SEPARAZIONE Rapporti patrimoniali tra coniugi ADESSO COME QUANDO perché DOVE BOLOGNA BOLOGNA

 

SEPARAZIONE CONIUGI ADESSO COME QUANDO perché DOVE BOLOGNA BOLOGNA

BOLOGNA SEPARAZIONE TFR

BOLOGNA SEPARAZIONE ADDEBITO

BOLOGNA SEPARAZIONE TRIBUNALE

CHIAMA 051 6447838

  • Ho seguito separazioni e divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli con intolleranza di convivenza, fino a casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. Risoluzione di punti critici quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali.
  • Possiedo una consolidata esperienza della delicata materia dei rapporti di coniugio, quali separazioni, divorzi, convivenza, matrimonio ed altre questioni di diritto di famiglia. Ogni caso viene trattato con l’attenzione alla persona e la delicatezza che la materia richiede, cosicchè i diritti dei coniugi siano fatti valere adeguatamente e si giunga prontamente, e con il minor trauma possibile, specie in presenza di figli minori, ad una composizione della controversia e/o ad una celere definizione giudiziaria della stessa.
  • Fornisco sia assistenza per il separazione consensuali che giudiziali sia divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. Diritto di famiglia
  • Esperienza e studio nel settore del diritto di famiglia.
  • Separazione
  • SEPARAZIONI BOLOGNA, SEPARAZIONI BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO, PER SEPARAZIONE BOLOGNA, SEPARAZIONE BOLOGNA CHIAMA 

    AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838 

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    AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838 

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    AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838 

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  • L’avvocato divorzista Bologna Sergio Armaroli si occupa da sempre di separazioni e in molti anni di esperienza ha acquisito competenze e professionalità. Il momento della separazione è un tempo di grande sofferenza e il nostro obiettivo è aiutare il mio assisto ad affrontarla nel migliore dei modi. ìIl tempo dell’ascolto è un momento fondamentale per conoscere e comprendere una vicenda umana complessa, per conoscere la storia di una vita o anche semplicemente per coglierne le sfumature e i dettagli. Ho elevata capacità di comprendere le reali esigenze della famiglia “in crisi” e trovare le soluzioni più idonee a risolvere le problematiche famigliari e quelle societarie e patrimoniali spesso connesse. A ciò affianco una particolare sensibilità derivante dal mio essere Padre Negli anni ho seguito clientela di alto livello per la quale sono diventata un riferimento. Ho assistito numerose parti per la definizione sia consensuale che giudiziale delle separazioni, anche mediante procedimenti di negoziazione assistita. Procedimenti ex art. 337 bis c.c. in casi di minori e genitori non sposati. Trasferimenti immobiliari in sede di separazione o divorzio, esenti da tassazione.

    Da oltre 20 anni seguo le vicende patologiche legate alla famiglia ed al suo patrimonio: diritti e doveri dei coniugi, separazioni, divorzi, divisioni patrimoniali, decisioni che riguardano i figli e gli incapaci. La materia impone una sensibilità che si acquisisce non solo con lo studio attento delle evoluzioni legislative e giurisprudenziali, ma anche attraverso l’approfondimento di principi di neuroscienza, psicologia, pedagogia, affinché la risposta all’assistito possa essere la più completa possibile.

    Solo dopo un primo momento conoscitivo e informativo valuteremo come procedere.

     

    separazioni Bologna
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Negli ultimi anni ho seguito diverse separazioni sia giudiziali che consensuali, con figli minori e non. Opero cercando preferibilmente un accordo con la controparte ai fini di un deposito congiunto del ricorso, al fine di evitare il più possibile situazioni stressanti (per gli adulti ed i bambini) e contenere i costi della pratica. Ho seguito separazioni e divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli con intolleranza di convivenza, fino a casi più complessi di tradimento e di violenza familiare.

Risoluzione di punti critici quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco sia assistenza per il separazione consensuali che giudiziali sia divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso.

Divorzio

Il divorzio come le separazioni rappresenta un istituto molto interessante del diritto di famiglia. In questi anni, trattando questa materia come quella delle separazioni ho capito che nulla deve essere sottovalutato, anche i casi che inizialmente appaiono i più semplici.

Unioni civili

Esperienza e studio. Il settore delle unioni civili mi appassiona molto, cerco di trattare ogni caso che mi capita con la massima attenzione e precisione.

 

 

 

Corte d’Appello Bologna, Sez. I, 23/06/2017

Gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all’assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione dell’art. 5, comma 8 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal Tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico, non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati “secundum ius”, non possono implicare rinuncia all’assegno di divorzio.

 

 

 

Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 11/03/2021, n. 6820 (rv. 660941-01)

FAMIGLIA – Matrimonio – Rapporti patrimoniali tra coniugi ì

In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, cui segue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e fatta salva l’invocabilità, “ratione temporis”, dell’effetto pubblicitario derivante dalla novella di cui all’art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000, che ha previsto l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio delle dichiarazioni rivelatrici della volontà riconciliativa. (Principio affermato in fattispecie anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. n. 396 cit.). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO BOLOGNA, 13/07/2018)

Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 16/06/2021) 30/09/2021, n. 26579

DIVORZIO › Assegno di divorzio
ESECUZIONE FORZATA › Opposizione agli atti esecutivi

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26048/2015 proposto da:

M.B., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcialis Luigi, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.M., elettivamente domiciliata in Frascati (Roma), Largo A. Panizza n. 2, presso lo studio dell’avvocato Ceccarelli Giuseppina, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Pubblico Ministero;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositato il 21/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2021 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa CERONI FRANCESCA, che conclude per l’accoglimento del ricorso, come da requisitoria scritta;

udito, per il ricorrente, l’avvocato Marcialis Luigi.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del (OMISSIS), pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra P.M.G. e M.B. il (OMISSIS), poneva a carico del M. un contributo per il mantenimento della moglie e di due figli.

Successivamente il M. chiedeva la revisione delle condizioni e il tribunale, con decreto del (OMISSIS), revocava il contributo per i figli, divenuti indipendenti economicamente, e determinava in Euro 730,00 l’assegno divorzile a favore della P..

Il M. introduceva un nuovo giudizio di revisione in data 17 aprile 2014, nel quale chiedeva la revoca o la riduzione dell’assegno, deducendo il peggioramento della propria situazione economica: evidenziava il lungo tempo trascorso dalla separazione (omologata in data (OMISSIS)), a fronte della breve durata del matrimonio (tredici anni) e la contrazione delle proprie fonti reddituali, da ultimo aggravata per la trattenuta di Euro 500,00 mensili sulla pensione, a seguito di un pignoramento intimatogli dalla P. per il pagamento di contributi arretrati per il mantenimento dei figli, da lui non corrisposti in base ad un accordo verbale con l’ex coniuge, essendo i figli divenuti indipendenti economicamente.

Il tribunale rigettava il ricorso e la Corte d’appello di Cagliari, in data 21 agosto 2015, rigettava il gravame del M..

Il M. propone ricorso per cassazione, resistito dalla P..

Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 898 del 1970art. 9 per non avere considerato che il tempo trascorso dalla separazione (nella specie, di circa trenta anni dall’epoca della separazione) non è un elemento irrilevante ai fini del giudizio di revisione dell’assegno, rimasto invariato, anche in considerazione della breve durata del matrimonio (circa tredici anni fino alla separazione), richiedendo la citata disposizione la sopravvenienza solo di “giustificati motivi” da valutare compiutamente in relazione alle situazioni concrete.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 9 citato, per avere omesso di considerare che egli aveva superato i settantadue anni ed era coniugato con un’altra persona; era affetto da patologie cardiache che ne limitavano l’autonomia; aveva chiuso lo studio di commercialista, di cui era titolare, che in passato gli consentiva di far fronte ai versamenti a favore della P.; aveva visto diminuire i redditi professionali, era stato costretto a contrarre debiti con istituti bancari e società finanziarie (anche in relazione a un mutuo contratto per l’acquisto di una casa dove risiedeva con il nuovo coniuge) e subiva sulla pensione di Euro 1957,40 una trattenuta di Euro 500,00 per le rate pregresse da corrispondere alla P. a titolo di contributo per i figli. La P., invece, aveva migliorato la propria posizione economica, avendo ricevuto lasciti ereditari, maturato il diritto alla pensione sociale e acquistato la proprietà di un lussuoso appartamento a Cagliari, oltre a ricevere gli arretrati per il mantenimento dei figli, maturati quando gli stessi erano economicamente indipendenti da molto tempo.

Tali motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

Entrambi travisano la ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale la corte territoriale ha esaminato in concreto le deduzioni poste a fondamento della richiesta dell’istante e ritenuto insussistenti i “giustificati motivi” addotti, ai sensi della L. n. 898 del 1970art. 9 per la revisione delle condizioni patrimoniali di divorzio. A tal fine, in particolare, la corte ha escluso che l’esposizione debitoria relativa al mantenimento dei figli maggiorenni determinasse un mutamento delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi rilevante ai fini della revisione dell’assegno, trattandosi di un onere il cui aggravamento è determinato dal pregresso inadempimento di un obbligo dello stesso M.. La corte non ha ritenuto irrilevante il tempo trascorso dall’epoca della separazione o dello scioglimento del vincolo coniugale, ai fini del giudizio sulla revisione delle condizioni di divorzio, cui ha dato accesso con un esito che, in concreto, non è condiviso dal ricorrente, ma incensurabile in sede di legittimità, costituendo il risultato di apprezzamenti di fatto immuni da vizi giuridici.

Il profilo inerente alle circostanze ulteriori (rispetto alla questione dell’onere relativo al mantenimento dei figli) indicate nel secondo motivo, a sostegno della richiesta di revisione dell’assetto patrimoniale post-coniugale, è ugualmente inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6. La sentenza impugnata non le prende in considerazione, nè il motivo precisa se, in quale momento processuale e in che termini tali circostanze ulteriori siano state dedotte a sostegno della richiesta di revisione avanzata ai giudici di merito, con l’effetto di risolversi nel tentativo di ottenere impropriamente un nuovo giudizio di fatto in sede di legittimità.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

 

 

 

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