separazione consensuale o divorzio BOLOGNA separazione consensuale o negoziazione assistita BOLOGNA separazione consensuale o giudiziale differenza separazione consensuale obblighi

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AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO SEPARAZIONI E DIVORZI ,AFFIDO FIGLI, ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE  BOLOGNA, BUDRIO, MEDICINA, CASALECCHIO, IMOLA ,SAN PIETRO IN CASALE

La separazione consensuale e il divorzio rappresentano momenti delicati nella vita di una coppia, in cui le strade intraprese possono influenzare profondamente il futuro di entrambi i coniugi e, se presenti, dei figli. Mentre entrambe le opzioni coinvolgono la fine di un rapporto matrimoniale, differiscono in termini legali, emotivi e sociali. In questo articolo, esploreremo le sfumature della separazione consensuale e del divorzio, esaminandone gli aspetti legali, psicologici e sociali, nonché le alternative e le implicazioni per tutti gli interessati.

Avvocato a Bologna - Consulenza Legale
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La Separazione Consensuale: Definizione e Implicazioni

La separazione consensuale si verifica quando due coniugi decidono di mettere fine al loro matrimonio in modo amichevole, senza coinvolgere un tribunale. Questo percorso può offrire vantaggi, come una maggiore flessibilità nel definire i termini dell’accordo, evitando spese legali e riducendo lo stress emotivo. Tuttavia, è importante notare che la separazione consensuale potrebbe non essere appropriata in tutti i casi, specialmente quando ci sono questioni finanziarie complesse o disaccordi sulla custodia dei figli.

I coniugi che optano per una separazione consensuale spesso cercano di mantenere un livello di comunicazione aperto e rispettoso, collaborando per raggiungere accordi su questioni come la divisione dei beni, il sostegno finanziario e la custodia dei figli. Questa via richiede maturità, empatia e compromesso da entrambe le parti. La separazione consensuale può anche contribuire a preservare il benessere emotivo e mentale di tutti i membri della famiglia, specialmente se ci sono bambini coinvolti.

Il Divorzio: Aspetti Legali ed Emotivi

Il divorzio rappresenta la dissoluzione legale di un matrimonio attraverso un procedimento giuridico formale. Questo percorso può essere necessario quando la separazione consensuale non è possibile a causa di conflitti irrisolvibili o disaccordi significativi. Il divorzio coinvolge generalmente l’intervento di un tribunale e può richiedere la definizione dei termini della divisione dei beni, del mantenimento e della custodia dei figli.

Dal punto di vista emotivo, il divorzio può essere estremamente stressante e doloroso. Le emozioni come la rabbia, la tristezza e la paura possono emergere durante il processo, specialmente quando le parti si trovano in disaccordo su questioni importanti. È fondamentale cercare supporto psicologico per affrontare le sfide emotive associate al divorzio e per garantire un adeguato sostegno ai figli, se presenti.

Aspetti Sociali e Familiari

Sia la separazione consensuale che il divorzio hanno implicazioni sociali e familiari. La reazione della famiglia all’annuncio della separazione o del divorzio può variare notevolmente, da un sostegno empatico a giudizi negativi. Gli amici e i colleghi possono anche reagire in modi diversi, il che può influenzare il sostegno emotivo ricevuto dalle parti coinvolte.

Per le famiglie con figli, l’aspetto della custodia può essere particolarmente delicato. In molti casi, i genitori cercano di trovare un accordo che sia nel miglior interesse dei figli, garantendo loro stabilità e supporto da entrambi i genitori. Tuttavia, le dispute sulla custodia possono diventare legali e complesse, coinvolgendo consulenti e assistenti sociali per valutare la situazione e prendere decisioni informate.

Mutuo – consumatore – tasso floor MUTUI TASSI CONSUMATORE: NULLA LA CLAUSOLA FLOOR
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Alternative alla Separazione e al Divorzio

In alcuni casi, le coppie potrebbero considerare alternative alla separazione o al divorzio. La terapia di coppia è una di queste opzioni, offrendo uno spazio sicuro per esplorare le dinamiche relazionali e cercare di risolvere i conflitti. La terapia può aiutare le coppie a comunicare in modo più efficace e ad affrontare i problemi sottostanti che potrebbero aver contribuito alla crisi matrimoniale.

L’annullamento è un’altra alternativa, ma è spesso limitato a situazioni in cui il matrimonio è stato invalido fin dall’inizio, come nel caso di bigamia o costrizione. L’annullamento dichiara che il matrimonio non è mai esistito legalmente.

Conclusioni

La separazione consensuale e il divorzio rappresentano due percorsi distinti per porre fine a un matrimonio. Mentre la separazione consensuale si basa sulla cooperazione e sulla comunicazione aperta, il divorzio coinvolge un processo giuridico formale che può essere emotivamente ed economicamente impegnativo. La scelta tra questi due percorsi dipende dalle circostanze individuali e dalle dinamiche familiari.

Indipendentemente dal percorso scelto, è fondamentale cercare supporto legale, emotivo e, se necessario, terapeutico per navigare attraverso questo momento difficile. La priorità dovrebbe essere data al benessere emotivo di tutti i membri coinvolti, in particolare dei figli. Una comprensione rispettosa e una comunicazione aperta possono contribuire a facilitare il processo di separazione o divorzio e a costruire basi solide per un nuovo inizio.

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  • la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche».
  • L’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, diverse rispetto a quelle che integrano il suo contenuto tipico e ad esso non immediatamente riferibili: si tratta di accordi ricollegati «in via soltanto estrinseca» al patto principale, relativi a negozi che pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale non hanno causa in essa ma vengono semplicemente assunti “in occasione” della medesima separazione, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale finalizzata alla pressoché completa regolamentazione di tutti i pregressi rapporti.

  • ALCUNE DOMANDE ALCUNE RISPOSTE LE ALTRE  VENITE IN STUDIO, CIAO
  • separazione coniugi omologa
  • . L’omologa della separazione, dunque, consiste in un controllo sulla legalità dell’accordo stabilito tra i due coniugi all’atto della separazione, concernente le modalità del mantenimento e dell’affidamento degli eventuali figli. Il controllo sulla legalità dell’accordo raggiunto, avviene d’ufficio non dovendo i coniugi procedere ad altra dichiarazione. 
  • L’appena citata Cass., SU, n. 21761 del 2021, inoltre, ha chiarito pure che il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c..
  • . Alla stregua di tali considerazioni, dunque, deve concludersi che il menzionato accordo di separazione omologato debba farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 3, a tenore del quale, sono altresì titoli esecutivi “gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”, altresì precisandosi che, essendosi al cospetto di un titolo stragiudiziale, non può trovare applicazione il principio secondo cui, in presenza di un contenuto ambiguo e bisognevole di chiarimenti, è consentita anche l’interpretazione extra-testuale del titolo esecutivo giudiziale, purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l’esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione (principio affermato da Cass., SU, n. 11066 del 2012, costantemente riaffermato dalla giurisprudenza successiva, né smentito dalla più recente Cass., SU, n. 5633 del 2022).
  • 3.4. Fermo quanto precede, la decisione oggi impugnata, lungi dal negare, in via generale ed assoluta, come, invece, mostra di aver inteso l’odierno ricorrente, la possibilità che l’accordo di separazione omologato rivesta natura di titolo esecutivo, ha ritenuto, molto più semplicemente, che, nella concreta fattispecie, il titolo azionato – decreto di omologa dell’accordo di separazione intervenuto tra il L.B. e la P. – non avesse una vis executiva idonea al promovimento dell’azione esecutiva perché il credito ivi indicato non era determinato, né determinabile, sicché non avrebbe potuto giustificare la pretesa esecutiva preannunciata.
  • 3.4.1. E’ noto, del resto, che, affinché il creditore possa esercitare validamente l’azione esecutiva, sebbene sia sufficiente, oltre che necessario, il possesso di un titolo esecutivo (giudiziale o stragiudiziale), occorre, altresì, che il diritto in esso incorporato possegga i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. art. 474 c.p.c., comma 1), sicché anche l’atto redatto da (un notaio o) un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverlo (tipologia nella quale deve farsi rientrare, come si è già anticipato, il titolo esecutivo stragiudiziale posto a fondamento del precetto di cui oggi ancora si discute), per assumere efficacia esecutiva, deve documentare l’esistenza attuale di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e che, in mancanza di tale requisito, laddove, cioè, esso documenti esclusivamente un credito futuro ed eventuale, lo stesso non può essere integrato con la semplice prova, benché documentale, del fatto successivo generatore dell’obbligazione, occorrendo che anche quest’ultimo sia dotato della medesima forma (cfr. amplius, Cass. n. 52 del 2023, e la copiosa giurisprudenza di legittimità ivi richiamata). E’ stato precisato, altresì, che non è possibile ritenere che la riformulazione dell’art. 474 c.p.c., operata nel 2005 con il solo scopo di ampliare il catalogo dei titoli esecutivi anche alle scritture private autenticate, abbia inteso anche modificare l’ambito dell’efficacia esecutiva degli atti pubblici, estendendola alle obbligazioni non risultanti direttamente dall’atto e differenziandola così da quella delle scritture private autenticate, in quanto la necessità che la certezza del credito risulti dall’atto redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverlo, deriva dalla stessa ratio della norma, che richiede, ai fini dell’efficacia esecutiva dell’atto, la pubblica fede garantita dal pubblico ufficiale in relazione al suo contenuto, con la conseguenza che tale medesima natura devono possedere tutti i documenti necessari ad attestare l’esistenza attuale del credito, affinché esso possa essere fatto valere direttamente in via esecutiva (cfr. la già citata Cass. n. 52 del 2023).
  • 3.4.2. Nel caso di specie, secondo l’insindacabile accertamento di fatto operato dai giudici del merito (accertamento peraltro oggettivamente indiscutibile, dato il tenore letterale delle pattuizioni ivi richiamate), il titolo azionato dal L.B. non consentiva la determinazione della somma dovuta, atteso che la semplice lettura degli accordi di separazione indicati ai richiamati punti 5 e 6 del relativo verbale omologato (nella misura in cui sono rinvenibili nella sentenza impugnata e nell’odierno ricorso), pur affermando il diritto dello stesso ricorrente alla ripetizione delle somme versate per il mutuo, non consentivano, però, di stabilire se la ripetizione riguardasse le rate già versate prima della separazione ovvero solo quelle versate successivamente, né quante rate lui aveva versato fino alla vendita, non essendo indicato un termine, né, soprattutto, di quantificare, in base ad elementi contenuti nell’atto stesso, quale ne era l’importo complessivo.

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  5. separazione coniugi post cartabia La riforma Cartabia stabilisce, all’art. 473 bis 12 del Codice di Procedura Civile, la forma della domanda introduttiva per i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e altri procedimenti familiari.
  6. Divorzio e Separazione giudiziale riforma Cartabia: le cause in materia di famiglia iniziano con un ricorso, che deve includere:
    1. l’indicazione dell’ufficio giudiziario presso il quale viene presentata la domanda;
    1. nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio o dimora e codice fiscale del richiedente e del convenuto, oltre ai figli minori comuni, adulti non autosufficienti economicamente o con grave disabilità e altri soggetti coinvolti nelle domande o nel procedimento;
    1. nome, cognome e codice fiscale del procuratore, insieme alla procura;
    1. definizione dell’oggetto della domanda;
    1. esposizione chiara e sintetica dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda, con le relative conclusioni;
    1. l’indicazione specifica delle prove che il richiedente intende utilizzare e dei documenti da comunicare.
  7. Se nel ricorso sono presenti richieste di contributo economico o se ci sono figli minori, è necessario depositare con il ricorso anche i seguenti documenti:
    1. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
    1. documentazione che attesti la titolarità di diritti reali su immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
    1. estratti conto bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
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  10. separazione coniugi permesso di soggiorno
  11. separazione coniugi prima casa
  12. separazione coniugi provvedimento
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  15. separazione coniugale per tradimento
  16. separazione coniuge più debole
  17. separazione personale coniugi
  18. separazione patrimoniale coniugi
  19. separazione personale coniugi riforma cartabia
  20. separazione consensuale procedura
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  22. CPC
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  24. La separazione consensuale può ritenersi tale solamente se i due coniugi sono riusciti a stabilire una condivisione sui diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento, all’affidamento dei figli e a tutti gli altri aspetti che dovranno essere oggetto di attenta disciplina.

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NORME SEPARAZIONE AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA

Le norme di diritto sostanziale • Art. 143 Codice Civile: “Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”. • Art. 147 Codice Civile : “ Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. • Art. 148 Codice Civile : ”Concorso negli oneri. I coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli……”. • Art. 150 Codice civile : “Separazione personale. E’ ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.” • Art. 151 Codice Civile : “Separazione giudiziale. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. • Art. 158 Codice Civile : “Separazione consensuale. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice. Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione”. • Art. 155 Codice Civile : “ Provvedimenti riguardo ai figli. Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura , all’istruzione ed all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità , da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore….Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”. • Art. 155 bis Codice Civile: “ Affidamento ad un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’art. 155….” • Art. 155 ter Codice civile : “ Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.” • Art. 155 quater Codice Civile : “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà….” • Art. 155 sexies Codice Civile : “ Poteri del giudice e ascolto del minore. Prima dell’emanazione, anche in via provvvisoria dei provvedimenti di cui all’art. 155, il giudice può assumere ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone inoltre l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”. • Art. 2043 Codice Civile : “ Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui cha ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Le norme di diritto processuale civile Art. 706 C. P.C. : “Forma della domanda. La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata….Il presidente nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.”. Art. 707 C. P.C.: “ Comparizione personale delle parti. I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.” Art. 707 C. P.C. : “ Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente. All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione…Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi….Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento”. Art. 709 C.P.C. : “Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza. ….Con l’ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all’art. 163 , terzo comma, numeri 2), 3), 49 59 e 69 e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, noonchè per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. I provvedimenti temporanei e urgenti assunto dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’art. 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.” Art. 709 bis C. P. C. : “Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore. All’udienza davanti il giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo , secondo e dal quarto al decimo. Si applica altresì l’art. 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche , il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio”. Art. 180 C.P.C : “Forma di trattazione. La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.” Art. 183 C.P.C “Prima comparizione delle parti e trattazione della causa. [I]. All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall’articolo 167, secondo e terzo comma, dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma. [II]. Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. ……………. [IV]. Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. [V]. Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. [VI]. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. [VII]. Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. [VIII]. Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova con l’ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma [IX]. Con l’ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all’interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma. [X]. L’ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.” Art. 78 C.P.C. “Curatore speciale. [I]. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza. [II]. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d’interessi col rappresentante.” Art. 4, comma quinto, ultimo periodo, L. 898/70 ( L. div.): “…Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.” Art. 709 ter C. P.C.: “Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso….A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria…”. Art. 710 C. P.C.: “ Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi. Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti alla separazione….”. Art. 711 C. P.C.: “Separazione consensuale. Nel caso di separazione consensuale previsto nell’art. 158 c.c., il presidente su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarli nel modo indicato dall’art. 708….Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni sono modificabili a norma dell’articolo precedente.”