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Assegno di Mantenimento nella Separazione

25/10/2011
Assegno di Mantenimento nella Separazione

Assegno di mantenimento nella separazione e reato di cui al’art 570 secondo comma cp.


La Cassazione sezioni penali decide e pone linee guida sull’annosa questione dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione ed in modo particolare quando sussiste il reato di cui all’art 570 comma 2 cp.
Appare dal contenuto della sentenza che non basta il venire meno di quanto stabilito dal giudice civile per l’assegno di mantenimento perché sussista il reato di cui all’art 570 cp ma occorrono altri e precisi presupposti.
Circa l’assegno di mantenimento la Suprema Corte con sentenza numero Cassazione Penale Sezione VI, sentenza del 28/10/2009 (dep. 9/11/2009), n.42631 ha precisato che :
 


“ Secondo il costante orientamento di questa Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art, 570 comma 2 c.p., nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell'assegno stabilito in sede di separazione coniugale, il giudice penale deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare in concreto al beneficiario i mezzi di sussistenza; accertamento che è diverso e indipendente da quello compiuto dal giudice civile per la determinazione dell'assegno (Cass. Sez. 6, 2-10-2006 n. 40708).


Riguardo la violazione degli obblighi di assistenza familiare, infatti, non vi è interdipendenza tra il reato previsto dal citato art. 570 comma 2 c.p. e l'assegno di mantenimento liquidato dal giudice civile, in quanto l'illecito penale non ha carattere sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che fissa l'entità dell'obbligazione, ma è rapportato unicamente alla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere e al mancato apprestamento di tali mezzi da parte di chi, per legge, vi è obbligato (Cass. Sez, 6, 5-2-1998 n. 3450). “


La Suprema Corte ha annullato con rinvio e rinviato a nuovo giudizio alla Corte D’Appello di Napoli.


Abbiamo quindi enunciato nuovamente il principio che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art 570 secondo comma cp non è sufficiente la non osservanza di quanto disposto dal giudice civile circa l’assegno di mantenimento ma occorre valutare se al beneficiario siano venuti meno i mezzi di sostentamento.