AVVOCATO ESPERTO A LIVELLO NAZIONALE CON SEDE A BOLOGNA 051 6447838 – 051 6447838
https://www.avvocatoabologna.it/avvocato-bologna/risarcimento-per-malasanita-bologna-ravenna-cesena-forli.html
MAlaSanitA e RisaRciMento, errore medico risarcimento danni
MAlaSanitA e RisaRciMento, CESENA FORLI RAVENNA LUGO MAlaSanitA
FORLI RAVENNA CESENA : 1) MALASANITA’ DANNO
Risarcimento Errore Medico-Malasanità malasanita’malasanità emilia romagna malasanità italia avvocato malasanità bologna malasanita diritto risarcime
Risarcimento Errore Medico-Malasanità risarcimento danni, errore medico risarcimento danni-morte del paziente risarcimento ai famigliari
Risarcimento Errore Medico-Malasanità malasanita’malasanità emilia romagna malasanità italia avvocato malasanità bologna malasanita diritto risarcime
Risarcimento Errore Medico-Malasanità malasanita’malasanità emilia romagna malasanità italia avvocato malasanità bologna malasanita diritto risarcime
RISARCIMENTO MALASANITÁ: A CHI RIVOLGERSI
COME INTERVIENE SPECIFICATAMENTE AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA LUGO RAVENNA CESENA FORLI TREVISO VICENZA IN CASO DI ERRORE MEDICO?
Risarcimento danno da errore medico
QUANDO ABBIAMO COLPA MEDICA?Quanto, infatti, alla censura concernente la ripartizione dell’onere probatorio del nesso causale tra paziente danneggiato (o, come nella specie, i suoi eredi) e struttura sanitaria, va ribadito – nel senso della sua infondatezza – che, nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea “un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle”. Orbene, il primo, “quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia”, ovvero la morte, “e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (così, in motivazione, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Rv. 645164-01). Ne consegue, dunque, che “la causa incognita resta a carico dell’attore relativamente all’evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell’istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell’impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull’attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento)”, ovvero la morte del paziente, “è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, è stato determinato da causa non imputabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonchè, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01). Si tratta, peraltro, di conclusione – come è stato di recente sottolineato – che tiene conto della peculiare configurazione che il “sottosistema” della responsabilità per attività sanitaria riveste nell’ambito del sistema “generale” della responsabilità contrattuale. Se, invero, nell’ambito di quest’ultimo, la “causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall’inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall’inadempimento, perchè quest’ultimo corrisponde alla lesione dell’interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento”, non altrettanto può dirsi in ambito di responsabilità sanitaria, giacchè nel “diverso territorio del “tacere” professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell’evento alla condotta”. Qui, infatti, “l’interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all’interesse primario del creditore” (che, nel caso del “facere” professionale del sanitario, è quello alla guarigione), giacchè oggetto della prestazione sanitaria è solo “il perseguimento delle “leges artis” nella cura dell’interesse del creditore” (o, altrimenti detto, il diligente svolgimento della prestazione professionale), di talchè, il “danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l’interesse affidato all’adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute”. Ne consegue, pertanto, che non essendo l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie (ovvero la morte) “immanenti alla violazione delle “leges artis””, potendo “avere una diversa eziologia”, all’onere del creditore/ danneggiato “di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico”, si affianca – “posto che il danno evento non è immanente all’inadempimento”, anche quello “di provare quella connessione” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 28991 del 2019, cit.).
Imprudenza: fa riferimento ad un atteggiamento avventato da parte dell’operatore sanitario che, nonostante fosse al corrente dei rischi per il paziente, decide di procedere con una determinata procedura;
Imperizia: viene identificata con tutti i casi in cui il medico non ha la preparazione professionale e tecnica sufficiente per fronteggiare una determinata situazione.
1)Risarcimento Danni per errore, per negligenza del ginecologo;
Risarcimento Danni per errore, per imperizia dell’ortopedico;
Risarcimento Danni per errore, per negligenza dell’oncologo;
Risarcimento Danni per errore, per imprudenza del cardiologo;
Risarcimento danni per errore, per imperizia del nefrologo;
Risarcimento Danni per errata diagnosi prenatale e nascita indesiderata;
Risarcimento Danni per anestesia errata;
Risarcimento Danni per carenza consenso informato.
2)Risarcimento Danni causati da omessa, tardiva, errata diagnosi;
Risarcimento Danni causati da terapie farmacologiche errate;
Risarcimento Danni conseguenti ad Infezioni contratte durante il Ricovero Ospedaliero;
Risarcimento Danni causati da errati interventi chirurgici;
Risarcimento Danni per errore, negligenza, imperizia, imprudenza del Chirurgo Estetico;
Risarcimento Danni causati da cure errate o insufficienti nella fase post operatoria;
Risarcimento Danni causati da trasfusioni di sangue infetto;
Risarcimento Danni causati da gravi errori, imprudenza in sala parto;
Risarcimento Danni per errore, per imprudenza del pediatra;
Risarcimento Danni per errore, per imperizia del dentista/odontoiatra;
© 2022 – Avvocato Sergio Armaroli
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |