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accertamenti alcoolimetrici di cui all'art. 186 C.d.S camionista Bologna imola Ravenna Forli   Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali – Sentenza n. 46624 del 24/11/2015 – RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA MEDIANTE ETILOMETRO – SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA – RADDOPPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE – ESCLUSIONE.
accertamenti alcoolimetrici di cui all’art. 186 C.d.S camionista Bologna imola Ravenna Forli   Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali – Sentenza n. 46624 del 24/11/2015 – RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA MEDIANTE ETILOMETRO – SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA – RADDOPPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE – ESCLUSIONE.

 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali – Sentenza n. 46624 del 24/11/2015 – RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA MEDIANTE ETILOMETRO – SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA – RADDOPPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE – ESCLUSIONE.

Le Sezioni Unite Penali  della Corte di Cassazione con la sentenza n. 46624 del 24/11/2015 (Presidente: S.Agrò – Relatore: P. Piccialli), hanno affermato che al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dall’art. 186 cod.strada, non si applica il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida previsto dall’art. 186, comma 2 lett.c) allorquando il veicolo condotto dall’imputato appartenga a persona estranea al reato.

Inoltre, come chiarito recentemente da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 36073 del 27/6/2017, Rubino, Rv. 271027) con un principio che il Collegio condivide e che intende riaffermare, all’ipotesi di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7 non è applicabile neanche la circostanza aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno prevista dal medesimo art. 186 C.d.S., comma 2sexies.

 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali – Sentenza n. 46624 del 24/11/2015 – RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA MEDIANTE ETILOMETRO – SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA – RADDOPPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE – ESCLUSIONE. Le Sezioni Unite Penali  della Corte di Cassazione con la sentenza n. 46624 del 24/11/2015 (Presidente: S.Agrò – Relatore: P. Piccialli), hanno affermato che al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dall’art. 186 cod.strada, non si applica il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida previsto dall’art. 186, comma 2 lett.c) allorquando il veicolo condotto dall’imputato appartenga a persona estranea al reato.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali – Sentenza n. 46624 del 24/11/2015 – RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA MEDIANTE ETILOMETRO – SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA – RADDOPPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE – ESCLUSIONE. Le Sezioni Unite Penali  della Corte di Cassazione con la sentenza n. 46624 del 24/11/2015 (Presidente: S.Agrò – Relatore: P. Piccialli), hanno affermato che al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dall’art. 186 cod.strada, non si applica il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida previsto dall’art. 186, comma 2 lett.c) allorquando il veicolo condotto dall’imputato appartenga a persona estranea al reato.

 

Cassazione Penale

sez. IV

Sentenza 09/02/2018 , n. 6531

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente –

Dott. NARDIN Maura – Consigliere –

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.M., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 478/2015 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del 25/01/2017;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZELLA VINCENZO;

lette le conclusioni del P.G. Dott. BALSAMO Antonio, che ha chiesto annullasi senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di La Spezia per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

  1. Il GIP del Tribunale di La Spezia con sentenza del 25/1/2017 applicava a B.M., su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e s.s. la pena di mesi 10 e giorni 20 di arresto ed Euro 2.667 di ammenda, con pena sospesa e non menzione e sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, art. 186 C.d.S., commi 2bis e 2 sexies perchè in qualità di conducente dell’autovettura modello Hyundai I 20 tg (OMISSIS), dopo ave provocato un sinistro stradale, invitato dal personale della Polizia Stradale della Spezia, intervenuto, a sottoporsi ai previsti accertamenti per verificare se si trovasse in stato di ubriachezza, presentandone, infatti, la relativa sintomatologia, opponeva netto rifiuto. Con le aggravanti di aver commesso il fatto dopo le ore 2200 e prima delle ore 07.00, e di aver provocato un sinistro stradale. In (OMISSIS), il (OMISSIS).

  2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il B., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Il ricorrente lamenta, in primo luogo, violazione di legge per avere il giudice del patteggiamento comminato la sanzione della revoca della patente e per avere applicato le aggravanti di cui all’art. 186 C.d.S., commi 2bis e 2sexies e, in particolare, la prima, laddove invece la norma di cui all’art. 187 C.d.S. prevede la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e contempla la revoca della patente solo per il caso di soggetto già condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti.

Tranne tale ultimo caso, dunque, che non è quello che ci occupa, viene evidenziato come la revoca della patente richiede il preventivo accertamento del tasso alcoolemico ed il superamento della soglia di 1,5 g/l presupposti che non ricorrono nel caso di specie e nella diversa ipotesi sanzionata dal contestato art. 186 C.d.S., comma 7 che presuppone, al contrario, che tale accertamento non vi sia stato, a fronte del rifiuto dell’imputato (viene richiamata in proposito la giurisprudenza di questa Sez. 4 sentenze n. 22687/2014 e 51731/2014).

Con un secondo motivo viene dedotta violazione di legge tanto in relazione all’applicazione dell’aggravante dell’aver provocato un incidente di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2bis che di quella dell’ora notturna di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 sexies per cui varrebbero le stesse considerazioni di tipo sistematico di quella del comma 2bis.

Chiede pertanto che questa Corte, ove non ritenga di provvedere direttamente, annulli con rinvio la sentenza impugnata.

  1. In data 19/8/2017 il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di La Spezia per l’ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. I motivi di ricorso sopra illustrati sono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di La Spezia per nuovo giudizio.

  2. La denunciata e sussistente violazione di legge influisce, evidentemente, non solo sulla natura della sanzione amministrativa accessoria irrogata, ma sul patto stesso, che ha contemplato due aumenti di pena, uno per la circostanza aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2bis (l’aver provocato un incidente) e l’altro per quello di cui al comma 2sexies (l’ora notturna).

Ed invece le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno di recente chiarito che la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, mediante etilometro, per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza (Sez. Un. n. 46625 del 29/10/2015, Zucconi, Rv. 265025).

Le Sezioni Unite Zucconi hanno ritenuto, dunque, che non meritasse condivisione la linea giurisprudenziale, che pure aveva trovato seguito in alcune pronunce, secondo la quale la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale sarebbe stata configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.

L’unico argomento adottato, fondato sul richiamo operato dall’art. 186 C.d.S., comma 2-bis, che prevede tale aggravante, alle sanzioni del comma 2 del medesimo articolo, delle quali è stabilito il raddoppio nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, è stato ritenuto del tutto insufficiente a fondare tale orientamento.

La norma incriminatrice (ossia l’art. 186 C.d.S., comma 7) richiama, infatti, il comma 2, lett. c), e non il comma 2-bis, dello stesso articolo, per fissare le pene – non anche le sanzioni accessorie – applicabili alla contravvenzione in esame, autonoma rispetto a quella della guida in stato di ebbrezza. Il comma 2-bis richiama, invece, il comma 2, per disciplinare gli effetti della circostanza aggravante predetta sulle autonome ipotesi di reato previste dal comma 2 dello stesso articolo (oltre che su quelle di cui all’art. 186-bis C.d.S., comma 3). E per le Sezioni Unite nessun elemento consente di apprezzare una reciproca interferenza tra le predette norme.

  1. Inoltre, come chiarito recentemente da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 36073 del 27/6/2017, Rubino, Rv. 271027) con un principio che il Collegio condivide e che intende riaffermare, all’ipotesi di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7 non è applicabile neanche la circostanza aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno prevista dal medesimo art. 186 C.d.S., comma 2sexies.

Tutti questi ordini di argomenti di cui si è detto sub 2 per la circostanza dell’aver provocato un incidente, infatti, appaiono pienamente calzanti, mutatis mutandis, anche con riferimento alla circostanza aggravante ex art. 186 C.d.S., comma 2-sexies della commissione del fatto in orario notturno (tra le ore 22.00 e le ore 07.00 del mattino successivo). La stessa, infatti, fa espresso rinvio all’ammenda prevista dal comma 2 dello stesso articolo, riferita -nelle diverse ipotesi ivi contemplate – al conducente che “guida in stato d’ebbrezza”: condizione, si è visto, ontologicamente (e necessariamente) diversa da quella del conducente che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per stabilire se detto stato d’ebbrezza sussista o meno.

Inoltre, e per ciò stesso, vale anche nel caso dell’aggravante dell’orario notturno l’autonomia fra le fattispecie penali di cui al comma 2, lett. b) e c), e quella di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, nel senso che detta autonomia fra le figure di reato in esame va posta in correlazione con il richiamo del comma 2sexies esclusivamente alla prima di esse e non anche alla seconda. Infine, vale anche nel caso in esame l’osservazione secondo la quale il richiamo effettuato dal comma 7 al comma 2, lett. c) è un richiamo esclusivamente quoad poenam.

Sotto altro profilo, può evidenziarsi l’ulteriore elemento che milita nel senso proposto dal ricorrente, costituito dal fatto che all’evidenza la circostanza aggravante dell’orario notturno si fonda sulla maggiore pericolosità della guida in stato d’alterazione nella fascia oraria ivi considerata: maggiore pericolosità che, per le considerazioni di cui s’è detto circa l’autonomia fra le fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 e di cui al comma 7, non può in alcun modo riferirsi alla condotta riottosa del conducente del quale non sia stato accertato strumentalmente lo stato d’ebbrezza, a causa del suo rifiuto di sottoporsi al detto accertamento (cfr. Sez. 4, n. 26113/2016).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di La Spezia per un nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria, il 9 febbraio 2018.

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