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La responsabilità delle banche

27/11/2011
La responsabilità delle banche L ‘ OBBLIGO DI INFORMATIVA A CARICO DELLE BANCHE Quale avvocato mi pare utile scrivere circa la responsabilità delle banche nella fornitura dei servizi ,in modo particolare quando fanno da intermediari nella vendita di titoli a rischio. Occorre che la banca si accerti della reale conoscenza del cliente circa i rischi che lo stesso cliente corre comprando certi titoli. Molte persone comprano ad esempio azioni, ignorando che è possibile perdere addirittura il capitale investito. Chiunque è libro di “rischiare”comprando azioni ,che a volte possono esser e un buon investimento ma deve essere a conoscenza che certi prodotti venduti possono minar e il capitale investito. La Banca deve essere certa che l’investitore capisca e conosca il tipo di investimento che sta facendo. L’avvocato Sergio Armaroli di Bologna assiste quanti hanno problematiche con le banche in modo particolare coloro che hanno investito in titoli a rischio senza che sia stata loro fornita una adeguata informativa in merito . Ecco riportata una importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione: In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata inconcreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata (nella specie, avente ad oggetto obbligazioni Mexico 10%), può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All'operatività di detta regola -applicabile anche quando il servizio fornito dall'intermediario consista nell'esecuzione di ordini - non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio (nella specie,obbligazioni Telecom Argentina), perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob. Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 17340 25-06-2008 Silvestri e altro c. Banca Fucino