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L'ASSICURAZIONE E IL DANNO, RESPONSABILITà DELL'ASSICURAZIONE NEL TARDIVO RISARCIMENTO DOVUTO

27/11/2011
L'ASSICURAZIONE E IL DANNO, RESPONSABILITà DELL'ASSICURAZIONE NEL TARDIVO RISARCIMENTO DOVUTO L’assicurazione è responsabile nei confronti del terzo danneggiato per ritardato risarcimento del danno. L’assicurazione deve adempiere entro un termine ragionevole al dovuto risarcimento e ritardare tale risarcimento può comportare una autonoma responsabilità dell’assicurazione. In effetti l’assicurazione valutato il sinistro è tenuta al risarcimento nei limiti del massimale, ovviamente se provato il danno. L’avvocato Sergio Armaroli è a disposizione per valutare il vostro danno ed eventuali giudizi di responsabilità nel risarcimento delle compagnie di assicurazione In più di una causa ho chiesto per i miei assistiti il risarcimento del danno ulteriore per ritardato pagamento del risarcimento danni. Ecco una importante sentenza: Dopo la lunga trattazione in fatto, sono intessanti i motivi. "in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, se l'assicuratore, pur potendo desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato in base ai dati obiettivi conosciuti e ritenere la ragionevolezza delle pretese del danneggiato a seguito della richiesta dal medesimo formulata ex art. 22 della legge n. 990 del 1969 non adempie all’obbligo, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni da detta norma previsto, di corrispondergli il debito d'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione o comunque di metterlo a sua disposizione, a causa del ritardo ingiustificato, detto assicuratore è sì in mora verso il danneggiato a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 cod. civ.), e quindi senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora, ed al saggio degli interessi legali, mentre oltre questo livello in presenza di allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno maggiore (Cass. 1315/2006), - prova che nella fattispecie non è neppure dedotta - ma anche in quest'ultimo caso gli interessi e l’eventuale maggior danno non vanno rapportati alle somme liquidate come danno originario, ma al massimale di polizza, atteso che, entro detto ammontare, l'obbligo dell'assicuratore deriva dall'art. 1917 cod. Civ (Cass. 17831/2002)."