ASSEGNO DI DIVORZIO E NUOVA CONVIVENZA AVVOCATO SEPARAZIONI E DIVORZI BoLOGNA  MALALBERGO ALTEDO

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PARLIAMONE INSIEME di SEPARAZIONI DIVORZI BoLOGNA  MALALBERGO ALTEDO  TROVEREMO LA GIUSTA SOLUZIONE ,SEPARAZIONI E DIVORZI BoLOGNA  MALALBERGO ALTEDO OGNI PROBLEMA HA ALMENO UNA SOLUZIONE!!

SE SI ANALIZZA CON UN BUON AVVOCATO LA SEPARAZIONE IL DIVORZIO, L’AFFIDO DEI FIGLI ,LA DIVISIONE DELLA CASA TRA CONIUGI, IL MANTENIMENTO ALLORA UNA SOLUZIONE SI TROVA !!

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SEPARAZIONE A BOLOGNA VUOI SAPERE TUTTO MA PROPRIO TUTTO SULLA SEPARAZIONE?

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051 6447838 AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 

CESSA L’OBBLIGO DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO SE IL CONIUGE BENEFICIARIO INTRAPRENDE UNA NUOVA CONVIVENZA?

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte in relazione all’applicazione dell’art. 5, 10° comma della legge n. 898 del 1970, che afferma la perdita del diritto all’assegno di divorzio in caso di nuove nozze, anche alle ipotesi di formazione di una nuova famiglia di fatto (intesa quale nucleo formato da persone stabilmente conviventi con legami affettivi duraturi).

QUALE LA FUNZIONE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO?

L’art. 5, 6° comma legge n. 898 del 1970 si concentra sull’ “an” dell’assegno riferendolo all’assenza di mezzi adeguati e sul “quantum” elencando vari criteri di commisurazione utili al fine di misurare l’adeguatezza dei redditi.

QUALE PARAMETRO È UTILIZZATO PER MISURARE L’ADEGUATEZZA DEI REDDITI?

Le Sezioni Unite della Suprema Corte nel 1990 avevano accolto la tesi perequativa attribuendo al coniuge il diritto di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

La sentenza Lamorgese nel 2017 muta il parametro di riferimento assegnando all’assegno di divorzio funzione assistenziale. L’adeguatezza, in tal caso, va valutata in base alla fruizione di un tenore di vita autonomo, libero e dignitoso rispetto ai criteri equitativi.

Anche tale impostazione è superata essendo sopito il dibattito tra funzione perequativa e assistenziale a favore della tesi compensativa. Si parte dal presupposto che l’art. 5, 6° comma detta tutta una serie di criteri tra cui quello più importante riguarda il contributo alla condizione familiare e alla formazione del patrimonio dell’altro.

Il giudice, dunque, deve verificare due aspetti:

  1. l’esistenza della situazione di squilibrio;
  2.  
  3. la causa della sperequazione se imputabile alle forzose rinunce avente causa nel matrimonio.

CESSA L’OBBLIGO DI VERSARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO SE IL BENEFICIARIO PASSA A NUOVE NOZZE?

Sì, come previsto dalla legge del 1970.

COSA ACCADE SE IL BENEFICIARIO INSTAURA UNA CONVIVENZA DI FATTO?

In tal caso la questione è ampiamente dibattuta. Sulla stessa, infatti, sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite.

Da un lato c’è un modello che si ispira al matrimonio che, però, tale non è per la differente disciplina.

Bisogna verificare il perimetro applicativo dell’art. 5 legge n. 898 del 1970 che si riferisce espressamente alle nuove nozze.

L’ART. 5,10° COMMA LEGGE N. 898 DEL 1970 PRECLUDE L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGO DI VERSARE L’ASSEGNO DI DIVORZIO ANCHE IN IPOTESI DI MERA CONVIVENZA?

Prima di fornire un’adeguata risposta al quesito formulato è opportuno riflettere sul fondamento logico- giuridico della disposizione.

In tale ottica il nuovo matrimonio recide il vincolo e perde senso la solidarietà post- coniugale.

Due le prospettive che si aprono:

  1. se si paragona la famiglia di fatto al matrimonio l’ambito dell’art. 5, 10° comma va esteso ad entrambe le ipotesi;
  2. facendo leva su una logica meramente formalistica l’art. 5, 10° comma non può applicarsi. L’instaurazione di una famiglia di fatto può influire sull’obbligo anche se non automaticamente, ma con verifica in concreto. In tal modo solo se la creazione della famiglia di fatto sana la situazione di squilibrio e iniquità cessa l’obbligo di versare l’assegno.

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Se hai dubbi su queste o altre tematiche puoi sempre contattare l’avvocato Sergio Armaroli tramite il sito Studio Legale Bologna



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NUOVE NORME SEPARAZIONE E DIVORZIO

  • Nel 2015 è stata definitivamente approvata la nuova legge che andrà a regolamentare la procedura di divorzio e tale legge applicherà non solo ai nuovi procedimenti, ma anche a quelli tuttora in corso.
  • Diritto di famiglia e dei minori (separazioni, divorzi – consensuali, congiunti e giudiziali e con negoziazione assistita,  modifica delle condizioni di separazione, reversibilità di pensioni al coniuge superstite, riconoscimento di paternità) materie per le quali offre una intera gamma di servizi personalizzati volti al superamento delle numerose e variegate problematiche che si sviluppano all’interno del nucleo familiare In particolare lo studio si occupa anche di : risoluzione dei conflitti familiari,  divisione dei beni – assegno di mantenimento – affido condiviso dei figli per coppie di fatto;
  • Diritto di Famiglia
  • Matrimonio, convivenza ed unioni civili
    Separazione e divorzio
    Interdizione ed inabilitazione
    Penale della famiglia
  • Devi gestire l’affidamento di un figlio minore? Si tratta di una situazione molto delicata e importante che deve essere trattata con la dovuta attenzione. Un figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse per i figli relativi all’istruzione, educazione e salute sono assunte di comune accordo tra i genitori, mentre quelle relative all’ordinaria amministrazione dei figli possono essere prese disgiuntamente da ciascun genitore
  • .L’affidamento esclusivo a un solo genitore può essere stabilito solo dal Giudice.I genitori hanno facoltà di chiedere in ogni momento la revisione delle disposizioni sull’affidamento dei figli e loro mantenimento.
  • Procedura di negoziazione assistita
  • Le Procedura di negoziazione assistita
  • approvate dalla fine del 2014 è possibile ottenere il divorzio congiunto o la separazione consensuale senza andare in Tribunale. 
  •  
  • I coniugi dovranno solo firmare l’accordo davanti ai legali che poi provvederanno al deposito in Tribunale.
  • Se non ci sono irregolarità od incongruità, la Procura concederà l’autorizzazione od il nulla osta senza fissare udienza. Gli avvocati, entro e non oltre 10 giorni, dovranno poi depositare il divorzio o la separazione in Comune che provvederà d’ufficio alla trascrizione.
  • Questa procedura può essere utilizzata anche in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti o disabili. 
  •  

Per avere il divorzio congiunto oggi è sufficiente che siano trascorsi SOLO 6 MESI dalla separazione.
Basta quindi accordarsi davanti l’avvocato e firmare alla sua presenza. 

 

A tutto il resto ci penseranno i legali.

Tempi per divorziare o separarsi

Oggi è possibile ottenere il divorzio congiunto o la separazione consensuale in soli 20/30 giorni dalla firma davanti all’avvocato.
Con la negoziazione assistita Tribunale concede il divorzio o la separazione In temi brevi dal deposito del divorzio da parte degli avvocati che deve avvenire entro 10 giorni dalle firme dei coniugi.

Una volta ricevuto la separazione o il divorzio gli avvocati devono procedere al deposito in Comune entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui il divorzio o la separazione sono stati approvati dal Tribunale.
Dunque non occorre più attendere parecchi mesi né andare in Tribunale: basterà firmare davanti all’avvocato ed in meno di 3 settimane Avrete la separazione od il divorzio.

Quali sono i punti chiave della nuova normativa?

In primo luogo vi sono cambiamenti riguarda proprio la riduzione dei tempi necessari per separazione e divorzio : non più 3 anni; si potrà divorziare in un lasso di tempo da 6 mesi ad 1 anno.
In assenza di complicazioni, 6 mesi per coniugi consenzienti e senza figli; mentre i tempi si dilatano fino ad un anno in caso di separazione giudiziale o di figli minorenni.

La data da prendere in considerazione per l’inizio del decorrere di questi mesi è il giorno in cui i coniugi compaiono davanti al Presidente del Tribunale per la separazione.

REGIME PATRIMONIALE CONIUGI CON LA NUOVA LEGGE

Anche per quanto concerne la separazione dei beni, ci sono novità: si può perpetrare dal momento in cui i coniugi ricevono l’autorizzazione del giudice a vivere separati.

 

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Infedeltà e separazioni

  1. Nelle crisi matrimoniali il cliente viene assistito per trovare la miglior soluzione, se possibile condivisa con l’altro coniuge divenuto controparte e/o con i figli, per giungere se possibile ad una separazione consensuale o ad un divorzio congiunto, considerata la delicatezza della materia, oppure in sede giudiziale, sempre tutelando l’interesse dei figli.

  1. Lo studio si è occupato più volte anche di questioni di riconoscimento di figli e di affidamento dei medesimi in caso di cessazione della convivenza di genitori non sposati, così come ora si occupa di unioni civili – convivenze di fatto con le relative problematiche e questioni giuridiche, nuovi istituti del diritto di. famiglia

  2.  
  3. La separazione con addebito è importante: non bisogna accontentarsi di una separazione consensuale.

    Chi ha subito un danno a seguito dell’inadempimento dell’altro coniuge ai relativi obblighi può ottenerne il risarcimento, purché il danno sia effettivo (psichico o patrimoniale) e spesso in concorrenza con fatti che sono autonomamente dannosi (ingiurie, percosse, ecc.).

    Sotto questo profilo anche le infedeltà coniugali sono risarcibili.

  4. Divorzio breve

  5. Con la promulgazione della legge n. 55/2015, sono entrate in vigore le nuove norme sul divorzio breve che accorcia sensibilmente i tempi necessari per ottenere lo scioglimento del matrimonio. Con il divorzio i coniugi ottengono lo scioglimento del matrimonio (quando è stato contratto matrimonio con solo rito civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (quando è stato contratto matrimonio con rito civile e religioso). Una volta ottenuto entrambi i coniugi sono liberi di poter contrarre nuove nozze con rito civile.

  6. scopo dell’assegnazione è la tutela dell’interesse dei figli a conservare l’habitat domestico, inteso come il centro delle consuetudini in cui si è espressa la vita della famiglia.

  7. Tale provvedimento, pertanto, non può essere adottato in mancanza di figli minori o maggiorenni non autonomi.

SEPARAZIONI E DIVORZI BoLOGNA  MALALBERGO ALTEDO ad abitare nella casa familiare spetta dunque:

  1. al genitore con il quale sono collocati stabilmente i figli minori, quando è previsto un regime di affidamento condiviso;

  2. al genitore cui sono affidati in via esclusiva i figli minori ;

  3. al genitore con il quale restano a convivere i figli maggiorenni non autonomi.

SEPARAZIONI E DIVORZI BoLOGNA  MALALBERGO ALTEDO vuol dire avvocato esperto in separazioni e divorzi?

Vuol dire:

1)avvocato che si aggiorna costantemente sulla giurisprudenza delle separazioni e divorzi.

2)vuol dire avvocato che  conosce le problematiche legate alla separazione e al divorzio.

3) vuol dire avvocato che ha indicazioni precise per i clienti su come risolvere un passaggio assai difficile come la separazione e il divorzio.

Qualsiasi avvocato sa ridigere una separazione  consensuale, pochi sanno invece come e quali strumenti e  indicazioni utilizzare  per accontentare i clienti e convincerli a  una separazione consensuale quando le acque e i rapporti sono molto tesi e mossi.

Ma allora per un avvocato divorzista cosa vuol dire ricever e un cliente  per una separazione o un divorzio?

Vuol dire capire le necessita’ dei clienti e cercare di trovare una soluzione affinchè riescano a superare  un momento assai difficile.

Personalmente pur mentenendo un comportamento professionale e un aspetto  non turbato vi sono separazioni che  fanno provare  emozioni negative anche all’avvocato.

Dopo molti anni di professione non pensate che  i casi lascino sempre l’avvocato estraneo e non porti lo stesso avvocato a  una sorta di dispiacere  o domande interiori su come una coppia arrivi a disgregarsi

Cosi’ non è.   Sebbene si mantenga un comportamento all’apparenza  estraneo e non coinvolto a volte le storie e le situazioni dei clienti che affrontano una separazione  portano a riflessioni..

Insomma non siamo dei computer con cui si puo’ scrivere e dire tutto senza che gli stessi siano turbati.

Ad esempio mi è capitato il caso di un padre  che aveva tre figli minori e lo stesso non voleva piu’ provvedere ai figli né affettivamente nè emotivamente nè stando a loro vicini.

Amando io mio figlio al di sopra di ogni cosa al mondo, certamente  non sono rimasto emotivamente estraneo alla vicenda che mi ha turbato.

Decine di volte ho insistito con il cliente perchè riallacci rapporti con i flgli che stavano soffrendo molto della situazione.

Un altro caso successo è quella di un uomo, realizzato professionalmente che un bel giorno viene lasciato dalla giovane moglie perché la stessa di punto in bianco si era innamorata di un altro uomo.

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Certo succede spesso, lo so, ma vidi quell’uomo soffrirne molto  e non darsi spiegazioni.

Aveva acquistato un bell’appartamento per vivere con la moglie, l’aveva arredato  in modo cinematografico, benissimo, poi un bel giorno la moglie all’improvviso se ne ando’ per vivere  con un altro.

Nel caso non vi erano figli e la cosa fu poi superata dal marito  che oggi ottenuto il divorzio vive  con un’altra compagna.

L’avvocato matrimonialista deve poi aggiornarsi continuamente, ad esempio di recente  vi è una importante sentenza della cassazione a sezioni unite circa l’ assegno divorzile:

  • Trattasi di cassazione civile a sez unite numero 18287 del 11/7/2018 .

b)Tale sentenza dopo la sentenza Grilli precisa che  l’assegno divorzile deve avere una funzione che per il calcolo debba essere adottato un criterio composito ,che alla luce della rispettive condizioni econonomico patrimoniali  dia rilevo al contributo fornito dall’ex coniuge  richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alla potenzialita’ reddittuale  future  e all’ eta’ dell’avente diritto  .

Credo fermamente che solo uno studio capillare e serio delle novita’ della giurisprudenza possa permettere all’avvocato matrimonialista di offrire il miglior servizio al cliente.

 

GIOVANNI l’incredibile storia di Giovanni

 

 

Giovanni è un distinto signore  sui 50 anni, ne dimostra meno, elegante, raffinato colto, spesato con Bianca, una signora di 38 anni, molto bella ,architetto,

Hanno una bambina di nome  Paola, come la madre di Giovanni.

 

Giovanni ha scoperto la moglie sulle chat di incontri, perché la moglie aveva lasciato aperto il computer, distrattamente, e  stava chattando con un uomo per  un incontro della settimana

 

Giovanni era stordito dalla scoperta, non aveva  piu’ fiducia nella moglie, si sentiva peggio che tradito.

 

La moglie confessa a Giovanni di aver avuto diverse relazioni, ma solo a sondo sessuale, per Giovanni è una mazzata incredibile, piange

 

Mi dice che  non potra’ piu guardare la moglie, e non vuole piu’ vederla.

 

Ricevo  Bianca dopo alcuni giorni ,senza Giovanni  e la moglie mi dice di non sopportare piu la gelosia del marito che a stava soffocando e che  trovava il marito invecchiato  enoioso e comunque non aveva piu’ interess epe rlui ma voleva  che la bambina non soffrisse dalla separazione.

Erano sposati da 15 anni e il grande amore era svanito, non ve ne era piu’ traccia.

 

Consigliai ai coniugi una separazione consensuale , che è sempre la meno traumantica, oltre che la piu’ economica.

 

 

I coniugi mi chiesero un mese per pensarci, e dopo un mese successe   una cosa incredibile:

 

Vennero in studio entrambi, tra loro era scoppiata nuovamente la  passione, si amavano e  Giovanni aveva  perdonato Bianca che prometteva che con le chat di incontri aveva chiuso

 

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Il coniuge tenuto a versare un assegno di mantenimento in favore dell’altro, ha diritto alla riduzione o soppressione del suddetto onere ove il beneficiario dell’obbligazione alimentare stabilisca una nuova relazione familiare con coabitazione e convivenza atteso che, secondo fatti notori e massime di comune esperienza, la disgregazione della famiglia comporta un impoverimento per il coniuge che resta solo mentre una nuova unità famigliare provoca un arricchimento, ad esempio per le spese dei costi fissi

La dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza. Qualora non venga fornita la prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. Nella fattispecie siffatta prova era stata fornita solo dalla ricorrente che aveva dimostrato che il marito, per il vizio del gioco, aveva privato la famiglia del necessario per vivere, aveva poi abbandonato l’abitazione familiare ed aveva intrattenuto una relazione extraconiugale. Di talché, non avendo il resistente dimostrato la preesistenza di una crisi coniugale in atto all’epoca dei suoi predetti comportamenti trasgressivi dei doveri di assistenza e di coabitazione, si riteneva provata l’efficienza causale di tali violazioni rispetto all’insorgenza di tale crisi, con conseguente addebito della separazione al resistente.

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La coabitazione con un altro partner da parte dell’ex coniuge

fa venire meno il diritto all’assegno da parte dell’ex, anche se manca la prova di una convivenza more uxorio e si tratta solo di una «affettuosa amicizia». Così si è espressa la Cassazione che ha anche precisato che non si può addossare all’ex coniuge tenuto a versare l’assegno l’onere di dimostrare il grado di intimità sussistente tra l’ex e il suo nuovo partner. La Corte ha reso così meno stringenti le condizioni per la perdita dell’assegno in caso di una nuova convivenza, accogliendo nella specie il ricorso di un uomo che contestava l’obbligo di corrispondere alla sua ex moglie un assegno mensile di 800 euro in quanto questa conviveva con altro partner. Per i giudici di legittimità è sì vero che il diritto all’assegno non decade per una mera coabitazione, ma non può porsi a carico del marito l’onere di dimostrare il grado di intimità che intercorre tra la coppia».

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Nella giurisprudenza di legittimita’ e’ acquisito il condivisibile principio secondo il quale l’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorche’ di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilita’ dell’assegno a carico dell’altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale; il relativo diritto rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’articolo 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalita’ dell’individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole (Cass. n. 2466/2016, n. 6855/2015). Il suddetto principio e’ stato enunciato in tema di assegno divorzile, cioe’ in una materia in cui la solidarieta’ post coniugale trova giustificazione nei limiti, costituzionalmente accettabili (ex articolo 23 Cost.), previsti e conformati dalla legge (n. 898 del 1970, succ. mod., articolo 5, comma 6) in considerazione dello stato libero delle persone (ex coniugi).

SEPARAZIONI E DIVORZI BoLOGNA  MALALBERGO ALTEDO
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Diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l’attualita’ del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedelta’, convivenza e collaborazione; diversamente dalla solidarieta’ postconiugale, che e’ presupposto dell’assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare il piu’ possibile gli effetti propri di un matrimonio che e’ ancora in vita, compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo puo’ dirsi che l’assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell’obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell’articolo 143 c.c. (Cass. n. 12196/2017, n. 11504/2017).

 

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Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 convivenza e assegno divorzile ?

Non condiviso da Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile è l’orientamento per il quale una nuova e stabile convivenza fa venire meno il diritto all’assegno di mantenimento divorzile.

Con una nuova convivenza si perde l’assegno divorzile di mantenimento?

Per Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 in parte, potendo esservi la caducazione della componente assistenziale

 

Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, passa dunque ad esaminare come incida la nuova convivenza sull’assegno divorzile.

La premessa è quella sopra indicata: l’assegno divorzile ha almeno una doppia natura, essendovi una componente assistenziale e una componente compensativo-perequativa.

In definitiva per Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile “si tratta quindi di individuare, al di fuori di automatismi non consentiti dalla legge, e contrastanti con la funzione anche compensativa dell’assegno, il punto di equilibrio tra il principio di autoresponsabilità e la tutela della riaffermata solidarietà post-coniugale” 

Secondo Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile

“l’affermazione, contenuta in Cass. n. 6855 del 2015, e successivamente condivisa da alcune sintetiche pronunce (principalmente ordinanze della Sesta Sezione) e fatta propria dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, secondo la quale con l’instaurarsi di una convivenza dotata dei connotati di stabilità e continuità si rescinde ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile (con la sola differenza che nel caso di nuove nozze il diritto viene meno ex lege, mentre in questo caso è necessario un accertamento giudiziale) non è persuasiva nella sua assolutezza, nè quanto alla automatica caducazione del diritto all’assegno, nè nella conseguenza, che essa necessariamente reca con sè, della perdita automatica, in caso di nuova convivenza, anche della componente compensativa dell’assegno” 

Convivenza e assegno divorzile?

Vi è parte assistenziale e componente compensativo-perequativa

 La centralità della sentenza Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile riguarda la coesistenza di due diverse componenti assegnoo divorzile di mantenimento divorzile: quella assistenziale e quella compensativo-perequativa.

Infatti, Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile indica che “l’affermazione di una caducazione automatica del diritto all’assegno di divorzio, sia nella sua componente assistenziale, sia nella sua componente compensativa, nella sua integralità ed a prescindere dalle vicende del caso concreto, oltre che mancante di un saldo fondamento normativo attuale, non è neppure compatibile con la funzione dell’assegno divorzile, come delineata attualmente dalla giurisprudenza della Corte (da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 in poi) come non esclusivamente assistenziale, ma anche compensativo-perequativa, come segnalato dalla più accorta dottrina matrimonialista, mentre sarebbe stata coerente con l’affermazione della funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno, propugnata con un repentino cambiamento di giurisprudenza da Cass. n. 11504 del 2017, dalla quale tuttavia le Sezioni Unite hanno preso le distanze” .

Dalla sentenza Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile occorre considerare che “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l’esigenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell’assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell’ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell’ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anzichè alla valorizzazione dell’autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all’ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell’ex coniuge” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile,

“il riconoscimento della funzione composita dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati” .

CONVIVENZA E ASSEGNO DIVORZILE ONERE PROVA:

chi agisce per il riconoscimento della componente compensativa dell’assegno

 

 

dovrà preliminarmente provare la sussistenza del prerequisito fattuale della mancanza di mezzi adeguati nell’accezione sopra indicata e dovrà dimostrare che l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile);

 

il giudice dovrà poi tener conto della durata del rapporto matrimoniale, quale fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge

 

, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche alla luce dell’età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile);

– “il richiedente potrà avvalersi, eventualmente, del sistema delle presunzioni, nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza” 

– “il giudice dovrà infine individuare la misura di tale squilibrio, causalmente rapportabile a scelte comuni ed ai ruoli rispettivamente assunti all’interno della famiglia. A questo fine, dovrà tenere in conto, oltre le scelte compiute, in primo luogo il parametro, normativamente indicato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e che assume in questo caso particolare rilevanza, della durata del rapporto matrimoniale” 

– “il giudice dovrà anche considerare se l’esigenza di riequilibrio non sia già, in tutto o in parte, coperta ed assolta dal regime patrimoniale prescelto in costanza di matrimonio,

 

 

 giacchè, se i coniugi avessero optato per la comunione legale, ciò potrebbe aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente tale da escludere o ridurre la necessità compensativa” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile);

– “dovrà infine tenere in conto le eventuali attribuzioni o gli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l’esigenza perequativa” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile);

– “se all’esito dell’accertamento indicato, si accerti che alla mancanza di mezzi adeguati si associano rinunce o scelte tra vita professionale e lavorativa pregiudicanti la condizione del coniuge economicamente più debole e non compensate per scelta autonoma dei coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio, il coniuge più debole, benchè si sia ricostituito una diversa comunità familiare, avrà comunque diritto ad un assegno atto ad operare il riequilibrio tra le due posizioni, in funzione perequativo-compensativa, parametrato al contributo dato ed alla durata del matrimonio

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