AMMINISTRATORE SI SOSTEGNO BOLOGNA

AMMINISTRATORE SI SOSTEGNO BOLOGNA QUANDO LA PERSONA NON RIESCE PIU’A BADARE ALLE SUE NECESSITA’
AMMINISTRATORE SI SOSTEGNO BOLOGNA QUANDO LA PERSONA NON RIESCE PIU’A BADARE ALLE SUE NECESSITA’

 

UNO STRUMENTO INDISPENSABILE QUANDO BEN GESTITO? ASSOLUTAMENTE SI QUANDO NECESSARIO 

AMMINISTRATORE SI SOSTEGNO BOLOGNA QUANDO LA PERSONA NON RIESCE PIU’A BADARE ALLE SUE NECESSITA’

 

  • L’art. 404 cod. civ., introdotto dalla legge n. 6 del 2004, prevede che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Tale misura protettiva si compone di un duplice accertamento rimesso al giudice del merito (Cass. 2006/13584; Cass. 2009/9628; Cass. 2010/4866; Cass. 2011/22332), il primo concernente la sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo) e il secondo riguardante l’incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo).
  • Ritenuto che l’interessato ad una amministrazione di sostegno, allorché designa, “de futuro”, con scrittura privata autenticata o con atto pubblico un amministratore di sostegno in previsione della propria futura incapacità, malattia, disabilità, vulnerabilità, compie un atto che resta circoscritto nell’ambito di una iniziativa privata, i cui effetti si dispiegano solo in ambito privatistico, dal momento che la designazione non postula alcun intervento del giudice l’a.d.s., può essere aperta solo nel momento in cui il temuto stato di incapacità, di anormalità, di malattia, di disabilità, di vulnerabilità si sarà verificato e nell’alveo del procedimento giurisdizionale conseguentemente attivato, attraverso l’intervento e la nomina del giudice tutelare.
  • Cassazione civile sez. I  20 dicembre 2012 n. 23707

Il giudice può nominare amministratore di sostegno il coniuge, il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i parenti entro il quarto grado, la persona designata dal genitore superstitedel beneficiario con testamento o scrittura privata autenticata. Quando lo ritiene opportuno, il giudice può nominare altra persona idonea, di solito un professionista iscritto in apposito elenco presso il tribunale. E’ importante sapere che ognuno di noi può designare quello che sarà l’amministratore di sostegno in caso di necessità, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 Il giudice può nominare amministratore di sostegno il coniuge, il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i parenti entro il quarto grado, la persona designata dal genitore superstitedel beneficiario con testamento o scrittura privata autenticata.
Il giudice può nominare amministratore di sostegno il coniuge, il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i parenti entro il quarto grado, la persona designata dal genitore superstitedel beneficiario con testamento o scrittura privata autenticata.
capaci di stare in giudizio
capaci di stare in giudizio

CAUSA IN CORSO E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

 

  • l’art. 299 c.p.c. prevede, tra gli eventi interruttivi del processo, “la perdita della capacità di stare in giudizio”;
  • com’è noto, l’amministrazione di sostegno è regolata dal codice civile con un corpo autonomo di norme ed il rinvio alla disciplina sulla tutela dei minori è limitato a singole disposizioni (v. art. 411, 1° comma, c.c.), mentre non sono immediatamente applicabili all’istituto in esame quelle concernenti l’interdetto o l’inabilitato, salva la possibilità di estendere, con specifico provvedimento giudiziale, limitazioni e decadenze previste per costoro ai sensi dell’art. 411, 4° comma, c.c.;   ora, se la positiva caratteristica dell’istituto è stata rinvenuta nel fatto di essere “presidio mobile nel tempo e nella struttura, ablativo della capacità nei soli limiti specificamente e di volta in volta indicati dal giudice tutelare” (cfr. Cass. civile 9 marzo 2012 n. 3712), ciò tuttavia può comportare notevoli incertezze applicative ove, in relazione alle singole fattispecie, difettino espresse previsioni di legge ovvero dettagliate statuizioni circa i poteri conferiti all’amministratore di sostegno (l’estensione dei quali peraltro non è sempre immediatamente e/o compiutamente preventivabile);
  • merita così segnalare che non è stata regolata la posizione processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, sicché occorrerà verificare di volta in volta se, per l’oggettiva estensione dei poteri rappresentativi attribuiti all’amministratore (e della speculare riduzione dell’autonomia di gestione del beneficiario), l’adozione della misura imponga al giudice di interrompere il processo nel momento in cui tale circostanza sia stata comunicata in udienza o notificata alle altre parti (cfr. Cass. civile, sez. III, 09 marzo 2012,  n. 3712);
  • in proposito va rammentato che l’art. 75 c.p.c. stabilisce che sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere sicché, in mancanza, gli interessati debbono essere rappresentati, assistiti o autorizzati secondo le norme che regolano le loro capacità;
  • ove pertanto all’amministratore di sostegno sia stato conferito un potere rappresentativo generale,  ne conseguirà la perdita della capacità processuale in capo al beneficiario, con la necessaria applicazione degli artt. 300 c.p.c. e l’interruzione del processo;
AMMINISTRATORE SI SOSTEGNO BOLOGNA
AMMINISTRATORE SI SOSTEGNO BOLOGNA

 

  • La figura dell’amministratore di sostegno mira ad offrire uno strumento d’assistenza alla persona carente di autonomia a causa della condizione d’infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice tutelare rispetto al grado d’intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi più invasivi degli istituti tradizionali posti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione. L’intervento giudiziario, in coerenza con questa finalità, non può che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, dunque della situazione d’incapacità o infermità da cui quell’esigenza origina, che, secondo il contesto normativo di riferimento, rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli effetti (nella specie, la Corte ha respinto la richiesta di una donna di nominare preventivamente l’amministratore di sostegno da lei indicato in una scrittura privata autentica e destinato a fungere da garante per il rispetto del testamento biologico da lei predisposto).
  • AMMINISTRATORE SI SOSTEGNO BOLOGNA
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