EREDITA’ PRELIEVO DA CONTO DEL DEFUNTO EREDI

EREDITA’ PRELIEVO DA CONTO DEL DEFUNTO EREDI

EREDITA’ PRELIEVO DA CONTO DEL DEFUNTO EREDI
EREDITA’ PRELIEVO DA CONTO DEL DEFUNTO EREDI

. Fatti di causa

Nel caso in esame, si contestava quanto segue:

  • Il conto corrente era cointestato a due soggetti (coniugi). Uno di essi era deceduto e l’altro era succeduto nella titolarità del conto.
  • In data ottobre 2009 la convenuta (una persona delegata ad operare sul conto) prelevava l’importo di Euro 100.000,00 dal conto stesso.
  • La convenuta si era qualificata come legittimata ad operare sul conto in virtù di una delega bancaria conferita dai titolari. 
  • L’attore, erede universale di uno dei correntisti, conveniva in giudizio i coeredi chiedendo la restituzione dell’importo, sostenendo che il prelievo fosse “senza causa” e quindi ingiustificato.
  • In prima battuta, il Tribunale rigettava la domanda di restituzione. In appello (Corte d’Appello di Milano) veniva accolta solo parzialmente: si condannava la convenuta alla restituzione di Euro 50.000,00 oltre gli interessi, e si ordinava la ricostruzione della massa ereditaria per l’altro importo residuo. 
  • In cassazione, la ricorrente contestava la decisione della Corte d’Appello sotto vari profili, tra cui la qualificazione del rapporto come illecito ex art. 2043 c.c., la mancata considerazione della delega e l’onere della prova della donazione. 
  1. Decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione, nella sentenza 23868/2025 del 26 agosto, ha rigettato il ricorso della delegata e confermato la sentenza d’appello, con le seguenti motivazioni fondamentali:

  1. La delega bancaria: la Corte ha ricordato che il conferimento di una delega ad operare su un conto corrente consente al delegato di compiere atti amministrativi o gestionali per conto del correntista, ma non trasferisce al delegato la proprietà delle somme depositate, né autorizza automaticamente il prelievo per finalità personali senza valida causa. 
  2. Onere della prova e causa del prelievo: la convenuta sosteneva che il prelievo fosse da considerarsi una liberalità (donazione) da parte dei titolari del conto in suo favore. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che, quando l’importo è “non modico” (come 100.000 euro), la donazione richiede la forma dell’atto pubblico secondo art. 782 c.c. e deve essere adeguatamente comprovata. Nel caso di specie ciò non era avvenuto. 
  3. Donazione indiretta esclusa: la Corte ha precisato che non era configurabile nel caso di specie la donazione indiretta, ossia non bastava l’atto di delega e il prelievo per qualificarsi come liberalità. Il trasferimento di ricchezza richiede un negozio tipico o un atto equipollente che realizzi la liberalità, e, se di rilevante entità, deve rispettare la forma dell’atto pubblico. 
  4. Importo rilevante e “modico valore”: la Corte ha affermato che per far valere l’eccezione della donazione di modico valore (art. 783 c.c.) occorre verificare criteri oggettivi (valore del bene) e soggettivi (condizioni economiche del donante). Nel caso 100.000 euro risultavano oltre la soglia della modicità, per cui la donazione avrebbe dovuto essere per atto pubblico. 
  5. Conclusione e condanna: in ragione della mancanza di valida giustificazione, il prelievo è stato qualificato come “abuso di delega bancaria” e la convenuta è stata condannata alla restituzione dell’importo (o della parte dovuta) ai coeredi/eredi. La Corte ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza d’appello. III. Profili giuridici rilevanti

Questa pronuncia tocca diverse tematiche importanti, che meritano essere evidenziate:

  1. A) Natura giuridica della delega bancaria
  • La delega al conto corrente è un mandato specifico che abilita il delegato ad operare sul conto, ma non comporta la traslazione della proprietà delle somme.
  • Il delegato ha un potere di gestione, ma agisce sempre in nome e per conto del titolare del conto. Qualora utilizzi le somme per sé senza titolo, si configura un illecito.
  • La sentenza ribadisce la distinzione tra “potere di operare” e “diritto di disporre”.
  1. B) Donazione e forma
  • L’art. 782 c.c. prescrive che per la validità della donazione debba farsi atto pubblico con testimoni, salvo che l’importo o il bene donato sia di modico valore.
  • Una donazione indiretta (art. 809 c.c.) è il trasferimento di ricchezza mediante un negozio diverso dalla donazione, ma comunque realizzante liberalità: anche in questo caso, se di entità non modica, richiede atto pubblico.
  • La sentenza evidenzia che un prelievo dal conto tramite delega non costituisce di per sé donazione indiretta, a meno che non emerga con chiarezza il negozio liberale che la giustifica.
  1. C) Onere della prova
  • Spetta al soggetto che sostiene la liberalità (qui la convenuta) provare: 1) che la somma è stata erogata a titolo di donazione o liberalità; 2) che la forma richiesta dalla legge è stata rispettata; 3) la causa del trasferimento e il consenso del donante.
  • L’assenza di atto pubblico ed altresì la mancanza di prova della causa liberale ha comportato la qualificazione del prelievo come indebito.
  1. D) Debito di restituzione – indebito oggettivo / illecito civile
  • Il prelievo ingiustificato costituisce una prestazione senza giusta causa: ex art. 2033 c.c. (ripetizione dell’indebito) e/o art. 2043 c.c. (illecito civile) possono trovare applicazione.
  • La Corte ha ritenuto applicabile l’art. 2043 c.c., poiché si trattava di un atto di appropriazione senza titolo giuridico.
  1. E) Donazione di modico valore
  • Quando la liberalità è di modico valore, può essere dispensata dalla forma dell’atto pubblico (art. 783 c.c.). Tuttavia, la modicità va valutata sia oggettivamente (valore) che soggettivamente (condizioni economiche del donante).
  • Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che 100.000 euro non potessero rientrare in tale categoria.
  1. Implicazioni pratiche

Questa sentenza ha numerose implicazioni operative, sia per i professionisti (avvocati, notai) sia per i clienti che gestiscono conti correnti con deleghe:

  • Se si conferisce una delega su conto corrente, è fondamentale definire chiaramente lo scopo e i limiti della delega, e documentare eventuali liberalità o donazioni con atto pubblico quando l’importo è rilevante.
  • Se un delegato preleva somme significative, anche in virtù di delega, senza che vi sia una causa giuridica chiara e documentata, può essere chiamato a restituire tali importi agli aventi diritto.
  • Nel contesto dell’eredità e delle masse ereditarie, i coeredi devono vigilare: somme prelevate dal conto del de cuius potrebbero essere oggetto di restituzione se il delegato non giustifica validamente la causa del prelievo.
  • Il professionista che assiste il correntista o i delegati dovrebbe consigliare di formalizzare le liberalità mediante atto pubblico e di valutare se l’operazione può rientrare nella modicità (e quindi dispensata dalla forma) oppure no.
  • Per la banca è importante: l’istituto non è chiamato ad accertare la causa del prelievo nell’esecuzione della delega, ma il correntista e i delegati devono avere ben chiaro che la banca non assume responsabilità circa la legittimità dell’uso che viene fatto della delega.
  1. Criticità e spunti di riflessione
  • La linea di distinzione tra “gestione consentita” e “appropriazione senza titolo” può risultare sottile: il fatto che ci sia una delega non legittima automaticamente un prelievo per fini personali.
  • In realtà, la pratica bancaria e civile vede spesso deleghe ampie conferite a soggetti di fiducia (es. figli, conviventi) e operazioni che possono sembrare “liberalità”. Decidere quando una liberalità richiede atto pubblico è domanda tipica.
  • Il criterio della “modicità” può risultare indeterminato: cosa è modico valore in concreto? La giurisprudenza utilizza parametri soggettivi e oggettivi ma resta margine di discrezionalità.
  • In materia successoria, la sentenza suggerisce che ogni prelievo effettuato dal conto del de cuius in vita possa essere oggetto di contestazione se non adeguatamente giustificato. Ciò può generare contenziosi anche molti anni dopo.
  • Il ruolo del notaio e dell’avvocato diviene centrale nel consigliare correttamente – in sede di pianificazione – quali atti redigere quando si intende trasferire somme rilevanti mediante delega o liberalità.
  1. Conclusione

In breve, la sentenza della Cassazione n. 23868/2025 rappresenta un’importante conferma della giurisprudenza consolidata sull’uso della delega bancaria e sulla forma delle liberalità:

  • Una delega bancaria non equivale ad un trasferimento patrimoniale se non c’è causa liberale validamente documentata.
  • Per le liberalità significative è richiesta la forma dell’atto pubblico: la mancanza di questa forma può far scattare l’obbligo di restituzione.
  • Gli eredi – così come i titolari di conti con deleghe – devono essere consapevoli che somme prelevate possono essere recuperate se il soggetto delegato non giustifica la propria posizione.