Art. 167 TUF – Sanzioni amministrative alle imprese di investimento e consulenti

Art. 167 TUF – Sanzioni amministrative alle imprese di investimento e consulenti

AVVOCATO ESPERTO SEDE BOLOGNA ASSISTE CONSULENTI FINANZIARI BOLOGNA MILANO NAPOLI FIRENZE AREZZO PISA BRASCIA CREMONA CREMA VICENZA PADOVA TREVISO UDINE PORDENONE GENOVA TORINO RICEVO SOLO PRESSO MIO STUDIO DI BOLOGNA

Ecco un estratto semplificato:

La Consob può applicare sanzioni pecuniarie da 5.000 a 5.000.000 euro (in base alla gravità della violazione) nei confronti:

  • delle imprese di investimento (SIM, banche, SGR ecc.),

    Art. 167 TUF – Sanzioni amministrative alle imprese di investimento e consulenti
    Art. 167 TUF – Sanzioni amministrative alle imprese di investimento e consulenti
  • dei consulenti finanziari abilitati,
  • dei consulenti autonomi o delle società di consulenza finanziaria,

    Art. 167 TUF – Sanzioni amministrative alle imprese di investimento e consulenti
    Art. 167 TUF – Sanzioni amministrative alle imprese di investimento e consulenti

quando violano gli obblighi:

  • di correttezza,
  • di trasparenza,
  • di adeguatezza nell’offerta di strumenti finanziari o nella consulenza,
  • oppure non rispettano le disposizioni su conflitti di interesse, informativa, obblighi nei confronti degli investitori.

🧾 Ipotesi concrete di violazione ex art. 167 TUF

Ecco alcune ipotesi tipiche in cui la Consob ha contestato violazioni dell’art. 167 TUF:

  1. Mancata valutazione dell’adeguatezza dell’investimento
  • Caso: La banca o SIM consiglia un prodotto finanziario rischioso a un cliente con profilo prudente, senza adeguata profilazione.
  • Violazione: art. 25-bis TUF, regolamento Consob 20307/2018 → sanzione ex art. 167.
  1. Informazioni fuorvianti o ingannevoli
  • Caso: Promozione di fondi o obbligazioni senza comunicare i rischi o prospettive future non realistiche.
  • Violazione: art. 21 TUF sull’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
  1. Omissione di conflitti di interesse
  • Caso: Un consulente promuove strumenti emessi da soggetti con cui ha rapporti economici non dichiarati.
  • Violazione: art. 21 e art. 24 TUF → sanzione pecuniaria.
  1. Pratiche di vendita non autorizzate
  • Caso: Offerta fuori sede effettuata da soggetto non abilitato o non iscritto all’albo.
  • Violazione: art. 31 e 166 TUF → sanzione accessoria e pecuniaria anche ex art. 167.

📚 Sentenze e provvedimenti esemplari (giurisprudenza e sanzioni Consob)

🔹 Consob n. 20791 del 21.3.2019 – Banca multata per carenza informativa

  • La banca aveva proposto obbligazioni subordinate a clientela retail senza fornire informazioni adeguate sui rischi.
  • Sanzione: 500.000 euro per violazione delle norme di correttezza (art. 167 TUF).

🔹 Tar Lazio, sez. I, sent. n. 7756/2020 – Validità della sanzione a SIM

  • Una SIM contestava sanzione Consob per violazioni multiple (profilazione, trasparenza).
  • Il TAR ha confermato la legittimità della sanzione ex art. 167, sottolineando il ruolo della Consob nel garantire la tutela dell’investitore.

🔹 Consob n. 21358 del 15.7.2020 – Consulente autonomo sanzionato

  • Consulente aveva consigliato strumenti rischiosi senza valutazione dell’adeguatezza e senza avvertenze.
  • Sanzione: 20.000 euro ex art. 167 TUF + sospensione temporanea.

📌 Note operative

  • La sanzione ex art. 167 può essere comminata anche a titolo di colpa lieve: è sufficiente la violazione oggettiva dei doveri professionali.
  • La contestazione avviene previa istruttoria Consob, e i soggetti hanno diritto a controdeduzioni.

🧭 Conclusione

L’art. 167 TUF è uno strumento centrale per la Consob per punire e prevenire scorrettezze nel rapporto tra intermediari e investitori. Le ipotesi più ricorrenti riguardano:

  • violazioni dei doveri di trasparenza e informazione,
  • profilazioni scorrette o simulate,
  • conflitti di interesse non gestiti.

Ecco un elenco delle principali delibere Consob – aggiornate fino al 2025 – inerenti all’applicazione dell’art. 167 TUF, con focus su regolamenti, norme di vigilanza e provvedimenti sanzionatori:

📌 Delibera n. 20307 (15 feb 2018)

  • Scopo: Regolamento intermediari che disciplina, tra l’altro, gli obblighi informativi, di adeguatezza e trasparenza per consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria.
  • Contiene: L’art. 167 del regolamento – “Acquisizione delle informazioni dai clienti” – prescrive criteri chiari per la raccolta dati, profilazione e verifica dell’adeguatezza.

🛡️ Delibera n. 21466 (29 lug 2020, efficace dal 31 mar 2021)

  • Revisione del regolamento intermediari (integrazione del 20307/2018), in particolare nella sezione sanzionatoria ex art. 167.

⚖️ Delibere di approvazione OPA / OPA totalitarie – 2024/2025

AVVOCATO ESPERTO SEDE BOLOGNA ASSISTE CONSULENTI FINANZIARI BOLOGNA MILANO NAPOLI FIRENZE AREZZO PISA BRASCIA CREMONA CREMA VICENZA PADOVA TREVISO UDINE PORDENONE GENOVA TORINO RICEVO SOLO PRESSO MIO STUDIO DI BOLOGNASebbene non riguardino direttamente l’art. 167 TUF, testimoniano il costante monitoraggio di Consob nelle prassi di mercato:

  • Delibera 23183 (3 lug 2024): fissazione del corrispettivo per obbligo d’acquisto (art. 108 TUF); è un esempio di vigilanza commisurata alla correttezza delle operazioni pubbliche di acquisto.
  • Delibera 23462 e 23474 (marzo 2025): documenti OPA su Beghelli e Anima Holding, basati su controlli ai sensi del TUF.

📊 Relazione annuale 2023 Consob (dic. 2023)

  • Evidenzia l’inclusione dell’art. 167 fra le priorità del nuovo piano strategico 2022–2024, con potenziamento del framework sanzionatorio.

Sintesi tabellare delle delibere più rilevanti

Anno Numero delibera Oggetto principale
2018 20307 Regolamento intermediari – include art. 167, definisce requisiti informativi
2020 21466 Revisione/disposizioni sanzionatorie inerenti art. 167
2024 23183 Corrispettivo Obbligo d’Acquisto (art. 108); esempio di tutela integrata
2025 23462 / 23474 Approvazione OPA su Beghelli e Anima – vigilanza ex TUF

🎯 Riflessioni operative

  • Le delibere 20307/2018 e 21466/2020 restano la base normativa fondamentale per l’ambito sanzionatorio dell’art. 167, soprattutto nella regolamentazione dei consulenti finanziari.
  • Le delibere OPA 2024–2025 mostrano un presidio coerente e accurato su aspetti di trasparenza e correttezza, coerenti con lo spirito dell’art. 167.
  • La Relazione 2023 ribadisce l’impegno strategico della Consob nel rafforzare sanzioni e controlli nei confronti di intermediari e consulenti.

⚖️ 1. Cassazione – Sentenza n. 21131/2020 (2 ottobre 2020)

  • Fatti: un dipendente bancario – iscritto all’Albo come consulente finanziario – è stato radiato dall’OCF per appropriazione indebita di fondi e operazioni non autorizzate sui conti di una cliente14avvocatiabologna.it+14.
  • Principio affermato:

“Ai sensi dell’art. 196 TUF… è applicabile la sanzione della radiazione… senza che abbia rilievo la distinzione… se egli sia dipendente dell’intermediario… a seconda che egli sia venuto in contatto con il cliente… nell’esercizio della specifica attività.” t+2studiolegale-bologna.it+2

  • Commento: conferma che la qualità di consulente abilitato impone un vincolo assoluto di responsabilità, indipendentemente dalla veste contrattuale (dipendente o agente esterno). Questo orientamento rinforza il principio di tutela nei confronti del cliente, prescindendo dalle modalità formali del rapporto professionale.

🏛️ 2. Corte di Appello di Firenze (in rinvio da Cassazione)

💡 3. Tar Lazio – annullamento cautelare sanzione OCF

  • Fatto: primo caso in cui il TAR annulla una sospensione cautelare decisa dall’OCF avvocatiabologna.it+2avvocatiabologna.it+2.
  • Commento: pur non avendo dettagli precisi sul merito, il fatto è significativo perché apre la strada a giustificati dubbi procedurali e a verifiche preventive efficaci contro misure disciplinari eccessive o sproporzionate.

📌 4. OCF – Tipologie di sanzioni e ricorsi

Secondo fonti OCF e studi legali Misure disciplinari: avvertimento, censura, sospensione (1–4 mesi), radiazione.

  • Percorso difensivo: comunicazione motivata, difese, udienze, disponibilità a ricorso Consob → TAR → Consiglio di Stato.

🪞 Riflessioni e implicazioni

Aspetto Rilevanza
Responsabilità totale Iscrizione all’Albo implica vincolo professionale stringente, indipendente dal tipo di rapporto con l’intermediario
Radiazione senza distinzione Punibile anche un dipendente, in presenza di violazione grave ai doveri di condotta (art. 110 Reg. 16190/2007)
Tutela giurisdizionale La possibilità di ricorso al TAR e al Consiglio di Stato garantisce verifica di legalità e proporzionalità delle misure
Procedura più stringente L’annullamento cautelare da parte del TAR indica che, anche in fase preventiva, può essere contestata la motivazione eccessiva

🧭 Conclusione

  1. Cassazione 21131/2020 ha stabilito un principio chiave: la figura del consulente finanziario è soggetta a regole unitarie e rigorose, a prescindere da rapporto contrattuale o contatto diretto.
  2. Il TAR Lazio ha dimostrato che le misure cautelari OCF non sono insindacabili.
  3. Il sistema prevede un iter difensivo strutturato: OCF → Consob → TAR → CdS, utile per contrastare decisioni ingiuste o sproporzionate.
  4. Il quadro attuale rafforza la tutela del cliente ma richiede massima attenzione da parte del consulente nella documentazione, motivazione, e correttezza nelle procedure.

La Cassazione, con la sentenza n. 21131/2020, ha affermato un principio di particolare importanza in materia di responsabilità disciplinare dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

⚖️ Massima della sentenza n. 21131/2020

«Ai fini dell’irrogazione della sanzione disciplinare, la qualità di iscritto all’albo dei consulenti finanziari abilita la Consob (oggi OCF) a valutare la condotta dell’interessato, indipendentemente dal fatto che l’attività sia stata esercitata nell’ambito di un rapporto formalmente qualificato come consulenza o nell’esercizio di mansioni diverse (es. dipendente bancario), purché connesse al contatto con il cliente.»

📌 Principio chiave stabilito

La responsabilità disciplinare del consulente finanziario:

  • non è condizionata dalla forma contrattuale del rapporto con l’intermediario (es. dipendente, agente, incaricato);
  • non richiede che l’attività sia stata svolta formalmente “come consulente”;
  • è integrata ogni volta che il soggetto, in forza della sua iscrizione all’Albo, svolge attività che implichino un contatto professionale con il cliente, anche se in contesti “ibridi” o indiretti.

🧾 Fatti del caso

  • Un dipendente bancario, regolarmente iscritto all’Albo, aveva gestito il portafoglio di una cliente in modo scorretto, prelevando somme senza autorizzazione.
  • L’OCF (già Consob) aveva disposto la radiazione dall’Albo.
  • L’interessato si difendeva sostenendo che l’attività svolta non rientrasse tecnicamente in quella di “consulente”.

🔎 La Cassazione ha respinto questa difesa, sottolineando che l’iscrizione all’Albo comporta l’obbligo di rispettare sempre i doveri di diligenza e correttezza, ogni volta che vi sia interazione professionale con un cliente.

📚 Implicazioni operative e giuridiche

Aspetto Impatto
Uniformità della disciplina Vale per tutti gli iscritti OCF, indipendentemente dalla forma del rapporto
Tutela dell’investitore Centralità del cliente: ogni attività svolta verso il cliente è soggetta a vigilanza
Responsabilità oggettiva-funzionale Il consulente risponde sempre della propria condotta, anche se formalmente diversa
Radiazione legittima anche per atti ‘misti’ Anche atti compiuti da un bancario/dipendente rientrano nel perimetro disciplinare

🧭 Conclusione

Questa pronuncia è una pietra miliare per la responsabilità dei consulenti finanziari, perché chiarisce che l’iscrizione all’Albo non è un fatto neutro, ma comporta obblighi permanenti di correttezza, trasparenza e lealtà, in ogni rapporto con i clienti, anche se mediato da altri ruoli professionali.

Se ti serve una nota a sentenza commentata in stile giuridico (dottrinale o difensivo), posso preparartela. Vuoi che proceda in quella direzione?

AVVOCATO ESPERTO SEDE BOLOGNA ASSISTE CONSULENTI FINANZIARI BOLOGNA MILANO NAPOLI FIRENZE AREZZO PISA BRASCIA CREMONA CREMA VICENZA PADOVA TREVISO UDINE PORDENONE GENOVA TORINO RICEVO SOLO PRESSO MIO STUDIO DI BOLOGNA