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Il Danno Estetico

28/10/2011
Il Danno Estetico

Il danno biologico comprende secondo la Cassazione il danno estetico non patrimoniale.

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la risarcibilità del danno estetico non patrimoniale rientra nel danno biologico.
Per chi cerca un avvocato a Bologna l’avvocato Sergio Armaroli ha seguito e vinto diverse cause nazionali in materia di diritto civile per il risarcimento dei danni.

Come avvocato che tratta il diritto civile a Bologna, ritengo che dovrebbe essere valutato il grave danno estetico oltre il danno biologico, e infatti ritengo che in futuro sarà possibile un altro esame magari con diverso orientamento da parte della Suprema Corte.

Come avvocato che tratta il diritto civile a Bologna ritengo che il danno estetico porti spesso a un danno Psicologico. Del resto proviamo a immaginare il disagio di una signora che si trova una lesione al volto, anche nei rapporti sociali, o con i lmarito o le amiche avrà sicuramente ripercussioni che ad avviso dello scrivente vanno oltre al danno biologico.
Poniamo il caso della grande cecatrice, oppure al caso della lesione al volto, il danno biologico potrebbe non essere sufficiente per ricomprendere il danno estetico.

Il codice di diritto civile non detta la norma inquadrante il danno estetico e l’evoluzione è totalmente giurisprudenziale .
L’avvocato che tratta il diritto civile a Bologna deve esaminare quindi per diverse prospettazioni del danno alla persona la recente giurisprudenza.

Teniamo presente che la Suprema Corte valuta i motivi del singolo ricorso, potendo su un ricorso che prospetterà in futuro un caso analogo (simile ,mi uguale)orientarsi diversamente.

La Cassazione terza sezione civile con sentenza 15674 depositata il 15/6/2011 ha stabilito analizzando i motivi di ricorso ed in riferimento al danno estetico:
“ Il motivo denunzia la violazione degli art 1223-1226-2056-2059 cc e dell'art 32 Cost. in relazione all'art 360 cpc n. 3 e 5, per avere il giudice dell'appello erroneamente confermato la liquidazione del primo giudice del danno biologico per le lesioni riportate dal ***, nonché del danno morale, senza motivare circa la correttezza della impugnata liquidazione fatta dal primo giudice con particolare riferimento al mancato riconoscimento del danno estetico e del danno alla vita di relazione.
5.1. Osserva il Collegio che ai fini del danno biologico è stata accertata una lesione del 6%, rientrante nella categoria della cosiddette lesioni micropermanenti. I giudici di merito per la liquidazione hanno applicato i criteri di cui alla legge 57/01 con successivo aggiornamento ed hanno liquidato euro 6.158,61 corrispondente ad un danno biologico del 6% in soggetto di anni 21 al momento del fatto. Hanno ritenuto che nella voce danno biologico fossero comprese anche le voci danno alla vita di relazione e danno incidente sulla capacità lavorativa generica; non hanno accolto la domanda di risarcimento del danno esistenziale difettando la prova della sua sussistenza.

I giudici di appello hanno ritenuto congrua la liquidazione del danno biologìco operata dai giudici di merito con l'applicazione della normativa d¡ cui alla legge 57/01 che, si ricorda, ha costituito un punto di arrivo per a definizione unitaria del danno biologico per fatto illecito da circolazione quale lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale.

I criteri di tale normativa per la liquidazione del danno biologico hanno in un certo senso tipizzato la tutela del danno biologico adottando parametri territorialmente uniformi per il calcolo attuariale del punto di base economico e possono essere considerati un valido parametro di liquidazione, essendo il sinistro precedente all'entrata in vigore della legge,per un danno da liquidarsi equitativamente , quale il danno biologico, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 cc. La liquidazione del danno biologico effettuata secondo la normativa richiamata tiene conto anche del danno estetico con riflessi non patrimoniali ove sussistente, per cui è infondato il motivo di ricorso che lamentata la mancata considerazione del danno estetico. L'articolo 5 , comma 4 , della legge 57/01 dà ingresso nella liquidazione del danno biologico anche al criterio della personalizzazione in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato.

Il ricorrente però lamentando genericamente la non personalizzazione della liquidazione del danno biologico, non indica quale incidenza negativa il danno riportato abbia avuto in concreto sulle attività quotidiane o quale incidenza abbia avuto sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita.
In sostanza non indica quali aspetti personalizzanti i giudici di merito abbiano omesso di valutare nella liquidazione del danno biologico, con un difetto di specificità del motivo di ricorso che porta al suo rigetto 6. Il sesto motivo denunzia violazione degli artt 1223-1224 cc nonché degli artt 112 e 115 cpc in relazione all'art 360 cpc n. 3, per avere il giudice dell'appello omesso di condannare i convenuti a rimborsare all'attore l'importo di Lit. 142.000 pagato per l'autotrasporto dell'auto incidentata dal luogo del sinistro al suo domicilio.”

Come si vede dalla parte della sentenza che riguarda il danno estetico la sentenza è riferita a quella particolare situazione, potendo allora lasciare spazio a diverse e future interpretazioni.

Gli avvocati che trattano diritto civile a Bologna come in Italia sanno che il diritto è soggetto a modifiche giurisprudenziali, dovute molto spesso alla diversa sostanza delle richieste e motivi di ricorso.

Poniamo il caso ad esempio del grosso danno estetico (donna con viso rovinato completamente da sinistro stradale), l’ipotesi sarebbe diversa da quella analizzata dalla Suprema Corte e potrebbe avere diversa soluzione.