AVVOCATO ESPERTO Famiglia BOLOGNA IMOLA

AVVOCATO ESPERTO Famiglia BOLOGNA IMOLA  – Esercizio in maniera discontinua del diritto di visita da parte del coniuge non collocatario – Sussistenza. Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|17 gennaio 2017| n. 977

Matrimonio – Separazione personale dei coniugi  Provvedimenti per i figli – In genere affidamento dei figli minori ad uno solo dei coniugi – Condizioni – Affidamento condiviso pregiudizievole nell’interesse del minore – Esercizio in maniera discontinua del diritto di visita da parte del coniuge non collocatario – Sussistenza. Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|17 gennaio 2017| n. 977

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Nell’ambito di un procedimento di separazione tra coniugi, qualora nè i genitori nè i parenti prossimi possano considerarsi idonei, al fine di salvaguardare l’interesse del minore, onde evitare che si trovi in una situazione non dissimile da quella di abbandono, che costituisce il presupposto dell’adozione legittimante di collocamento del minore presso una terza persona e in un istituto di educazione, quale tipico intervento assistenziale, il giudice può legittimamente disporre l’affidamento ai servizi sociali.

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procedimento di separazione tra coniugi

AVVOCATO ESPERTO Famiglia BOLOGNA IMOLA  – Esercizio in maniera discontinua del diritto di visita da parte del coniuge non collocatario – Sussistenza. Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|17 gennaio 2017| n. 977

diritto di visita da parte del coniuge
diritto di visita da parte del coniuge

Matrimonio – Separazione personale dei coniugi  Provvedimenti per i figli – In genere affidamento dei figli minori ad uno solo dei coniugi – Condizioni – Affidamento condiviso pregiudizievole nell’interesse del minore – Esercizio in maniera discontinua del diritto di visita da parte del coniuge non collocatario – Sussistenza. Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|17 gennaio 2017| n. 977

 

AVVOCATO ESPERTO Famiglia BOLOGNA IMOLA  - Esercizio in maniera discontinua del diritto di visita da parte del coniuge non collocatario - Sussistenza. Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|17 gennaio 2017| n. 977 Matrimonio - Separazione personale dei coniugi  Provvedimenti per i figli - In genere affidamento dei figli minori ad uno solo dei coniugi - Condizioni - Affidamento condiviso pregiudizievole nell'interesse del minore - Esercizio in maniera discontinua del diritto di visita da parte del coniuge non collocatario - Sussistenza. Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|17 gennaio 2017| n. 977
AVVOCATO ESPERTO Famiglia BOLOGNA IMOLA  – Esercizio in maniera discontinua del diritto di visita da parte del coniuge non collocatario – Sussistenza. Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|17 gennaio 2017| n. 977 Matrimonio – Separazione personale dei coniugi  Provvedimenti per i figli – In genere affidamento dei figli minori ad uno solo dei coniugi – Condizioni – Affidamento condiviso pregiudizievole nell’interesse del minore – Esercizio in maniera discontinua del diritto di visita da parte del coniuge non collocatario – Sussistenza. Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|17 gennaio 2017| n. 977

 

AVVOCATO ESPERTO Famiglia BOLOGNA IMOLA  - Esercizio in maniera discontinua del diritto di visita da parte del coniuge non collocatario - Sussistenza. Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|17 gennaio 2017| n. 977 Matrimonio - Separazione personale dei coniugi  Provvedimenti per i figli - In genere affidamento dei figli minori ad uno solo dei coniugi - Condizioni - Affidamento condiviso pregiudizievole nell'interesse del minore - Esercizio in maniera discontinua del diritto di visita da parte del coniuge non collocatario - Sussistenza. Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|17 gennaio 2017| n. 977
AVVOCATO ESPERTO Famiglia BOLOGNA IMOLA  – Esercizio in maniera discontinua del diritto di visita da parte del coniuge non collocatario – Sussistenza. Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|17 gennaio 2017| n. 977 Matrimonio – Separazione personale dei coniugi  Provvedimenti per i figli – In genere affidamento dei figli minori ad uno solo dei coniugi – Condizioni – Affidamento condiviso pregiudizievole nell’interesse del minore – Esercizio in maniera discontinua del diritto di visita da parte del coniuge non collocatario – Sussistenza. Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|17 gennaio 2017| n. 977

La regola dell’affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l’interesse del minore», il che si verifica nell’ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all’estero, essendo tale comportamento indicativo dell’inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente

Corte ha osservato come la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’articolo 155 c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, e’ derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593). Cio’ si verifica nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come anche nell’ipotesi di totale inadempimento all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587). La valorizzazione, da parte della Corte di Trieste, dell’assenza di incontri tra la madre e il figlio nel lungo periodo preso in considerazione appare, dunque, pienamente coerente coi suindicati principi.

Gli ulteriori profili dedotti sfuggono, del resto, al sindacato della Corte di legittimita’.

L’articolo 155 bis, comma 1 cit. richiede, ben vero, che l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori debba essere disposto con “provvedimento motivato”: ma la Corte di appello si e’ certamente conformata a detta prescrizione, recando la sentenza le argomentazioni atte a giustificare la revoca dell’affidamento condiviso.

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Al riguardo, occorre rilevare che nella nuova formulazione del cit. n. 5, risultante dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito in L. n. 134 del 2012, mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

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Nell’ambito del procedimento per la separazione dei coniugi, l’affidamento congiunto dei figli ai sensi della L. dell’8 febbraio 2006, n. 54, può essere disposta, se non risultano fatti da cui desumere la contrarietà all’interesse dei minori di tale decisione, anche su iniziativa del giudice, qualora le parti non abbiano avanzato nessuna proposta al riguardo. Infatti, trattandosi di una materia sottratta alla disponibilità delle parti perché riguardante lo status del minore, è configurabile in tale ambito il potere officioso del giudice del merito che può, in assenza di domande di parte, applicare quella che per legge è ormai la regola in materia di affido, derogabile soli in casi eccezionali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Al contempo, la fattispecie di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per come riformulata, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053).

 

Nell’ambito del procedimento per la separazione dei coniugi, l’affidamento congiunto dei figli ai sensi della L. dell’8 febbraio 2006, n. 54, può essere disposta, se non risultano fatti da cui desumere la contrarietà all’interesse dei minori di tale decisione, anche su iniziativa del giudice, qualora le parti non abbiano avanzato nessuna proposta al riguardo. Infatti, trattandosi di una materia sottratta alla disponibilità delle parti perché riguardante lo status del minore, è configurabile in tale ambito il potere officioso del giudice del merito che può, in assenza di domande di parte, applicare quella che per legge è ormai la regola in materia di affido, derogabile soli in casi eccezionali.

Corte ha osservato come la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’articolo 155 c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, e’ derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593). Cio’ si verifica nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come anche nell’ipotesi di totale inadempimento all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587). La valorizzazione, da parte della Corte di Trieste, dell’assenza di incontri tra la madre e il figlio nel lungo periodo preso in considerazione appare, dunque, pienamente coerente coi suindicati principi.

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