ADDEBITO SEPARAZIONE : PUBBLICITA RELAZIONE CLANDESTINA

ADDEBITO SEPARAZIONE:PUBBLICITA RELAZIONE CLANDESTINA

ADDEBITO SEPARAZIONE:PUBBLICITA RELAZIONE CLANDESTINA
ADDEBITO SEPARAZIONE:PUBBLICITA RELAZIONE CLANDESTINA

FATTO: che il matrimonio era entrato in crisi a seguito di una relazione extraconiugale del marito, resa pubblica su un noto social network, con conseguente grave offesa alla propria dignità, ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, nonché l’assegnazione della casa familiare, l’affido condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre, con previsione di un regime di visita per il padre, e la determinazione dell’assegno di mantenimento delle figlie in euro 1.400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie

Tribunale di Roma

Sezione I Civile

Sentenza 12 gennaio 2016, n. 456

 

AFFERMA LA SENTENZA Deve pertanto pronunciarsi la separazione con addebito al marito per violazione del dovere di fedeltà, tenuto conto delle modalità con cui è stata coltivata la relazione extraconiugale, che hanno comportato offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.

Le questioni patrimoniali sono incentrate esclusivamente sulla determinazione del contributo paterno per il mantenimento per la figlia maggiorenne, convivente con la madre.

 

ADDEBITO SEPARAZIONE:PUBBLICITA RELAZIONE CLANDESTINA
ADDEBITO SEPARAZIONE:PUBBLICITA RELAZIONE CLANDESTINA

 

 

Deve premettersi, in linea generale, che grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento di costui ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. n. 14840/06; n. 12383/05); tuttavia, laddove la ragione dell’addebito sia costituita dall’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, rappresentando una violazione particolarmente grave che determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, se provato, giustifica l’addebito della separazione al coniuge responsabile (cfr Cass. n. 8512/06; n. 13592/06; n. 25618/07; n. 21245/10); in questo caso, i fatti che escludono il nesso di causalità tra la violazione accertata e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza devono essere allegati e provati dalla parte che resiste alla domanda di addebito della separazione (cfr. Cass. n. 2059/12).

Nel caso in esame, può ritenersi dimostrato sia dalla produzione documentale (cfr allegati al ricorso n. 12-18) che dall’istruttoria svolta (cfr dichiarazione dei testi C. e P.) che il T. aveva instaurato una relazione extraconiugale con un’altra donna nel corso del matrimonio, precisamente nell’estate 2012, rendendola finanche pubblica su un noto social network. Al riguardo, i testi escussi (cognata e amica della ricorrente), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato, rendendo deposizioni concordi e puntuali (sul punto è bene evidenziare che lo stesso resistente ha rinunciato alla prova contraria sulle medesime circostanze), che tra settembre e ottobre 2012 il T. aveva frequentato la donna e le aveva pubblicamente dichiarato il suo amore su facebook, prima dell’allontanamento dalla casa coniugale, come dimostrano le foto allegate al ricorso, che le stesse testi hanno dichiarato di aver visionato sul social network.

Ciò posto, non risultano, invece, provati i fatti che escludono il nesso di causalità tra l’accertata violazione all’obbligo di fedeltà e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

In vero, il resistente ha sostenuto che il venir meno dell’affectio coniugalis fosse dovuto al disegno fraudolento perpetrato alle sue spalle dalla moglie, la quale, in accordo con i suoi familiari, aveva intestato solo a se stessa la nuda proprietà di due delle tre ville realizzate anche con le risorse economiche del marito (tra cui la casa coniugale). Tuttavia, tale condotta fraudolenta, che, a detta del marito, avrebbe incrinato il rapporto tra i coniugi ancora prima del proprio comportamento infedele, non può reputarsi provata, in quanto gli elementi posti a fondamento di tale asserzione risultano contraddittori, prima ancora che generici.

Separazione e divorzio – Trasferimento coniuge separato – Affidamento figlio minore – Idoneità – Sussiste – Verifica interesse del minore – Necessità. 
Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde l’idoneità ad avere in affidamento, o in prevalente collocazione presso di sé, i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 18 luglio 2019 n. 119455 

Famiglia, maternità e infanzia – Assistenza alla famiglia – Affidamento congiunto – Collocamento presso la madre – Magistrato – Concorso – Sede lontana – Interesse del minore.
In un affidamento congiunto i figli restano collocati presso la madre anche se questa, vinto il concorso in magistratura, sceglie una sede lontanissima. Per la Cassazione la decisione di trasferirsi non può essere condizionata e resta al giudice valutare l’interesse del minore. Nel caso esaminato il giudice respinge la tesi del padre sui danni dall’eccessivo pendolarismo e sulle ripercussioni negative nel rapporto con il genitore lontano.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 14 maggio 2016 n. 18087 

Separazione e divorzio – Separazione – Provvedimenti relativi ai figli – Affidamento condiviso – Collocamento presso un genitore – Maternal preference – Trasferimento di residenza del genitore collocatario – Diritto di rango costituzionale – Rilevanza ai fini del collocamento – Esclusione – Verifica della corrispondenza all’interesse del minore – Necessità. 
Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario poiché stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Sulla scorta di tali principi il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 14 maggio 2016 n. 18087 

Separazione e divorzio – Separazione – Affidamento dei figli minori – Trasferimento di residenza del genitore collocatario – Conseguenze. (Convenzione di Strasburgo, articoli 3 e 6) 
Di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dai coniugi separati, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell’altro coniuge, l’idoneità a essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta. 
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 12 maggio 2015 n. 9633

 

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