Materie trattate dallo studio

ERRORE DEL MEDICO Una infinita diattriba tra paziente e medico, ove molto spesso il paziente danneggiato non sa della possibilità di essere risarcito per l’errore medico.

03/11/2011
ERRORE DEL MEDICO Una infinita diattriba tra paziente e medico, ove molto spesso il paziente danneggiato non sa della possibilità di essere risarcito per l’errore medico. Da anni lo studio dell’avvocato Sergio Armaroli si occupa delle questioni relative alla responsabilità sanitaria, e ripeto sanitaria perché parlare solo di responsabilità del medico può essere riduttivo, in effetti potrebbe in alcuni casi essere presente una responsabilità della struttura sanitaria in se’ . Lo studio offre consulenza legale a Bologna, offrendo assistenza legale a Bologna e in tutta Italia per le problematiche relative ai casi di responsabilità sanitaria. L’importante sentenza della Suprema Corte numero 1538 del 26/1/2010 sez terza civile si pronuncia e afferma ancora il principio che chi ha subito un danno per errore medico deve limitarsi a provare il contratto (o contatto sociale) deve provare: l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una affezione ed allegare l l’inadempimento del debitore che sia stratta mete idoneo a provocare il danno lamentato . Afferma poi la Corte di Cassazione che “ Le omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica rilevano sia come figura sintomatica di inesatto adempimento ,per difetto di diligenza sia come nesso eziologico presunto” L’avvocato Sergio Armaroli offre assistenza legale a Bologna e in Italia per i casi di responsabilità sanitaria e nella mia affermazione allargata rispetto a responsabilità medica si citano alcune sentenze della suprema Corte che mostrano come vi possa essere una responsabilità ancghe della stessa struttura e non solo del singolo medico Danni al feto e nascituro Errore medico e responsabilità ospedale Col ricovero della gestante l'ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attivita' necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresi' ad effettuare, con la dovuta diligenza e prudenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), si' da garantirne la nascita, evitandogli - nei limiti consentiti dalla scienza (da valutarsi sotto il profilo della perizia) - qualsiasi possibile danno. La controparte del contratto rimane sempre la partoriente, o, comunque, colui che lo abbia stipulato, ma il terzo, alla cui tutela tende quell'obbligazione accessoria, non e' piu' il nascituro, bensi' il nato, anche se le prestazioni debbono essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita. E' quindi il soggetto che, con la nascita, acquista la capacita' giuridica, che puo' agire per far valere la responsabilita' contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni accessorie cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia e protezione di uno suo specifico interesse, anche se le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla sua nascita. Ne' puo' obiettarsi - come si e' fatto - che il feto e' parte del corpo materno sicche' non potrebbe ipotizzarsene una tutela riflessa. L'affermazione e', anzitutto, destituita di fondamento giuridico, dacche' le norme prima esaminate dimostrano che trattasi, sin dal concepimento, di una entita' distinta, tutelata anche contro gli eventuali attentati che provengano dalla stessa madre (aborto al di fuori delle ipotesi previste). Da quanto si e' detto risulta, soprattutto, che la tutela riflessa non concerne tanto il feto quanto il nato ed il suo diritto ad essere e rimanere integro, anche se attraverso le prestazioni da effettuarsi anteriormente alla nascita. Sentenza della Cassazione Civile n° 11503 del 22/11/93 Sez.III. Obbligo informativo, medico e case di cura, ospedali. Cass. 3847/11. «Una volta inquadrato, con motivazione infondatamente censurata, il rapporto intercorso tra paziente, medico e casa di cura privata come conseguito ad un contratto trilaterale e correttamente affermato che "la struttura sanitaria aveva l'obbligo di una compiuta informativa del paziente sui rischi di eventuali dimensioni od entità del suo equipaggiamento non idonee a fronteggiare particolari situazioni patologiche o devianti - sia pure con una qualificabilità di normalità statistica - dalla norma", la corte d'appello ha più avanti rilevato che "non interessa alla controparte del rapporto negoziale -cioè alla gestante o ai danneggiati per colpa aquiliana quale fosse la struttura interna dell'organizzazione dei danneggianti, attesa la natura delle obbligazioni comunque assunte". La conclusione è corretta in diritto, in quanto l'obbligo informativo circa i limiti di equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria grava, in ipotesi siffatte, anche sul medico, convenzionato o non con la casa di cura, dipendente o non della stessa, che abbia concluso con la paziente un contratto di assistenza al parto (o, con qualunque paziente, di tipo comportante la possibilità dell'instaurarsi di situazioni patologiche che non sia agevole fronteggiare) presso la casa di cura in cui era convenuto che ella si sarebbe ricoverata. E ciò non solo per la natura trilaterale del contratto, ma anche in ragione degli obblighi di protezione che, nei confronti della paziente e dei terzi che con la stessa siano in particolari relazioni, come l'altro genitore ed il neonato, derivano da un contratto che abbia ad oggetto tale tipo di prestazioni. Ne consegue che, in caso di violazione dell'obbligazione di informare, ove sia sostenibile che il paziente non si sarebbe avvalso di quella struttura se fosse stato adeguatamente informato (secondo uno schema analogo a quello descritto, in tema di consenso informato, da Cass., n. 2847/10), delle conseguenze derivate dalle carenze organizzative o di equipaggiamento della struttura risponde anche il medico col quale il paziente abbia instaurato un rapporto di natura privatistica». Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 7 gennaio 2011, n. 257. Cartella clinica. MASSIMA: «L’omessa analisi emocolturale, con la conseguente adozione di medicinali rivelatisi inefficaci, non può essere giustificata sulla base di forzature, quali il carattere improbabile del verificarsi di quel tipo di infezione (che peraltro il medico sarebbe tenuto a ipotizzare, considerata la gravità delle conseguenze che ne possono derivare e la facilità dell’adozione dei mezzi di indagine) ed il generico riferimento all’adozione di un criterio empirico epidemiologico, che non costituisce una cura o diagnosi alternativa, ma sembra consistere nella mera, oggettiva giustificazione del comportamento omissivo. L’incompleta redazione della cartella clinica costituisce di per sé inesatto adempimento per difetto di diligenza (fattispecie relativa ad omessa registrazione dei dati relativi all’evolvere di una ferita episiotomica dalla quale potrebbe aver avuto origine l’infezione che ha reso necessario protesizzare il collo del femore)». Appare a volte insormontabile per il paziente la dimostrazione della responsabilita’ medica, ma la giurisprudenza e’ attenta a tale responsabilita’. Se ti occorre una attenta consulenza legale a Bologna per valutare casi di responsabilita’ medica chiama l’avvocato Sergio Armaroli, insieme valuteremo la tua posizione, e cercheremo di analizzare l’eventuale responsabilita’ di che magari operandoti ti ha creato un danno. A MIO AVVISO LA RESPONSABILITA’ MEDICA VA INVOCATA SOLO IN CASO DI EFFETTIVO DANNO DA ATTIVITA’ SANITARIA O MEDICA, RICORDIAMO CHE I MEDICI SONO COLORO CHE SACRIFICANO LA VITA (CON UNA PROFESSIONE ASSAI DURA E IMPEGNATIVA) PER SALVARE LA VITA DEL PROSSIMO E SOLO EFFETTIVE SITUAZIONI DI DANNO PER ERRORE MEDICO MERITANO AD AVVISO DELLO SCRIVENTE LA NECESSARIA E GIUSTA TUTELA. GIUSTAMENTE I TRIBUNALI CONDANNANO I MEDICI PER RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE QUANDO TALE RESPONSABILITA’ E’ ACCLAMATA, MA ALTRETTANTO GIUSTAMENTE RESPINGONO DOMANDE RISARCITORIE QUANDO ESSE NON SONO OBIETTIVAMENTE FONDATE O DIMOSTRATE. E QUINDI PRIMA DI RIVOLGERE DOMANDE RISARCITORIE VERSO MEDICI O STRUTTURE SANITARIE L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI PROPRIO NELLA MASSIMA TUTELA DEL CLIENTE CHE DEVE ESSERE TUTELATO AL MASSIMO MA SE POSSIBILE NON DEVE INTRAPRENDERE CAUSE INFONDATE ( CON IL RISCHIO DI SOCCOMBENZA DELLE SPESE ),RICHIEDE LA CONSULENZA E PERIZIA DI MEDICI ESPERTI DI RESPONSABILITA’ MEDICA ,