SUCCESSIONI, EREDITA’ FRATELLI, PARENTI TESTAMENTO CAUSE BOLOGNA E PROVINCIA DI BOLOGNA

SUCCESSIONI, EREDITA’ FRATELLI, PARENTI TESTAMENTO CAUSE BOLOGNA E PROVINCIA DI BOLOGNA

SUCCESSIONI :Gestire  male o non gestire con attenzione  una questione ereditaria  porta a conflitti e cause che durano molto e costano molto, quando al venir meno di un familiare iniziano aspre contese sulla destinazione dei beni appartenuti in vita a quest’ultimo. diritto immobiliare Bologna

Lo studio garantisce consulenza legale in materia di diritto delle successioni a Firenze relativa a tutti gli aspetti successori, tra cui: la redazione della dichiarazione di successione; l’accettazione dell’eredità e l’accettazione con beneficio di inventario; rinuncia all’eredità; redazione del testamento e degli atti dispositivi di ultima volontà; interpretazione delle clausole testamentarie; impugnazione del testamento; successioni internazionali; donazioni; divisione ereditaria; mediazione e contenzioso ereditario. Lo studio analizza con grande perizia ed attenzione ogni caso, per fornire una valida assistenza legale in ogni pratica relativa alle successioni aBologna, provincia di Bologna  mettendo a disposizione la sua competenza e la lunga esperienza maturata sul campo.

  • Bologna avvocato per successioni per causa di morte; eredità;
  • Bologna avvocato per indegnità, patti successori, accettazione dell’eredità, accrescimento, rinuncia all’eredità, azioni a tutela dell’erede;
  • Bologna avvocato per successione legittima,
  • Bologna avvocato per successione testamentaria, invalidità del testamento, revocazione delle disposizioni testamentarie;
  • Bologna avvocato per quote di legittima, azioni di riduzione e restituzione;
  • Bologna avvocato per comunione e divisione dell’eredità;
  • donazione;

​  casi di successione ereditaria con il passaggio dei rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi sono spesso fonte di discordia e litigi tra nuclei familiari.

Per agevolare una successione serena è consigliabile rivolgersi ad un professionista legale che supporti i familiari in tutte le fasi della successione, soprattutto quando il patrimonio in testamento è consistente o complesso.

Non solo: il ruolo del legale in questo caso è anche quello di affiancare i congiunti nelle problematiche sorte dopo il decesso del proprio caro, consigliando le migliori decisioni da prendere in merito alla successione ereditaria.

avvocato a Bologna
avvocato a Bologna

​ La successione legittima, o ab intestato, è quella senza testamento. Può coesistere con la successione testamentaria. Se il testamento dispone solo di alcuni beni relitti. In questo caso, sui beni non oggetto di testamento occorre applicare le regole della successione legittima. Ci sono cinque categorie di soggetti chiamati ad ereditare nella successione legittima.

  1. il coniuge
  2. i discendenti
  3. gli ascendenti e i collaterali
  4. gli altri parenti
  5. da ultimo lo Stato

Le quote e le regole sono indicate  dagli artt. 565 ss del codice civile. Si dica che lo Stato eredita solo in assenza di altri successibili. Inoltre, creandosi spesso una comunione, si applicherà l’istituto della collazione. Cioè la restituzione delle donazioni.

 

In merito alle disposizioni testamentarie è opportuno rivolgersi al professionista per definire nella maniera più opportuna, consapevole e determinata tra le parti, la procedura da seguire, onde evitare di tralasciare aspetti che alla lunga possono rivelarsi di fondamentale importanza.

All’art. 1, comma 24 della legge 76/2016 è infatti previsto che l’unione civile si sciolga “quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile”. E’ perciò necessario che le Parti, congiuntamente o disgiuntamente, manifestino la propria volontà di interrompere il vincolo.
All’art. 1, comma 24 della legge 76/2016 è infatti previsto che l’unione civile si sciolga “quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile”. E’ perciò necessario che le Parti, congiuntamente o disgiuntamente, manifestino la propria volontà di interrompere il vincolo.

 

Quando una persona decede è necessario avere presente tutti gli aspetti che regolano la sua successione. La prima cosa da fare è presentare la dichiarazione di successione e quindi occorre sapere quando e dove presentarla, chi è obbligato a farla, quali beni vanno indicati, come si compila, le imposte da pagare e via dicendo.

  • Dalle successioni nascono liti  e le questioni sono spesso particolarmente complesse, sia da un punto di vista prettamente giuridico, poiché vengono coinvolti innumerevoli istituti di diritto civile, sia da un punto di vista più strettamente personale, stante il coinvolgimento di interessi di natura patrimoniale mischiati a rapporti parentali non sempre di facile gestione.
  • L’avvocato successioni Bologna Sergio Armaroli si propone di assistere il Cliente anzitutto nella fase di consulenza e di eventuale redazione di testamenti, in modo da poter evitare eventuali successivi problemi interpretativi e controversie, ma altresì nella fase di gestione del patrimonio del de cuius in caso di successione testamentaria o legittima.
  • Pianificare subito la propria  successione ereditaria può  evitare liti tra i figli.
    Non è mai troppo tardi per decidere il destino da assegnare al proprio patrimonio  nel momento del trapasso.
  • Come noto, nel nostro ordinamento giuridico  l’eredità può essere devoluta per legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria)
  • Viene attribuita per legge nel caso in cui il defunto non abbia redatto alcun testamento.

Lo Studio avvocato Bologna  affronta tutte le complesse questioni che caratterizzano, dopo il decesso di una persona, la sua vicenda ereditaria: capacità a succedere, accettazione con o senza beneficio di inventario, rinuncia all’eredità, successione legittima o testamentaria, azione di riduzione, divisione e collazione, scioglimento della comunione ereditaria, validità ed impugnazione del testamento.

Quali sono i requisiti del testamento olografo 

–Autografia: il documento (detto anche scheda testamentaria) in cui sono contenute le volontà del testatore deve essere redatto integralmente dalla sua mano al fine di garantire che le disposizioni siano riferibili alla volontà del testatore medesimo. Ad esempio qualora nel testo si trovasse una parola scritta da una mano diversa, il testamento sarebbe nullo. Non è riconosciuto come tale un testamento olografo scritto a macchina o stampato al computer. Questo per evitare che sussistano dei dubbi sulla reale provenienza delle sue scelte.

-Data: è un elemento importantissimo perché accerta la capacità del testatore nel momento in cui fu redatto il testamento. Deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno e può essere apposta in ogni parte della scheda.

-Sottoscrizione: l’apposizione della firma del testatore, è condizione necessaria per l’individuazione dell’autore dell’atto. Secondo l’art. 602 c.c. essa “deve essere posta alla fine delle disposizioni”.

Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

TIPI DI SUCCESSIONE:

successione legittima, ossia la successione che si apre in assenza di testamento ed alla quale possono concorrere, a seconda dei vari casi, i parenti (figli, genitori, ascendenti, fratelli e sorelle, parenti entro il sesto grado), il coniuge e, in mancanza di altri aventi diritto, lo Stato;

successione testamentaria, ossia la successione che si apre in presenza di un testamento (olografo, pubblico, segreto) e con la quale il defunto dispone del suo patrimonio (nel rispetto, comunque, dei diritti dei legittimari: v. oltre) o soltanto di determinati beni (legato);

legittimari, persone alle quali la legge riserva in ogni caso una quota dell’eredità (quota “legittima”), per cui, a prescindere da qualsiasi disposizione testamentaria, queste persone hanno diritto a tale quota; le persone in questione sono il coniuge, i figli e gli ascendenti legittimi;

impugnazione del testamento per lesione della quota “legittima”, nel caso in cui con il testamento il defunto (detto anche “de cuius” o “testatore”) abbia disposto del suo patrimonio violando la quota in ogni caso riservata ai legittimari;

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA RISOLVE SUCCESSIONI TUTELA EREDI

  1. AMBITI DI COMPETENZA SPECIFICA:
  2. Eredità
  3. Consulenza ereditaria
  4. Quote di legittima
  5. Testamento olografo
  6. Testamento segreto
  7. Testamento pubblico
  8. Testamentobiologico
  9. Accettazione di eredità
  10. Eredi necessari
  11. Patto di famiglia
  12. Trust
  13. Azione giudiziaria a tutela dell’erede legittimo
  14. Donazioni tra coniugi
  15. Donazione ai figli
  16. Donazione in vista di un futuro matrimonio
  17. Donazione indiretta
  18. Successioni
  19. Redazione della Dichiarazione di successione e sua presentazione presso gli Uffici competenti
  20. Esecuzione visure catastali
  21. Riunioni di usufrutto
  22. Domande formali di ogni genere attinenti alla successione
  23. Rinunzia all’eredità
  24. Assistenza in atti pubblici
  25. Attivazione della pianificazione successoria
  26. Redazione di testamenti sulla base delle disposizioni del testatore
  27. Pianificazione della successione
  28. Pianificazione della successione all’interno dell’impresa
  29. Custodia di testamenti
  30. Custodia di disposizioni di ultime volontà

Quindi può andare bene anche uno pseudonimo a condizione che faccia riconoscere senza ombra di dubbio il testatore.

Cosa fare quando si teme di essere di fronte ad un Testamento falso Bologna ? Per prima cosa occorre impugnarlo per poter andare a garantire il congelamento di tutti i beni e dell’intera eredità.

Per impugnarlo occorre che si vada ad effettuare una denuncia alle autorità dichiarando il suo sospetto. Il sospetto nasce quando si riconosce che la firma non è reale, magari del tutto falsa.

La data di emissione del testamento è stata trascritta il giorno dopo il decesso della persona interessata, una cosa letteralmente impossibile oppure per dei dubbi su quando esso sia stato effettuato, vale a dire se ci sono dei trascorsi di incapacità mentali. Una volta che essi sono stati verbalizzati è possibile richiedere una perizia calligrafica e tutte le procedure di rito per sapere quando esso sia stato creato.

Come si devolve l’eredità?

L’eredità può essere devoluta (art. 457 C.C.) per legge (cd. successione legittima) o per testamento (cd. successione testamentaria).

Successione legittima e successione testamentaria possono operare anche in concorso tra loro, non si escludono reciprocamente.

Può, infatti, accadere che il de cuius, pur facendo testamento, non abbia disposto di tutti i suoi beni.

In tale ipotesi, per il resto del patrimonio si applica la successione legittima.

Invece, nel caso in cui il de cuius abbia disposto per testamento di tutto il suo patrimonio, le due successioni non possono coesistere.

Quali sono le forme del testamento? 

Le forme ordinarie di testamento sono:

olografo, cioé quello scritto, sottoscritto e datato interamente di pugno dal de cuius, e

per atto di notaio, che, a sua volta, può essere  pubblico o segreto: il testamento pubblico è quello che viene redatto dal notaio avanti due testimoni e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio; il testamento segreto, invece, è sottoscritto dal solo testatore e consegnato al notaio alla presenza dei testimoni.

Vi sono, inoltre, forme speciali di testamento, tassativamente previste dalla legge (artt. 609 e ss. Cod. civ.).

Trattasi di testamenti che possono essere fatti solo da determinati soggetti in circostanze particolari (es. malattie contagiose, calamità pubbliche, a bordo di nave o di aeromobile, testamenti di militari…), ed hanno un’efficacia temporanea, sono revocabili ed hanno natura di testamento pubblico.

Sarà corretto parlare di eredi legittimi solo in quei casi in cui il defunto non abbia lasciato alcuna disposizione testamentaria, così che la ripartizione dei beni avverrà secondo i criteri stabiliti dal codice civile.

Si parla in questo caso di successione legittima, e in questo contesto, sono, quindi, indicati come eredi legittimi coloro i quali sono designati destinatari dei beni, per espressa previsione della legge. I criteri di assegnazione sono differenti e variano in virtù del numero e del grado di parentela di ciascun erede legittimo.

Proprio per rispondere alle tante differenti situazioni possibili, la legge prevede una fitta rete di criteri a cui dover fare riferimento, per poter individuare in ogni situazione chi siano gli eredi legittimi.

Vediamo alcuni esempi. Superstiti al defunto:
– Solo il coniuge: beneficia di tutto il patrimonio ereditario;
– Il coniuge ed un solo figlio: beneficiano ciascuno di metà del patrimonio ereditario;
– Il coniuge e due figli: beneficiano ciascuno di un terzo del patrimonio ereditario;
– Il coniuge e più di due figli: il coniuge beneficia di un terzo e i restanti due terzi saranno divisi tra i figli in parti uguali;
– Il coniuge e fratelli e sorelle: il coniuge beneficia dei due terzi, il restante terzo sarà diviso in parti uguali tra i fratelli e le sorelle

I legittimari

Sarò, invece, corretto parlare di eredi legittimari, nel caso inverso, ovvero quando il defunto abbia lasciato delle disposizioni testamentarie. In tale contesto, gli eredi legittimari, sono coloro ai quali la legge riserva in ogni caso una quota d’eredità che non potrà comunque essere lesa neanche dalle disposizioni testamentarie del defunto. I legittimari, sono, infatti, titolari di una quota vincolata del patrimonio del testatore, che proprio per questo è indicata solitamente come quota legittima o di riserva.

Al contrario, è indicata, invece come “disponibile” quella quota di cui il de cuius può liberamente disporre con il proprio testamento.

I legittimari sono individuati dalla legge (in particolare dal’art. 536 del codice civile) e sono: il coniuge, i figli legittimi (cui sono equiparati i figli naturali, anche non riconosciuti e quelli adottivi) e gli ascendenti legittimi.

L’art. 584 c.c., comma 1, dettato in tema di successioni legittime,

 

 con riferimento al coniuge putativo contempla espressamente l’applicabilità della disposizione stabilita dall’art. 540, comma 2.

L’estensione dei diritti previsti da questa norma al coniuge legittimo non può essere revocata in dubbio, perchè sarebbe contrario al principio di eguaglianza che il coniuge putativo fosse trattato diversamente e in modo più favorevole rispetto al coniuge legittimo.

2.1.a).- Lo stesso risultato per altro verrebbe assicurato interpretando correttamente, (cioè tenendo conto delle esigenze che sono poste al fondamento del) l’art. 540 c.c., comma 2, il quale prevede i diritti di abitazione e di uso in favore del coniuge superstite ‘anche quando concorra con altri chiamati’. Ora poichè un concorso con altri chiamati può verificarsi solo con riferimento alla successione legittima o a quella testamentaria, sembra evidente che il legislatore abbia inteso stabilire che, a prescindere del tipo di successione, al coniuge superstite spettano, comunque, i predetti diritti, dettando, poi, delle regole per fare in modo che gli stessi incidono il meno possibile sulla quota di riserva degli altri legittimari. Insomma, come con l’art. 584 cc. collocato nelle norme relative alla successione legittima, il legislatore ha disciplinato la posizione del coniuge putativo anche quale legittimario, così nell’ari. 540 collocato nelle norme relative alla tutela dei legittimari, il legislatore ha dettato una disposizioni che vale anche per la successione legittima.

Pertanto, o un’interpretazione costituzionalmente orientata, dell’art. 584 cc. o un’interpretazione assiologica della normativa di cui agli artt. 581 e 540 cc, consente di affermare che anche al coniuge legittimo sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano (cfr. Cass. SSUU. N. 4847 del 27 febbraio 2013).

.- Ora, posto che i diritti di abitazione e d’uso competano indifferentemente al coniuge che succeda ab intestato ed a quello che succeda in via legittima, resta da individuare il criterio di imputabilità dei diritti di cui si dice sulla successione.

  1. A) Alcuni ritengono che l’abitazione e l’uso raffigurino dei diritti, che al coniuge sono riservati come prelegati, oltre la sua quota di riserva. Ciò si argomenta dal dato testuale, secondo cui i diritti di abitazione e di uso gravano sulla disponibile e, solo se questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge ed ai figli. La definizione di legato ‘ex lege’, poi, si fonda Imi modo della trasmissione: contemplando la disposizione beni determinati (il diritto di uso e di abitazione), si ritiene che la norma disciplini una trasmissione a titolo particolare. Dalla lettera della legge e dal chiaro intendimento legislativo di favorire il coniuge superstite, si argomenta che questi diritti si aggiungono alla quota spettante al coniuge. Assegnati, anzitutto, al coniuge i diritti di abitazione e di uso, la successione legittima si apre sul residuo.
  2. B) Da altri, invece, si rileva che in tema di successioni legittime non possono trovare applicazione gli istituti della disponibile e della quota di riserva.

Pertanto, la enunciazione del diritto di abitazione e di uso raffigura la mera indicazione dei beni, i quali concorrono a formare la quota spettante al coniuge nella successione legittima. Le conseguenze sulla formazione della quota del coniuge sono differenti, perchè i diritti di abitazione e di uso non si aggiungono, ma vengono a comprendersi nella quota spettante a titolo di successione legittima.

  1. C) Vi è ancora chi distingue tra successione necessaria e successione legittima. Si ritiene che avuto riguardo alla successione necessaria, posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell’art. 556 c.c., e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono l’art. 540 c.c., comma 1, art. 542 c.c., e art. 543 c.c., comma, alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile (sempre che la disponibile sia capiente). Diverso sarebbe, secondo questo orientamento, il discorso riguardante la successione legittima. Nella successione legittima i diritti di cui si dice non si aggiungerebbero alla quota ereditaria per due ragioni: una di ordine formale e altra per l’effetto di una interpretazione sistematica delle norme. Intanto, vien osservato che la quota di riserva stabilita in favore del coniuge si incrementa, aggiungendosi i diritti di abitazione e di uso gravanti per la ragione assorbente che quei diritti, ai sensi dall’art. 540 c.c., comma 1, art. 542 c.c., e art. 544 c.c., comma 1, gravano sulla disponibile. Sicchè questo stesso criterio non sarebbe applicabile all’ipotesi di successione legittima perchè in tema di successione legittima, non troverebbero applicazione gli istituti della disponibile e della riserva. Ma si rinviene una ragione sistematica più persuasiva. La riserva rappresenta il minimo, che il legislatore vuole assicurare ai più stretti congiunti, anche contro la volontà del defunto. I diritti di abitazione e di uso fanno parte della riserva e, quindi, anch’essi fanno parte del minimo. Per evitare che attraverso la disciplina delle successioni legittime vengano pregiudicati i diritti dei legittimari, l’art. 553 c.c., che serve di raccordo tra la successione legittima e la successione necessaria, stabilisce che le porzioni fissate nelle successioni legittime, ove risultino lesive dei diritti dei legittimari, si riducono proporzionalmente per integrare tali diritti. Peraltro, dal sistema della successione necessaria emerge che il legislatore interviene nel meccanismo delle successioni legittime quando la quota spettante nella successione intestata andrebbe al di sotto della quota di riserva; da nessuna norma, per contro, risulta che il legislatore abbia modificato il regime della successione intestata per attribuire agli eredi legittimi (che siano anche legittimari), più di quanto viene loro riservato con la successione necessaria.

Poichè l’art. 553 cit. vuole fare salva l’intera riserva del coniuge (secondo il sistema della successione necessaria), i diritti di abitazione e di uso si aggiungono alla quota di riserva regolata dall’art. 540, comma 1, e art. 542 cit..

Per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non v’è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c., si aggiungano i diritti di abitazione e di uso.

Tuttavia, il regime va ricostruito tenuto conio che uno dei presupposti per l’attribuzione dei diritti di cui si dice è quello che la casa e i mobili che la corredano devono potersi considerare come quella di abituale coabitazione, ciò significa che l’esigenza che quell’attribuzione intende garantire è il diritto all’abitazione, quale minimo, che il legislatore vuole assicurare al coniuge superstite in ragione di quella solidarietà coniugale che ha animato il rapporto tra i coniugi, un diritto questo (quello dell’abitazione) e una solidarietà coniugale garantiti anche dalla costituzione (artt. 47 e 2 Cost.) quali esigenze a garanzia di un pieno ed integrale sviluppo della persona. Vi è ragione, pertanto, di ritenere che quei diritti vanno posto a carico dell’intero patrimonio ereditario. Con la precisazione che nella successione legittima, non trovando applicazione gli istituti della riserva e della disponibile quei diritti vanno imputati all’asse ereditario e proporzionalmente sulle quote legittime degli eredi compreso il coniuge(cfr. Cass. SSUU. N. 4847 del 27 febbraio 2013).

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