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Reati ambientali AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA VICENZA  MILANO TREVISO – Mancata bonifica dei siti – Ricorso fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate in appello – Carenza di specificità – Inammissibilità – Reato di evento a condotta libera – Inquinamento – Omessa bonifica intesa come condizione obiettiva di punibilità – Zone di interesse ambientale – Reati ambientali – Natura – Reati istantanei con effetti permanenti – Conseguenze reati ambientali
Nelle zone paesisticamente vincolate e’ inibita – in assenza dell’autorizzazione gia’ prevista dalla Legge n. 1497 del 1939, articolo 7, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla Legge n. 431 del 1985, e sono attualmente disciplinate dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 – ogni modificazione dell’assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma “di qualunque genere” (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purche’ non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; nell’esercizio dell’attivita’ agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attivita’ ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purche’ previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia).

Il principio di offensivita’ deve essere inteso, al riguardo, in termini di apprezzamento non di un danno ambientale, bensi’ dell’attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto.

reati ambientali

I reati di cui agli articoli 181 e 181, comma 1°-bis , del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 hanno natura di reatidi pericolo sicché, per la loro configurabilità, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici. Ne deriva che nelle zone paesisticamente vincolate è inibita, in assenza di autorizzazione, ogni modificazione dell’assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma di qualunque genere, a eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; nell’esercizio dell’attività agrosilvo- pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie o altre opere civili e sempre che si tratti di attività e opere che non alterino l’assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati in base alle norme vigenti in materia. (Fattispecie, di integrazione del reato, caratterizzata dalla demolizione e ricostruzione dei muri perimetrali di un fabbricato, con modifiche dei prospetti e della quota del tetto, e dalla costruzione e ricostruzione di muretti nell’area esterna dell’edificio).
Zone di interesse ambientale – Reati ambientali – Natura – Reati istantanei con effetti permanenti – Conseguenze
Il reato di cui all’articolo 1-sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431 è “eventualmente permanente”, essendo invece di norma “istantaneo con effetti permanenti”: infatti, si compie normalmente con la modificazione senza la prescritta autorizzazione dell’assetto del territorio tutelato; tuttavia la modificazione, che di norma appunto si compie con un unico atto, può realizzarsi anche mediante una condotta che si protrae nel tempo (come nel caso di una costruzione edilizia) e allora il reato diviene permanente e si consuma con l’esaurimento della condotta incriminata ovvero con la cessazione di questa per altro motivo. 
In tema di reati ambientali l’imputabilita’ dell’inquinamento puo’ avvenire per condotte attive, ma anche per condotte omissive, integrando  l’ipotesi di reato omissivo e la prova puo’ essere data in via diretta o indiretta; in quest’ultimo caso, l’Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si puo’ avvalere anche di presunzioni semplici di cui all’articolo 2727 c.c.,
prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l’id quod plerumque accidit che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori. In tema di tutela del paesaggio, l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato può essere impartito dal giudice solo con la sentenza di condanna, onde in caso di dichiarazione di estinzione del reatoper prescrizione, se è stato emesso tale ordine, il giudice dell’impugnazione deve revocarlo, trattandosi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione giuridica nella accessorietà alla sentenza di condanna, per cui, se il reato si estingue, tale giustificazione viene meno, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa (ex multis, con riferimento all’ordine di remissione in pristino di cui all’art. 181 D.Igs. n. 42/2004, Cass. Sez. 3, n. 51010 del 24/10/2013). (Amb.dir.)
 
 
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