PEDONE RiSaRCiMeNtO CoMe FarE Tempi, modalita’ avvocato esperto

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a Cassazione – con ordinanza n. 2241/19 – ha puntualizzato che non ha i poteri per rivedere le percentuali di responsabilità fissate in appello ossia il 60% a carico del pedone e il restante 40% per il conducente.

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RESPONSABILITA’ CONCORSO

ì scontro tra veicoli responsabilita’

 l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Conseguentemente, l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso.

Il danneggiamento di un immobile a causa

Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, secondo comma c.c., nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Tra i soggetti la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 990 del 1969, rientra anche l’istruttore del conducente munito del cosiddetto “foglio rosa”, giacché l’istruttore ha il potere ed il dovere di assistere l’allievo — conducente non solo con consigli e direttive verbali, ma anche con interventi diretti sui comandi di guida (volante, freno a mano), partecipando al complesso di attività che concorrono a far sì che il veicolo si muova seguendo un determinato percorso, con l’osservanza delle norme di comune prudenza e delle regole di comportamento previste dal Codice della strada. Nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli l’istruttore di guida non può, quindi, considerarsi terzo trasportato.

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l’art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione, comunque, ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l’azione prevista dall’art. 1681 c.c. – che stabilisce la responsabilità contrattuale del (solo) vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio – può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all’art. 2054 c.c. Pertanto, il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fmi dell’affermazione della re-sponsabilità solidale del proprietario ai sensi del terzo comma dell’art. 2054 è, in particolare, irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva ai sensi dei primi due commi di cui all’art. 2054; ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa (ex art. 2043 c.c.), giacché l’estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale, fondamentale esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato.

la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c

 trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un’autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi — risulta superata quando, all’esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l’altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza.

Una volta assolto, in sede penale, il presunto responsabile di un sinistro stradale, imputato di omicidio colposo, con la formula «perché il fatto non costituisce reato», il giudice civile adito con la domanda di risarcimento del danno è tenuto ad effettuare una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice penale, e può fare applicazione della presunzione di cui all’art. 2054, comma secondo, c.c., soltanto ove tale indagine non consenta di accertare il nesso eziologico tra condotta ed evento.

In tema di circolazione stradale, i conducenti dei veicoli antagonisti sono tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro. Infatti, in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost. e 1175 c.c., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare ad evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza che egli non versa in una violazione delle norme comportamentali. L’unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile.

responsabilità concorrente dei conducenti, di cui all’art. 2054, comma secondo c.c.,

opera solamente nel caso di scontro tra veicoli, e la estensione del concetto di «scontro» a tutte le ipotesi in cui si riscontra un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l’evento lesivo contrasta sia con la inequivoca lettera della legge – dato che l’espressione «scontro» indica soltanto la collisione fisica – sia con la sistematica e la ratio della fattispecie.

La responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento del pedone pur essendo presunta, può tuttavia essere esclusa non solo quando l’investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l’incidente, come nel caso in cui il pedone abbia compiuto un movimento inatteso e repentino sì da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità e anormalità di esso, di porre in atto la manovra che avrebbe potuto impedirne l’investimento.

Una corretta lettura della norma di cui all’art. 2054 c.c. conduce a ritenere del tutto indifferente, affinché lo si possa considerare «in circolazione», che un veicolo sia in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, dovendosi qualificare come «scontro» qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo.

In caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si trovi nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro.

La presunzione di colpa posta, ex art. 2054 comma secondo, a carico dei conducenti di veicoli per la ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria,

La prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. da parte del conducente, nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea ma¬novra di emergenza.

La responsabilità del proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale è esclusa, a norma dell’art. 2054, terzo comma, c.c., nel caso in cui il mezzo sia stato affidato, per riparazioni, ad un esercizio che pubblicamente e notoriamente svolga attività di autofficina e che presenti garanzie di serietà, da valutarsi ex ante e, cioè, con riguardo alle circostanze esistenti al momento dell’affidamento della vettura.

Poiché la responsabilità presunta del conducente del veicolo può essere esclusa, ai sensi dell’art. 2054 c.c., solo se risulti provato che quest’ultimo ha fatto tutto il possibile per evitare l’incidente e che non avrebbe potuto, quindi, in alcun modo prevenirlo, nel caso di investimento di un pedone, che abbia attraversato la strada senza rispettare il segnale del semaforo, il conducente del veicolo non può limitarsi a provare che il pedone ha attraversato con il semaforo «rosso» mentre il veicolo giungeva da una distanza che non consentiva manovre di emergenza, ma deve anche dimostrare che il pedone, benché avvistato, non aveva tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di attraversamento della strada nonostante il divieto o, in altri termini, che il pedone ha iniziato l’attraversamento in modo così repentino che anche la dovuta sorveglianza della strada, da parte del conducente del veicolo, non sarebbe servita ad evitare l’incidente, atteso che tale attraversamento non è del tutto imprevedibile essendo astrattamente possibile che il pedone sia disattento o privo di riflessi adeguati.

La presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c. che ha carattere sussidiario, trovando applicazione ogni qual volta non sia possibile ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in misura diversa a ciascuno dei protagonisti, presuppone la esistenza di un preciso rapporto di causalità tra la circolazione, o le particolari modalità della circolazione accertata per ciascun veicolo e l’evento, sicché deve escludersi allorché non sussista alcun rapporto di causalità con il comportamento accertato di uno dei conducenti.

L’accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all’art. 2054 c.c., quando l’impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura della incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell’evento.

 ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l’incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo resta senz’altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le «sirene» in funzione, è esonerato dall’osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza. Ne consegue che, in caso di sinistro (nella specie, investimento pedonale), resta onere del conducente fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (art. 2054 comma primo c.c.), pur se la inevitabilità altrimenti dell’evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza.

Se il giudice di merito accerta la pericolosità e l’imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’art. 1227 comma primo c.c., con quella presunta del conducente, prevista dall’art. 2054 comma primo c.c.

Il principio della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c. ha carattere sussidiario ed opera soltanto nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause dell’evento dannoso. Detto principio, peraltro, è estensivamente applicabile anche all’ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, una volta che in un incidente stradale tale concorso sia stato accertato in concreto.

Dal momento che l’art. 652 del nuovo c.p.p. sostanzialmente riproduce l’art. 25 del codice abrogato, tuttora vige il principio secondo il quale la sentenza penale che prosciolga l’imputato con formula dubitativa rende improponibile l’azione di risarcimento ai sensi dell’art. 2054 c.c. soltanto quando il dubbio attiene all’elemento oggettivo del reato o alla partecipazione ad esso dell’imputato, e non anche nel caso in cui il dubbio si riferisca all’elemento soggettivo, dal momento che il citato art. 2054 stabilisce una presunzione di colpa a carico dei conducenti dei veicoli per il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione degli stessi. Presunzione che comporta l’onere a carico dei predetti di fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, con la conseguenza che è consentito al giudice civile di valutare, limitatamente a tal fine, i medesimi fatti materiali già accertati dal giudice penale, e, nel caso in cui la prova liberatoria non sia stata data, di ritenere, in via presuntiva, il pari concorso di colpa dei conducenti coinvolti nell’incidente, nella determinazione dell’evento dannoso.

Per il disposto dell’art. 107 del previgente codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 comma secondo c.c., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Il principio e la presunzione anzidetti operano, ai sensi dell’art. 2054 c.c., nei riguardi di tutti i veicoli senza guida di rotaie e, quindi, anche per i trattori agricoli che si trovino a circolare su strada.

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In tema di danni conseguenti alla circolazione dei veicoli, la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054, comma terzo, c.c., a carico del proprietario del mezzo si riferisce ai danni riportati dai terzi estranei alla circolazione del veicolo stesso e non anche ai danni sofferti dalle persone trasportate, a titolo contrattuale o amichevole, le quali possono agire contro il conducente solo per altro titolo (ad es. ex art. 1678, ovvero 2043 c.c.).

Nel caso di scontro tra veicoli la cui responsabilità sia riconosciuta a carico dei rispettivi conducenti in base alla presunzione di cui all’art. 2054, la persona trasportata su uno dei veicoli a titolo di cortesia non può agire nei confronti del proprietario di detto veicolo avvalendosi del disposto dell’art. 2054 comma terzo, applicabile nei confronti dei terzi estranei alla circolazione stradale non anche ai trasportati, bensì del disposto dell’art. 2043 disciplinante la responsabilità per fatto illecito. Ne deriva che il proprietario del veicolo non può essere ritenuto responsabile dei danni subiti dalla persona trasportata in base alla stessa presunzione posta a carico del conducente, occorrendo la dimostrazione che egli abbia tenuto un comportamento doloso o colposo, ai sensi dell’art. 2043 cit., tale da aver contribuito a cagionare il danno.

In tema di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale e nell’ipotesi di investimento di pedone, la non superata presunzione di colpa del conducente del veicolo, a norma del primo comma dell’art. 2054 c.c., non preclude l’indagine relativa all’eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato, né opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, attuandosi solo ove non sia possibile l’accertamento della dinamica dell’incidente e del comportamento del pedone, che ben può dar luogo ad un concorso di colpa del pedone medesimo.

Poiché la circolazione stradale si riferisce nella sua organica visione non soltanto ai veicoli in moto, ma anche a quelli momentaneamente in sosta, verificandosi un urto tra un veicolo in moto ed un altro in sosta, nei confronti di entrambi i conducenti trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c., che può essere vinta soltanto in seguito all’accertamento che l’evento si è verificato per colpa esclusiva di uno solo dei conducenti.

In tema di responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione stradale, il conducente la cui responsabilità civile sia esclusa, ai sensi dell’art. 2046 c.c., perché ritenuto incapace, senza colpa, di intendere e di volere nel momento del sinistro, non può essere considerato responsabile dei danni ove sia anche proprietario, del veicolo, ai sensi dell’art. 2054 terzo comma c.c.

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La Cassazione – con ordinanza n. 2241/19 – ha puntualizzato che non ha i poteri per rivedere le percentuali di responsabilità fissate in appello ossia il 60% a carico del pedone e il restante 40% per il conducente.

Questo perché – si legge nella decisione – il giudice deve partire inizialmente da un presunzione di colpa pari al 100% a carico del guidatore; successivamente accertare in concreto la colpa del pedone e, infine, ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze a dimostrare la colpa in concreto del pedone.

Investimento pedone

Spesso  le conseguenze di un sinistro del genere sono molto rilevanti: lesioni, fratture, danni permanenti, ecc. In questi casi, alla vittima, o ai suoi congiunti, appare incontestabile il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni patiti e senza alcuna riduzione di sorta.

Scatta, pertanto, la richiesta all’assicurazione del veicolo responsabile dell’incidente.

Sembra paradossale, ma occorre anche verificare che il pedone abbia avuto un comportamento prudente ed impeccabile.

Ad esempio, se il pedone non sta sulle strisce il risarcimento è ridotto

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Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|28 gennaio 2019| n. 2241

Comportamento alla guidaCircolazione stradale – Investimento del pedone – Risarcimento danni – Investimento fuori le strisce – Concorso del pedone

La responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento del pedone pur essendo presun- ta, può tuttavia essere esclusa non solo quando l’investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l’incidente, come nel caso in cui il pedone abbia compiuto un movimento inatteso e repentino sì da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità e anormalità di esso, di porre in atto la manovra che avrebbe potuto impedirne l’investimento (Cass. civ., sez. III, 8-11-2002, n. 15709).

  • Nell’ipotesi di investimento di pedone minore di età da parte di motociclo, sussiste la responsa- bilità del conducente di quest’ultimo, con esclusione del concorso del pedone, qualora risulti, in relazione allo stato dei luoghi (strada chiusa di periferia destinata al parcheggio ed al gioco) che il conducente non abbia fatto tutto il possibile per evitare l’investimento e questo sia avvenuto da tergo provocando gravi lesioni al soggetto investito (Giud. pace Torino, sez. V, 3-7-2002).
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Obblighi del pedone:

  1. Nei centri abitati utilizzare sempre le strisce pedonali, o in alternativa i sottopassaggi o sovrapassaggi pedonali, se presenti e adeguatamente segnalati a non più di 100 metri di distanza
  2. L’attraversamento va fatto esclusivamente in perpendicolare rispetto al margine della carreggiata, mai in diagonale
  3. Bisogna circolare sempre su marciapiedi, banchine o altri spazi riservati ai pedoni, in mancanza dei quali (o anche qualora essi siano ingombri, insufficienti o interrotti) è obbligatorio camminare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli. In caso di sensi unici, va invece sempre tenuto il margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli
  4. È necessario porre sempre la massima attenzione a evitare qualsiasi situazione di pericolo per se e per gli altri
  5. In caso di attraversamento fuori dalle strisce pedonali, dare sempre e comunque la precedenza ai veicoli che sopraggiungono.

 

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Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|28 gennaio 2019| n. 2241

Data udienza 8 maggio 2018

Integrale

Comportamento alla guida – Circolazione stradale – Investimento del pedone – Risarcimento danni – Investimento fuori le strisce – Concorso del pedone

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. ARMANO Uliano – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16928-2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), EREDI DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 15/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/1/2017 la Corte d’Appello di Perugia, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. (OMISSIS) ed altri -quali coniuge e figli della defunta sig.ra (OMISSIS) – e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Spoleto n. 445/2015, ha rideterminato -nella misura rispettivamente del 60% e del 40%- la concorrente responsabilita’ della defunta (OMISSIS) e del sig. (OMISSIS), conducente dell’autovettura che in Spoleto il 4/8/2008 la prima aveva investito.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. (OMISSIS) ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a.

Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 2054 c.c., comma 1 e articolo 1227 c.c., comma 1, in relazione agli articoli 190 e 191 C.d.S., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito non si sia soffermata a descrivere e valutare la condotta di guida del conducente del veicolo investitore con riferimento “non solo alla presunzione di responsabilita’ prevista dall’articolo 2054 c.c., ma anche e soprattutto in relazione alla violazione degli articoli 190 e 191 C.d.S., pervenendo all’ingiusta erronea e immotivata attribuzione della colpa del pedone nella misura del 60%”.

Lamentano non essersi dalla corte di merito affermata la quantomeno prevalente responsabilita’ del conducente dell’autovettura investitrice laddove, “indipendentemente dalla velocita’ del veicolo, la sig.ra (OMISSIS) al momento dell’investimento si trovava in prossimita’ dello attraversamento pedonale… segnalato per pericolo bambini e attraversamento pedonale per la presenza di una chiesa, per cui doveva essere tenuta una condotta di guida particolarmente prudente”.

Con il 2 motivo denunziano l’omesso esame di un fatto decisivo per la decisione della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamentano l'”assolutamente omessa e comunque insufficiente” motivazione resa dalla corte di merito circa una questione emersa “sia nella perizia del consulente del PM, sia in sede di c.t.u. dell’ing. (OMISSIS)”.

Si dolgono che erroneamente la corte di merito abbia attribuito alla (OMISSIS) “una corresponsabilita’ prevalente, solo perche’ la stessa ha eseguito l’attraversamento in pieno centro cittadino ed in zona con segnaletica orizzontale e verticale segnalante “pericolo”, appena 100 m dalle strisce pedonali”, non essendo stata viceversa esaminata la “decisiva e rilevante circostanza” che il conducente l’autovettura investitrice, “solo ove avesse osservato l’obbligo di attenzione previsto dagli articoli 190 e 191 C.d.S., poteva tranquillamente evitare l’investimento”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al 1 motivo, che la’ dove lamentano non avere la corte di merito “assolutamente spiegato l’iter logico seguito per graduare… la misura della responsabilita’ delle parti, valorizzando unicamente la circostanza meramente soggettiva addebitata alla (OMISSIS)… non comparandola con i ben piu’ pesanti addebiti mossi dai consulenti al (OMISSIS)”, i ricorrenti in effetti inammissibilmente richiedono la rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

Quanto al merito, deve porsi in rilievo che come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare il conducente di veicoli a motore e’ onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).

Orbene, nell’affermare che “il comportamento assunto nell’occorsi dalla (OMISSIS) e’ comunemente qualificato dalla giurisprudenza quale concausa nella produzione dell’evento atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli”, e che “il Giudice di prime cure, quindi non ha fatto altro che procedere al riparto delle rispettive percentuali di colpa aderendo sostanzialmente alle conclusioni peritali delle indagini tecniche svolte, spiegando un corretto impianto logico e argomentativo”, del suindicato principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero fatto piena e corretta applicazione.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realta’ si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realta’ sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei contro ricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solidodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. ARMANO Uliano – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16928-2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), EREDI DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 15/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/1/2017 la Corte d’Appello di Perugia, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. (OMISSIS) ed altri -quali coniuge e figli della defunta sig.ra (OMISSIS) – e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Spoleto n. 445/2015, ha rideterminato -nella misura rispettivamente del 60% e del 40%- la concorrente responsabilita’ della defunta (OMISSIS) e del sig. (OMISSIS), conducente dell’autovettura che in Spoleto il 4/8/2008 la prima aveva investito.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. (OMISSIS) ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a.

Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 2054 c.c., comma 1 e articolo 1227 c.c., comma 1, in relazione agli articoli 190 e 191 C.d.S., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito non si sia soffermata a descrivere e valutare la condotta di guida del conducente del veicolo investitore con riferimento “non solo alla presunzione di responsabilita’ prevista dall’articolo 2054 c.c., ma anche e soprattutto in relazione alla violazione degli articoli 190 e 191 C.d.S., pervenendo all’ingiusta erronea e immotivata attribuzione della colpa del pedone nella misura del 60%”.

Lamentano non essersi dalla corte di merito affermata la quantomeno prevalente responsabilita’ del conducente dell’autovettura investitrice laddove, “indipendentemente dalla velocita’ del veicolo, la sig.ra (OMISSIS) al momento dell’investimento si trovava in prossimita’ dello attraversamento pedonale… segnalato per pericolo bambini e attraversamento pedonale per la presenza di una chiesa, per cui doveva essere tenuta una condotta di guida particolarmente prudente”.

Con il 2 motivo denunziano l’omesso esame di un fatto decisivo per la decisione della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamentano l'”assolutamente omessa e comunque insufficiente” motivazione resa dalla corte di merito circa una questione emersa “sia nella perizia del consulente del PM, sia in sede di c.t.u. dell’ing. (OMISSIS)”.

Si dolgono che erroneamente la corte di merito abbia attribuito alla (OMISSIS) “una corresponsabilita’ prevalente, solo perche’ la stessa ha eseguito l’attraversamento in pieno centro cittadino ed in zona con segnaletica orizzontale e verticale segnalante “pericolo”, appena 100 m dalle strisce pedonali”, non essendo stata viceversa esaminata la “decisiva e rilevante circostanza” che il conducente l’autovettura investitrice, “solo ove avesse osservato l’obbligo di attenzione previsto dagli articoli 190 e 191 C.d.S., poteva tranquillamente evitare l’investimento”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al 1 motivo, che la’ dove lamentano non avere la corte di merito “assolutamente spiegato l’iter logico seguito per graduare… la misura della responsabilita’ delle parti, valorizzando unicamente la circostanza meramente soggettiva addebitata alla (OMISSIS)… non comparandola con i ben piu’ pesanti addebiti mossi dai consulenti al (OMISSIS)”, i ricorrenti in effetti inammissibilmente richiedono la rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

Quanto al merito, deve porsi in rilievo che come questa Corte ha gia’ avuto modo di Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|28 gennaio 2019| n. 2241

Data udienza 8 maggio 2018

Integrale

Comportamento alla guidaCircolazione stradale – Investimento del pedone – Risarcimento danni – Investimento fuori le strisce – Concorso del pedone

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. ARMANO Uliano – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16928-2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), EREDI DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 15/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/1/2017 la Corte d’Appello di Perugia, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. (OMISSIS) ed altri –quali coniuge e figli della defunta sig.ra (OMISSIS) – e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Spoleto n. 445/2015, ha rideterminato -nella misura rispettivamente del 60% e del 40%- la concorrente responsabilita’ della defunta (OMISSIS) e del sig. (OMISSIS), conducente dell’autovettura che in Spoleto il 4/8/2008 la prima aveva investito.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. (OMISSIS) ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a.

Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 2054 c.c., comma 1 e articolo 1227 c.c., comma 1, in relazione agli articoli 190 e 191 C.d.S., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito non si sia soffermata a descrivere e valutare la condotta di guida del conducente del veicolo investitore con riferimento “non solo alla presunzione di responsabilita’ prevista dall’articolo 2054 c.c., ma anche e soprattutto in relazione alla violazione degli articoli 190 e 191 C.d.S., pervenendo all’ingiusta erronea e immotivata attribuzione della colpa del pedone nella misura del 60%”.

Lamentano non essersi dalla corte di merito affermata la quantomeno prevalente responsabilita’ del conducente dell’autovettura investitrice laddove, “indipendentemente dalla velocita’ del veicolo, la sig.ra (OMISSIS) al momento dell’investimento si trovava in prossimita’ dello attraversamento pedonale… segnalato per pericolo bambini e attraversamento pedonale per la presenza di una chiesa, per cui doveva essere tenuta una condotta di guida particolarmente prudente”.

Con il 2 motivo denunziano l’omesso esame di un fatto decisivo per la decisione della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamentano l'”assolutamente omessa e comunque insufficiente” motivazione resa dalla corte di merito circa una questione emersa “sia nella perizia del consulente del PM, sia in sede di c.t.u. dell’ing. (OMISSIS)”.

Si dolgono che erroneamente la corte di merito abbia attribuito alla (OMISSIS) “una corresponsabilita’ prevalente, solo perche’ la stessa ha eseguito l’attraversamento in pieno centro cittadino ed in zona con segnaletica orizzontale e verticale segnalante “pericolo”, appena 100 m dalle strisce pedonali”, non essendo stata viceversa esaminata la “decisiva e rilevante circostanza” che il conducente l’autovettura investitrice, “solo ove avesse osservato l’obbligo di attenzione previsto dagli articoli 190 e 191 C.d.S., poteva tranquillamente evitare l’investimento”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al 1 motivo, che la’ dove lamentano non avere la corte di merito “assolutamente spiegato l’iter logico seguito per graduare… la misura della responsabilita’ delle parti, valorizzando unicamente la circostanza meramente soggettiva addebitata alla (OMISSIS)… non comparandola con i ben piu’ pesanti addebiti mossi dai consulenti al (OMISSIS)”, i ricorrenti in effetti inammissibilmente richiedono la rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

Quanto al merito, deve porsi in rilievo che come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare il conducente di veicoli a motore e’ onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).

Orbene, nell’affermare che “il comportamento assunto nell’occorsi dalla (OMISSIS) e’ comunemente qualificato dalla giurisprudenza quale concausa nella produzione dell’evento atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli”, e che “il Giudice di prime cure, quindi non ha fatto altro che procedere al riparto delle rispettive percentuali di colpa aderendo sostanzialmente alle conclusioni peritali delle indagini tecniche svolte, spiegando un corretto impianto logico e argomentativo”, del suindicato principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero fatto piena e corretta applicazione.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realta’ si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realta’ sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei contro ricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solidodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei contro ricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solidodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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1) IL TERZO TRASPORTATO DEVE ESSERE SEMPRE RISARCITOMA PUO’ ESSERE APPLICATA UN RIDUZIONE DEL RISARCIMENTO SE AD ESEMPIO NON AVEVA LE CINTURELe compagnie di assicurazione possono cercare un concorso di colpa se il trasportato non aveva le cinture di sicurezza.In ogni caso il trasportato ha sempre diritto al risarcimento danni in caso di lesioni o decesso nell’incidente stradale

2) I FAMIGLIARI O PARENTI STRETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI DEL TRASPORTATO HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI DECESSO DEL PROPRIO CONGIUNTO CHE ERA TRASPORTATO DA TERZI

3) Fatevi seguire da un avvocato esperto di gravi danni da incidente stradale chiamate subito l’avvocato Sergio Armaroli 051/6447838 non importa se abiti a Milano o Asti,o Trieste, o Pordenone o Rovigo io verrò da te se lo desideri  e insieme valuteremo il tuo caso con attenzione Capisco benissimo la tua sofferenza e il tuo stato d’animo, ma ahimè devi farti forza,e chiamare un avvocato esperto Anche se è molto difficile, in questi eventi, è importante restare lucidi e affidarti a persone competenti  in grado di darti una mano a risolvere i problemi riguardanti un sinistro stradale con vittime, tutto con tranquillità per farti ritrovare pian piano la serenità persa! Il mio studio è affiancato anche da un valido psicologo che offre assistenza a familiari di persone decedute in sinistri stradali e nel mio lavoro al primo posto ci sono i miei clienti e il mio obiettivo principale è quello di far ottenere loro il giusto risarcimento danni per la perdita di un familiare in incidente stradale e far valere i loro diritti.

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Valori medi di liquidazione per giorno per danno non patrimoniale da inabilità assoluta (100%)

da € 96,00 a (aumentabile fino al 50%) € 144,00

Danno non patrimoniale per la morte del congiunto

  DA A
A FAVORE DI CIASCUN GENITORE PER LA MORTE DI UN FIGLIO  163.080,00  326.150,00
A FAVORE DEL FIGLIO PER MORTE DI UN GENITORE   163.080,00  326.150,00
A FAVORE DEL CONIUGE (NON-SEPARATO) O DEL CONVIVENTE SOPRAVVISSUTO   163.080,00  326.150,00
A FAVORE DEL FRATELLO PER MORTE DI UN FRATELLO  23.600,00  141.620,00
A FAVORE DEL NONNO PER MORTE DI UN NIPOTE
LE MATERIE TRATTATE DALLO STUDIO LEGALE A BOLOGNA  DELL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI AVVOCATO BOLOGNA: CHIAMA SUBITO IL NUMERO 051/6447838  STUDIO LEGALE A BOLOGNA DELL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI PER SEPARAZIONI  DIVORZI ,PERSONE E FAMIGLIA  AVVOCATO BOLOGNA CONSULENZA LEGALE A BOLOGNA -SEPARAZIONE DEI CONIUGI: SEPARAZIONE CONSENSUALE E SEPARAZIONE GIUDIZIALE (SCIOGLIMENTO MATRIMONIO/CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO CONCORDATARIO) – ALIMENTI,DIRITTO DI ALIMENTI,AVVOCATO BOLOGNA – ASSEGNO DI MANTENIMENTO ,ASSEGNO DIVORZILE,AVVOCATO BOLOGNA  – ADOZIONE, – DECADENZA DELLA POTESTÀ DEI GENITORI – ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA PATERNITÀ – CASA CONIUGALE,ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE -AFFIDAMENTO DEI FIGLI NELLA SEPARAZIONE  – AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORENNI DI PERSONE CONVIVENTI MORE UXORIO  – ADOZIONE – DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ – AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, CAMBIAMENTO DEL NOME E DEL COGNOME CONSULENZA LEGALE A BOLOGNA ,AVVOCATO BOLOGNA STUDIO LEGALE A BOLOGNA DELL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI PER SEPARAZIONI  DIVORZI ,PERSONE E FAMIGLIA  1)DANNI DA FABBRICATI 2)DANNI DA LESIONI VOLONTARIE (PERCOSSE ECC ECC ) 3)DANNI DA DIFFAMAZIONE ANCHE A MEZZO STAMPA   4)RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DELL’OSPEDALE,RESPONSABILITÀ DA MANCATA DIAGNOSI 5)SINISTRI STRADALI E INCIDENTI STRADALI A BOLOGNA, A CENTO, A SAN PIETRO IN CASALE A FERRARA A VERCELLI A ASTI E IN TUTTA ITALIA . 6)SINISTRI STRADALI E INCIDENTI STRADALI MORTALI CON ATTENZIONE AL RISARCIMENTO DEI DANNI AL CONGIUNTO 7)INSIDIE STRADALI E RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIE STRADALI 8)RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA, 9)RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DA BULLISMO 10)RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA 11)LA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI MEDIAZIONE 12)LA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA FACTORING 

13)LA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI SPEDIZIONE 

14)LA RESPONSABILITA’ CIVILE IN MATERIA DI TRASPORTO  CAUSE DI SEPARAZIONE,CAUSE DI DIVORZIO CONSULENZA LEGALE A BOLOGNA ,AVVOCATO BOLOGNA   STUDIO LEGALE A BOLOGNA DELL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI    DIRITTO DI PROPRIETA’ DIRITTI REALI DIVISIONI IMMOBILIARI,DIVISIONI DI PATRIMONI IMMOBILIARI   

1)VENDITA ACQUISTO CASA, VENDITA ACQUISTI IMMOBILIARI E REDAZIONE  PRELIMINARI DI VENDITA  IMMOBILIARE ,PRESTANDO ATTENZIONE A CONDIZIONALRLI PER L’ACQUIRENTE  ALL’OTTENIMENTO DI EVENTUALE MUTUO   

2)CONTROVERSIE CON IL COSTRUTTORE SE RITARDA LA CONSEGNA O CONSEGNA IMMOBILI CON VIZI   

3)CAUSE DI DIVISIONI IMMOBILIARI,ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER ACCORDI DI DIVISIONE IMMOBILIARE   ASSISTENZA IMPRESA, ASSISTENZA IMPRESA IN CRISI,AVVOCATO BOLOGNA   

1)CONSULENZA CONTINUATIVA CON L’IMPRESA 

2)ANALISI DELL’IMPRESA PER VERIFICARE LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA   ASSISTENZA LEGALE DEBITORI,AVVOCATO BOLOGNA STUDIO LEGALE A BOLOGNA DI DIRITTO PENALE –       DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE (VIOLENZA SESSUALE,ATTI OSCENI)
- –       DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (FALSITÀ IN MONETE, FALSITÀ IN ATTI, FALSITÀ PERSONALI)
- –       DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (CALUNNIA,AUTOCALUNNIA ,SIMULAZIONE DI REATO FALSO GIURAMENTO, FAVOREGGIAMENTO, ECC)
- –         –       DIFESA PER DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO (FURTO, RAPINA, TRUFFA, ESTORSIONE, FRODE INFORMATICA, TRUFFA RICETTAZIONE USURA ECC)
- –       DIFESA PER DELITTI CONTRO LA PERSONA (OMICIDIO, LESIONI PERSONALI,PERCOSSE, OMISSIONE DI SOCCORSO, ECC)
- –       REATI IN MATERIA DI:
- ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI
- LAVORO
- ALIMENTI
- EDILIZIA 
- ASSEGNO BANCARIO
- –       FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
- INQUINAMENTO DELLE ACQUE E DI SCARICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
- GRAVIDANZA
- OPERE D’ARTE
- PROSTITUZIONE
- STUPEFACENTI/STATO DI EBREZZA
-             CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LE IMPRESE,AVVOCATO BOLOGNA ASSISTENZA GIUDIZIALE
- DIRITTO CIVILE-CODICE CIVILE – DIRITTO FALLIMENTARE -DIRITTO SOCIETARIO -DIRITTO D’IMPRESA -DIRITTO BANCARIO   L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI PRESTA ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTRATTI 
- PREDISPOSIZIONE CONDIZIONI GENERALI DI TUTTI I TIPI DI CONTRATTO 
-CONSULENZA LEGALE ANCHE PRESSO SEDI DI AZIENDE – ASSISTENZA
- COMPRAVENDITA PRODOTTI E SERVIZI
- PREVENZIONE CONTROVERSIE – RECUPERO E GESTIONE DEI CREDITI ,CON ANALISI PREVENTIVA-.       STUDIO LEGALE A BOLOGNA DELL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI DIRITTO DELL’ARTE   

1)ASSISTENZA GALLERIE D’ARTE PER CONTRATTI CON ARTISITI. 

2)ASSISTENZA LEGALE ARTISTI PER CONTRATTI CON GALLERIE D’ARTE.   STUDIO LEGALE A BOLOGNA PER ASSISTENZA LEGALE SUCCESSIONI E TESTAMENTI,AVVOCATO BOLOGNA   

1)    ASSISTENZA LEGALE EREDI 

2)  ASSISTENZA LEGALE TESTAMENTI 

3)  ASSISTENZA LEGALE DIVISIONI EREDITARIE 

4)  ASSISTENZA LEGALE PER IMPUGNAZIONE TESTAMENTI 

5)  ASSISTENZA LEGALE TESTAMENTI OLOGRAFI   

                     AVVOCATO PENALISTA E RICORSI PER CASSAZIONE

                     RICORSI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

                     RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI STRADALI

                     CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

                     SEPARAZIONE E DIVORZIO

                     RECUPERO CREDITI

                     SUCCESSIONI ED EREDITÀ

                     CONTRATTI INTERNAZIONALI, IN PARTICOLARE CON PAESI DELL’EX UNIONE SOVIETICA

                     RISARCIMENTO DANNO BIOLOGICO PER RESPONSABILITÀ MEDICA

                     CONTRATTI GALLERIE D’ARTE E MOSTRE D’ARTISTI

                     DIRITTO SPORTIVO

                     RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

                     CONSULENZA LEGALE PER CONTRATTI CON L’ESTREMO ORIENTE

                     CONTRATTI DI CONSULENZA CONTINUATIVA PER LE AZIENDE

                    

l conducente di veicoli a motore e’ onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).

Orbene, nell’affermare che “il comportamento assunto nell’occorsi dalla (OMISSIS) e’ comunemente qualificato dalla giurisprudenza quale concausa nella produzione dell’evento atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli”, e che “il Giudice di prime cure, quindi non ha fatto altro che procedere al riparto delle rispettive percentuali di colpa aderendo sostanzialmente alle conclusioni peritali delle indagini tecniche svolte, spiegando un corretto impianto logico e argomentativo”, del suindicato principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero fatto piena e corretta applicazione.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realta’ si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

AVVOCATO GRAVI INCIDENTI STRADALI INCIDENTI STRADALI, INCIDENTI MORTALI RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A

AVVOCATO GRAVI INCIDENTI STRADALI INCIDENTI STRADALI, INCIDENTI MORTALI RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A L’Aquila

AVVOCATO GRAVI INCIDENTI STRADALI INCIDENTI STRADALI, INCIDENTI MORTALI RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A Campobasso

AVVOCATO GRAVI INCIDENTI STRADALI INCIDENTI STRADALI, INCIDENTI MORTALI RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI Avellino

AVVOCATO GRAVI INCIDENTI STRADALI INCIDENTI STRADALI, INCIDENTI MORTALI RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI

Trani, AVVOCATO GRAVI INCIDENTI STRADALI INCIDENTI STRADALI, INCIDENTI MORTALI RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A Potenza e

AVVOCATO GRAVI INCIDENTI STRADALI INCIDENTI STRADALI, INCIDENTI MORTALI RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A Catanzaro

, AVVOCATO  GRAVI INCIDENTI STRADALI INCIDENTI STRADALI, INCIDENTI MORTALI RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A

CHIAMA SUBITO PRIMA MI CHIAMI PRIMA OTTENIAMO IL GIUSTO RISARCIMENTO

Obblighi del pedone:

Nei centri abitati utilizzare sempre le strisce pedonali, o in alternativa i sottopassaggi o sovrapassaggi pedonali, se presenti e adeguatamente segnalati a non più di 100 metri di distanza

L’attraversamento va fatto esclusivamente in perpendicolare rispetto al margine della carreggiata, mai in diagonale

A FAVORE DEL NONNO PER MORTE DI UN NIPOTE

LE MATERIE TRATTATE DALLO STUDIO LEGALE A BOLOGNA  DELL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI AVVOCATO BOLOGNA: CHIAMA SUBITO IL NUMERO 051/6447838  STUDIO LEGALE A BOLOGNA DELL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI PER SEPARAZIONI  DIVORZI ,PERSONE E FAMIGLIA  AVVOCATO BOLOGNA CONSULENZA LEGALE A BOLOGNA -SEPARAZIONE DEI CONIUGI: SEPARAZIONE CONSENSUALE E SEPARAZIONE GIUDIZIALE (SCIOGLIMENTO MATRIMONIO/CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO CONCORDATARIO) – ALIMENTI,DIRITTO DI ALIMENTI,AVVOCATO BOLOGNA – ASSEGNO DI MANTENIMENTO ,ASSEGNO DIVORZILE,AVVOCATO BOLOGNA  – ADOZIONE, – DECADENZA DELLA POTESTÀ DEI GENITORI – ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA PATERNITÀ – CASA CONIUGALE,ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE -AFFIDAMENTO DEI FIGLI NELLA SEPARAZIONE  – AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORENNI DI PERSONE CONVIVENTI MORE UXORIO  – ADOZIONE – DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ – AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, CAMBIAMENTO DEL NOME E DEL COGNOME CONSULENZA LEGALE A BOLOGNA ,AVVOCATO BOLOGNA STUDIO LEGALE A BOLOGNA DELL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI PER SEPARAZIONI  DIVORZI ,PERSONE E FAMIGLIA  1)DANNI DA FABBRICATI 2)DANNI DA LESIONI VOLONTARIE (PERCOSSE ECC ECC ) 3)DANNI DA DIFFAMAZIONE ANCHE A MEZZO STAMPA   4)RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DELL’OSPEDALE,RESPONSABILITÀ DA MANCATA DIAGNOSI 5)SINISTRI STRADALI E INCIDENTI STRADALI A BOLOGNA, A CENTO, A SAN PIETRO IN CASALE A FERRARA A VERCELLI A ASTI E IN TUTTA ITALIA . 6)SINISTRI STRADALI E INCIDENTI STRADALI MORTALI CON ATTENZIONE AL RISARCIMENTO DEI DANNI AL CONGIUNTO 7)INSIDIE STRADALI E RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIE STRADALI 8)RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA, 9)RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DA BULLISMO 10)RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA 11)LA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA DI MEDIAZIONE 12)LA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA FACTORING