PATTO SUCCESSORIO RENDE NULLO IL TESTAMENTO?

PATTO SUCCESSORIO RENDE NULLO IL TESTAMENTO?

Il problema parte dalla lettura dell’art. 458 c.c. che commina la nullità per ogni convenzione con cui si dispone della propria successione o si dispone/ rinuncia a diritti su una successione non ancora aperta.

un patto successorio c.d. istitutivo

Per aversi un patto successorio c.d. istitutivo

è sufficiente una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un successivo testamento, cosicché nella prima ipotesi la convenzione stessa, in quanto avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta, è idonea ad integrare un patto successorio (ordinariamente vietato), senza alcuna necessità di ulteriori atti dispositivi. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che potesse ricorrere un’ipotesi di patto successorio con riguardo ad una convenzione “inter vivos” intercorsa tra la “de cuius”, quando era in vita, e la nipote, con la quale la prima si era riconosciuta debitrice della seconda di una determinata somma per le prestazioni assistenziali fornitele, prevedendo che l’estinzione del debito sarebbe avvenuta dopo la sua morte).

nullità del contratto contenente un patto successorio cosiddetto rinunciativo

deriva il diritto delle parti di ottenere la restituzione delle eventuali somme versate al rinunciante in esecuzione del patto, in applicazione dei principi relativi all’indebito oggettivo, diritto soggetto a prescrizione, non potendo presumersi la natura liberale delle attribuzioni effettuate in esecuzione del patto, in quanto a questo scopo è necessario individuare con precisione da quali elementi fosse desumibile l’animus donandi e verificare l’esistenza dei prescritti requisiti di forma.

Ricorre un patto successorio istitutivo, nullo ai sensi dell’art. 458 c.c.

nella convenzione avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta che costituisca l’attuazione dell’intento delle parti, rispettivamente, di provvedere in tutto o in parte alla propria successione e di acquistare un diritto sui beni della futura proprietà a titolo di erede o legatario. Tale accordo deve essere inteso a far sorgere un vero e proprio vinculum iuris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisce l’adempimento.

Conseguentemente deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione e la persona della cui eredità trattasi abbia solo manifestato verbalmente all’interessato o a terzi l’intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore che è oggetto di tutela legislativa.

per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all’art. 458 c.c.

occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;

3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi; 4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato.

La delazione ereditaria può avvenire solo per testamento o per legge,

senza, quindi, l’ipotizzabilità di un tertium genus, come il patto successorio che, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte,

è per definizione non suscettibile della conversione ex art. 1424 c.c., in un testamento mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall’ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi.

Si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell’art. 458 c.c.,

quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, si integrano a vicenda, dando luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri. (Nella specie, si è ravvisato un patto successorio vietato, essendo risultato che ciascuno dei coniugi aveva lasciato i propri beni a uno dei due figli, perché l’altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell’altro figlio).

I patti istitutivi sono accordi tra soggetti per disporre di una successione con natura mortis causa (a causa di morte), quindi, potrebbero scontrarsi con il divieto di cui

Quanti tipi di patti successori esistono?

Esistono tre tipi di patti successori:

  1. istitutivi
  2. dispositivi
  3. rinunciativi

Cosa sono i patti istitutivi?

Con i patti istitutivi si dispone della successione. Essi hanno una struttura particolare in quanto il loro oggetto non è un bene attuale, ma un’aspettativa. In tal senso di parla di “diritto al diritto” con riferimento al momento della morte. Solo allora, infatti, il bene maturerà nel patrimonio del soggetto. Due sono i momenti di cui bisogna tener conto ovvero il diritto all’acquisto dell’eredità e quello ai beni che formano l’eredità che si consolida con la morte. È proprio il peculiare meccanismo che rende dubbia la loro validità in quanto contrastano con i principi fondamentali in materia di successione ovvero la tipicità delle cause di delazione, la revocabilità del testamento e la libertà testamentaria.

Cosa sono i patti rinunciativi e dispositivi?

Con tali patti il soggetto rinuncia o dispone di diritti che possono conseguire a una successione futura. Non si dispone della propria successione quindi non sono classificabili come atti mortis causa. In entrambi i casi l’oggetto è futuro in quanto si trasferisce o si rinuncia a beni che esplicheranno le loro potenzialità solo successivamente. Il fondamento logico- giuridico è la tutela dell’ordine pubblico e del buon costume impedendo ai giovani di distruggere un’eredità non ancora aperta.

I patti successori obbligatori sono validi?

Con questi patti ci si obbliga a una nuova manifestazione di volontà non avendo efficacia traslativa immediata. In particolare, nei patti istitutivi a fare testamento a favore di qualcuno, in quelli istitutivi/rinunciativi a disporre di un’eredità altrui. Due sono le fasi che caratterizzano entrambe le forme:

1- la stipulazione del patto obbligatorio

2- l’atto esecutivo

Come si distinguono dagli altri atti mortis causa?

I patti successori obbligatori potrebbero confondersi con il testamento, con la vendita di eredità o con una rinuncia all’eredità. Per verificare la reale natura il riferimento è alla volontà del soggetto che pone in essere l’atto.

Se l’atto è posto in essere in esecuzione del patto allora è sicuramente invalido, in caso contrario ovvero se stipulato con la consapevolezza dell’invalidità dell’atto quindi espressione della libera autodeterminazione del soggetto è valido.