Art. 590-sexies c.p.Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.   

Art. 590-sexies c.p.

Responsabilità colposa per morte o

lesioni personali in ambito sanitario.

Il tema del danno da “morte” ha subito costanti e controverse pronunce da parte della suprema corte di cassazione e dai tribunali di merito. Difatti, se per il danno da perdita del rapporto parentale, gli orientamenti sono univoci, in materia di danno da morte la questione è stata ampiamente dibattuta. Una sentenza illuminante della Cassazione n. 1362/14 aveva riconosciuto il diritto da “perdita della vita” per cui a prescindere da un apprezzabile lasso di tempo tra evento lesivo e morte, sarebbe stato necessario risarcire il danno che avesse determinato il decesso. Tale impostazione è stata ribaltata da una sentenza della Cassazione a Sez. unite n. 15350/2015 le quali ultime hanno affermato che il diritto alla vita non sia suscettibile di risarcimento (malasanità) economico in favore degli eredi, perchè è un bene di cui gode il soggetto che ne dispone unicamente quando è in vita.

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Articolo introdotto da: L. 8 marzo 2017, n. 24

Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2017Alla colpa grave non può più essere attribuito un peso diverso rispetto a quella lieve, visto che sono entrambe comprese nell’area di applicazione della nuova causa di non punibilità; inoltre, è chiara intenzione della riforma (legge 24/2017) favorire la posizione del medico, riducendo gli spazi per la sua possibile responsabilità penale, conservando invece la responsabilità civile”.

Con questa motivazione la Cassazione (Sezione IV penale, sentenza n 50078) ha annullato la condanna per lesioni colpose emessa nei confronti di un medico. Al professionista erano state imputate le conseguenze di un intervento di lifting facciale che avevano condotto a un’estesa zona di insensibilità.

La Cassazione nella sentenza ricorda che il nuovo articolo 590 sexies del Codice penale, modificato dalla legge Gelli, ha cancellato la depenalizzazione della colpa lieve prevista dalla precedente legge Balduzzi. Non esiste quindi più, pertanto, un problema di grado della colpa, con l’eccezione di quei casi in cui la legge Balduzzi si configura come norma più favorevole da applicare a quei casi caratterizzati da negligenza o imprudenza.

alla luce delle considerazioni svolte deve affermarsi il seguente principio di diritto: ‘Il secondo comma dell’art. 590-sexies cod. pen. articolo introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guide e delle buone pratiche con la condotta imperita nell’applicazione delle stesse’”.

La successiva sentenza Cass. Pen.n.50078/17, ha espresso invece un giudizio opposto ritenendo più favorevole la  nuova disciplina, prevedendo “una causa di esclusione della punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa”. I giudici hanno affrontato, in particolare, il nuovo quadro disciplinare dettato dall’art. 590–sexies c.p., rubricato Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario ai sensi del quale: “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

  • Tale disposizione – introdotta dalla legge n. 24 del 2017 – non trova applicazione:
  • negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida;

  • nelle situazioni concrete in cui tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate;

  • nelle condotte che, sebbene poste in essere dell’ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell’esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le relative linee guida. Premessa la rilevanza preminente delle linee-guida, le Sezioni Unite passano a precisare che l’esame e la valutazione del giudicante circa la rispondenza o meno del comportamento del medico alle guidelines adeguate (ove sempre vi siano) non può che essere circoscritto ad un termine – da trovare caso per caso – ex ante, ovvero quel momento del suo intervento ed in relazione a quelle informazioni conosciute o conoscibili dallo stesso agente in quel momento, altrimenti confondendosi il giudizio sulla rimproverabilità con quello sulla prova della causalità, quest’ultimo da effettuarsi ex post.
  • Ritornando a voler affrontare la soluzione offerta dalla sentenza n. 8770/2017 in relazione al precedente contrasto che ha reso necessario l’intervento delle SS.UU., per il Supremo Consesso risulta “esplicita la previsione della causa di non punibilità, innegabile e dogmaticamente ammissibile, non essendovi ragione per escludere apoditticamente – come si fa nella sentenza “Tarabori” – che il legislatore, nell’ottica di porre un freno alla c.d. medicina difensiva e quindi meglio tutelare il valore costituzionale del diritto del cittadino alla salute, abbia inteso ritagliare un perimetro di comportamenti del sanitario direttamente connessi a specifiche regole di comportamento a loro volta sollecitate dalla necessità di gestione del rischio professionale: comportamenti che, pur integrando gli estremi del reato, non richiedono, nel bilanciamento degli interessi in gioco, la sanzione penale, alle condizioni date”. La causa di non punibilità opera, infatti, laddove il sanitario abbia cagionato per colpa da imperizia l’evento lesivo e mortale, pur essendosi attenuto alle linee guida adeguate al caso concreto. Le fasi della individuazione, selezione ed esecuzione 
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Il presidente della quarta sezione aveva richiesto l’intervento delle sezioni unite le quali si sono pronunciate all’udienza pubblica del 21 dicembre 2017 nei termini che seguono :

“L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

  1. a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;

  2. b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia: 1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;

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RESPONSABILITA’ STRUTTURA SANITARIA MALASANITA’ BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO La responsabilità contrattuale (o da inadempimento), disciplinata dall’art. 1218 c.c., si distingue dalla responsabilità extracontrattuale (o aquiliana), ex art. 2043 c.c., a seconda del dovere giuridico violato. La responsabilità contrattuale deriva dalla violazione di un obbligo specifico qualunque ne sia a sua volta la fonte: contratto, illecito o altro fatto idoneo.

E’ sempre opportuno valutare la figura professionale, le esperienze, il curriculum dell’avvocato a cui ci si intende affidara.

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Per avere buone probabilità di ottenere giustizia e venire risarciti dopo essere rimasti vittima di un errore medico le pratiche devono necessariamente essere seguite da professionisti (medici legali e avvocati) specializzati nel settore della malasanità, ambito particolarmente complesso che richiede un’ottima conoscenza degli aspetti medico legali, legali e di medicina specialistica.

Per dare un valore economico ad un bene come quello della salute o della vita stessa, corrono in soccorso le note Tabelle del Tribunale di Milano, adottate ormai da tutti i Tribunali d’Italia, che attribuiscono ad ogni punto di invalidità permanente una determinata somma di denaro che varia a seconda dell’età del danneggiato e che prevedono un determinato importo per ogni giorno di convalescenza (da adeguarsi in considerazione delle caratteristiche della degenza stessa).

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Tali valori monetari sono poi suscettibili di aumento personalizzato che potrà essere riconosciuto in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto ove le sofferenze patite dal danneggiato siano state più gravose in ragione di vari fattori.

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CHI PUO’ CHIEDERE IL RISARICMENTO PER I CONGIUNTI?

L’assetto sistematico sancito dai giudici di legittimità in ordine all’individuazione dei soggetti legittimati ad agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del prossimo congiunto è stato, infatti, edificato sulla nozione della causalità e, quindi, sulla propagazione intersoggettiva delle conseguenze di uno stesso fatto illecito (per danno morale soggettivo da morte di congiunto cfr. Cass. 2915/71 1016/73 11396/97).

Un illecito di tale genere può, infatti, essere efinito “plurioffensivo” in quanto è idoneo a ledere interessi diversi in capo ad altrLa Cassazione ha  affermato il principio della “prevedibilità della colpa”, ritenendo che“ove l’uccisione di una persona abbia leso in pari tempo situazioni giuridiche di soggetti diversi, legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, deve ritenersi sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte, l’elemento della prevedibilità dell’evento in relazione alla lesione, in danno dei superstiti, dell’interesse all’intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell’evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e che rientra nella normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello“.(cfr. Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828)

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