerne in genere le apparecchiature atte ad “intercettare le comunicazioni relative al sistema”. Il termine “intercettare” vuoi dire all’evidenza “inserirsi nelle comunicazioni riservate, traendone indebita conoscenza”. Ed il termine “relative” non implica che le comunicazioni tutelate siano esse stesse telematiche o informatiche. La digitazione del codice di accesso attua la prima comunicazione di qualsiasi utente con il sistema.

Dunque è proprio oggetto della tutelata della norma.

In conclusione, che l’acquisizione dei codici di accesso sia, quale obiettivo di profitto dell’agente altrimenti rilevante a fini circostanziali, non esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 617 quinquies c.p., nel caso di installazione non consentita di apparecchiature di intercettazione di comunicazioni con un sistema telematico o informatico.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE PENALE – COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Nicola Pisano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

D.C.I. nato in R. il (…) – SOTTOPOSTO A MISURA – NON COMPARSO – ASSENTE

– difeso dall’avv. di fiducia Furio Faranda del foro di Roma

– difeso dall’avv. di fiducia Tiziano Veltri del foro di Firenze

IMPUTATO

  1. a) del delitto di cui agli artt. 110 e 617 quinquies c.p. per avere, in concorso tra loro, installato sul distributore bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Reggello, una apparecchiatura costituita da skimmer, video camera e lettore di banda magnetica atta ad intercettare i codici Pin delle tessere inserite nello sportello;
  2. b) del delitto di cui agli artt. 56, 110 e 640 ter e 61 n 7 c.p. per avere, in concorso tra loro, con la condotta descritta nel capo che precede, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a intervenire nel sistema informatico della Banca Monte Paschi di Siena con l’intento di procurarsi un ingiusto profitto consistente nel denaro sottratto ai clienti utilizzatori del bancomat dell’indicato istituto di credito con grave danno per gli stessi e non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla loro volontà;
  3. c) del delitto di cui agli artt. 81 cpv ,110 e 337 c.p. per essersi opposti, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso e in concorso tra loro, dapprima, mentre cercava di rimuovere l’apparecchiatura informatica di cui al capo a), ingaggiando una colluttazione con il m.llo dei Carabinieri M.V., colpendolo con un cacciavite alla mano e provocandogli le lesioni di cui al capo che segue, successivamente, fuggendo a bordo di una autovettura “Touareg” omettendo di fermarsi all’alt intimatogli dai Carabinieri, investendo l’autovettura di servizio della Polizia Stradale e provocando ai conducenti le lesioni di cui al capo che segue, fuggendo poi a piedi inseguiti dai Carabinieri che esplodevano colpi di arma da fuoco, ai militari della stazione dei Carabinieri di Reggello prima e a quelli del Nucleo Radiomobile di Figline Valdarno e alla Polizia Stradale poi, mentre li inseguivano per procedere al suo arresto;
  4. d) del delitto di cui agli artt. 110, 582, 585, 576, 61 n. 2 e 10 c.p. per avere, in concorso tra loro, al fine di eseguire il reato di cui al capo che precede, cagionato al m.llo dei Carabinieri M.V. e agli agenti della polizia Stradale G.N. e I.S., nell’atto ed a causa dell’adempimento delle loro funzioni, lesioni personali dalle quali derivava malattie della durata di 5 giorni al m.llo M., della durata di giorni 14 all’ag. G. e della durata di 30 giorni all’ag. I.;
  5. e) del delitto di cui agli artt. 110 e 635 c.p.. per avere, in concorso con tra loro, con la condotta di cui al capo sub c) distrutto l’autovettura di servizio della Polizia Stradale tg U9178.

In Reggello e Incisa Val d’Arno il 28 aprile 2013

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’imputato veniva rinviato a giudizio immediato per rispondere dei reati indicati in rubrica – in stato di detenzione in forza di ordinanza di custodia cautelare emessa in data 13/5/2013 a seguito della fermo di polizia giudiziaria operato dai carabinieri della compagnia di Aurisina (Friuli Venezia Giulia) in data 3 maggio 2013 – con decreto emesso dal gip in data 26 luglio 2013.

Al fascicolo del dibattimento risultavano acclusi, tra l’altro, oltre il suddetto decreto debitamente tradotto in lingua romena, l’elenco dei precedenti dattiloscopici del casellario centrale di identità concernenti l’imputato, il verbale di accertamento tecnico irripetibile, corredato da rilievi fotografici, effettuato in data 29 e 30 maggio 2013 da personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei carabinieri di Firenze sull’autovettura VW al modello Tuareg targata (…), nonché il verbale di sequestro datato 29/4/2013 di quanto rinvenuto a bordo del detto veicolo.

Aperto il dibattimento ed ammesse le prove ritenute pertinenti e rilevanti come da verbale di udienza del 18/12/2013, si procedeva all’istruttoria che si articolava sull’esame dei testi del pubblico ministero, i marescialli dei carabinieri M.V. e Fasciolo Nello, e l’agente della polizia stradale di Firenze G.N..

Nel corso del dibattimento il pubblico ministero produceva: il verbale di sequestro del 29/4/2013 nei confronti di S.F.D.; il referto medico relativo alle lesioni patite dal maresciallo M. e dagli agenti di polizia G.N. e I.S.; il verbale di rilevazione dell’incidente stradale occorso tra la predetta VW Tuareg e l’autovettura di servizio della polizia stradale il giorno 28/4/2013; le fotografie scattate in occasione del detto sinistro con la planimetria dei luoghi; il verbale di perquisizione eseguita in data 2/5/2013 dai carabinieri di Aurisina nei confronti dell’imputato e della sua compagna P.C.; i tabulati relativi alle utenze telefoniche nn. (…); 3892119481; (…); e (…) in uso all’imputato; a quella dell’operatore Wind, avente numero (…), e all’altra Orange ( rumena ), numero (…), in uso alla P.C.; la fotocopia di una fotografia dell’imputato tratta da facebook dove lo stesso compariva con indosso un paio di pantaloni ritenuti dai carabinieri identici a quelli rinvenuti all’interno della autovettura sequestrata; la scheda relativa al soggiorno del predetto presso l’hotel Sheraton di Firenze in data 26/4/2013 unitamente a persona qualificatasi come S.F.; un fascicolo contenente fotogrammi tratti da una videoripresa eseguita attraverso una telecamera della banca sullo sportello bancomat del Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Reggello, alcuni dei quali raffiguranti un soggetto, identificato dai carabinieri per il citato S., intento a manomettere la detta apparecchiatura, recanti la sovrimpressione della data e della loro successione temporale (28/4/2013; a partire dalle 7:27:48 fino alle 7:32:44).

Ancora all’udienza del 29/1/2014 il pubblico ministero produceva, su accordo con la difesa, la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del coimputato C.P.C. e il report del Reparto di Investigazioni Scientifiche (RIS) di Roma in ordine ai reperti rinvenuti sull’autovettura VW Tuareg, tra cui tre frammenti di impronta digitale uno dei quali attribuito all’odierno imputato, corredato degli avvisi al difensore per l’espletamento di tale attività accertativa effettuata ai sensi dell’articolo 360 c.p.p.

All’odierna, ultima udienza la difesa dell’imputato rinunciava all’esame dei propri testimoni P.C. e D.E.A. di cui il giudice aveva già disposto l’accompagnamento coattivo.

Nel corso del processo il tribunale del riesame, essendo spirati i termini di custodia cautelare della fase, con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2014 sostituiva per il Dumitrascu la misura cautelare della custodia in carcere con quella dell’obbligo di dimora nel comune di Pomezia gravato dal divieto di uscire dalla propria abitazione.

Dichiarato chiuso il dibattimento, all’esito della discussione le parti rassegnavano le conclusioni riportate a verbale e il giudice pronunciava la sentenza di cui dispositivo veniva reso pubblico mediante lettura in udienza

Motivazione

La vicenda oggetto del processo emerge chiara con i suoi esiti investigativi dal resoconto effettuato dai testi esaminati in udienza e dai documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento.

I fatti possono così riassumersi

Nel corso della mattinata del 28 aprile 2013 i carabinieri della stazione di Reggello , a seguito della segnalazione di un cittadino, appuravano che al bancomat dell’agenzia del Monte dei Paschi di Siena della detta località era stato applicato un congegno capace di leggere e catturare i codici contenuti nelle bande magnetiche delle carte di credito denominato skimmer . I carabinieri,dopo aver preso contatti col personale della banca, convinti che chi aveva applicato quell’apparecchio sarebbe poi tornato a riprenderlo per poter clonare altrettante tessere bancomat al fine di impadronirsi del denaro della clientela, predisponevano un servizio di appostamento a partire dalle 14.00 circa. Verso le 20, 20 vedevano giungere l’autovettura VW Tuareg indicata in premessa dalla quale scendeva un giovane il quale, avvicinatosi allo sportello del bancomat con un cacciavite, rimuoveva il congegno. All’irrompere dei militari intenzionati a bloccarlo, l’uomo colpiva il maresciallo M. col cacciavite ad una mano e poi immediatamente risaliva sull’autovettura, alla guida della quale vi era un complice, che ripartiva a grande velocità costringendo il sottufficiale a uno spostamento repentino sul marciapiede per evitare di essere travolto. I carabinieri (per l’esattezza l’autovettura con a bordo l’appuntato Guadagnoli e il carabiniere Gigante come autista) dopo essere riusciti ad annotare il numero di targa, si ponevano all’inseguimento del veicolo. Giunti in via Roma del Comune di Incisa in Valdarno, ad una distanza di circa 2 km da Reggello, se lo ritrovavano di fronte proveniente dall’opposto senso di marcia. Gli operanti, al fine di bloccare la macchina fuggitiva, si posizionavano al centro della carreggiata ma la Tuareg, invece di fermarsi, accelerava fino ad entrare in collisione pressoché frontalmente con una autovettura della polizia stradale di Firenze con a bordo gli agenti G. ed I. che seguiva il mezzo dei carabinieri. Dalla VW, che danneggiata dall’urto era costretta ad arrestare la sua corsa, fuoriuscivano due uomini che proseguivano la fuga a piedi. I carabinieri non desistevano dal loro inseguimento nel corso del quale l’appuntato Guadagnoli esplodeva due colpi con la pistola mitragliatrice in dotazione, il secondo dei quali nel momento in cui uno dei due fuggitivi si girava verso il graduato con un atteggiamento che poteva far presagire una reazione violenta, anche mediante l’uso di armi.

All’intimazione di fermarsi solo uno dei due si arresta mettere l’altro proseguiva la fuga senza più essere sul momento rintracciato. Il primo veniva raggiunto e bloccato e risultava presentare una ferita d’arma da fuoco all’emitorace destro per cui veniva soccorso e condotto in ospedale.

Lo stesso risultava in possesso di una carta d’identità rilasciata dal Comune di Torino in data 13/4/2012 a nome di S.F. nato in Romania il 10/4/1990 e residente a T. via I. 33, e veniva riconosciuto dal maresciallo M. come quello che aveva cercato di recuperare il dispositivo fraudolento dal bancomat, del che vi era conferma nel filmato tratto dalla videocamera della banca. Nell’area della stazione ferroviaria di Incisa dove era stato trovato il ferito veniva rinvenuto un giubbotto che presentava tracce di sangue e due fori di arma da fuoco, uno di entrata e un altro di uscita del proiettile, di cui si era certamente disfatto durante la fuga l’uomo fermato. All’interno dell’indumento venivano trovati due telefoni cellulari marca Npkia aventi, l’uno, il numero 3403638750 ( sulla cui rubrica risultava annotato il nome “DUM” associato all’utenza numero (…)) e l’altro il numero 3892119495, epure su questo figurava inserito nell’elenco dei contatti memorizzati lo stesso nominativo abbreviato ma associato all’utenza numero 3892119481. Tali utenze risultavano attivate il 16/4/2013 in un negozio di Salerno ed entrambe intestate a tale Barbieru Sorin, romeno domiciliato in Roma.

L’uomo bloccato dai carabinieri, dopo le cure del caso, veniva arrestato e condotto in carcere.

Rinviato a giudizio, il predetto patteggiava per gli stessi reati oggetto del presente procedimento la pena complessiva di anni tre di reclusione (in forza della decurtazione del rito), come attestato dalla sentenza emessa dal gip in data 5 dicembre 2013 prodotta agli atti.

I successivi riscontri dattiloscopici consentivano di accertare che quel documento con apposta la fotografia dell’arrestato e quelle generalità erano false e che il soggetto in realtà si chiamava C.P.C. nato in R. il (…), pluripregiudicato anche per reati attinenti alla captazione illecita dei dati da sistemi informatici o telematici.

Che il complice datosi alla fuga fosse proprio l’odierno imputato si evince da un contesto probatorio assolutamente univoco e congruente oltre che scevro da qualsiasi ragionevole dubbio:

1) All’interno dell’autovettura VW Tuareg che è risultata appartenente a un altro rumeno domiciliato a Torino, tale N.I.V., il quale interpellato dichiarava esser solito imprestare tale autovettura, una volta al mese, ad un suo amico a nome Fiorin che usava contattare sull’utenza telefonica 3403638750 (quella del C. alias S.; ndr ), venivano rinvenuti, attraverso la procedura consentita dall’articolo 360 c.p.p., ritualmente notificata e partecipata al difensore anche del D. (come ha verificato dandone atto il giudicante nel corso del dibattimento), alcuni frammenti di impronta digitale che, esaminati dai tecnici del RIS e raffrontate con i dati del casellario centrale di identità si sono rivelati appartenere sia allo S., id est al C., che al D.. Nel rinviare per il dettaglio degli accertamenti svolti al verbale del RIS del 2/10/2013, si evidenzia che per l’odierno imputato il frammento di impronta riguardava il dito indice della mano sinistra e nel raffronto presentava 20 punti caratteristici idonei a formulare un giudizio di identità alla luce della consolidata giurisprudenza la quale, sulla base dei dati scientifici- statistici di generale accettazione, ritiene sufficienti a tal fine 16 -17 punti conformi, cd minuzie ( cfr. ex coeteris Cass sez. I , 5/5/2011 numero 17.424).

2) in una borsa in pelle presente nella medesima autovettura veniva rinvenuto un paio di scarpe misura 40, che non poteva appartenere al C. che calzava il 42, un carica-batteria per telefono cellulare BlackBerry (inidoneo a caricare i Nokia in possesso del predetto), nonché un paio di jeans Armani con un etichetta sulla quale risultava spillato un foglietto, del tipo di quelli che normalmente vengono utilizzati dalle lavanderie, sul quale risultava manoscritto il nome C. ( che è quello del D.). Un foglietto analogo recante lo stesso nome era apposto su un altro pantalone da ginnastica che pure veniva trovato nel detto borsone.

3) nel corso di un servizio su strada effettuato in data 14/4/2013 dalla Guardia di Finanza in Pomezia sia il D., che ne era alla guida, che il C. erano stati identificati a bordo della già richiamata autovettura VW Tuareg tg (…). Il secondo nella circostanza esibiva un documento, indubbiamente fasullo, intestato a tale C.B.C., nato in R. il (…) (le stesse generalità che aveva cercato di fornire ai carabinieri all’atto dell’arresto per l’attuale res judicanda). Ma anche in quella circostanza veniva smascherato attraverso la verifica delle sue impronte digitali.

4) il possesso di un telefono BlackBerry da parte del D. al momento del fermo, ricollegabile al caricabatteria trovato sulla Vw Tuareg, e il fatto che lo stesso risultava calzare scarpe numero 40 ( il numero di quelle pure rinvenute sulla macchina), nonché una sua foto tratta da fecebook in cui compariva con indosso pantaloni del tutto simili a quelli trovati sempre all’interno della menzionata autovettura. La presenza a bordo del veicolo di tali effetti personali non può essere interpretata diversamente dalla contestuale presenza del soggetto a cui essi appartenevano, trattandosi di oggetti che non potevano essere stati dimenticati o giacere lì da lungo tempo.

5) Il Dimitrascu, già raggiunto dai corposi indizi desumibili dalle indicate circostanze che comportavano l’inserimento del suo nominativo nella banca dati delle forze di polizia, in data 2 maggio 2013 veniva fermato dai CC di Aurisia mentre, assieme alla sua fidanzata P.C., a bordo di un autobus con targa rumena, cercava di varcare il valico di frontiera italo-sloveno. La successiva perquisizione portava a rinvenire in suo possesso due telefonini cellulari marca Nokia aventi rispettivamente utenza (…) e (…), il telefono BlackBerry con utenza rumena numero (…), nonché alcune tessere Sim dell’operatore Wind aventi i numeri (…) e 3892119481 ( gli stessi che figuravano nelle rubriche dei telefoni cellulari trovati in possesso della C. sotto la voce “DUM”, certamente abbreviativo del cognome dell’imputato), (…) e (…), il tutto come da verbale di perquisizione e sequestro acquisiti agli atti.

6) a smentire la versione difensiva resa dall’imputato nel corso del suo interrogatorio di cui si dirà appresso, sta la circostanza che il suo apparecchio telefonico con l’utenza 3892119481 nel corso della notte tra il 28 e il 29 aprile, cioè proprio nell’ora in cui si verificavano i reati che gli sono stati contestati, agganciava le celle di Regello, Figline V/A e Rigliano sull’Arno a testimoniarne la presenza in zona.

6) a chiudere il cerchio probatorio vi è poi l’accertamento effettuato presso l’hotel Sheraton di Firenze dal quale è risultato che i due rumeni ( il C. fornendo il solito documento falso intestato a S.F.) avevano ivi alloggiato, occupando la stessa camera stando alla scheda dell’albergo prodotta dal pubblico ministero, la notte del 26 aprile 2013, verosimilmente per un sopralluogo prima dell’attacco al bancomat di Reggello.

L’imputato nell’interrogatorio di garanzia, il cui verbale è stato acquisito ai sensi dell’articolo 513 c.p.p., pur ammettendo di conoscere il connazionale C., abitante nel suo stesso quartiere di Ardea (Roma), asseriva di non averlo più contattato, né telefonicamente né tramite Internet, e quindi, a maggior ragione, né visto né incontrato, da qualche mese, e proclamava la propria innocenza. Sapeva che il predetto disponeva di un SUV di colore nero che qualche volta gli era capitato di guidare (col che cercava di giustificare anche la sua presenza su tale veicolo in occasione del controllo effettuato dalla Guardia di Finanza a Pomezia). Negava però (probabilmente perché a quel momento non aveva ancora ricevuto la contestazione dei riscontri sulla localizzazione del suo telefono cellulare nella zona del reato e del suo soggiorno all’hotel Sheraton, posto che tale elemento indiziante non compare tra le fonti d’accusa né nell’ordinanza cautelare del 13 maggio 2013 né nell’ordinanza confermativa del tribunale del riesame del 10 giugno successivo) di essere mai stato col suo amico e con la suddetta autovettura a Firenze e in generale in Toscana.

A sostegno del suo alibi chiamava in causa la sorella A. adducendo di aver trascorso con lei e con la sua convivente P.C. quasi tutta la giornata di domenica 28 aprile 2013, ovviamente senza mai incontrare il C.. Non escludeva però contatti telefonici con costui nel corso di quella giornata in quanto, a suo dire, avevano programmato di far ritorno in Romania assieme per la Pasqua ortodossa.

Quest’alibi avrebbe dovuto essere avallato dalle due donne le quali però, probabilmente perché edotte della sua insostenibilità, hanno ritrattato la loro disponibilità a rendere la testimonianza il che ha indotto il difensore a rinunciarvi proprio all’ultima udienza, quando il giudice aveva disposto l’accompagnamento coattivo di entrambe.

Dal canto suo l’imputato evitava di reiterare l’originaria versione fornita agli inquirenti e si avvaleva della facoltà di non rispondere, il che legittimava il pubblico ministero a produrre il verbale di interrogatorio di cui si è detto.

Ampiamente provata la partecipazione dell’imputato ai fatti contestati, occorre esaminare brevemente la loro qualificazione giuridica.

Indubbia la responsabilità in relazione al reato di cui al capo A) essendo concretizzata la tipicità del delitto di cui all’articolo 617 quinques c.p. anche da condotte finalizzate ad intercettare le comunicazioni intercorrenti tra il chip della carta di credito e il sistema informatico dell’istituto di credito. Il reato deve ritenersi consumato per il solo fatto di aver applicato allo sportello del bancomat un apparecchio idoneo a tale intercettazione, anche quando manchi la prova di una avvenuta captazione di almeno un codice identificativo, trattandosi di una fattispecie incriminatrice di pura condotta e non di evento.

Correlato vi è il tentativo di frode informatica p. e p. dall’articolo 640 ter c.p. di cui al capo B) essendo evidente la finalità di impossessarsi, con l’ espediente artificioso, del denaro dei clienti che avrebbero nel corso di quella giornata utilizzato il bancomat dell’istituto bancario. È da ritenere configurata anche l’aggravante del danno di rilevante gravità contestata perché potenzialmente potevano essere prosciugate tutte le disponibilità finanziarie di ciascun cliente.

Innegabile è inoltre la sussistenza del reato di resistenza descritto al capo C), concretizzato dalla reazione violenta avuta dal correo C. nei confronti del maresciallo M., attinto con un colpo di cacciavite alla mano che gli provocava le lesioni il cui referto agli atti (reato estensibile all’odierno imputato in forza delle regole sul concorso previste dagli articoli 110 e 116 c.p.) e dal successivo tentativo di investimento con l’autovettura attuato nei confronti del medesimo sottufficiale (che non veniva travolto solo perché si spostava repentinamente sul marciapiede) allo scopo di darsi alla fuga.

Lo stesso reato e quello connesso di lesioni personali volontarie però non possono ritenersi provati quanto all’elemento psicologico necessario a sostenerli entrambi, posto che lo scontro frontale con l’autovettura della polizia stradale (dal quale, vista la gravità dei danni riportati dai mezzi, non poteva essere escluso che subissero serie conseguenze anche i due fuggitivi ) e le lesioni in danno degli agenti G. e I., non appaiono frutto di una manovra intenzionale bensì della spericolata, ma pur sempre colposa, condotta di guida posta in essere dal D. nel tentativo di sottrarsi alla cattura, il quale si trovò improvvisamente di fronte l’auto della polizia che seguiva dappresso quella dei carabinieri il cui conducente, fruendo di una visuale più libera, riusciva ad evitare l’impatto ( ved test. M.) .

Analogamente neppure può ritenersi sussistente il reato di danneggiamento dell’autovettura della polizia di cui al capo E) per assenza del dolo richiesto dalla fattispecie de qua.

Ciò posto, va riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati di cui viene affermata la sussistenza e la responsabilità dell’imputato, apparendo essi iscrivibili ab origine in un medesimo disegno criminoso quanto meno potenzialmente formulato nella sua genericità e omnicomprensività ideativa.

Pertanto, attesi i criteri fissati dall’art 133 c.p. , riguardanti in primis i precedenti penali tra i quali figura anche una condanna per uso illecito di carte di credito, pena congrua si reputa quella di anni quattro di reclusione cui si perviene partendo dalla pena base determinata sul più grave reato di resistenza a pubblico ufficiale, di anni due e mesi sei di reclusione , aumentata per la continuazione nella misura di anni uno per il reato di cui al capo A, e di mesi tre per ciascuno dei due residuali delitti.

Seguono ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e la misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato a pena espiata, ai sensi dell’articolo 235 c.p..

P.Q.M.

Visti gli articoli 533 e 535 c.p.p.

Dichiara D.C.I. colpevole dei reati di cui ai capi A), B), C) e D), riuniti in continuazione, esclusi quanto ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate i fatti in danno degli agenti di polizia G.N. e I.S., e lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visto l’articolo 530 c.p.p.

Assolve lo stesso del reato di cui al capo E) e dai reati di resistenza a pp.uu. e lesioni personali aggravate quanto ai fatti in danno degli agenti di polizia G.N. e I.S., perché il fatto non costituisce reato.

Visto l’articolo 29 c.p.

Dichiara il medesimo interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l’articolo 235 c.p.

Ordina che l’imputato sia allontanato dal territorio dello Stato a pena espiata.

Indica per il deposito dei motivi il termine di giorni 90.

Conclusione

Così deciso in Firenze, il 26 febbraio 2014.

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014.

qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato”. Ha, inoltre, aggiunto che il denunciante/opponente può sempre far valere le sue ragioni nel procedimento penale in cui è indagato, e che “quanto precede rende superfluo affrontare il tema dell’attività integrativa di indagine richiesta che, a tutto concedere, ad avviso di questo giudice, è peraltro del tutto superflua (quanto alla richiesta di assunzione di sommarie informazioni) ed addirittura esplorativa o introduttiva di temi di accusa nuovi in quanto non emergenti neppure dalla denuncia”.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente –

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere –

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.A., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), parte offesa;

nel procedimento contro:

1) C.L., nato a (OMISSIS) l'(OMISSIS) 2) G.C., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso il decreto del 07/10/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CORBO Antonio;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. Con decreto emesso il 7 ottobre 2014, il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta nell’interesse di P.A. e disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di C. L. e G.C. “in ordine ai reati di cui all’art. 617- quaterc.p., commi 1, 2 e comma 4, n. 2, artt. 373374 c.p.”, ipotizzati avendo riguardo ad anomalie asseritamente compiute da costoro nelle operazioni di accesso agli strumenti informatici dell’opponente, indagato per reati fallimentari e fiscali, mentre procedevano ad espletare l’incarico di consulenza tecnica conferito dal pubblico ministero.

Nel provvedimento, il giudice ha ritenuto “dirimente” il difetto di legittimazione del privato ad opporsi alla richiesta di archiviazione, posto che a questi, come da “giurisprudenza di legittimità formatasi relativamente al reato di cui all’art. 373 c.p. (e, si può aggiungere, art. 374 c.p. e art. 617 c.p., comma 4)”, non spetta la “qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato”. Ha, inoltre, aggiunto che il denunciante/opponente può sempre far valere le sue ragioni nel procedimento penale in cui è indagato, e che “quanto precede rende superfluo affrontare il tema dell’attività integrativa di indagine richiesta che, a tutto concedere, ad avviso di questo giudice, è peraltro del tutto superflua (quanto alla richiesta di assunzione di sommarie informazioni) ed addirittura esplorativa o introduttiva di temi di accusa nuovi in quanto non emergenti neppure dalla denuncia”.

Le indagini richieste erano così indicate: “l’assunzione a sommarie informazioni testimoniali dell’opponente, dei collaboratori dello studio professionale e di altro indagato nel procedimento originario ( S.), nonchè dei consulenti tecnici di parte ( B.G. e B.G.P.) – su quanto accaduto nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, oltre che dell’autore e del redattore dell’elaborato tecnico”, nonchè “l’acquisizione delle videoriprese eseguite dagli indagati durante la perquisizione e le operazioni di copiatura e l’ulteriore analisi delle copie forensi”.

  1. Ha presentato ricorso per cassazione avverso il precisato decreto, l’avvocato Cadeo Fausto, quale difensore di fiducia del P., sviluppando un unico motivo, nel quale si lamenta violazione degli artt. 127409c.p.p..

Si deducono la violazione del principio del contraddittorio, specie laddove si nega all’opponente la qualità di persona offesa in relazione all’art. 617-quater c.p., ed il travisamento del contenuto dell’opposizione, in quanto qualificata come mera censura in ordine alla regolarità formale delle operazioni di accesso al sistema informatico ed alla estrazione di copie dei files.

Si premette che la denuncia aveva ad oggetto irregolarità compiute nell’accesso agli strumenti informatici in dotazione del P., con conseguente alterazione dei supporti e dei files in essi contenuti, e “nell’installazione di un programma di controllo a distanza”. Si aggiunge che la denuncia era corredata di un parere tecnico e che, nel corso del procedimento aperto a seguito della denuncia, il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, Z.S., aveva suggerito il compimento di accertamenti cui l’ufficio di Procura non aveva dato seguito perchè, acquisito ulteriore parere dal medesimo Z., aveva formulato richiesta di archiviazione. Si rappresenta, poi, che, con atto di opposizione, oltre alla indicazione delle irregolarità, veniva formulata, in particolare, “istanza di prosecuzione delle indagini in ordine alle modalità seguite nell’esecuzione delle copie forensi e in ordine al contenuto delle stesse, indicando specificamente gli elementi di prova”. Si sottolinea, in particolare, che “il rag. P. nella propria denuncia specificamente indicava l’installazione abusiva di un programma di lettura a distanza dei propri computer: fatto che non costituisce mera irregolarità formale, ma rappresenta univoco indizio di fraudolenta intromissione nel sistema informatico punibile ai sensi dell’art. 617 quater c.p. e indizio della falsificazione prevista e punita dall’art. 617 sexies c.p.: ipotesi entrambe evincibili dalla denuncia”.

  1. Hanno presentato successivamente memoria l’avvocato Cadeo, per il P., e l’avvocato Arco, per il G..

L’avvocato Cadeo ha ribadito sia la tesi della legittimazione della persona offesa a proporre opposizione per i reati di cui gli artt. 374 e 617-quater c.p., sia l’affermazione e del carattere di novità, e non di mezzo “esplorativo”, degli accertamenti richiesti nell’atto di opposizione.

L’avvocato Arco, invece, nel chiedere che venisse respinto il ricorso, si è riportato alle argomentazioni svolte dal G.i.p. nel decreto di archiviazione.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è manifestamente infondato.
  2. Occorre premettere che il privato il quale assume di aver subito una fraudolenta intercettazione delle proprie comunicazioni intercorse mediante un sistema informatico o telematico è, diversamente da quanto affermato nel decreto impugnato, legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione presentata in ordine al reato di cui all’art. 617-quaterc.p..

La disposizione appena citata, infatti, come osserva in linea generale la dottrina, è volta a proteggere la libertà e la riservatezza delle nuove forme di comunicazione rese possibili dalla tecnologia informatica. Ne consegue che titolare dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice è in primo luogo la persona parte o destinataria delle comunicazioni la cui riservatezza si assume violata. Può rilevarsi, del resto, che, in linea con questa interpretazione, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile, a norma dell’art. 428 c.p.p., comma 2, il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza di non luogo a procedere da una società le cui comunicazioni di posta elettronica erano state intercettate e che si era costituita parte civile contro l’imputato, proprio riconoscendo all’ente la qualità di persona offesa (così Sez. 5, n. 31135 del 06/07/2007, Casanova, Rv. 237601, mass. per altro).

Tanto è sufficiente per rendere irrilevante il difetto di legittimazione del ricorrente a proporre opposizione per gli altri due reati oggetto di archiviazione e cioè per quello di cui all’art. 373 c.p. (cfr., in proposito, tra le tante, Sez. 6 n. 17375 del 16/04/2015, Compagnini, Rv. 263253, e Sez. 6, n. 23767 del 15/10/2002, dep. 2003, Manuello, Rv. 225765), nonchè per quello di cui all’art. 374 c.p. (v., specificamente, Sez. 6, n. 17631 del 10/04/2008, Arestia, Rv. 239647); difetto di legittimazione, si osserva incidentalmente, determinato dall’essere entrambe le indicate fattispecie incriminatrici previste a tutela dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, e solo in via riflessa e mediata dell’interesse del privato.

  1. La legittimazione del privato a proporre opposizione non esclude, però, la manifesta infondatezza di quest’ultima, sia perchè il fatto, come prospettato, non integra ictu oculi gli estremi del reato, sia perchè le indagini indicate sono del tutto irrilevanti ai fini del suo accertamento.

Sotto il primo profilo, il Collegio richiama, innanzitutto, condividendolo, il principio secondo cui, ai fini della ammissibilità della opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, l’immediata irrilevanza penale del fatto concretamente oggetto del procedimento è per sè sufficiente a determinare anche l’irrilevanza di ulteriore attività istruttoria (così Sez. 6, n. 30185 del 10707/2013, proc. c/Ignoti, Rv. 257016).

Rileva, poi, che il delitto di cui all’art. 617-quater c.p., può avvenire o mediante “fraudolenta” intercettazione delle comunicazioni, ossia mediante captazione eseguita con strumenti idonei a celare ai comunicanti l’illecita intromissione da parte dei soggetti agenti (così Sez. 5, n. 29091 del 30/01/2015, Bettini, Rv.

264845), o mediante impedimento o interruzione delle comunicazioni.

Nel caso di specie, il denunciante aveva lamentato che i consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero avevano proceduto alla “installazione di un programma di controllo a distanza” ai fini dell’accesso al sistema in uso al P. ed all’estrazione delle copie dei files ivi contenuti, come documentato dalle videoriprese eseguite da lui eseguite. E’ evidente, allora, che il fatto, come descritto nella stessa denuncia, non è consistito nè in un impedimento o in una interruzione delle comunicazioni, nè in un’attività di captazione eseguita con strumenti idonei a celare ai comunicanti l’illecita intromissione da parte dei soggetti agenti.

Per quanto attiene al secondo aspetto, occorre premettere che l’oggetto dell’investigazione suppletiva richiesta deve necessariamente essere caratterizzato da pertinenza e rilevanza, e che, quindi, è indispensabile l’idoneità delle prove indicate ad incidere sul risultato delle indagini preliminari, sia pure in astratto e a priori, ossia indipendentemente da qualunque giudizio prognostico sull’esito della loro assunzione. In questo senso, infatti, risulta convergere la pur variegata giurisprudenza in materia: cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 8890 del 15/12/2014, dep. 2015, Bazzoli, Rv. 263419, nonchè Sez. 5, n. 26809 del 17/04/2014, Gullì, Rv. 260571, la quale ben sottolinea che, nel giudizio di ammissibilità dell’opposizione, mentre deve prescindersi da una valutazione dell’idoneità degli elementi dedotti alla dimostrazione del tema di prova indicato, occorre però valutare l’incidenza del prospettato tema di prova sul quadro istruttorio complessivo. Ciò posto, nel caso di specie, gli elementi di prova di cui l’opponente richiede l’acquisizione non sono diretti a dimostrare nè la fraudolenza della captazione delle comunicazioni, nei termini sopra precisati, nè l’impedimento o l’interruzione delle stesse, ma solo ad evidenziare l’irregolarità di acquisizione delle prove dei files:

trattasi, in altri termini, di tema di indagine estraneo all’accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di cui all’art. 617-quater c.p..

  1. Alla manifesta infondatezza del ricorso, segue la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2016