CORTE DEI CONTI UN ORGANO DI ASSOLUTA IMPORTANZA :COME DIFENDERSI

CORTE DEI CONTI UN ORGANO DI ASSOLUTA IMPORTANZA :COME DIFENDERSI

AVVOCATO PER CORTE DEI CONTI
CORTE DEI CONTI UN ORGANO DI ASSOLUTA IMPORTANZA :COME DIFENDERSI

FUNZIONI DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

La legge 14 gennaio 1994 n. 20 ha attuato una riforma completa delle funzioni di controllo della Corte dei conti, riducendo il numero degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, limitato agli atti fondamentali del Governo, ed estendendo a tutte le amministrazioni il controllo successivo sulla gestione e sul patrimonio, comprendendo anche il controllo sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria. Inoltre, viene attribuito alla Corte dei conti il compito di verificare il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

INTERVENTO CORTE DEI CONTI PER DANNO ERARIALE

Il concetto di danno, che compare nella definizione, deve essere inteso in senso civilistico, e può quindi consistere in:

  • undanno emergente, ossia una perdita per una cosa distrutta o perduta, una spesa sostenuta o un’entrata non acquisita;
  • unlucro cessante, ossia un mancato guadagno.

Il danno erariale è uno dei presupposti per la sussistenza della responsabilità amministrativa-contabile, su cui giudica la Corte dei conti. A tal fine deve essere certo, attuale (sussistente nel momento della domanda di risarcimento e in quello della sentenza di condanna), concreto (non ipotetico) e di entità determinata o determinabile.

Il danno erariale si distingue in:

Funzioni di controllo

  1. In base alla Costituzione (art. 100),la Corte dei conti svolge:
    1. un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo;
    2. un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
    3. un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

LA CORTE DEI CONTI. FUNZIONI E STRUTTURA

informazioni aggiornate a lunedì, 7 luglio 2014

Funzioni

La Corte dei conti svolge funzioni di controllo (art. 100 Costituzione) e funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (art. 103 Costituzione).

Accanto a queste, svolge anche funzioni consultive (pareri al Governo ed ai Ministri in ordine ad atti normativi e provvedimenti; pareri in materia di contabilità pubblica a richiesta di regioni, comuni ed enti locali).

Funzioni di controllo

In base alla Costituzione (art. 100), la Corte dei conti svolge:

  • un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo;
  • un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
  • un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
CORTE DEI CONTI UN ORGANO DI ASSOLUTA IMPORTANZA :COME DIFENDERSI
CORTE DEI CONTI UN ORGANO DI ASSOLUTA IMPORTANZA :COME DIFENDERSI

Il controllo di legittimità serve ad assicurare che un atto o un’attività siano conformi alla legge. Il controllo sulla gestione serve invece a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi posti dalla legge. A differenza del controllo preventivo di legittimità, il cui esito incide sul perfezionamento dell’efficacia di un atto, l’esito del controllo sulla gestione del bilancio consiste nella predisposizione di relazioni e osservazioni destinate alle amministrazioni controllate.

Un tipo particolare di controllo è costituito dalla verifica di parificazione sul rendiconto generale dello Stato, volto ad accertare la conformità dei risultati del rendiconto dello Stato alla legge di bilancio (Art. 39 del Regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214).

COME E’ FORMATA

Il Consiglio di Presidenza è l’organo di autogoverno della magistratura contabile (L. 117/1988, art. 10 e L. 9/2009, art. 11).

Il Consiglio di Presidenza è composto:

  • dal Presidente della Corte dei conti, che lo presiede;
  • dal Procuratore Generale della Corte dei conti;
  • dal Presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua vece, dal Presidente di sezione più anziano;
  • da quattro membri eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
  • da quattro membri eletti da e tra i magistrati della Corte dei conti, ripartiti tra le diverse qualifiche in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell’anno di costituzione dell’organo.

I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell’incarico.

Funzioni giurisdizionali

L’art. 103 della Costituzione assegna alla Corte la giurisdizione nelle “materie di contabilità pubblica” ossia in materia di responsabilità amministrativa e contabile.

In primo luogo la Corte giudica sulla responsabilità amministrativa che è la responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati all’ente nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio. L’accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell’amministrazione danneggiata.

In secondo luogo, giudica sulla responsabilità contabile, ossia sulla responsabilità di quei soggetti (agenti contabili) che avendo avuto in consegna (a vario titolo) denaro, beni o altri valori pubblici, o comunque avendone avuto la disponibilità materiale, non adempiano all’obbligo di restituzione che a loro incombe.

Inoltre, la Corte ha giurisdizione nella materia delle pensioni a totale carico dello Stato e su quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell’INPDAP. Le controversie possono avere ad oggetto sia l’esistenza del diritto alla pensione sia il suo ammontare. La Corte giudica sia in materia di pensioni ordinarie (civili e militari) che di pensioni di guerra.

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