Affido Minori e Mantenimento dei Figli – AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA

Affidamento dei Minori e Mantenimento dei Figli –

Avvocato affidamento figli naturali Bologna Studio Legale

Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto? Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020
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L’AFFIDO DEI FIGLI E’ UNA DELLE MAGGIORI PROBLEMATICHE NELLA SEPARAZIONE VEDIAMO PERCHE’ 

Affidamento dei Minori e Mantenimento dei Figli – Avvocato affidamento figli naturali Bologna Studio Legale …Separazione e affidamento di minore.

Minore va collocato presso il genitore che garantisce meglio la

bigenitorialita’

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genitori …

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Affidamento dei Minori e Mantenimento dei Figli – AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA

In tema di separazione personale, la regola prioritaria dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 cod. civ., è, ai sensi dell’art. 155 bis, primo comma, cod. civ., derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all’interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria.

La mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regine preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole; assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse.Affidamento dei Minori e Mantenimento dei Figli – Avvocato affidamento figli naturali Bologna Studio Legale

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per i procedimenti di cui agli arti. 330 e 333 cod. civ, la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divario o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composi-ione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello»;

che, le pur rilevanti osservazioni della parte ricorrente, condivise dal PG, non sono idonee al mutamento dell’indirizzo adottato con regolarità, e con beneficio per la certezza del diritto, da questa Corte che, con riferimento al diverso caso in cui il procedimento diretto ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sia proposto prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., ha affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato (ed applicabile al caso in esame) secondo cui « il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separa ione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis” di cui all’art 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell’art. 111 Cost., nell’art. 8 CEDU e nell’art. 24 della Carta di Nizza.»;

La Cassazione n. 3652/2020, che si commenta e che è, la Corte ribadisce che il regime di affido condiviso non significa che i tempi da trascorrere con il proprio figlio debbano essere perfettamente divisi a metà in base a un calcolo aritmetico tra i genitori. L’affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Ciò non di meno (per le ragioni meglio di seguito evidenziate) l’affido condiviso è (in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell’interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano (ovviamente ove possibile) alla conservazione (od al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l’attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l’interesse ad una frequentazione paritaria.

il giudice dovrà preliminarmente valutare ed apprezzare il diritto del minore a crescere in modo sano ed equilibrato, passando in secondo piano le problematiche contingenti lavorative dei genitori.

Ove quindi uno dei genitori presti attività lavorativa in un’altra città, non potrà pretendere di far trasferire il figlio, mettendo a repentaglio la serenità di vita e di sviluppo del minore all’interno del contesto sociale e scolastico in cui se ne assicura lo sviluppo sano e protettivo.

Secondo la suprema Corte una convivenza paritaria in termini assoluti comporterebbe uno sconvolgimento della situazione attuale, tale da rendere la condizione della figlia più faticosa e destabilizzante. Ciò detto, il padre quindi non può reclamare alcun diritto ad una simmetrica ripartizione dei tempi di permanenza della figlia com i genitori.

Posto che il giudice, in tema di affidamento dei figli minori nella separazione, come nella specie, o nel divorzio, deve attenersi al criterio fondamentale dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, riguardo al quale i genitori, sia l’affidatario/collocatario che l’altro, sono titolari non di diritti, ma di un mero munus, ne segue che il principio di bigenitorialità non postula una paritaria determinazione dei tempi di permanenza del figlio presso di essi, purché siano assicurate congrue modalità di incontro con i medesimi.

(Nella specie, la Suprema corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva previsto, qualora la figlia minore si fosse opposta agli incontri con il padre, genitore non collocatario in regime di affido condiviso, che questi avessero luogo presso una struttura protetta).

Qualora non emergano elementi di incapacità o inadeguatezza genitoriale, deve essere disposto il regime dell’affidamento condiviso, la cui adozione è esclusa dal Legislatore nelle sole ipotesi in cui la condivisione della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori determini un concreto e specifico pregiudizio per il minore; in assenza di elementi di incapacità genitoriale, deve prioritariamente disporsi l’affido condiviso anche quando uno dei due genitori risieda abitualmente all’estero.

Affido condiviso di minore nato fuori dal matrimonio

In tema di affidamento dei figli minori, disposto l’affido condiviso di un minore di circa quattro anni di età, nato fuori dal matrimonio, con collocamento presso la madre, va rigettata la domanda di quest’ultima di autorizzazione al trasferimento del domicilio del figlio da Roma a Londra, atteso che: a) una tale misura osterebbe al consolidamento del rapporto del padre con il figlio, con assidue frequentazioni anche infrasettimanali, posto che il primo, in forza di provvedimento provvisorio, si era trasferito da Milano a Roma, esercitando regolarmente il diritto di visita; b) il minore è ben radicato nella capitale, dove risiede dalla nascita, e intrattiene una fitta rete di relazioni parentali, come emerso dalla espletata c.t.u.; c) la madre svolge a Roma idonea attività lavorativa, sicché non ha la necessità di trasferirsi all’estero.

Il mancato versamento dell’assegno di mantenimento

L’omesso versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile per il figlio di minore età non integra necessariamente quella mancanza di mezzi di sussistenza idonea per ritenere sussistente il reato.

(Nel caso di specie , si trattava di un programma di affido condiviso in cui entrambi i genitori avevano rinunciato a forme di mantenimento reciproco e seppure l’ex marito non aveva sempre versato l’assegno di mantenimento stabilito in euro 500,00, egli non aveva mai fatto mancare la vicinanza e l’affetto al figlio provvedendo al pagamento di somme inferiori soprattutto quando si ammalò e perse il lavoro).

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Affidamento dei figli | Affido condiviso

LEGGE 8 febbraio 2006, n.54 

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

(GU n. 50 del 1-3-2006)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche al codice civileL’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

  1. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso) – Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Affidamento dei Minori e Mantenimento dei Figli

Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli) – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) – Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) – Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore) – Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura civile)

  1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

  1. Dopo l’articolo 709-bisdel codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 3.

(Disposizioni penali)

  1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexiesdella legge 1º dicembre 1970, n. 898.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

  1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.

  2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

  1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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